Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 05/01/2026, n. 12
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità/nullità della cartella per violazione principi collaborazione e buona fede

    La ricorrente ha ricevuto l'avviso bonario in data 09/09/24. Il beneficio della riduzione delle sanzioni è perso non avendo provveduto al pagamento entro 30 giorni o richiesto rateizzazione. La sanzione del 30% è legittima.

  • Rigettato
    Illegittimità/nullità della cartella per inesistenza del presupposto impositivo cedolare secca

    Il Mod. 770 è utilizzato dai sostituti d'imposta. Gli omessi/tardivi versamenti di ritenute di lavoro dipendente e cedolare secca non si riferiscono a debiti della società in proprio, ma nella sua qualità di sostituto d'imposta.

  • Rigettato
    Illegittimità/Nullità per indebita iscrizione a ruolo di ritenute IRPEF e sanzioni

    I versamenti citati nell'istanza IV non sono presenti nell'archivio dell'A.T. I Modelli F24 allegati non risultano trasmessi e sono sprovvisti di quietanza di pagamento. Non si tratta di errori formali ma inesistenza dei presupposti delle compensazioni F24.

  • Rigettato
    Ricalcolo importi con imputazione crediti F24 e stralcio sanzioni non dovute

    Le istanze di autotutela sono state respinte in quanto poco chiare e non documentate. I versamenti indicati non sono presenti negli archivi e i Modelli F24 non risultano trasmessi.

  • Rigettato
    Ricalcolo importi con applicazione sanzioni ridotte al 10%

    Il beneficio della riduzione delle sanzioni è perso non avendo la ricorrente provveduto al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o richiesto rateizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 05/01/2026, n. 12
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 12
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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