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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente
Dott. Bruno Malagoli Giudice est.
Dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 112-1//2024 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
(c.f. ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in via Atene 9 – 09129 Cagliari (CA), n. REA CA – 290561, in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_2
in via dei Conversi n. 1 – 09129 Cagliari (CA) presso l'avv. Roberto Sorcinelli che la rappresenta e difende giusta la procura speciale alla memoria proposta da
(P.IVA ) in persona Controparte_1 P.IVA_2 del dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, Sig.ra con sede in Arborea (OR), Loc. Corru Mannu sn 09092, Controparte_2
elettivamente domiciliata in Cagliari alla Piazza Repubblica n. 22, presso lo Studio e la persona dell'Avv. Stefano Demuro (C.F. che la C.F._1
rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce al ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'11.6.2024, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.
Parte ricorrente ha allegato di aver intrattenuto un rapporto di fornitura con la convenuta, maturando un credito di Euro 682.784,40, poi cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 211/2024, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di
Cagliari, in data 4 marzo 2024 nel procedimento monitorio iscritto al n. RG 880/2024.
Il suddetto decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivo per mancata opposizione (esecutorietà dichiarata in data 4 giugno 2024).
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.
2. La società convenuta si è costituita in giudizio, non ha contestato i presupposti per essere assoggettata alla liquidazione giudiziale, ha ripercorso le cause della propria crisi economico-finanziaria, evidenziando di aver intrapreso, in data 12.07.2024, il procedimento di composizione negoziata e di aver richiesto al Tribunale la conferma delle misure protettive ex artt. 18 e 19 CCII.
La convenuta ha pertanto concluso chiedendo “la sospensione della presente procedura, ovvero il rinvio della trattazione a una data successiva al termine previsto dalla legge per la durata delle misure protettive, in maniera tale da consentire all'istante di espletare Parte_3
l'intrapresa procedura di composizione negoziata della crisi”.
3.1 A questo punto occorre dare atto che, nell'ambito di separato procedimento, le misure protettive richieste dalla società sono state confermate e che, nelle more della predetta protezione, la società ha formulato in data 23.10.2024 – nell'ambito del presente procedimento (cfr. sub-procedimento 2) – domanda ex art. 44 CCII, chiedendo al Tribunale che venisse assegnato un termine per il deposito della presentazione di un piano di concordato, di una proposta ai creditori e della documentazione ex art. 39 CCII.
Con decreto dell'11.11.2024 il Tribunale ha assegnato il termine richiesto, nominando commissario giudiziale il dott. ; richiesta contrastata dalla Persona_1
Cooperativa ricorrente con nota del 27.11.2024.
Scaduto il termine di 60 giorni, la società debitrice non ha proceduto al deposito del piano, né ha instato per la proroga del predetto termine.
3.2 È però accaduto che, con ricorso ex art. 25 sexies CCII, la società ha depositato, in separato procedimento, una domanda di concordato semplificato liquidatorio
(iscritto al n. C.S. 1/2024).
Il procedimento si è concluso con un provvedimento di rigetto datato 4.6.2025 (che
è stato acquisito d'ufficio dalla Cancelleria agli atti del presente procedimento).
3.3 Pare opportuno al Collegio riportare integralmente il suddetto provvedimento.
“ A) Con ricorso depositato il 2.12.2024, premesso di Controparte_3 essere imprenditore commerciale operante nel settore del commercio all'ingrosso di
2 specie ittiche e zootecniche, di versare in stato di insolvenza, di essere oggetto di domanda proposta da un creditore di apertura della liquidazione giudiziale e di aver infruttuosamente esperito il procedimento amministrativo di composizione negoziata della crisi, ha domandato di essere ammessa a concordato semplificato ai sensi dell'art. 25 sexies, d.lgs. 14 del 2019.
La ricorrente ha esposto il seguente piano concordatario:
- cessione del ramo d'azienda Controparte_4
(composta dai beni della società e dall'avviamento) tramite procedura di vendita competitiva, partendo da offerta di 20.000,00 euro già pervenuta da parte della società e ponendo la stessa come base di partenza per Parte_4
la raccolta di eventuali ulteriori nuove offerte migliorative, secondo un puntuale e preciso disciplinare di vendita da redigersi a cura del liquidatore incaricato ai sensi dell'art. 25 septies C.C.I.I.;
- riscossione dei crediti secondo le rispettive scadenze contrattualmente previste e/o comunque secondo il programma di liquidazione redatto a cura del liquidatore nominato ai sensi dell'art. 25 septies C.C.I.I. (che, stralciati i crediti inesigibili, ammontano a 58.288,21 euro per crediti commerciali e 4.800,00 circa, per crediti di altra natura);
- apporto di finanza esterna nella misura di 50.000,00 euro da parte di un soggetto terzo, sig. , padre del rappresentante legale della debitrice, Persona_2
; Parte_2
- rinuncia da parte dei signori e Parte_5 Parte_2
all'incasso delle competenze per TFR accumulate nel corso degli CP_5
anni e liquidate nella misura complessiva di euro 42.920,23.
A dette somme andrebbero ad aggiungersi ulteriori 12.000,00 euro circa, già nella disponibilità della società, per un totale, pertanto, di circa 145.000,00 euro, al netto della rinuncia al TFR da parte dei soci.
Così reperite le risorse concordatarie, la debitrice propone di soddisfare i creditori nei seguenti termini:
- nella misura del 100% i crediti prededucibili;
- nella misura del 100% i crediti con privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (deve precisarsi tuttavia che detta soddisfazione è assicurata anche attraverso la rinuncia al TFR da parte dei soci di cui sopra);
- nella misura del 13,94% i creditori muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 5
c.c. (c.d. privilegio artigiano);
3 - nella misura del 3,93% i crediti erariali muniti di privilegio generale mobiliare;
- nella misura del 3,93% i creditori chirografari.
Ancora, ha allegato la convenienza della proposta Controparte_3 concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, considerato che in caso di apertura della liquidazione giudiziale i creditori non potrebbero confidare nella rinuncia al TFR da parte dei soci, nella finanza esterna di e, infine, Persona_2 neanche sull'introito derivante dalla cessione del ramo di azienda.
B) Ai sensi dell'art. 25 sexies, d.lgs. 14 del 2019, “1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a),
e b) non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e si applica l'articolo 84, comma 5. Nel rispetto del termine di cui al primo periodo, l'imprenditore può proporre la domanda di cui all'articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano…omissis….
3. Il tribunale, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e valutata la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione.
All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Il Tribunale può concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti.
4. Con il medesimo decreto ovvero, in caso di concessione del termine di cui al comma 3, con successivo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di
4 ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata”.
Con decreto del 5.2.2025, il Tribunale ha: 1) dato atto della tempestività della domanda di ammissione al concordato semplificato, in quanto depositata il
2.12.2024, cioè nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ex art. 17, comma
VIII, d.lgs. 14 del 2019, avvenuta il 4.10.2024; 2) osservato che, nel caso di specie,
l'esperto nominato nell'ambito della composizione negoziata della crisi, nella relazione conclusiva del procedimento, ha rilevato che “nonostante l'impegno e buona fede mostrati” da non era possibile giungere ad un Controparte_3
esito positivo della negoziazione, per indisponibilità del creditore principale;
3) dato atto che ha prodotto, unitamente alla domanda di ammissione Controparte_3
a concordato semplificato, la documentazione di cui all'art. 39, d.lgs. 14 del 2019, richiamato sempre dall'art. 25 sexies, comma I, citato, nonché la relazione finale dell'esperto nominato nell'ambito della composizione negoziata della crisi;
4) ritenuto sussistente la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria e la corretta formazione di classi;
5) rilevato che il terzo erogatore di finanza esterna ha dichiarato di offrire a garanzia dell'impegno assunto ipoteca su immobile di sua proprietà.
Ciò posto, il Tribunale ha nominato il dott. quale esperto per la Persona_3
formulazione del parere su piano e proposta concordataria, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, e la dott.ssa quale ausiliario per il deposito di relazione ex art. 25 sexies, Persona_4
comma IV, d.lgs. 14 del 2019; ha disposto la comunicazione ai creditori;
e, infine, fissato l'udienza del 17.4.2025 per sentire la ricorrente e i creditori. Per_ C) In data 20.2.2025, il dott. ha depositato la sua relazione, concludendo in senso positivo sia con riferimento ai possibili risultati della liquidazione che in ordine alle garanzie prestate.
D) Il 26.2.2025, la dott.ssa ha depositato la relazione di sua competenza. Per_4
Illustrato la natura della ricorrente e dell'attività svolta dalla stessa, nonché la struttura del piano e della proposta concordataria, l'ausiliario si è soffermata sulle seguenti criticità.
5 In primo luogo, ha rilevato che il bene concesso in garanzia dal sig. Per_2
(soggetto che, si ricorda, si è impegnato a fornire finanza esterna) è già
[...]
Per_ gravato da ipoteca (circostanza esaminata anche dal dott. ), è di proprietà per la quota di un mezzo di un terzo soggetto e, soprattutto, non è stato oggetto di relazione di stima, ragione per cui non è possibile conoscerne il valore e lo stato di conservazione.
In secondo luogo, la dott.ssa ha rilevato come la società che ha formulato Per_4 offerta di acquisto dell'azienda ha depositato a garanzia dell'offerta soltanto assegno dell'importo di 2.000,00 euro, è stata costituita soltanto nel mese di ottobre
2024 e ha un capitale sociale esiguo (appena 1.000,00 euro).
Altresì, circa l'attivo, l'ausiliario ha osservato che: 1) non vengono considerate né totalizzate le voci di credito denominate “Crediti per contributi comunali” pari ad
€.2.618,98 e “Crediti verso amministratori” pari ad €.2.157,63 che invece sono esposte nella situazione patrimoniale dettagliata al 31.10.2024, allegata al ricorso;
2) tra le disponibilità liquide pari ad €. 12.337,23 sono comprese €.10.279,63 di cassa contanti la cui consistenza andrebbe comunque verificata.
Con riferimento al passivo, inoltre, la dott.ssa ha evidenziato che “Tra i debiti Per_4
sopra esposti, non risultano compresi i debiti previdenziali nei confronti di INAIL ed
INPS in quanto gli enti non hanno rilasciato il certificato richiesto, né tanto meno risultano compresi i debiti erariali per ritenute d'acconto su lavoro dipendente e lavoro autonomo che invece sono esposti in bilancio”.
Infine, l'ausiliario ha rappresentato di non avere gli elementi per valutare la buona fede di nel corso delle trattative svolte in sede di composizione negoziata CP_3 della crisi e che, stando piano concordatario, l'alternativa liquidatoria sarebbe peggiore in quanto non garantirebbe alcuna soddisfazione per i creditori chirografari.
E) Con memoria depositata il 31.3.2025, la creditrice Controparte_1 si è costituita per opporsi all'omologa del concordato in quanto
[...]
mancherebbero i presupposti di legge e gli strumenti ad oggi esperiti dalla ricorrente per la soluzione della crisi sarebbero stati volti a proseguire un'attività palesemente insolvente, a solo vantaggio degli amministratori-dipendenti e in danno della creditrice opponente, che ha visto accrescersi il suo credito senza possibilità di soddisfazione.
Al riguardo, in primo luogo, l'opponente ha ricordato di aver già in passato raggiunto accordo transattivo con , la quale tuttavia è rimasta CP_3
6 inadempiente, inducendo , dapprima, a domandare e Controparte_1
ottenere decreto ingiuntivo;
quindi, a formulare domanda di liquidazione giudiziale, tuttora pendente in quanto paralizzata dall'introduzione della composizione negoziata della crisi e, ora, dalla domanda di ammissione a concordato semplificato.
In secondo luogo, la ha richiamato quanto già Controparte_1 esposto nell'ambito del procedimento relativo alla conferma delle misure protettive nel corso della procedura di composizione negoziata della crisi (conclusosi con il rigetto della domanda di conferma delle misure). In particolare, ha individuato le risalenti cause della crisi che ha investito la società concordataria e rappresentato l'irrealizzabilità del piano che in quella sede proponeva la debitrice, l'erroneità dei dati contabili forniti, la condotta degli amministratori e, comunque, la sua indisponibilità a raggiungere un accordo.
Ancora, l'opponente ha esposto che: 1) in data 14.11.2024, ha CP_3
presentato domanda di ammissione a concordato preventivo, con riserva di presentazione del piano e della proposta, chiedendo e ottenendo la concessione del relativo termine (di sessanta giorni); 2) in data 27.11.2024, Controparte_6
ha formulato in quella sede istanza per il rigetto della domanda di
[...]
Per_ ammissione a concordato;
3) in questa sede, il dott. e la dott.ssa hanno Per_4
depositato i parerei di loro competenza.
, quindi, ha esposto i suoi motivi di opposizione: Controparte_6
- abuso degli strumenti di regolazione della crisi da parte della debitrice, la quale è insolvente sin dal 2022, ha aggravato la sua esposizione debitoria e ciò al solo fine di avvantaggiare gli amministratori e i dipendenti residui, tutti riconducibili al medesimo nucleo familiare;
- assenza dei requisiti di correttezza e buona fede nel corso delle trattative per la composizione negoziata della crisi, ricavabile da: l'accesso tardivo alla procedura di composizione negoziata della crisi;
la presenza di atti che hanno pregiudicato gli interessi dei creditori;
l'assenza di una fedele, completa e trasparente rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- inammissibilità per occultamento di attivo e passivo (in particolare, sottostima del credito di ); Controparte_1
- difetto di convenienza della soluzione concordataria rispetto a quella liquidatoria, in ragione dell'erronea valutazione dell'azienda, della mancanza di garanzia circa l'apporto di finanza esterna e della mancata
7 considerazione delle esperibili azioni revocatorie e di responsabilità nei confronti degli amministratori.
F) Con memoria depositata il 7.4.2025, si è costituita l' Controparte_7
Cagliari, per opporsi all'omologa. Controparte_8
L' ha evidenziato che l'accesso alla procedura in parola è Controparte_7
subordinata ai seguenti presupposti: - le trattative devono essere svolte secondo correttezza e buona fede;
- non devono essere praticabili le soluzioni alternative previste dall'art. 23 co. 1 e 2 lett. b del CCII (cfr. articolo 25 sexies, comma 1 del
CCII); - la proposta di concordato semplificato deve rispettare l'ordine delle legittime cause di prelazione;
- la proposta non deve arrecare pregiudizio all'Erario rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e gli deve assicurare comunque un'utilità.
Ciò posto, l'Agenzia fiscale ha rappresentato che “Pertanto, a conferma della non falcidiabilità del credito tributario nell'ambito della suindicata procedura, lo stesso articolo 25 sexies, comma 1 del CCII, prevede l'applicazione dell'articolo 84
(finalità del concordato preventivo e tipologie di piano) al solo comma 5, riferito alla suddivisione in classi del comparto creditori e non richiama anche degli articoli
88 e seguenti del CCII (che prevedono la transazione fiscale e la falcidia del credito erariale). Peraltro, nella proposta originaria presentata per la composizione negoziata la proponeva il pagamento integrale dei Parte_3
crediti privilegiati. Considerata la proposta di pagamento al 100% del credito e in presenza di un debito che non pesava particolarmente rispetto alle restanti posizioni passive della Società, l' non ha ritenuto opportuno costituirsi Controparte_7
in giudizio in quella fase. Attualmente, il concordato semplificato prevede il pagamento parziale dei debiti tributari al 4%. Pertanto, il concordato proposto dalla non è ammissibile in quanto viola il principio di indisponibilità Controparte_9 della pretesa tributaria, proponendo una falcidia del 96% del credito tributario”.
L' inoltre, ha contestato che sussista la condizione di Controparte_7 ammissibilità del concordato minore di cui all'art. 25 sexies, comma I, d.lgs. 14 del
2019, consistente nell'impossibilità di esperire alcuno degli strumenti di cui all'art. 23, commi I e II, lett. a).
G) All'udienza del 17.4.2025, sono comparse le parti costituite, hanno ribadito le loro posizioni e insistito per l'accoglimento delle rispettive domande.
Alla predetta udienza, peraltro, è comparso l'avv. Maurizio Falqui Cao, in rappresentanza dell'INPS, rappresentando che, pur essendosi costituito
8 tardivamente, il Tribunale ben può considerare quanto dal medesimo dedotto in fatto, cioè che non ha pagato anche i contributi correnti, non solo di CP_3 quelli pregressi, e che “sussistono al mese di ottobre 2024 contributi non pagati per ulteriori 11.600,00 euro, non risultanti nel piano (ai quali devono sommarsi ulteriori contributi non versati da novembre 2024 ad oggi)”.
H) La domanda di omologa del concordato semplificato deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
H.1) Deve in primo luogo dirsi del presupposto di ammissibilità della domanda, costituito dall'aver condotto le trattative nell'ambito della composizione negoziata della crisi con correttezza e buona fede.
ha evidenziato che trattasi di presupposto che non Controparte_1
può essere rimesso alla valutazione del solo esperto nominato ex art. 12, d.lgs 14 del
2019, il quale, peraltro, non può limitarsi a una clausola di stile, ma deve motivare l'eventuale, positiva valutazione effettuata circa la correttezza e buona fede del debitore.
Il Tribunale condivide quanto affermato dal creditore opponente: la valutazione circa la buona fede e correttezza del ricorrente nell'ambito delle trattative è presupposto per l'ammissione al concordato semplificato e la sua successiva omologa;
e l'organo giurisdizionale non può limitarsi a recepire acriticamente quanto affermato dall'esperto, dovendo al contrario valutare detto presupposto anche all'esito delle risultanze acquisite nel giudizio.
Orbene, nel caso di specie non può condividersi la conclusione dell'esperto circa la correttezza e buona fede di in verità alquanto scarna nella Controparte_3
motivazione.
Al riguardo, si osserva che, nel corso del procedimento per la conferma delle misure protettive connesse alla composizione negoziata delle crisi, la debitrice ha fornito una contabilità variabile e foriera di confusione, sicuramente erronea almeno con riferimento al credito di . Controparte_6
Nel decreto già assunto dal Tribunale di Cagliari in data 23.9.2024, relativamente alle misure protettive nella composizione della crisi, si legge che “Occorre in primo luogo rilevare come i dati forniti dalla ricorrente non sono corretti o comunque non sono affidabili. , infatti, ha allegato che il proprio Controparte_6
credito, indicato dalla ricorrente nella misura di 707.251,60 euro, è in verità, alla data del 12.3.2024, pari a 773.959,67 euro, oltre alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo e ulteriori interessi calcolati ai sensi degli artt. 4 e 5 del Decreto
9 Lgs. 231/2002. Tale circostanza, provata per tabulas e non contestata dalla ricorrente, di per sé è sufficiente a motivare il rigetto della domanda di misure protettive, sia perché fa emergere la non correttezza dei dati forniti da , CP_3
sia perché rende comunque inattuabile il piano proposto, posto che le risorse indicate nel ricorso per la soddisfazione dei creditori sono insufficienti rispetto al diverso, maggiore importo dei debiti. Peraltro, l'inaffidabilità dei dati forniti, trova ulteriore conferma nella circostanza rappresentata all'udienza del 10.9.2024 da di , secondo cui la debitrice ha presentato all'esperto Controparte_1 CP_1 nominato un nuovo piano, recante diversi dati contabili”.
Non può quindi affermarsi la correttezza del debitore che, nell'ambito delle trattative, fornisca dati contraddittori e comunque palesemente inveritieri.
H.2) La domanda di omologa non può essere accolta anche in ragione della circostanza che la debitrice ha fornito al Tribunale dati non veritieri in ordine, in particolare, al passivo concordatario.
Due, in particolare, le poste passive sottostimate dalla ricorrente:
- il debito nei confronti di , indicato nel Controparte_6
piano pari a 647.469,65 euro (tabella pag. 19, ricorso), pur a fronte di un credito consacrato del decreto ingiuntivo del Tribunale di Cagliari n. 211 del
2024 per il maggiore importo di 682.784,40 euro, oltre interessi ai sensi dell'art. 231 del 2002, nonché spese del monitorio per 5.712,00 euro, oltre spese generali e accessori;
- il debito nei confronti dell'INPS, al mese di ottobre 2024 pari a 11.600,00 euro non risultanti nel piano, ai quali devono sommarsi ulteriori contributi non versati da novembre 2024 ad oggi.
Trattasi di somme che, all'incirca, ammontano ad almeno 70.000,00 euro, a fronte di un passivo stimato pari a circa 1.400.000,00 euro e un attivo concordatario di circa 190.000,00 euro.
Trattasi, quindi, di debiti sottostimati in maniera rilevante e, soprattutto, volontaria, in quanto ben conosciuti dalla debitrice.
H.3) Restano assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione spiegati da
[...]
, sebbene paiono fondati, in particolare con riferimento Controparte_6 all'abuso degli strumenti di regolazione della crisi, considerata la pendenza di domanda di liquidazione giudiziale e la presentazione, dapprima, di domanda composizione negoziata della crisi, quindi, di concordato preventivo e, infine, di concordato semplificato;
domande fondate (almeno la composizione negoziata e il
10 concordato semplificato) su dati erronei e su piani di assai dubbia sostenibilità.
P.Q.M.
Rigetta la domanda di omologa del concordato semplificato di Parte_3
”.
[...]
4.1 Stante quanto sopra, può procedersi alla decisione sulla istanza di liquidazione giudiziale;
dovendosi in proposito soggiungere che, seguendo lo spirito del codice della crisi, è stato concesso alla debitrice un tempo adeguato per comporre la crisi attraverso uno strumento alternativo alla liquidazione giudiziale;
ciò ha di fatto consentito un coordinamento tra le diverse domande presentate (non senza una evidente confusione) dalla . CP_3
Ciò posto, occorre subito rilevare che il termine concesso alla resistente ex art. 44
CCII non è stato rispettato: la società non ha depositato nel termine assegnato il piano, con la proposta e la documentazione di cui all'art. 39 CCII.
La domanda ex artt. 40 e 44 CCII deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
4.2 L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, all'esito dell'istruttoria, deve trovare accoglimento.
La convenuta, dalla documentazione agli atti – e come dalla stessa espressamente dichiarato nel procedimento per concordato liquidatorio semplificato – risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, la debitrice non ha eccepito l'insussistenza dei requisiti dimensionali, e in ogni caso il superamento degli stessi si evince dai bilanci in atti.
L'impresa convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
4.3 Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett.
11 b) CCII, risulta sussistente – oltre che dallo stesso esito negativo dei procedimenti alternativi di risoluzione della crisi tentati (nell'ordine: composizione negoziata, concordato preventivo ex art. 40 e 44 CCII, concordato liquidatorio semplificato) – in ragione di quanto illustrato e dimostrato dalla ricorrente con il ricorso introduttivo
(credito di oltre 600.000 Euro, cristallizzato in decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo non opposto), nonché della esposizione debitoria con la
[...]
che risulta pari ad Euro 73.617,33, per crediti già iscritti a ruolo. Controparte_10
4.4 Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il debito nei confronti della ricorrente.
5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara inammissibile la domanda di concordato ex artt. 40 e 44 CCII
presentata da (c.f. Parte_1
), con sede legale in via Atene 9 – 09129 Cagliari (CA), n. P.IVA_1
REA CA – 290561,
2. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
(c.f. ), con sede legale in via Parte_1 P.IVA_1
Atene 9 – 09129 Cagliari (CA), n. REA CA – 290561, in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore
3. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore il dott. , con studio in Cagliari;
Persona_1
4. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21
12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
5. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
6. stabilisce il giorno 14.10.2025 ore 9.30 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
7. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
8. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
9. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla
13 procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
10. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 09/06/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Bruno Malagoli
IL PRESIDENTE
Gaetano Savona
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