Articolo 2212 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2212.

(Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi).

Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.

Sono altresi' legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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