CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 05/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3565/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250051307161000 MOD. 770 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4641/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1 S.R.L., rappresentata e difesa, ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Difensore_1, giusta procura alle liti apposta in calce al ricorso.
Contro
: Agenzia delle Entrate Riscossione – Milano, nonché ,
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano – Ufficio Territoriale di Rho.
Per l'annullamento della Cartella di pagamento n. 068 2025 00513071 61 000, notificata il 20 maggio 2025, relativa al controllo Mod. 770 anno 2021, per un importo complessivo incluso sanzioni, interessi e spese esecutive di euro 140.589,22.
FATTO In data 09/09/24 l'Ufficio notificava alla ricorrente l'Avviso bonario/Comunicazione n.
0057368822701 - Codice atto n. 51364062219 , recante gli esiti del controllo automatizzato eseguito ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 e dal quale emergeva un debito pari ad euro 165.597,21.
In data 20 maggio 2025 veniva notificata all'odierna ricorrente la cartella di pagamento n. 068 2025 00513071
61 000 recante l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti a seguito del controllo formale del Modello 770 effettuato ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73.
Evidenzia che la cartella di pagamento contiene una pluralità di voci debitorie - tutte riferibili, secondo quanto desumibile dal dettaglio degli addebiti, al controllo formale e/o automatizzato del modello 770 relativo all'anno d'imposta 2021.
Le iscrizioni risultano generiche. Inoltre, molte di tali poste risultano non dovute ovvero frutto di errori materiali e/o interpretativi da parte dell'amministrazione.
Nondimeno, in luogo di procedere all'emissione di una nuova comunicazione di irregolarità/avviso bonario, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, che avrebbe consentito l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta al 10% ex art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997, l'Ufficio procedeva direttamente all'iscrizione a ruolo ed all'emissione della cartella di pagamento n. 068 2025 00513071 61 000, notificata alla ricorrente ed oggetto del presente ricorso, con la quale, pur recependo la riduzione della pretesa fiscale, applicava tuttavia le sanzioni nella misura piena pari al 30%.
Evidenzia come tale condotta risulti gravemente lesiva dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione sanciti dall'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), nonché in contrasto con la ratio dell'istituto dell'avviso bonario, volto a favorire la regolarizzazione spontanea delle irregolarità con l'applicazione di sanzioni attenuate. L'omessa emissione della comunicazione preventiva, pur in presenza di una riformulazione della pretesa a seguito di specifica istanza del contribuente, ha dunque prodotto un ingiustificato aggravio sanzionatorio in danno della società ricorrente.
Eccepisce:
1. Illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione dei principi di collaborazione e buona fede – Violazione dell' art. 97 della costituzione - Violazione degli artt. 6 e 10 dello statuto dei diritti del contribuente - Illegittima applicazione delle sanzioni in misura piena
2.Illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza del presupposto impositivo relativo alla cedolare secca per locazioni abitative La cartella di pagamento impugnata è palesemente illegittima anche perché contiene, tra le varie poste richieste alla ricorrente, importi asseritamente dovuti a titolo di imposta sostitutiva su redditi da locazione – c.d. “cedolare secca”, riferiti ad asseriti canoni percepiti dalla ricorrente per la locazione di immobili ad uso abitativo. Tale pretesa risulta radicalmente infondata e priva di base giuridico-fattuale, poiché la ricorrente non ha mai dato in locazione immobili di sua proprietà destinati ad uso abitativo, né ha mai optato per il regime della cedolare secca in veste di locatore.
3. Illegittimità e/o Nullità della cartella di pagamento per indebita iscrizione a ruolo di ritenute IRPEF e sanzioni
- omessa considerazione dei crediti risultanti dai modelli F24 e violazione del diritto al contraddittorio - violazione dell'art. 36-bis del d.p.r. n. 600/1973 e dell'art. 6, comma 5, della l. n. 212/2000 .La cartella di pagamento n. 06820250051307161000 è illegittima anche nella parte in cui richiede il versamento di ritenute
IRPEF che l'Ufficio assume non essere state correttamente corrisposte dalla Società ricorrente.
Conclude: A) In via principale, dichiarare l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento;
B) In subordine, rideterminare gli importi dovuti, previa corretta imputazione dei crediti F24 e stralcio delle sanzioni non dovute;
C) Ulteriormente in subordine, rideterminare l'importo dovuto con applicazione delle sanzioni nella misura ridotta del 10%, come previsto dalla normativa vigente per i casi di irregolarità sanabili mediante comunicazione ai sensi dell'art. 36-bis.
Ader ritualmente costituitasi con controdeduzioni, resiste alle censure della ricorrente conclude di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto stante la correttezza del proprio operato. Con condanna alle spese, nella misura indicata nella nota spese.
La Direzione Provinciale II di Milano costituitasi con controdeduzioni, precisa che la impugnta cartella di pagamento n. 06820250051307161000 è stata notificata ad esito delle procedure di controllo automatizzato ex art. 36-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 effettuate sulla dichiarazione modello 770/2022 anno di imposta 2021; La Cartella è stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità n. 0057368822701 , emessa per il tardivo e /o omesso versamento delle ritenute di lavoro dipendente per l'importo di euro 165.597,21 e notificata in data 06.09.2024. Tali somme, in assenza di pagamento in acquiescenza delle somme richieste, anche rateale, entro il termine di 30 giorni, venivano iscritte a ruolo e in data 20.05.2025 l'Agente della
Riscossione notificava la cartella di pagamento avverso cui il contribuente proponeva il presente ricorso, ritenendola illegittima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti osserva quanto segue.
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò, il ricorso non risulta fondato e come tale va rigettato.
Le risultanze fattuali risultano diverse e difformi da quelle prospettate dalla ricorrente.
La DP II ha dato prova che avverso la comunicazione di irregolarità , non risulta presentata alcuna istanza
IV (contrariamente a questo affermato dalla parte nel ricorso ), infatti, la Società, in data 25.06.2025 ha presentato istanza di autotutela tramite il canale telematico IV, protocollo 2025062508164 nei confronti della cartella di pagamento notificata in data 20.05.2025, chiedendo “lo storno degli importi a credito presenti negli F24 di - Mensilità di Giugno 2021 credito di euro 4.178,31 – Mensilità di Novembre 2021 credito di euro 4.178,31+38,00 - Mensilità di Dicembre 2021 credito di euro 4.043.83 - Mensilità di Dicembre 2021 credito di euro 1.268,98+5.574,77+171,93 f24 che eventualmente vi possiamo inviare se ci fornite un indirizzo e-mail. Richiediamo anche storno delle sanzioni in quanto dal primo avviso ricevuto in 09/09/24, per il quale avevamo richiesto ricalcolo per le mensilità già pagate, non è mai arrivato l'avviso rettificato ma direttamente la cartella in data 20/05/25. Attendiamo nuovo ricalcolo con l'utilizzo dei crediti a disposizione. Per la seguente pratica contattare c/o Ricorrente_1 SRL la sig.ra Nominativo_1 allo 02-38073612 e-mail alessia.bucci@metmi. it”. Tale istanza è stata respinta in data 06.07.2025 dall'Ufficio Territoriale di Rho, assegnatario della pratica, con la seguente motivazione: “La richiesta effettuata con istanza IV risulta poco chiara. Abbiamo cercato di contattare la contribuente senza successo. Risulta necessaria istanza dettagliata e documentata”.
E' pacifico che la ricorrente nessuna istanza CIVIS ha presentato avverso l'avviso bonario.
Nella memoria depositata il 23/10/25, la ricorrente non contesta quanto dedotto dalla DP II di Milano, ma ritiene per quanto esposto , evidente che la cartella di pagamento impugnata è affetta da plurimi vizi di legittimità e di merito. In primo luogo, la cartella di pagamento risulta illegittima poiché emessa senza la preventiva comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, con conseguente preclusione per la contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni. Secondariamente, i versamenti erano stati regolarmente eseguiti e documentati, sicché non può essere condivisa la ricostruzione dell'Ufficio, fondata su meri errori formali e su un'errata verifica dei dati.
Si osserva che la citata censura risulta priva di pregio e contrasta con quanto riportato nel ricorso introduttivo pag. 2 “ FATTO In data 09/09/24 l'Ufficio notificava all'odierna ricorrente l'Avviso bonario/Comunicazione n.
0057368822701 - Codice atto n. 51364062219 , recante gli esiti del controllo automatizzato eseguito ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 e dal quale emergeva un debito pari ad euro 165.597,21, come di seguito indicato”.
Pertanto vi è certezza che in data 09/09/24 , la ricorrente ha ricevuto l'avviso bonario.
Certamente il beneficio della riduzione delle sanzioni nella misura del 10%, risulta perso, non avendo la ricorrente provveduto al pagamento entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione o richiesto rateizzazione (cass. 14603/18). Di conseguenza la sanzione del 30% risulta legittima.
Per quanto riguarda le some iscritte, si tratta di imposte non versate. Mod 770/22 anno imposta 2021- dichiarazione presentata dalla stessa contribuente e deriva dal mero riscontro della inesatta corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto versato.
Per quanto riguarda l' inesistenza del presupposto impositivo relativo alla cedolare secca per locazioni abitative.- La censura risulta infondata. Il Mod. 770 va utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le
Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2021, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Gli esiti relativi agli omessi e/o tardivi versamenti delle ritenute di lavoro dipendente, nonché a titolo di cedolare secca, non si riferiscono a debiti dovuti dalla società in proprio, bensì nella sua qualità di sostituto di imposta. Per le ulteriori pretese, come documentato dalla DP II non si tratta di errori formali nella esposizione dei dati sul mod 770 , bensì della inesistenza dei presupposti delle compensazione F24.
Nella specie, la Società non ha compilato correttamente il Modello 770 indicando nel quadro ST, la data in cui erano stati effettuati i versamenti, come correttamente indicato nelle istruzioni ministeriali;
tale condotta non ha consentito il corretto incrocio dei dati. Inoltre, i versamenti citati nell'istanza IV (avverso la cartella) non sono presenti dell'archivio dell'A.T., pertanto è corretto l'esito relativo all'omesso versamento delle relative ritenute, come da comunicazione di irregolarità inviata. Nondimeno, i 6 modelli F24 che recano data
16.02.2022, 17.01.2022, 16.12.2021 e 16.07.2021, allegati nella nota di deposito del 04 settembre non risultano trasmessi, e sono sprovvisti di quietanza di pagamento.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va rigettato. Ogni altro motivo dedotto risulta assorbito.
Segue la condanna a carico della ricorrente a rifondere le spese che liquida in euro 1.800,00 in favore di ogni Parte Resistente costituita.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna Parte Ricorrente a rifondere le spese che liquida in euro 1.800,00 in favore di ogni Parte Resistente costituita.
Il giudice est. Il presidente
MI AL LE IN
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3565/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250051307161000 MOD. 770 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4641/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1 S.R.L., rappresentata e difesa, ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Difensore_1, giusta procura alle liti apposta in calce al ricorso.
Contro
: Agenzia delle Entrate Riscossione – Milano, nonché ,
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano – Ufficio Territoriale di Rho.
Per l'annullamento della Cartella di pagamento n. 068 2025 00513071 61 000, notificata il 20 maggio 2025, relativa al controllo Mod. 770 anno 2021, per un importo complessivo incluso sanzioni, interessi e spese esecutive di euro 140.589,22.
FATTO In data 09/09/24 l'Ufficio notificava alla ricorrente l'Avviso bonario/Comunicazione n.
0057368822701 - Codice atto n. 51364062219 , recante gli esiti del controllo automatizzato eseguito ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 e dal quale emergeva un debito pari ad euro 165.597,21.
In data 20 maggio 2025 veniva notificata all'odierna ricorrente la cartella di pagamento n. 068 2025 00513071
61 000 recante l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti a seguito del controllo formale del Modello 770 effettuato ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73.
Evidenzia che la cartella di pagamento contiene una pluralità di voci debitorie - tutte riferibili, secondo quanto desumibile dal dettaglio degli addebiti, al controllo formale e/o automatizzato del modello 770 relativo all'anno d'imposta 2021.
Le iscrizioni risultano generiche. Inoltre, molte di tali poste risultano non dovute ovvero frutto di errori materiali e/o interpretativi da parte dell'amministrazione.
Nondimeno, in luogo di procedere all'emissione di una nuova comunicazione di irregolarità/avviso bonario, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, che avrebbe consentito l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta al 10% ex art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997, l'Ufficio procedeva direttamente all'iscrizione a ruolo ed all'emissione della cartella di pagamento n. 068 2025 00513071 61 000, notificata alla ricorrente ed oggetto del presente ricorso, con la quale, pur recependo la riduzione della pretesa fiscale, applicava tuttavia le sanzioni nella misura piena pari al 30%.
Evidenzia come tale condotta risulti gravemente lesiva dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione sanciti dall'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), nonché in contrasto con la ratio dell'istituto dell'avviso bonario, volto a favorire la regolarizzazione spontanea delle irregolarità con l'applicazione di sanzioni attenuate. L'omessa emissione della comunicazione preventiva, pur in presenza di una riformulazione della pretesa a seguito di specifica istanza del contribuente, ha dunque prodotto un ingiustificato aggravio sanzionatorio in danno della società ricorrente.
Eccepisce:
1. Illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione dei principi di collaborazione e buona fede – Violazione dell' art. 97 della costituzione - Violazione degli artt. 6 e 10 dello statuto dei diritti del contribuente - Illegittima applicazione delle sanzioni in misura piena
2.Illegittimità/nullità della cartella di pagamento impugnata per inesistenza del presupposto impositivo relativo alla cedolare secca per locazioni abitative La cartella di pagamento impugnata è palesemente illegittima anche perché contiene, tra le varie poste richieste alla ricorrente, importi asseritamente dovuti a titolo di imposta sostitutiva su redditi da locazione – c.d. “cedolare secca”, riferiti ad asseriti canoni percepiti dalla ricorrente per la locazione di immobili ad uso abitativo. Tale pretesa risulta radicalmente infondata e priva di base giuridico-fattuale, poiché la ricorrente non ha mai dato in locazione immobili di sua proprietà destinati ad uso abitativo, né ha mai optato per il regime della cedolare secca in veste di locatore.
3. Illegittimità e/o Nullità della cartella di pagamento per indebita iscrizione a ruolo di ritenute IRPEF e sanzioni
- omessa considerazione dei crediti risultanti dai modelli F24 e violazione del diritto al contraddittorio - violazione dell'art. 36-bis del d.p.r. n. 600/1973 e dell'art. 6, comma 5, della l. n. 212/2000 .La cartella di pagamento n. 06820250051307161000 è illegittima anche nella parte in cui richiede il versamento di ritenute
IRPEF che l'Ufficio assume non essere state correttamente corrisposte dalla Società ricorrente.
Conclude: A) In via principale, dichiarare l'illegittimità/nullità della cartella di pagamento;
B) In subordine, rideterminare gli importi dovuti, previa corretta imputazione dei crediti F24 e stralcio delle sanzioni non dovute;
C) Ulteriormente in subordine, rideterminare l'importo dovuto con applicazione delle sanzioni nella misura ridotta del 10%, come previsto dalla normativa vigente per i casi di irregolarità sanabili mediante comunicazione ai sensi dell'art. 36-bis.
Ader ritualmente costituitasi con controdeduzioni, resiste alle censure della ricorrente conclude di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto stante la correttezza del proprio operato. Con condanna alle spese, nella misura indicata nella nota spese.
La Direzione Provinciale II di Milano costituitasi con controdeduzioni, precisa che la impugnta cartella di pagamento n. 06820250051307161000 è stata notificata ad esito delle procedure di controllo automatizzato ex art. 36-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 effettuate sulla dichiarazione modello 770/2022 anno di imposta 2021; La Cartella è stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità n. 0057368822701 , emessa per il tardivo e /o omesso versamento delle ritenute di lavoro dipendente per l'importo di euro 165.597,21 e notificata in data 06.09.2024. Tali somme, in assenza di pagamento in acquiescenza delle somme richieste, anche rateale, entro il termine di 30 giorni, venivano iscritte a ruolo e in data 20.05.2025 l'Agente della
Riscossione notificava la cartella di pagamento avverso cui il contribuente proponeva il presente ricorso, ritenendola illegittima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti osserva quanto segue.
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò, il ricorso non risulta fondato e come tale va rigettato.
Le risultanze fattuali risultano diverse e difformi da quelle prospettate dalla ricorrente.
La DP II ha dato prova che avverso la comunicazione di irregolarità , non risulta presentata alcuna istanza
IV (contrariamente a questo affermato dalla parte nel ricorso ), infatti, la Società, in data 25.06.2025 ha presentato istanza di autotutela tramite il canale telematico IV, protocollo 2025062508164 nei confronti della cartella di pagamento notificata in data 20.05.2025, chiedendo “lo storno degli importi a credito presenti negli F24 di - Mensilità di Giugno 2021 credito di euro 4.178,31 – Mensilità di Novembre 2021 credito di euro 4.178,31+38,00 - Mensilità di Dicembre 2021 credito di euro 4.043.83 - Mensilità di Dicembre 2021 credito di euro 1.268,98+5.574,77+171,93 f24 che eventualmente vi possiamo inviare se ci fornite un indirizzo e-mail. Richiediamo anche storno delle sanzioni in quanto dal primo avviso ricevuto in 09/09/24, per il quale avevamo richiesto ricalcolo per le mensilità già pagate, non è mai arrivato l'avviso rettificato ma direttamente la cartella in data 20/05/25. Attendiamo nuovo ricalcolo con l'utilizzo dei crediti a disposizione. Per la seguente pratica contattare c/o Ricorrente_1 SRL la sig.ra Nominativo_1 allo 02-38073612 e-mail alessia.bucci@metmi. it”. Tale istanza è stata respinta in data 06.07.2025 dall'Ufficio Territoriale di Rho, assegnatario della pratica, con la seguente motivazione: “La richiesta effettuata con istanza IV risulta poco chiara. Abbiamo cercato di contattare la contribuente senza successo. Risulta necessaria istanza dettagliata e documentata”.
E' pacifico che la ricorrente nessuna istanza CIVIS ha presentato avverso l'avviso bonario.
Nella memoria depositata il 23/10/25, la ricorrente non contesta quanto dedotto dalla DP II di Milano, ma ritiene per quanto esposto , evidente che la cartella di pagamento impugnata è affetta da plurimi vizi di legittimità e di merito. In primo luogo, la cartella di pagamento risulta illegittima poiché emessa senza la preventiva comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, con conseguente preclusione per la contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni. Secondariamente, i versamenti erano stati regolarmente eseguiti e documentati, sicché non può essere condivisa la ricostruzione dell'Ufficio, fondata su meri errori formali e su un'errata verifica dei dati.
Si osserva che la citata censura risulta priva di pregio e contrasta con quanto riportato nel ricorso introduttivo pag. 2 “ FATTO In data 09/09/24 l'Ufficio notificava all'odierna ricorrente l'Avviso bonario/Comunicazione n.
0057368822701 - Codice atto n. 51364062219 , recante gli esiti del controllo automatizzato eseguito ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73 e dal quale emergeva un debito pari ad euro 165.597,21, come di seguito indicato”.
Pertanto vi è certezza che in data 09/09/24 , la ricorrente ha ricevuto l'avviso bonario.
Certamente il beneficio della riduzione delle sanzioni nella misura del 10%, risulta perso, non avendo la ricorrente provveduto al pagamento entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione o richiesto rateizzazione (cass. 14603/18). Di conseguenza la sanzione del 30% risulta legittima.
Per quanto riguarda le some iscritte, si tratta di imposte non versate. Mod 770/22 anno imposta 2021- dichiarazione presentata dalla stessa contribuente e deriva dal mero riscontro della inesatta corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto versato.
Per quanto riguarda l' inesistenza del presupposto impositivo relativo alla cedolare secca per locazioni abitative.- La censura risulta infondata. Il Mod. 770 va utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le
Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2021, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Gli esiti relativi agli omessi e/o tardivi versamenti delle ritenute di lavoro dipendente, nonché a titolo di cedolare secca, non si riferiscono a debiti dovuti dalla società in proprio, bensì nella sua qualità di sostituto di imposta. Per le ulteriori pretese, come documentato dalla DP II non si tratta di errori formali nella esposizione dei dati sul mod 770 , bensì della inesistenza dei presupposti delle compensazione F24.
Nella specie, la Società non ha compilato correttamente il Modello 770 indicando nel quadro ST, la data in cui erano stati effettuati i versamenti, come correttamente indicato nelle istruzioni ministeriali;
tale condotta non ha consentito il corretto incrocio dei dati. Inoltre, i versamenti citati nell'istanza IV (avverso la cartella) non sono presenti dell'archivio dell'A.T., pertanto è corretto l'esito relativo all'omesso versamento delle relative ritenute, come da comunicazione di irregolarità inviata. Nondimeno, i 6 modelli F24 che recano data
16.02.2022, 17.01.2022, 16.12.2021 e 16.07.2021, allegati nella nota di deposito del 04 settembre non risultano trasmessi, e sono sprovvisti di quietanza di pagamento.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va rigettato. Ogni altro motivo dedotto risulta assorbito.
Segue la condanna a carico della ricorrente a rifondere le spese che liquida in euro 1.800,00 in favore di ogni Parte Resistente costituita.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna Parte Ricorrente a rifondere le spese che liquida in euro 1.800,00 in favore di ogni Parte Resistente costituita.
Il giudice est. Il presidente
MI AL LE IN