Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 532/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente rel.
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 532 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
, nata a [...], in data [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Cammarata Margherita;
ricorrente
contro
, nato a [...], in data [...], rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Ruggirello Benedetto;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Conclusioni delle parti: le parti confermano la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione alle condizioni espresse all'udienza del 5/2/2025;
PM: parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 08/04/2024, la ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio concordatario in data 05/06/2004, regolarmente
Deduceva che dalla loro unione non sono nati figli.
Avanzava domanda di separazione giudiziale, dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis e dell'impossibilità di ricostituire il rapporto coniugale.
Chiedeva: “disporre in favore della ricorrente un assegno di mantenimento pari a € 200 o nella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia;
disporre,in subordine, nel caso di diniego della superiore richiesta, un assegno alimentare ai sensi dell'art. 433 CC nella misura di € 100 o in quella maggiore o superiore che il Tribunale riterrà di giustizia;
con vittoria di spese e competenze”
In data 10/12/2024 si costituiva rappresentando che nelle more del giudizio CP_1 era intervenuto un accordo di separazione e chiedeva, pertanto l'omologazione delle condizioni pattuite.
All'udienza del 5/2/2025 le parti confermavano di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione alle seguenti condizioni:
“pagamento ad opera del in favore della entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese della somma di euro 100,00, oltre rivalutazione Istat, a titolo di assegno di mantenimento”
*****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 158
c.c., come pacifico tra le parti.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, da ritenersi compensate, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1 in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 05/06/2004, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Trapani – Atto n. 47, parte II, serie B, dell'anno 2004, alle condizioni espresse in parte motiva;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396;
- compensa le spese del presente procedimento. Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 20.2.2025
Il Presidente rel.
Michele Ruvolo