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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 90500097/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 90500097/2013 promossa da:
, nata a [...] il [...], CF: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, via Cervignano 11, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Massimilano Cassone, che la difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I
contro nata a [...] il [...] , CF: Controparte_1
, E , nato a [...] il C.F._2 Controparte_2
24.10.1977, CF: , elettivamente domiciliati in CORSO C.F._3
ITALIA, 124 CATANIA presso lo studio dell'Avv. RUSSO ANTONINO PAOLO ,
che li rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO/I e nei confronti di
, nato a [...], in data [...], CF. Controparte_3
, elettivamente domiciliato in Catania, via Cervignano 11, C.F._4
presso lo studio dell'avv. Maria C. Castiglione, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.12.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 11.04.2013, l'attrice ha convenuto Parte_1
in giudizio e esponendo: CP_1 Controparte_2
di essere proprietaria di un immobile confinante con quello dei i Parte_2
quali avevano introdotto un giudizio di natura cautelare nei suoi confronti, lamentando che, a causa dei lavori di ristrutturazione, dalla stessa eseguiti nel suo fabbricato, si era creato un pericolo di crollo che avrebbe potuto danneggiare l'immobile di loro proprietà.
In particolare gli odierni convenuti, in sede cautelare, avevano ottenuto un provvedimento di condanna della all'esecuzione di tutta una serie di Parte_1
interventi di consolidamento statico del fabbricato dei convenuti odierni.
Svolto reclamo, la Lo Giudice veniva condannata alla demolizione del suo fabbricato.
Con il detto atto di citazione la Lo Giudice ha introdotto il giudizio di merito, al fine di accertare che dal suo fabbricato non proviene alcun pregiudizio in danno dell'immobile di proprietà dei convenuti ottenendo la revoca delle ordinanze Parte_2
cautelari.
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda proposta da parte attrice, ed in via riconvenzionale, hanno chiesto la sua condanna al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'esecuzione di tutte le opere necessarie al ripristino dell'immobile dei convenuti, quantificati in € 17.730,00, nonché a risarcimenti dei danni non patrimoniali conseguenti a detta vicenda.
Con atto di citazione per integrazione del contraddittorio, notificato in data 21.04.2015,
i convenuti citavano in giudizio , marito della Lo Giudice e Controparte_3
comproprietario dell'immobile oggetto di causa, il quale, costituendosi in giudizio, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva e la violazione del suo diritto di difesa.
Svolta attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La domanda formulata da parte attrice è infondata e va rigettata.
In via preliminare va messo in rilievo che entrambe le parti del giudizio non hanno insistito nella richiesta di nomina di altro CT, dopo la rinuncia all'incarico da parte dell'Ing. nominato da altro giudice. Per_1
Infatti parte attrice ha chiesto di acquisire in atti la consulenza tecnica svolta in altro giudizio gemello, tra la e , confinante con la stessa, nella parte Parte_1 Per_2
opposta dei e parte convenuta, all'udienza del 24.06.2024, ha Parte_2
chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Anche il terzo chiamato in causa, , non insistendo nella nomina di altro CP_3
CT, ha prestato acquiescenza alle consulenze svolte nelle fasi di urgenza, nonché al provvedimento di rinvio per la precisazione delle conclusioni. Anche la Lo Giudice ha rinunciato all'espletamento di altra consulenza nella presente fase di giudizio, chiedendo solamente di produrre la consulenza svolta in altro giudizio analogo.
Alla luce di tali considerazioni, ritiene questo giudice che, nel vaglio della fattispecie in esame, non si possa prescindere dall'analisi effettuata dai consulenti tecnici nominati nelle fasi cautelari.
La presente vicenda trae origine dai lavori eseguiti nell'immobile di loro proprietà, sito in Randazzo, Piazza Sacro cuore n° 4, da e , nel 2009. Parte_1 CP_3
L'arch. , ctu nominato nel giudizio cautelare di primo grado, ha accertato Per_3
che “i danni riscontrati sia all'interno che sulla muratura di facciata dell'immobile di proprietà dei convenuti sono dovuti all'assestamento del muro Parte_2
contermine con il costruendo edificio della in seguito ad indebolimento Parte_1
del terreno di posa del predetto muro per lo scavo di fondazione del cordolo di
calcestruzzo armato;
l'assestamento, a seguito di tali scavi, ha provocato delle lesioni nella muratura di pietrame e malta del muro contermine di causa, diminuendo la resistenza soprattutto agli incroci murari, con evidenti fessurazioni verticali.” (cfr ctu arch. pag. 43) Per_3
Inoltre il detto CT ha accertato che l'edificio di proprietà Lo Giudice non è conforme alle disposizioni della normativa antisismica e precisa: “ tuttavia lo scrivente , per ovviare all'eventuale demolizione delle parti costruttive dell'edificio della
[...]
non conformi alla predetta legge, ritiene di poter indicare la possibilità di Pt_1
valutare la realizzazione di interventi di adeguamento alla normativa antisismica per
la realizzazione di giunti tecnici, mediante la parziale demolizione dei setti di
calcestruzzo armato a contatto con le murature di causa, previa presentazione al Genio Civile di Catania di progetto di adeguamento. A seguito di tali autorizzazioni, per l'adeguamento dell'edificio della resistente bisognerà preliminarmente mettere in
sicurezza le murature contermini degli edifici limitrofi, ivi compreso quello in ditta di terzi, e realizzare il consolidamento dei due aspetti dell'intera parete di causa con rete elettrosaldata opportunamente ancorata. ” (cfr pag. 42-43)
La consulenza tecnica svolta in sede di reclamo dall'Ing. , ha Persona_4
accertato che: “ Nel fabbricato Lo Giudice tutte le opere portanti di nuova realizzazione, i solai e le rampe della scala sono state realizzate a semplice aderenza
ai due edifici confinanti, senza distacco o solidarizzazione strutturale. Tale modalità
costruttiva non è ammessa dalla vigente normativa per la realizzazione di nuove opere
in zona sismica e deve essere regolarizzata con l'intervento di adeguamento.” ( pag.6-
7) Inoltre il consulente ha precisato che: “ Esaminando l'organismo strutturale sotto il
profilo della sua compiutezza, emergono carenze generali di impianto ancor più
rilevanti, ai fini della sismo resistenza, delle manchevolezze costruttive di natura locale. Nell'edificio sono infatti assenti i collegamenti trasversali tra i vari elementi verticali di ogni piano. In tal modo la struttura è composta per tutta la sua altezza solo
da tre pareti parallele realizzate con diversa tecnologia costruttiva ai vai livelli ed
interrotte da numerose aperture in larga misura non allineate verticalmente. L'assenza di collegamenti trasversali determina una intrinseca inadeguatezza dell'organismo
strutturale nei riguardi della resistenza alle azioni sismiche, particolarmente in presenza di muratura ordinaria per la quale l'organizzazione scatolare delle pareti è requisito imprescindibile ai fini della sismo-resistenza. Discende da quanto sopra che
l'adeguamento sismico non può esaurirsi con soli, seppur complessi, accorgimenti locali, ma deve al contrario comprendere, alla stregua di un sostanziale intervento di completamento da realizzarsi però a struttura finita, un insieme sistematico di opere
sufficienti a rendere compiuto e sismo resistente un organismo strutturale di tre livelli
fuori terra che in atto è carente, per impostazione generale, oltre che per modalità e
criteri costruttivi, anche dei requisiti minimi essenziali.( pag. 7-8)
Il consulente, all'interno della sua attenta ed approfondita analisi dello stato dei luoghi,
indica due distinte modalità di intervento per risolvere le problematiche delle gravi carenze strutturali riscontrate: e precisamente la “ solidarizzazione strutturale” e “ il distacco dell'edificio dagli edifici confinanti.” Controparte_4
Dopo avere effettuato una valutazione approfondita delle due soluzioni prospettate, il consulente tecnico così conclude: “ Sulla base dello stato dei luoghi alla luce del
calcolo strutturale lo scrivente, proprio malgrado, deve concludere riferendo che
l'immobile della non è adeguabile sismicamente, in quanto gli interventi a Parte_1
tal fine ipotizzabili non risultano sotto il profilo tecnico concretamente eseguibili
nell'edificio a causa della natura e dell'entità delle opere integrative necessarie.” ( cfr pag. 22)
Alla luce di queste conclusioni tecniche, che escludono la possibilità di effettuare un adeguamento sismico dell'immobile , le domande formulate Controparte_4
da parte attrice vanno rigettate, con conseguente conferma delle ordinanze cautelari già
emesse e delle soluzioni tecniche individuate sia in fase di primo grado sia in sede di reclamo, con la conseguenza che si conferma la condanna alla demolizione di tutte le parti strutturali di nuova realizzazione dell'immobile di parte attrice e del , CP_3
così come indicato in sede di reclamo, nonché la condanna di parte attrice e del chiamato in causa , alla messa in sicurezza delle mura contermini CP_3
dell'edificio di proprietà dei convenuti, mediante le necessarie opere di consolidamento dei due aspetti dell'intera parete oggetto di causa, con rete elettrosaldata opportunamente ancorata.
Par Inoltre va disposta la condanna dell'attrice Giudice e del ad eseguire CP_3
tutte quelle opere di ripristino dell'immobile dei convenuti, indicate dal CT , arch
, da pagina 33 a pagina 40 della sua consulenza. Per_3
La S.C. ha avuto modo di precisare che: “In relazione all'attività edificatoria, la violazione delle norme antisismiche comporta, oltre all'obbligo di risarcimento del
danno, il diritto alla riduzione in pristino non solo quando risultino
violate norme integrative di quelle previste dagli artt. 873 e ss. cod. civ., ma anche
quando risulti il pericolo attuale di una lesione all'integrità materiale del bene;
ne
consegue che dall'inosservanza delle prescrizioni tecniche dettate per prevenire le
conseguenze dannose del sisma deriva una presunzione di instabilità e, quindi, una situazione di pericolo permanente da rimuovere senza indugio” (Cass. 10325/2008)
“Qualora sia eseguita una costruzione in aderenza senza rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 9 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, in materia di edilizia nelle
zone sismiche - disposizione che, pur non essendo integrativa delle norme del codice
civile sulle distanze tra edifici, prevede specifici accorgimenti volti a prevenire danni
alla proprietà altrui in occasione di movimenti tellurici - il proprietario dell'edificio
contiguo ha diritto di chiedere l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla
presumibile instabilità del suo immobile, mediante idonei interventi o, se ciò non sia tecnicamente possibile, mediante la riduzione in pristino.” ( Cass. 9319/2009)
“L'inosservanza delle norme antisismiche comporta il diritto alla riduzione in pristino non solo quando sia accertata una concreta lesione dell'integrità materiale del bene
immobile ma anche se vi sia una situazione di pericolo attuale da valutarsi non in relazione allo stato asismico ma in considerazione della possibilità sempre incombente
a causa della conformazione del suolo, di un movimento tellurico, trattandosi di una
normativa avente ad oggetto prescrizioni tecniche volte a prevenire, in una situazione
d'immanenza del pericolo, le conseguenze dannose di un eventuale sisma.” (Cass.
24141/2007).
Sulle domande riconvenzionali proposte dai convenuti si osserva quanto segue:
la domanda di condanna di parte attrice al risarcimento dei danni patrimoniali rappresentati dal costo degli interventi che conseguono al consolidamento statico,
disposto dall'ordinanza cautelare di primo grado che ha fatto riferimento alle conclusioni del CT, arch. , va rigettata in quanto la stessa è priva di prova. Per_3
Anche la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale va rigettata in quanto non provata.
La S.C. sul punto ha statuito il seguente principio: “Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa",
ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico. (Nella specie,
la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno esistenziale, conseguente a immissioni intollerabili di rumori e polveri, in assenza di allegazioni specifiche e circostanziate sul punto). (Cass.
28742/2018)
Le spese di lite seguono la soccombenza. Poiché le domande riconvenzionali di parte convenuta sono state rigettate, le spese di lite si compensano per metà, mentre e , in solido, vanno Parte_1 CP_3
condannati a rifondere a parte convenuta la restante metà che si liquida in € 225,00 per spese, € 3.808,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Rigetta le domande formulate da parte attrice.
Per l'effetto conferma l' ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Bronte in data
23.02.2011 e quella emessa in fase di reclamo dal Tribunale di Catania in data
30.01.2013 e per l'effetto condanna parte attrice e il alla demolizione di CP_3
tutte le parti strutturali di nuova realizzazione dell'immobile , Controparte_5
così come indicato in sede di reclamo, nonché condanna parte attrice e alla CP_3
messa in sicurezza delle mura contermini dell'edificio di proprietà dei convenuti, mediante le necessarie opere di consolidamento dei due aspetti dell'intera parete oggetto di causa, con rete elettrosaldata opportunamente ancorata.
Condanna la ed il ad eseguire tutte quelle opere di ripristino Parte_1 CP_3
dell'immobile dei convenuti, indicate dal CT , arch. , da pagina 33 a pagina Per_3
40 della sua consulenza.
Rigetta le domande riconvenzionali formulate da parte convenuta.
Compensa per metà le spese processuali della presente fase di merito.
Condanna altresì la ed il , in solido, a rimborsare alla parte Parte_1 CP_3
convenuta le spese di lite, nella misura della metà, che si liquidano in questa quota, in
€ 225,00 per spese, € 3.808,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Così deciso in Catania, il 02.04.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 90500097/2013 promossa da:
, nata a [...] il [...], CF: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, via Cervignano 11, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Massimilano Cassone, che la difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I
contro nata a [...] il [...] , CF: Controparte_1
, E , nato a [...] il C.F._2 Controparte_2
24.10.1977, CF: , elettivamente domiciliati in CORSO C.F._3
ITALIA, 124 CATANIA presso lo studio dell'Avv. RUSSO ANTONINO PAOLO ,
che li rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO/I e nei confronti di
, nato a [...], in data [...], CF. Controparte_3
, elettivamente domiciliato in Catania, via Cervignano 11, C.F._4
presso lo studio dell'avv. Maria C. Castiglione, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.12.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 11.04.2013, l'attrice ha convenuto Parte_1
in giudizio e esponendo: CP_1 Controparte_2
di essere proprietaria di un immobile confinante con quello dei i Parte_2
quali avevano introdotto un giudizio di natura cautelare nei suoi confronti, lamentando che, a causa dei lavori di ristrutturazione, dalla stessa eseguiti nel suo fabbricato, si era creato un pericolo di crollo che avrebbe potuto danneggiare l'immobile di loro proprietà.
In particolare gli odierni convenuti, in sede cautelare, avevano ottenuto un provvedimento di condanna della all'esecuzione di tutta una serie di Parte_1
interventi di consolidamento statico del fabbricato dei convenuti odierni.
Svolto reclamo, la Lo Giudice veniva condannata alla demolizione del suo fabbricato.
Con il detto atto di citazione la Lo Giudice ha introdotto il giudizio di merito, al fine di accertare che dal suo fabbricato non proviene alcun pregiudizio in danno dell'immobile di proprietà dei convenuti ottenendo la revoca delle ordinanze Parte_2
cautelari.
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda proposta da parte attrice, ed in via riconvenzionale, hanno chiesto la sua condanna al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'esecuzione di tutte le opere necessarie al ripristino dell'immobile dei convenuti, quantificati in € 17.730,00, nonché a risarcimenti dei danni non patrimoniali conseguenti a detta vicenda.
Con atto di citazione per integrazione del contraddittorio, notificato in data 21.04.2015,
i convenuti citavano in giudizio , marito della Lo Giudice e Controparte_3
comproprietario dell'immobile oggetto di causa, il quale, costituendosi in giudizio, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva e la violazione del suo diritto di difesa.
Svolta attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La domanda formulata da parte attrice è infondata e va rigettata.
In via preliminare va messo in rilievo che entrambe le parti del giudizio non hanno insistito nella richiesta di nomina di altro CT, dopo la rinuncia all'incarico da parte dell'Ing. nominato da altro giudice. Per_1
Infatti parte attrice ha chiesto di acquisire in atti la consulenza tecnica svolta in altro giudizio gemello, tra la e , confinante con la stessa, nella parte Parte_1 Per_2
opposta dei e parte convenuta, all'udienza del 24.06.2024, ha Parte_2
chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Anche il terzo chiamato in causa, , non insistendo nella nomina di altro CP_3
CT, ha prestato acquiescenza alle consulenze svolte nelle fasi di urgenza, nonché al provvedimento di rinvio per la precisazione delle conclusioni. Anche la Lo Giudice ha rinunciato all'espletamento di altra consulenza nella presente fase di giudizio, chiedendo solamente di produrre la consulenza svolta in altro giudizio analogo.
Alla luce di tali considerazioni, ritiene questo giudice che, nel vaglio della fattispecie in esame, non si possa prescindere dall'analisi effettuata dai consulenti tecnici nominati nelle fasi cautelari.
La presente vicenda trae origine dai lavori eseguiti nell'immobile di loro proprietà, sito in Randazzo, Piazza Sacro cuore n° 4, da e , nel 2009. Parte_1 CP_3
L'arch. , ctu nominato nel giudizio cautelare di primo grado, ha accertato Per_3
che “i danni riscontrati sia all'interno che sulla muratura di facciata dell'immobile di proprietà dei convenuti sono dovuti all'assestamento del muro Parte_2
contermine con il costruendo edificio della in seguito ad indebolimento Parte_1
del terreno di posa del predetto muro per lo scavo di fondazione del cordolo di
calcestruzzo armato;
l'assestamento, a seguito di tali scavi, ha provocato delle lesioni nella muratura di pietrame e malta del muro contermine di causa, diminuendo la resistenza soprattutto agli incroci murari, con evidenti fessurazioni verticali.” (cfr ctu arch. pag. 43) Per_3
Inoltre il detto CT ha accertato che l'edificio di proprietà Lo Giudice non è conforme alle disposizioni della normativa antisismica e precisa: “ tuttavia lo scrivente , per ovviare all'eventuale demolizione delle parti costruttive dell'edificio della
[...]
non conformi alla predetta legge, ritiene di poter indicare la possibilità di Pt_1
valutare la realizzazione di interventi di adeguamento alla normativa antisismica per
la realizzazione di giunti tecnici, mediante la parziale demolizione dei setti di
calcestruzzo armato a contatto con le murature di causa, previa presentazione al Genio Civile di Catania di progetto di adeguamento. A seguito di tali autorizzazioni, per l'adeguamento dell'edificio della resistente bisognerà preliminarmente mettere in
sicurezza le murature contermini degli edifici limitrofi, ivi compreso quello in ditta di terzi, e realizzare il consolidamento dei due aspetti dell'intera parete di causa con rete elettrosaldata opportunamente ancorata. ” (cfr pag. 42-43)
La consulenza tecnica svolta in sede di reclamo dall'Ing. , ha Persona_4
accertato che: “ Nel fabbricato Lo Giudice tutte le opere portanti di nuova realizzazione, i solai e le rampe della scala sono state realizzate a semplice aderenza
ai due edifici confinanti, senza distacco o solidarizzazione strutturale. Tale modalità
costruttiva non è ammessa dalla vigente normativa per la realizzazione di nuove opere
in zona sismica e deve essere regolarizzata con l'intervento di adeguamento.” ( pag.6-
7) Inoltre il consulente ha precisato che: “ Esaminando l'organismo strutturale sotto il
profilo della sua compiutezza, emergono carenze generali di impianto ancor più
rilevanti, ai fini della sismo resistenza, delle manchevolezze costruttive di natura locale. Nell'edificio sono infatti assenti i collegamenti trasversali tra i vari elementi verticali di ogni piano. In tal modo la struttura è composta per tutta la sua altezza solo
da tre pareti parallele realizzate con diversa tecnologia costruttiva ai vai livelli ed
interrotte da numerose aperture in larga misura non allineate verticalmente. L'assenza di collegamenti trasversali determina una intrinseca inadeguatezza dell'organismo
strutturale nei riguardi della resistenza alle azioni sismiche, particolarmente in presenza di muratura ordinaria per la quale l'organizzazione scatolare delle pareti è requisito imprescindibile ai fini della sismo-resistenza. Discende da quanto sopra che
l'adeguamento sismico non può esaurirsi con soli, seppur complessi, accorgimenti locali, ma deve al contrario comprendere, alla stregua di un sostanziale intervento di completamento da realizzarsi però a struttura finita, un insieme sistematico di opere
sufficienti a rendere compiuto e sismo resistente un organismo strutturale di tre livelli
fuori terra che in atto è carente, per impostazione generale, oltre che per modalità e
criteri costruttivi, anche dei requisiti minimi essenziali.( pag. 7-8)
Il consulente, all'interno della sua attenta ed approfondita analisi dello stato dei luoghi,
indica due distinte modalità di intervento per risolvere le problematiche delle gravi carenze strutturali riscontrate: e precisamente la “ solidarizzazione strutturale” e “ il distacco dell'edificio dagli edifici confinanti.” Controparte_4
Dopo avere effettuato una valutazione approfondita delle due soluzioni prospettate, il consulente tecnico così conclude: “ Sulla base dello stato dei luoghi alla luce del
calcolo strutturale lo scrivente, proprio malgrado, deve concludere riferendo che
l'immobile della non è adeguabile sismicamente, in quanto gli interventi a Parte_1
tal fine ipotizzabili non risultano sotto il profilo tecnico concretamente eseguibili
nell'edificio a causa della natura e dell'entità delle opere integrative necessarie.” ( cfr pag. 22)
Alla luce di queste conclusioni tecniche, che escludono la possibilità di effettuare un adeguamento sismico dell'immobile , le domande formulate Controparte_4
da parte attrice vanno rigettate, con conseguente conferma delle ordinanze cautelari già
emesse e delle soluzioni tecniche individuate sia in fase di primo grado sia in sede di reclamo, con la conseguenza che si conferma la condanna alla demolizione di tutte le parti strutturali di nuova realizzazione dell'immobile di parte attrice e del , CP_3
così come indicato in sede di reclamo, nonché la condanna di parte attrice e del chiamato in causa , alla messa in sicurezza delle mura contermini CP_3
dell'edificio di proprietà dei convenuti, mediante le necessarie opere di consolidamento dei due aspetti dell'intera parete oggetto di causa, con rete elettrosaldata opportunamente ancorata.
Par Inoltre va disposta la condanna dell'attrice Giudice e del ad eseguire CP_3
tutte quelle opere di ripristino dell'immobile dei convenuti, indicate dal CT , arch
, da pagina 33 a pagina 40 della sua consulenza. Per_3
La S.C. ha avuto modo di precisare che: “In relazione all'attività edificatoria, la violazione delle norme antisismiche comporta, oltre all'obbligo di risarcimento del
danno, il diritto alla riduzione in pristino non solo quando risultino
violate norme integrative di quelle previste dagli artt. 873 e ss. cod. civ., ma anche
quando risulti il pericolo attuale di una lesione all'integrità materiale del bene;
ne
consegue che dall'inosservanza delle prescrizioni tecniche dettate per prevenire le
conseguenze dannose del sisma deriva una presunzione di instabilità e, quindi, una situazione di pericolo permanente da rimuovere senza indugio” (Cass. 10325/2008)
“Qualora sia eseguita una costruzione in aderenza senza rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 9 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, in materia di edilizia nelle
zone sismiche - disposizione che, pur non essendo integrativa delle norme del codice
civile sulle distanze tra edifici, prevede specifici accorgimenti volti a prevenire danni
alla proprietà altrui in occasione di movimenti tellurici - il proprietario dell'edificio
contiguo ha diritto di chiedere l'eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla
presumibile instabilità del suo immobile, mediante idonei interventi o, se ciò non sia tecnicamente possibile, mediante la riduzione in pristino.” ( Cass. 9319/2009)
“L'inosservanza delle norme antisismiche comporta il diritto alla riduzione in pristino non solo quando sia accertata una concreta lesione dell'integrità materiale del bene
immobile ma anche se vi sia una situazione di pericolo attuale da valutarsi non in relazione allo stato asismico ma in considerazione della possibilità sempre incombente
a causa della conformazione del suolo, di un movimento tellurico, trattandosi di una
normativa avente ad oggetto prescrizioni tecniche volte a prevenire, in una situazione
d'immanenza del pericolo, le conseguenze dannose di un eventuale sisma.” (Cass.
24141/2007).
Sulle domande riconvenzionali proposte dai convenuti si osserva quanto segue:
la domanda di condanna di parte attrice al risarcimento dei danni patrimoniali rappresentati dal costo degli interventi che conseguono al consolidamento statico,
disposto dall'ordinanza cautelare di primo grado che ha fatto riferimento alle conclusioni del CT, arch. , va rigettata in quanto la stessa è priva di prova. Per_3
Anche la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale va rigettata in quanto non provata.
La S.C. sul punto ha statuito il seguente principio: “Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa",
ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico. (Nella specie,
la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno esistenziale, conseguente a immissioni intollerabili di rumori e polveri, in assenza di allegazioni specifiche e circostanziate sul punto). (Cass.
28742/2018)
Le spese di lite seguono la soccombenza. Poiché le domande riconvenzionali di parte convenuta sono state rigettate, le spese di lite si compensano per metà, mentre e , in solido, vanno Parte_1 CP_3
condannati a rifondere a parte convenuta la restante metà che si liquida in € 225,00 per spese, € 3.808,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Rigetta le domande formulate da parte attrice.
Per l'effetto conferma l' ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Bronte in data
23.02.2011 e quella emessa in fase di reclamo dal Tribunale di Catania in data
30.01.2013 e per l'effetto condanna parte attrice e il alla demolizione di CP_3
tutte le parti strutturali di nuova realizzazione dell'immobile , Controparte_5
così come indicato in sede di reclamo, nonché condanna parte attrice e alla CP_3
messa in sicurezza delle mura contermini dell'edificio di proprietà dei convenuti, mediante le necessarie opere di consolidamento dei due aspetti dell'intera parete oggetto di causa, con rete elettrosaldata opportunamente ancorata.
Condanna la ed il ad eseguire tutte quelle opere di ripristino Parte_1 CP_3
dell'immobile dei convenuti, indicate dal CT , arch. , da pagina 33 a pagina Per_3
40 della sua consulenza.
Rigetta le domande riconvenzionali formulate da parte convenuta.
Compensa per metà le spese processuali della presente fase di merito.
Condanna altresì la ed il , in solido, a rimborsare alla parte Parte_1 CP_3
convenuta le spese di lite, nella misura della metà, che si liquidano in questa quota, in
€ 225,00 per spese, € 3.808,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Così deciso in Catania, il 02.04.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011