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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3499/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003060910 IRPEF-ALTRO 2005
contro
Ag.entrate - ON - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140017517258000 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore di parte ricorrente eccepisce la tardività della documentazione prodotta da controparte.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 30.7.2025 all'Agenzia delle Entrate ON ( di seguito AdER) e tempestivamente depositato presso questa Corte tributaria, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificatale il 2.7.2025, emessa in forza della cartella di pagamento n. 028 2014 0017517258000, indicata come notificata il 10.10.2014 e contenente il ruolo emesso dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta che ingiungeva il pagamento
IRPEF per l'anno d'imposta 2005, oltre sanzioni ed interessi, per un importo complessivo di €. 3.161,41.
A fondamento del ricorso ha dedotto:
1- l'omessa notifica della cartella;
2- la prescrizione del diritto di credito azionato, degli interessi e delle sanzioni.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'intimazione e della cartella, e, in via gradata, la declaratoria di prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Si è costituita in data 4.12.2025 l'AdER eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso in quanto, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, dalla documentazione allegata risultava l'avvenuta notifica della cartella di pagamento;
nel merito, ha chiesto respingersi il ricorso stante la prescrizione decennale applicabile ai crediti erariali, che, nella specie, era stata sospesa di gg. 542 in forza della normativa emergenziale da COVID-19.
La Corte, in composizione monocratica, in esito alla pubblica udienza del 5.12.2025 ha deciso la causa come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Invero, il motivo assorbente è costituito dalla mancata prova della notifica della cartella di pagamento posta a fondamento dell'intimazione impugnata. A tal fine si osserva che il deposito tardivo di documenti da parte dell'Agente della ON avvenuto il
4.12.2025 rispetto all'udienza del 5.12.2025, è ostativo alla loro utilizzabilità ai fini del decidere, posto che il termine fissato dall'art. 32 dlgs 546/92 in venti giorni prima dell'udienza è perentorio e la difesa della ricorrente ne ha espressamente eccepito la tardività all'udienza su indicata ( v. Cass. Sentenza n. 29087 del 13/11/2018).
Ne consegue che non può essere esaminata la copia della relata di notifica della cartella di pagamento prodotta dall'agente della riscossione e, quindi, l'intimazione impugnata, dovendosi ritenere mancante la prova della notifica della cartella su cui è fondata , va dichiarata illegittima.
Per le medesime ragioni va dichiarato prescritto il credito per quanto riguarda l' IRPEF anno 2010 sanzioni ed interessi, essendo il termine decennale per l'IRPEF e quello quinquennale per sanzioni ed interessi maturato anteriormente alla notifica dell'intimazione qui impugnata.
Da qui l'accoglimento del ricorso.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante e della condotta tenuta dalle parti, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti medesime le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, in composizione monocratica, così provvede:
1-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento e la cartella di pagamento oggetto di impugnazione;
2-compensa le spese di causa
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3499/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003060910 IRPEF-ALTRO 2005
contro
Ag.entrate - ON - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140017517258000 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore di parte ricorrente eccepisce la tardività della documentazione prodotta da controparte.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 30.7.2025 all'Agenzia delle Entrate ON ( di seguito AdER) e tempestivamente depositato presso questa Corte tributaria, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, notificatale il 2.7.2025, emessa in forza della cartella di pagamento n. 028 2014 0017517258000, indicata come notificata il 10.10.2014 e contenente il ruolo emesso dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta che ingiungeva il pagamento
IRPEF per l'anno d'imposta 2005, oltre sanzioni ed interessi, per un importo complessivo di €. 3.161,41.
A fondamento del ricorso ha dedotto:
1- l'omessa notifica della cartella;
2- la prescrizione del diritto di credito azionato, degli interessi e delle sanzioni.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'intimazione e della cartella, e, in via gradata, la declaratoria di prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Si è costituita in data 4.12.2025 l'AdER eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso in quanto, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, dalla documentazione allegata risultava l'avvenuta notifica della cartella di pagamento;
nel merito, ha chiesto respingersi il ricorso stante la prescrizione decennale applicabile ai crediti erariali, che, nella specie, era stata sospesa di gg. 542 in forza della normativa emergenziale da COVID-19.
La Corte, in composizione monocratica, in esito alla pubblica udienza del 5.12.2025 ha deciso la causa come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Invero, il motivo assorbente è costituito dalla mancata prova della notifica della cartella di pagamento posta a fondamento dell'intimazione impugnata. A tal fine si osserva che il deposito tardivo di documenti da parte dell'Agente della ON avvenuto il
4.12.2025 rispetto all'udienza del 5.12.2025, è ostativo alla loro utilizzabilità ai fini del decidere, posto che il termine fissato dall'art. 32 dlgs 546/92 in venti giorni prima dell'udienza è perentorio e la difesa della ricorrente ne ha espressamente eccepito la tardività all'udienza su indicata ( v. Cass. Sentenza n. 29087 del 13/11/2018).
Ne consegue che non può essere esaminata la copia della relata di notifica della cartella di pagamento prodotta dall'agente della riscossione e, quindi, l'intimazione impugnata, dovendosi ritenere mancante la prova della notifica della cartella su cui è fondata , va dichiarata illegittima.
Per le medesime ragioni va dichiarato prescritto il credito per quanto riguarda l' IRPEF anno 2010 sanzioni ed interessi, essendo il termine decennale per l'IRPEF e quello quinquennale per sanzioni ed interessi maturato anteriormente alla notifica dell'intimazione qui impugnata.
Da qui l'accoglimento del ricorso.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante e della condotta tenuta dalle parti, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti medesime le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, in composizione monocratica, così provvede:
1-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento e la cartella di pagamento oggetto di impugnazione;
2-compensa le spese di causa