Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/03/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.3672/2023 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3672/2023 R.G. riservata in decisione in data 27.12.2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CUIA MANUELA e con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in Abbiategrasso (MI) via Cantù n.5
RICORRENTE
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VIGORELLI ANNA ELISABETTA e CP_1 C.F._2 con domicilio eletto in Milano via Cagliero n. 4
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 7
2) la figlia minore è affidata congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
R_
3) la casa coniugale sita in Vermezzo con Zelo (MI) via Galileo Galilei n.24, viene assegnata alla madre con quanto l'arreda, nella quale vivrà la stessa, unitamente alla figlia minore. Si da atto che il sig. ha lasciato CP_1 la casa coniugale in data 10.03.2024;
4) il padre potrà vedere la figlia secondo il seguente calendario CONCORDATO in sede di MEDIAZIONE, illustrato dalla mediatrice all'udienza del 07.05.2024 e che nel dettaglio prevede che il padre starà con la figlia :
-a week end alternati: dal venerdì dall'uscita da scuola alle ore 16,00, alla domenica sino alle ore 18,30, con riaccompagno a casa della madre ove la minore cenerà;
-ogni mercoledì- dall'uscita da scuola che avverrà alle ore 13.30, post pranzo, con pernottamento;
-ogni lunedì il padre prenderà la figlia dalla palestra di parkour alle 20,00 e la riaccompagnerà direttamente a casa della madre, ove la minore cenerà;
-15 giorni consecutivi durante il mese di agosto, anche non continuativi,
- oltre ad una settimana nel mese di luglio a casa dei nonni paterni, onde consentire agli stessi di vedere la nipotina visto che abitano in Abruzzo, con l'obbligo di comunicare le date delle vacanze entro il 30.04 di ogni anno.
Anche la ricorrente potrà trascorrere una settimana con la minore nel mese di luglio, periodo sempre da concordare tra i coniugi entro il 30.04 di ogni anno.
-Carnevale, Pasqua, metà vacanze scolastiche ad anni alterni, in modo tale che ci sia la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro, ma la domenica mattina di Pasqua sempre con la mamma per la consueta messa, poichè il padre non è credente;
-vacanze di Natale ad anni alterni, dalla fine della scuola sino al 31.12 alle 16.30 e dal 31.12. al 06.01. Nel periodo in cui il padre dovrà stare con dal 31.12. al 06.01 quest'ultimo dovrà riportarla a casa della madre il giorno R_ della Befana alle ore 14,30.
-Inoltre, il giorno della Vigilia di Natale e di Natale verrà sempre trascorso con la madre, mentre la sera del 25.12 e il giorno 26.12 saranno sempre trascorsi con il padre, il quale dovrà riportare la minore a casa della madre per le ore 18.30.
- Il giorno del compleanno di verrà possibilmente trascorso con entrambi i genitori. R_
- in relazione alle recite, saggi, scolastici ed extrascolastici o eventi sportivi a cui partecipa la figlia R_ potranno presenziare sempre entrambi i genitori.
5) il sig. verserà a titolo contributo al mantenimento della figlia l'importo di euro 800,00 mensili;
CP_1 R_
-oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Pavia che di seguito si riporta, con la specifica che:
pagina 2 di 7 A) dovrà versare il 50% anche della POLIZZA SANITARIA come DA INTESE RAGGIUNTE ALL'UDIENZA del
07.5.2024;
B) dovrà, altresì, CORRISPONDERE IL 50% DI TUTTE LE SPESE SCOLASTICHE, TRATTANDOSI DI SCUOLA
PARITARIA, in relazione alla quale ha già intrapreso il ciclo di studi.
Protocollo:
-spese mediche ( da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) ticket sanitari;
- spese mediche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolare;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico
-spese scolastiche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggi presso le sedi universitarie;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche ( da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto ( a mezzo raccomandata o mail) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg) in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
IN SUBORDINE, qualora dovesse essere confermato l'importo di €. 600,00, quale mantenimento ordinario per la minore, si chiede che l'Ill.mo Giudice, in virtù di tutto quanto esposto e documentato nonché dell'errore presente nei provvedimenti provisori ed urgenti (attribuendo alla sig.ra €. 350.000,00 che in realtà sono Controparte_2 del ), voglia disporre che il Sig. partecipi alle spese straordinarie tutte come sopra concordate CP_1 CP_1
e specificate, nella misura del 70%.
6) I coniugi si danno reciprocamente assenso sin d'ora al rilascio del passaporto, ivi incluso quello relativo alla minore.
7) l'assegno unico universale pari ad €. 54,10 viene incassato in via esclusiva dalla sig.ra come Pt_1 concordato tra le parti all'udienza del 07 maggio 2024.
8) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
pagina 3 di 7 Parte resistente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, accertati i presupposti di legge,
A) quanto allo status: emettere sentenza declaratoria di separazione dei coniugi e CP_1 Parte_1
B) quanto alla figlia minore : R_
1. disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori;
R_
2. disporre la collocazione abitativa prevalente della figlia minore con assegnando a R_ Parte_1 quest'ultima entrambi gli appartamenti siti in Zelo Surrigone, via Galilei 24;
3. disporre che il padre eserciti il diritto-dovere di vedere e tenere con sé la figlia minore nelle seguenti R_ modalità, salvo diverse soluzioni ritenute di giustizia.
a) Durante il periodo scolastico:
a.1) ogni mercoledì da dopo la scuola sino alla mattina successiva quando la riaccompagnerà a scuola;
a.2) a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio da dopo la scuola fino alle ore 18.30 della domenica. Il padre accompagnerà e riprenderà la figlia alle e dalle attività sportive di tali fine settimana.
b) Durante le vacanze scolastiche: b.1) vacanze natalizie: per metà periodo, ad anni alterni a cavallo di Natale o di
Capodanno ed Epifania;
b.2) vacanze pasquali: per metà periodo, ad anni alterni a cavallo di Pasqua o di Lunedì dell'Angelo;
b.3) altre festività e ponti: ad anni alterni;
b.4) vacanze estive: per sei settimane, da dividersi tra i genitori della minore in moduli di due o tre settimane consecutive a testa;
con accordo da raggiungersi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
c) Nei casi in cui sia impegnata per lavoro: previo accordo la stessa e compatibilmente con gli Parte_1 impegni lavorativi paterni, dalle ore 18.00 circa sino al rientro della madre.
d) Durante qualunque periodo: previo accordo con a settimane alterne accompagnerà e Parte_1 riprenderà la figlia alle e dalle attività extrascolastiche della stessa.
e) Il compleanno della figlia minore sarà trascorso con la stessa contemporaneamente da entrambi i R_ genitori.
Fatti salvi in ogni caso eventuali accordi migliorativi concordandi tra i genitori, di volta in volta, rispetto alla possibilità del padre di vedere e tenere con sé la figlia minore per periodi maggiori. R_
4) Disporre la facoltà per entrambi i genitori d'avvalersi dell'ausilio di parenti e/o persone di fiducia e/o baby sitter.
5) Disporre che il contributo paterno al mantenimento mensile della figlia minore sino alla di lei R_ autosufficienza economica sia pari ad € 260,00 ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, da bonificarsi sul conto corrente di entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente ex Lege secondo gli Parte_1 indici Istat, base di calcolo giugno 2024.
pagina 4 di 7 6) Disporre che le spese extra-mantenimento per la minore siano al 50% a carico di ciascun genitore, R_ secondo le modalità previste dalle Linee Guida del Tribunale di Pavia.
C) quanto alle spese di giudizio:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di separazione giudiziale
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, peraltro già cessata da tempo, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Sulle condizioni di affido della figlia minore e sul suo mantenimento
Preliminarmente, si dà atto che le parti concordano in merito alla conferma dell'affido condiviso tra loro della figlia minore (nata il [...]) oltre che sul suo collocamento prevalente con la madre, cui va, R_ conseguentemente, assegnata la ex casa coniugale.
Quanto al regime di frequentazione della figlia con i genitori, Il Collegio ritiene, altresì, di confermare, salvo diverso accordo tra le parti, la regolamentazione concordemente stabilita dalle stesse durante il percorso di mediazione avviato e già recepita dal Giudice delegato con ordinanza del 7.6.2024. Va, pertanto, previsto che stia R_ con il padre a weekend alternati dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica con riaccompagnamento a casa dalla madre entro le ore 18:30 e tutti i mercoledì dall'uscita di scuola alle 13:30 con pernottamento presso di lui. La minore trascorrerà, altresì, metà delle vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni con ciascun genitore oltre che
15 giorni anche non consecutivi durante il mese di agosto e una settimana durante il mese di luglio, da concordare entro il 30 aprile di ciascun anno.
Visto il contenuto dell'accordo, del resto, considerato che l'attuale regime di frequentazione è stato concordato anche con la minore nel corso della mediazione intrapresa dalle parti, si reputa superfluo il suo ascolto giudiziale.
In ordine agli aspetti economici, va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia, pertanto, considerato il prevalente collocamento della minore presso la madre, quest'ultima vi provvederà direttamente, mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Al riguardo, si dà atto che in via provvisoria il contributo a carico del padre è stato determinato dal Giudice delegato nella misura di 600,00 euro mensili e che, tuttavia, la ricorrente ha insistito nella domanda di aumento del suo importo a euro 800,00 mentre il resistente ne ha chiesto una riduzione a 260,00 euro.
Ebbene, al fine di stabilire l'importo mensile da porre a carico del padre a titolo di mantenimento della figlia, rilevano i seguenti elementi.
pagina 5 di 7 Il resistente ha dichiarato di percepire uno stipendio netto mensile di 2.480,00 euro per 13 mensilità, oltre a un introito per un immobile di sua proprietà e sito in Milano che è affittato per brevi periodi, di circa 1.200,00 euro mensili (v. verbale di udienza del 7.5.2024). Tuttavia, come già rilevato dal Giudice delegato, dagli estratti conto prodotti emergono, con riferimento all'immobile concesso in locazione a terzi, introiti tendenzialmente superiori e, in ogni caso, le ultime certificazioni reddituali riferibili al resistente evidenziano un notevole incremento del suo reddito netto, pari per l'anno 2023 a euro 87.750,00 euro a fronte di 53.461,00 euro per riferibili all'anno precedente (v. il raffronto tra il mod Pf 2024 doc. 30 e il mod Pf. 2023 doc. 14.3). Inoltre, il sig. è titolare CP_1 di investimenti per un totale di circa 230.000,00 euro (v. doc. 15.4) ma ha riferito di pagare un canone di locazione per l'immobile ove si è trasferito a vivere di 900,00 euro mensili (v. verbale di udienza), senza tuttavia produrre ulteriore documentazione a sostegno delle sue deduzioni.
La ricorrente, al contrario, pur beneficiando del godimento della ex casa coniugale, per una porzione di proprietà esclusiva del marito, è gravata dal pagamento di una rata mensile di mutuo di 907,93 euro (doc. n. 8 e 35); la stessa, del resto, lavora come consulente finanziario con redditi netti pari per il 2023 a 71.285,00 euro (v. mod.
PF. 2024).
Orbene, alla luce delle evidenze indicate, tenendo conto delle condizioni reddituali delle parti e della disparità reddituale comunque esistente tra loro, considerati anche gli oneri a carico di entrambi oltre che il maggior tempo di frequentazione della minore con la madre, questo Collegio ritiene corretto porre a carico del sig. CP_1
l'obbligo di versare a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia un assegno mensile pari a 700,00 euro oltre all'obbligo di rimborsare il 50 % delle spese extra assegno.
Va, altresì, previsto, considerato l'accordo sul punto, che la madre continui a percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale per la figlia e che le spese della scuola privata frequentata dalla minore siano sostenute al 50% tra le parti.
Sulla regolamentazione delle spese processuali
L'accordo tra i coniugi in ordine alla domanda di separazione e in merito alle condizioni di affido e collocamento della figlia e la soccombenza di entrambe le parti in ordine alla domanda relativa all'assegno di mantenimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra conclusione così decide:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , sposati in Gudo Visconti (MI) Parte_1 CP_1 in data 21.03.2015, con atto iscritto presso i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n. 1, Parte II,
Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015);
- conferma l'affido condiviso della figlia minore (nata il [...]) tra i genitori, con collocamento R_ prevalente presso la madre;
pagina 6 di 7 - assegna la ex casa coniugale a;
Parte_1
- richiama quanto indicato in parte motiva in merito al regime di frequentazione con la minore;
- pone a carico del sig. l'obbligo di versare, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla ricorrente CP_1 un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento della figlia di € 700,00; l'importo dell'assegno dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati;
- pone a carico del padre l'obbligo di rimborsare alla madre nella misura del 50% le spese extra assegno da individuarsi secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pavia;
- dispone che le parti sopportino al 50% le spese per la retta della scuola privata frequentata dalla figlia;
- dispone che l'assegno unico e universale per la figlia sia percepito in via esclusiva dalla madre;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Pavia, così deciso in data 24.2.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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