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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 709/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se Stesso Ex Art. 86 C.p.c. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittaria 19 92022 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005654000 BOLLO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005654000 BOLLO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005654000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005654000 TARSU/TIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005654000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parti ricorrente e resistente ADER assenti alle ore 9.10.
Parte resistente Agenzia delle Entrate si riporta agli scritti versati.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 709/2025, depositato il 31/03/2025, l'Avv. Ricorrente_1, difeso da sé stesso ex art.86 c.p.c., ha impugnato la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 291 8020 25000056
54 000, limitatamente alle cinque cartelle di pagamento n. 291 2017 0002689602 000, n. 291 2017
0015937953 000, n. 291 2018 0007611204 000, n. 291 2018 0010124426 000 e n. 291 2018
0011084245 000, relative all'imposta di bollo delle annualità 2012, 2013 e 2014, nonché TARSU anni
2011 e 2012, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate- Direzione
Provinciale di Agrigento.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 16 gennaio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo citata in epigrafe, notificata in data 04/02/2025.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Intervenuta estinzione del diritto per maturata prescrizione;
2) Violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000 per omessa allegazione e notifica degli atti presupposti;
3) Nullità della Comunicazione preventiva di fermo amministrativo in ordine agli interessi ed i tassi applicati;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato e conseguente revoca delle iscrizioni a ruolo, con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, si è costituita in giudizio, con controdeduzioni depositate il 14/05/2025. In data 21/05/2025 ha richiesto la trattazione del ricorso in modalità da remoto.
Con memorie illustrative depositate in data 19/12/2025, evidenzia che la parte ricorrente, in data 10/02/2025, ha presentato istanza di rateizzazione, che costituisce atto interruttivo del termine di prescrizione. Deduce l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione rispetto alla notifica delle cartelle di pagamento. Controdeduce sui motivi del ricorso. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per l'inammissibilità e, nel merito, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 29/04/2025. Osserva che le cartelle di pagamento di propria competenza sono state regolarmente notificate non impugnate nei termini. Rileva che le cartelle impugnate sono oggetto dell'istanza del 10/02/2025, di definizione agevolata ex D.L.148/2017, con pagamento rateale di 72 e che a seguito dell'istanza di rateazione presentata dalla parte, non è intervenuta alcuna forma di prescrizione. Controdeduce sui motivi del ricorso. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Con memorie illustrative depositate in data 29/12/2025, la parte ricorrente, replica quanto dedotto dalla controparte ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
In data 07/01/2026 la parte ricorrente ha depositato brevi repliche.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
La Comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata è stata preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120189003163063000 notificato in data 07/03/2019, dall'intimazione n. 29120229004896532000 notificate in data 18/10/2022 e dalla n. 29120249005017491000 notificato in data 14/03/2024, portanti, nel complessivo le cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo di fermo amministrativo, giusti referti di notifica, a mezzo PEC, prodotti dalla parte resistente. Le sopraddette intimazioni di pagamento costituiscono atti interruttivi della prescrizione. Sicché alla data di notifica dell'impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo non risulta del ricorso alcun termine di prescrizione.
In ordine all'eccezione di nullità per omessa allegazione degli atti prodromici, osserva la Corte che è infondata e va rigettata. Nella Comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata sono indicati i numeri delle cartelle di pagamento e la data della loro notifica, atti che già a conoscenza del destinatario per averli già avuto notificati.
Gli interessi vengono applicati secondo la normativa prevista. La contestazione appare generica attesa che nessun conteggio viene effettuato dalla parte ricorrente tale da fare rilevare l'errore, derivante da inesatta o mancata applicazione di norme di legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessive € 200,00 (euro duecento/00), oltre spese generali del 15%, IVA e CPA se ed in quanto dovute, in favore di ciascuna delle due parti resistenti costituite in giudizio.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 709/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se Stesso Ex Art. 86 C.p.c. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittaria 19 92022 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 28 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005654000 BOLLO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005654000 BOLLO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005654000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005654000 TARSU/TIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500005654000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parti ricorrente e resistente ADER assenti alle ore 9.10.
Parte resistente Agenzia delle Entrate si riporta agli scritti versati.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 709/2025, depositato il 31/03/2025, l'Avv. Ricorrente_1, difeso da sé stesso ex art.86 c.p.c., ha impugnato la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 291 8020 25000056
54 000, limitatamente alle cinque cartelle di pagamento n. 291 2017 0002689602 000, n. 291 2017
0015937953 000, n. 291 2018 0007611204 000, n. 291 2018 0010124426 000 e n. 291 2018
0011084245 000, relative all'imposta di bollo delle annualità 2012, 2013 e 2014, nonché TARSU anni
2011 e 2012, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate- Direzione
Provinciale di Agrigento.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 16 gennaio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo citata in epigrafe, notificata in data 04/02/2025.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Intervenuta estinzione del diritto per maturata prescrizione;
2) Violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000 per omessa allegazione e notifica degli atti presupposti;
3) Nullità della Comunicazione preventiva di fermo amministrativo in ordine agli interessi ed i tassi applicati;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato e conseguente revoca delle iscrizioni a ruolo, con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, si è costituita in giudizio, con controdeduzioni depositate il 14/05/2025. In data 21/05/2025 ha richiesto la trattazione del ricorso in modalità da remoto.
Con memorie illustrative depositate in data 19/12/2025, evidenzia che la parte ricorrente, in data 10/02/2025, ha presentato istanza di rateizzazione, che costituisce atto interruttivo del termine di prescrizione. Deduce l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione rispetto alla notifica delle cartelle di pagamento. Controdeduce sui motivi del ricorso. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per l'inammissibilità e, nel merito, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 29/04/2025. Osserva che le cartelle di pagamento di propria competenza sono state regolarmente notificate non impugnate nei termini. Rileva che le cartelle impugnate sono oggetto dell'istanza del 10/02/2025, di definizione agevolata ex D.L.148/2017, con pagamento rateale di 72 e che a seguito dell'istanza di rateazione presentata dalla parte, non è intervenuta alcuna forma di prescrizione. Controdeduce sui motivi del ricorso. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Con memorie illustrative depositate in data 29/12/2025, la parte ricorrente, replica quanto dedotto dalla controparte ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
In data 07/01/2026 la parte ricorrente ha depositato brevi repliche.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
La Comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata è stata preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120189003163063000 notificato in data 07/03/2019, dall'intimazione n. 29120229004896532000 notificate in data 18/10/2022 e dalla n. 29120249005017491000 notificato in data 14/03/2024, portanti, nel complessivo le cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo di fermo amministrativo, giusti referti di notifica, a mezzo PEC, prodotti dalla parte resistente. Le sopraddette intimazioni di pagamento costituiscono atti interruttivi della prescrizione. Sicché alla data di notifica dell'impugnata comunicazione preventiva di fermo amministrativo non risulta del ricorso alcun termine di prescrizione.
In ordine all'eccezione di nullità per omessa allegazione degli atti prodromici, osserva la Corte che è infondata e va rigettata. Nella Comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata sono indicati i numeri delle cartelle di pagamento e la data della loro notifica, atti che già a conoscenza del destinatario per averli già avuto notificati.
Gli interessi vengono applicati secondo la normativa prevista. La contestazione appare generica attesa che nessun conteggio viene effettuato dalla parte ricorrente tale da fare rilevare l'errore, derivante da inesatta o mancata applicazione di norme di legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessive € 200,00 (euro duecento/00), oltre spese generali del 15%, IVA e CPA se ed in quanto dovute, in favore di ciascuna delle due parti resistenti costituite in giudizio.