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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 4233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4233 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 24 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3799/2024
Promossa da rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA Parte_1 (c.f. C.F. 1
MAZZAGLIA, nel cui studio in Adrano ha eletto domicilio, via F. Brunelleschi, 86
-ricorrente-
contro
CP 1 (c.f. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA ROSARIA BATTIATO giusta procura generale in Notar Persona_1 di
Roma
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12/4/2024, il ricorrente esponeva di aver ricevuto in data 26/3/2024 un provvedimento di sollecito di pagamento di somme indebitamente erogate sulla pensione cat. INVCIV n. 03555017
di cui lo stesso fosse titolare, relative al periodo dall'1 gennaio 2013 al 31 gennaio 2015, dell'importo complessivo di euro 7.382,59. Rilevava che, in seno a detto atto, si facesse riferimento ad una precedente lettera del 25/12/2014 con la quale fosse stata comunicata la sussistenza dell'indebito ed il periodo al quale si riferisse. Eccepiva che, al contrario, il provvedimento impugnato non fosse stato preceduto da alcuna comunicazione inerente all'indebito contestato e che, dunque, fosse maturato il termine di prescrizione previsto dalla legge. Eccepiva quindi l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiedeva l'annullamento.
Rilevava inoltre che l'CP_1, con riferimento alla stessa prestazione, gli avesse notificato un provvedimento di riliquidazione relativo al periodo dall'1 gennaio 2012 al 31 ottobre 2013, nel quale fosse stato evidenziato che dal ricalcolo della prestazione stessa non fossero emerse somme a debito né a credito e che fosse stato confermato l'importo del rateo di pensione. Alla luce di detta comunicazione attestante la regolarità dei propri rapporti con l'ente previdenziale, invocava la propria buona fede per aver fatto affidamento sul riferito atto di riliquidazione notificatogli nel settembre
2014.
Insisteva pertanto nell'illegittimità dell'atto impugnato e nell'insussistenza del diritto dell' CP_1 al recupero dell'indebito, essendo maturato il termine di prescrizione in assenza di atti interruttivi, e dovendosi comunque tener conto della propria buona fede, avendo fatto affidamento sulla conferma di tutti i ratei di pensione erogati fino al mese di ottobre 2014. Osservava al riguardo che, con il provvedimento in oggetto, fosse stato violato il principio di buona fede e quello di ragionevolezza,
avendo lo stesso un contenuto contrastante con il provvedimento precedentemente notificato e mai annullato. A supporto di quanto detto richiamava quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui,
stante la possibilità di rettificare le pensioni erogate in caso di errore di qualsiasi natura commesso dall'ente erogatore, non si potesse far luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione fosse dovuta a dolo dell'interessato. Concludeva osservando che il pensionato fosse tenuto alla restituzione delle quote di pensione indebitamente percepite solo in seguito ad una sua condotta colposa o dolosa. Chiedeva dunque che fosse dichiarata l'illegittimità del provvedimento di recupero dell'indebito impugnato e, per l'effetto, che lo stesso fosse annullato. Fissata l'udienza di discussione ed instauratosi il contraddittorio, con memoria del 28/5/2024 si costituiva in giudizio l'CP_1. L'ente evidenziava che il provvedimento di indebito del 18/12/2014
fosse stato regolarmente notificato in data 29/1/2015 e che il provvedimento di sollecito del pagamento fosse stato notificato il 7/3/2024, come da documentazione che allegava. Sul punto precisava che, in seguito ad accertamenti sui redditi del ricorrente relativi all'anno 2012, 1' CP_2
fosse venuto a conoscenza nel 2014 della carenza del requisito reddituale necessario per godere della pensione di invalidità civile e di avere, pertanto, informato il ricorrente con atto notificato il 29/1/2015
della sua situazione reddituale e del conseguente obbligo di restituire quanto dovuto. Rilevava che il ricorrente non avesse provveduto alle restituzioni né alla proposizione di reclami o opposizioni e che lo stesso si fosse attivato solo in seguito alla notifica del provvedimento di sollecito impugnato.
Deduceva pertanto che lo stesso fosse a conoscenza della propria situazione debitoria già a partire dal
2015 e che il riferimento contenuto nel provvedimento impugnato ad altra precedente comunicazione del 25/12/2014 fosse stato frutto di un errore materiale ininfluente sulla fondatezza della pretesa creditoria. Insisteva dunque nella suddetta pretesa stante il mancato maturarsi nella specie del termine di prescrizione decennale previsto per l'indebito.
Nel merito, deduceva che il ricorrente non avesse assolto all'onere probatorio si di lui gravante relativo alla sussistenza nella specie dei presupposti della propria pretesa, con la conseguenza che dovesse ritenersi legittimo il diritto dell' CP_1 di ripetere quanto corrisposto indebitamente in assenza dei requisiti previsti dalla legge. Rilevava di avere pertanto legittimamente intrapreso la procedura di recupero delle somme percepite indebitamente e che, nella specie, dovesse trovare applicazione la normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione l'art. 2033 c.c. né le regole in tema di pensioni e di altri trattamenti previdenziali. Insisteva pertanto che, in materia di ripetizione dell'indebito, spettasse all'attore allegare e provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui sussistenza escluderebbe l'indebito. Rilevava che nella specie il ricorrente non avesse offerto alcuna prova in tal senso e che non fossero ravvisabili né la buona fede né l'affidamento dello stesso invocati, considerato che fosse a conoscenza del proprio obbligo di restituzione di somme nei confronti dell' CP_1.
Con riferimento all'eccepita prescrizione, osservava che sia il provvedimento di indebito sia i provvedimenti successivi fossero stati notificati tempestivamente e, comunque, prima del maturarsi del termine di prescrizione decennale. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso siccome infondato e la conferma del credito vantato.
Il ricorrente depositava note di trattazione con le quali chiedeva il rigetto delle eccezioni di controparte, allegando una comunicazione dell' CP_1 indicante un indebito di importo notevolmente inferiore a quello precedentemente comunicato, pari ad euro 307,00.
Con ordinanza del 30/3/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegato il sottoscritto giudice onorario per la trattazione e decisione della stessa all'udienza del 24 novembre 2025,
disponendo che detta udienza fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Il ricorrente ha depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., entro il termine assegnato,
insistendo nelle proprie conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
*****
Va in primo luogo rigettata la domanda di accertamento della estinzione del debito per intervenuta prescrizione.
L'ente previdenziale ha prodotto la nota raccomandata del 18/12/2014 indirizzata al ricorrente e ricevuta in data 29/1/2015 (cfr. avviso di ricevimento in atti), con la quale lo stesso è stato informato dell'avvenuta rideterminazione della pensione n. 03555017, categoria INVCIV, con decorrenza dell'1 gennaio 2012, sulla base della comunicazione dei redditi relativi al medesimo anno. Con la stessa nota, è stato illustrato che, sulla base dei nuovi calcoli, gli importi della pensione
(precedentemente pari ad euro 286,20, 286,24 e 290,08) si fossero azzerati e che, relativamente al periodo dal gennaio 2013 al gennaio 2015, fosse stato erogato un pagamento superiore rispetto a quanto dovuto, per l'importo complessivo di euro 7.770,80. Successivamente, con nota oggi impugnata del 21 febbraio 2024, ricevuta il 7/3/2024 (cfr. avviso di ricevimento in atti), avente ad oggetto: "Sollecito pagamento di somme indebitamente percepite su pensione del sig. cat. INVCIV n. 03555017", l'CP_1 ha fatto riferimento aParte_1
precedente lettera (erroneamente indicata della data del 25/12/2014) con la quale era stato comunicato che, per il periodo dall'1/1/2013 al 31/1/2015, lo stesso avesse ricevuto un pagamento non dovuto pari ad euro 7.382,59, per i seguenti motivi: “Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante", sollecitando il ricevente al pagamento richiesto entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione medesima.
Detta ultima nota è stata pertanto ricevuta dal ricorrente nel termine di prescrizione decennale che deve trovare applicazione nella specie vertendosi in tema di azione di ripetizione di indebito, con la conseguenza che, atteso l'effetto interruttivo del suddetto atto, l'invocata prescrizione non può dirsi maturata nella specie.
Ciò posto, venendo al secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha eccepito la violazione da parte dell' CP_1 dei principi di affidamento e di ragionevolezza, avendo lo stesso ricevuto in precedenza
"comunicazione di riliquidazione” del 19/9/2014, con la quale era stato informato che la pensione in oggetto fosse stata ricalcolata a decorrere dall'1 gennaio 2012 e che, dal ricalcolo, non fossero risultate somme a credito o a debito, fino al 31 ottobre 2014, in quanto l'importo spettante non fosse variato, essendo pari ad euro 289,52 come da modello TE08 allegato alla nota.
Con riguardo a detto aspetto della controversia, va innanzitutto rilevato che il diritto dell' [...] CP_3 di ripetere quanto corrisposto indebitamente perché in assenza dei requisiti richiesti dalla legge sorge in conseguenza e per effetto della verificata mancanza dei suddetti requisiti,
mancanza idonea, in quanto tale, a rendere ingiustificata l'attribuzione; vertendosi in tema di obbligazioni pubbliche ex lege, così come il diritto al beneficio sorge al verificarsi dei presupposti di legge, allo stesso modo questo viene meno in mancanza di quei presupposti.
Con riferimento all'indebito in oggetto, l'CP_1 ha allegato di avere proceduto alla rideterminazione della pensione sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2012, e che l'indebito fosse derivato dall'accertato superamento dei limiti reddituali per continuare a godere della pensione di invalidità civile in oggetto.
Orbene, il dedotto venir meno del requisito reddituale necessario per continuare a fruire della prestazione non è stato oggetto di contestazione da parte del ricorrente, il quale nulla ha allegato circa il ricalcolo della pensione con conseguente azzeramento della stessa nel periodo in questione.
La prestazione va dunque considerata non spettante per il suddetto periodo in ragione del superamento del limite reddituale e, quindi, indebitamente percepita.
Va quindi confermato l'indebito assistenziale derivato dalla riliquidazione e rappresentato dall'importo di euro 7.382,59 indicato nel provvedimento impugnato.
Al riguardo, non rileva nella specie la nota dell'8/9/2014 prodotta dal ricorrente in allegato alle note di trattazione in quanto, sebbene riguardante la stessa prestazione, si riferisce ad altro indebito,
dell'importo di euro 307,19, relativo ad altro periodo "dal 01/01/2009 al 29/02/2012".
Venendo ora all'eccezione di irripetibilità dell'indebito sollevata dal ricorrente, occorre innanzitutto richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale "nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costituitivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito" (cfr. Cass. 2032/2006). Tale orientamento, seguito da quello difforme di Cass. 19762/2008, è stato di recente confermato dalle S.U. della Cassazione le quali hanno affermato il principio secondo cui “in tema di indebito, anche previdenziali, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto" (cfr. Cass. S.U. 18046/2010). Applicando tali principi al caso di specie, rimasta incontestata la natura indebita della prestazione, il ricorrente ha in effetti eccepito l'irripetibilità delle somme percepite stante il suo stato soggettivo di buona fede e di affidamento.
Sotto tale profilo, deve evidenziarsi l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina prevista dall'art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989, come interpretato dall'art. 13 L. 412/1991. Tale normativa è
espressamente rivolta a disciplinare il settore delle prestazioni pensionistiche ed è riferibile solo all'indebito previdenziale, senza possibilità di applicazione analogica o estensiva all'indebito assistenziale di cui si controverte nella specie.
Ed invero, come recentemente osservato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 28771/2018), "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline specifiche adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione (Corte Costituzionale 22
luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)”.
La Cassazione è, inoltre, intervenuta in tema di indebito assistenziale chiarendo quali siano i limiti alle richieste provenienti dall' CP_1 di restituzione delle prestazioni.
Con particolare riferimento all'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, si riportano i seguenti principi generali.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato (Sez. L., sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che
"l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano l'affidamento dell'accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., sentenza n. 28771 del 9/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
La Cassazione ha inoltre affermato che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite,
sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia"
(Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...)
addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)".
Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene nella sentenza n. 1446/2008; ed anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 10454 del
21/5/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens stesso.
Or, con riferimento alla buona fede del percettore, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che la stessa è rilevabile in una “condotta che sia connotata dall'assenza di qualsivoglia violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti, coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio" (Cass. n. 17576/2002;
Cass. n. 537/2015; Cass. n. 17642/2012).
I principi in materia di indebito derivante dal venir meno del requisito reddituale si innestano,
pertanto, nella disciplina generale dell'indebito assistenziale.
Al riguardo, va richiamato il più recente indirizzo giurisprudenziale di legittimità espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 13223 del 30.06.2020, nella quale così viene statuito
"3.- Ed infatti se è vero che, come sostiene l'CP_1 in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art. 13 l. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' CP_2 .
4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
5. — In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. P., v.
pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato,
ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. 6. - Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 -
che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (ord. n. 264/2004).
-7. Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Nel caso di specie, alla stregua della sopra riportata esegesi, sebbene debba escludersi l'addebitabilità
al percipiente della erogazione non dovuta, non può ritenersi sussistente una situazione idonea a generare affidamento.
Ed infatti, dopo aver ricevuto dall' CP_1 la nota del 19/9/2014 con la quale il ricorrente è stato informato che dal ricalcolo della sua pensione l'importo della stessa fosse rimasto invariato, lo stesso ha regolarmente ricevuto in data 29/1/2015 la nota del 18/12/2014 di cui si è detto, con la quale è
stata comunicata la variazione dell'importo della pensione, divenuto pari a zero, ed il conseguente indebito per il periodo dal gennaio 2013 al gennaio 2015.
Or, considerata la regolare ricezione del provvedimento di indebito, come comprovata dall' CP_1, e la circostanza che detta seconda comunicazione è intervenuta a distanza di pochi mesi rispetto alla prima, non può ritenersi sorto in capo al beneficiario della prestazione il legittimo affidamento sulla correttezza degli importi ricevuti fino a quel momento.
Sotto questo profilo, occorre rilevare che l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel corso negli anni ha progressivamente introdotto il principio della tutela dell'affidamento ingenerato nel pensionato in buona fede dalla legittimità del provvedimento pensionistico adottato. In particolare, tale affidamento -espressione dei principi di correttezza e buona fede nonché principio cardine del diritto comunitario- deve essere valutato tenendo conto del lasso temporale intercorso tra la fruizione della prestazione erogata dall' CP_1 ed il momento in cui ne viene chiesta la restituzione,
nonché dall'assenza di dolo dell'interessato nella causazione dell'errore di determinazione della prestazione previdenziale.
Nel caso di specie, considerato il breve lasso di tempo intercorrente fra il periodo di indebita fruizione della prestazione (dall'1/1/2013 al 31/1/2015) e la richiesta di restituzione (29/1/2015); considerato
CP altresì che il contenuto della nota di conferma dell'importo della pensione risulta superato -solo dopo pochi mesi- dalla comunicazione di azzeramento della pensione stessa e di conseguente indebito derivanti dal ricalcolo;
non può ritenersi configurabile una situazione tale da far generare l'affidamento invocato dal ricorrente.
Ai fini della valutazione in oggetto non rileva, poi, la circostanza che il sollecito di pagamento impugnato sia stato notificato il 7/3/2024, a distanza di nove anni dalla notifica del provvedimento di indebito, non essendo stato tale spazio temporale sufficiente a far maturare la prescrizione.
Sulla base delle superiori considerazioni, il ricorso non può ritenersi meritevole di accoglimento neanche sotto il profilo della tutela dell'affidamento. Lo stesso va pertanto rigettato.
La peculiarità concreta della fattispecie e l'evoluzione giurisprudenziale formatasi di recente,
consente di compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce;
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Catania il 24 novembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 24 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 3799/2024
Promossa da rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA Parte_1 (c.f. C.F. 1
MAZZAGLIA, nel cui studio in Adrano ha eletto domicilio, via F. Brunelleschi, 86
-ricorrente-
contro
CP 1 (c.f. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA ROSARIA BATTIATO giusta procura generale in Notar Persona_1 di
Roma
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12/4/2024, il ricorrente esponeva di aver ricevuto in data 26/3/2024 un provvedimento di sollecito di pagamento di somme indebitamente erogate sulla pensione cat. INVCIV n. 03555017
di cui lo stesso fosse titolare, relative al periodo dall'1 gennaio 2013 al 31 gennaio 2015, dell'importo complessivo di euro 7.382,59. Rilevava che, in seno a detto atto, si facesse riferimento ad una precedente lettera del 25/12/2014 con la quale fosse stata comunicata la sussistenza dell'indebito ed il periodo al quale si riferisse. Eccepiva che, al contrario, il provvedimento impugnato non fosse stato preceduto da alcuna comunicazione inerente all'indebito contestato e che, dunque, fosse maturato il termine di prescrizione previsto dalla legge. Eccepiva quindi l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiedeva l'annullamento.
Rilevava inoltre che l'CP_1, con riferimento alla stessa prestazione, gli avesse notificato un provvedimento di riliquidazione relativo al periodo dall'1 gennaio 2012 al 31 ottobre 2013, nel quale fosse stato evidenziato che dal ricalcolo della prestazione stessa non fossero emerse somme a debito né a credito e che fosse stato confermato l'importo del rateo di pensione. Alla luce di detta comunicazione attestante la regolarità dei propri rapporti con l'ente previdenziale, invocava la propria buona fede per aver fatto affidamento sul riferito atto di riliquidazione notificatogli nel settembre
2014.
Insisteva pertanto nell'illegittimità dell'atto impugnato e nell'insussistenza del diritto dell' CP_1 al recupero dell'indebito, essendo maturato il termine di prescrizione in assenza di atti interruttivi, e dovendosi comunque tener conto della propria buona fede, avendo fatto affidamento sulla conferma di tutti i ratei di pensione erogati fino al mese di ottobre 2014. Osservava al riguardo che, con il provvedimento in oggetto, fosse stato violato il principio di buona fede e quello di ragionevolezza,
avendo lo stesso un contenuto contrastante con il provvedimento precedentemente notificato e mai annullato. A supporto di quanto detto richiamava quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui,
stante la possibilità di rettificare le pensioni erogate in caso di errore di qualsiasi natura commesso dall'ente erogatore, non si potesse far luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione fosse dovuta a dolo dell'interessato. Concludeva osservando che il pensionato fosse tenuto alla restituzione delle quote di pensione indebitamente percepite solo in seguito ad una sua condotta colposa o dolosa. Chiedeva dunque che fosse dichiarata l'illegittimità del provvedimento di recupero dell'indebito impugnato e, per l'effetto, che lo stesso fosse annullato. Fissata l'udienza di discussione ed instauratosi il contraddittorio, con memoria del 28/5/2024 si costituiva in giudizio l'CP_1. L'ente evidenziava che il provvedimento di indebito del 18/12/2014
fosse stato regolarmente notificato in data 29/1/2015 e che il provvedimento di sollecito del pagamento fosse stato notificato il 7/3/2024, come da documentazione che allegava. Sul punto precisava che, in seguito ad accertamenti sui redditi del ricorrente relativi all'anno 2012, 1' CP_2
fosse venuto a conoscenza nel 2014 della carenza del requisito reddituale necessario per godere della pensione di invalidità civile e di avere, pertanto, informato il ricorrente con atto notificato il 29/1/2015
della sua situazione reddituale e del conseguente obbligo di restituire quanto dovuto. Rilevava che il ricorrente non avesse provveduto alle restituzioni né alla proposizione di reclami o opposizioni e che lo stesso si fosse attivato solo in seguito alla notifica del provvedimento di sollecito impugnato.
Deduceva pertanto che lo stesso fosse a conoscenza della propria situazione debitoria già a partire dal
2015 e che il riferimento contenuto nel provvedimento impugnato ad altra precedente comunicazione del 25/12/2014 fosse stato frutto di un errore materiale ininfluente sulla fondatezza della pretesa creditoria. Insisteva dunque nella suddetta pretesa stante il mancato maturarsi nella specie del termine di prescrizione decennale previsto per l'indebito.
Nel merito, deduceva che il ricorrente non avesse assolto all'onere probatorio si di lui gravante relativo alla sussistenza nella specie dei presupposti della propria pretesa, con la conseguenza che dovesse ritenersi legittimo il diritto dell' CP_1 di ripetere quanto corrisposto indebitamente in assenza dei requisiti previsti dalla legge. Rilevava di avere pertanto legittimamente intrapreso la procedura di recupero delle somme percepite indebitamente e che, nella specie, dovesse trovare applicazione la normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione l'art. 2033 c.c. né le regole in tema di pensioni e di altri trattamenti previdenziali. Insisteva pertanto che, in materia di ripetizione dell'indebito, spettasse all'attore allegare e provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui sussistenza escluderebbe l'indebito. Rilevava che nella specie il ricorrente non avesse offerto alcuna prova in tal senso e che non fossero ravvisabili né la buona fede né l'affidamento dello stesso invocati, considerato che fosse a conoscenza del proprio obbligo di restituzione di somme nei confronti dell' CP_1.
Con riferimento all'eccepita prescrizione, osservava che sia il provvedimento di indebito sia i provvedimenti successivi fossero stati notificati tempestivamente e, comunque, prima del maturarsi del termine di prescrizione decennale. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso siccome infondato e la conferma del credito vantato.
Il ricorrente depositava note di trattazione con le quali chiedeva il rigetto delle eccezioni di controparte, allegando una comunicazione dell' CP_1 indicante un indebito di importo notevolmente inferiore a quello precedentemente comunicato, pari ad euro 307,00.
Con ordinanza del 30/3/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegato il sottoscritto giudice onorario per la trattazione e decisione della stessa all'udienza del 24 novembre 2025,
disponendo che detta udienza fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Il ricorrente ha depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., entro il termine assegnato,
insistendo nelle proprie conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
*****
Va in primo luogo rigettata la domanda di accertamento della estinzione del debito per intervenuta prescrizione.
L'ente previdenziale ha prodotto la nota raccomandata del 18/12/2014 indirizzata al ricorrente e ricevuta in data 29/1/2015 (cfr. avviso di ricevimento in atti), con la quale lo stesso è stato informato dell'avvenuta rideterminazione della pensione n. 03555017, categoria INVCIV, con decorrenza dell'1 gennaio 2012, sulla base della comunicazione dei redditi relativi al medesimo anno. Con la stessa nota, è stato illustrato che, sulla base dei nuovi calcoli, gli importi della pensione
(precedentemente pari ad euro 286,20, 286,24 e 290,08) si fossero azzerati e che, relativamente al periodo dal gennaio 2013 al gennaio 2015, fosse stato erogato un pagamento superiore rispetto a quanto dovuto, per l'importo complessivo di euro 7.770,80. Successivamente, con nota oggi impugnata del 21 febbraio 2024, ricevuta il 7/3/2024 (cfr. avviso di ricevimento in atti), avente ad oggetto: "Sollecito pagamento di somme indebitamente percepite su pensione del sig. cat. INVCIV n. 03555017", l'CP_1 ha fatto riferimento aParte_1
precedente lettera (erroneamente indicata della data del 25/12/2014) con la quale era stato comunicato che, per il periodo dall'1/1/2013 al 31/1/2015, lo stesso avesse ricevuto un pagamento non dovuto pari ad euro 7.382,59, per i seguenti motivi: “Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante", sollecitando il ricevente al pagamento richiesto entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione medesima.
Detta ultima nota è stata pertanto ricevuta dal ricorrente nel termine di prescrizione decennale che deve trovare applicazione nella specie vertendosi in tema di azione di ripetizione di indebito, con la conseguenza che, atteso l'effetto interruttivo del suddetto atto, l'invocata prescrizione non può dirsi maturata nella specie.
Ciò posto, venendo al secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha eccepito la violazione da parte dell' CP_1 dei principi di affidamento e di ragionevolezza, avendo lo stesso ricevuto in precedenza
"comunicazione di riliquidazione” del 19/9/2014, con la quale era stato informato che la pensione in oggetto fosse stata ricalcolata a decorrere dall'1 gennaio 2012 e che, dal ricalcolo, non fossero risultate somme a credito o a debito, fino al 31 ottobre 2014, in quanto l'importo spettante non fosse variato, essendo pari ad euro 289,52 come da modello TE08 allegato alla nota.
Con riguardo a detto aspetto della controversia, va innanzitutto rilevato che il diritto dell' [...] CP_3 di ripetere quanto corrisposto indebitamente perché in assenza dei requisiti richiesti dalla legge sorge in conseguenza e per effetto della verificata mancanza dei suddetti requisiti,
mancanza idonea, in quanto tale, a rendere ingiustificata l'attribuzione; vertendosi in tema di obbligazioni pubbliche ex lege, così come il diritto al beneficio sorge al verificarsi dei presupposti di legge, allo stesso modo questo viene meno in mancanza di quei presupposti.
Con riferimento all'indebito in oggetto, l'CP_1 ha allegato di avere proceduto alla rideterminazione della pensione sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2012, e che l'indebito fosse derivato dall'accertato superamento dei limiti reddituali per continuare a godere della pensione di invalidità civile in oggetto.
Orbene, il dedotto venir meno del requisito reddituale necessario per continuare a fruire della prestazione non è stato oggetto di contestazione da parte del ricorrente, il quale nulla ha allegato circa il ricalcolo della pensione con conseguente azzeramento della stessa nel periodo in questione.
La prestazione va dunque considerata non spettante per il suddetto periodo in ragione del superamento del limite reddituale e, quindi, indebitamente percepita.
Va quindi confermato l'indebito assistenziale derivato dalla riliquidazione e rappresentato dall'importo di euro 7.382,59 indicato nel provvedimento impugnato.
Al riguardo, non rileva nella specie la nota dell'8/9/2014 prodotta dal ricorrente in allegato alle note di trattazione in quanto, sebbene riguardante la stessa prestazione, si riferisce ad altro indebito,
dell'importo di euro 307,19, relativo ad altro periodo "dal 01/01/2009 al 29/02/2012".
Venendo ora all'eccezione di irripetibilità dell'indebito sollevata dal ricorrente, occorre innanzitutto richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale "nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costituitivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito" (cfr. Cass. 2032/2006). Tale orientamento, seguito da quello difforme di Cass. 19762/2008, è stato di recente confermato dalle S.U. della Cassazione le quali hanno affermato il principio secondo cui “in tema di indebito, anche previdenziali, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto" (cfr. Cass. S.U. 18046/2010). Applicando tali principi al caso di specie, rimasta incontestata la natura indebita della prestazione, il ricorrente ha in effetti eccepito l'irripetibilità delle somme percepite stante il suo stato soggettivo di buona fede e di affidamento.
Sotto tale profilo, deve evidenziarsi l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina prevista dall'art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989, come interpretato dall'art. 13 L. 412/1991. Tale normativa è
espressamente rivolta a disciplinare il settore delle prestazioni pensionistiche ed è riferibile solo all'indebito previdenziale, senza possibilità di applicazione analogica o estensiva all'indebito assistenziale di cui si controverte nella specie.
Ed invero, come recentemente osservato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 28771/2018), "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline specifiche adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione (Corte Costituzionale 22
luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)”.
La Cassazione è, inoltre, intervenuta in tema di indebito assistenziale chiarendo quali siano i limiti alle richieste provenienti dall' CP_1 di restituzione delle prestazioni.
Con particolare riferimento all'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, si riportano i seguenti principi generali.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato (Sez. L., sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che
"l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano l'affidamento dell'accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., sentenza n. 28771 del 9/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
La Cassazione ha inoltre affermato che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite,
sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia"
(Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...)
addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)".
Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene nella sentenza n. 1446/2008; ed anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 10454 del
21/5/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens stesso.
Or, con riferimento alla buona fede del percettore, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che la stessa è rilevabile in una “condotta che sia connotata dall'assenza di qualsivoglia violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti, coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio" (Cass. n. 17576/2002;
Cass. n. 537/2015; Cass. n. 17642/2012).
I principi in materia di indebito derivante dal venir meno del requisito reddituale si innestano,
pertanto, nella disciplina generale dell'indebito assistenziale.
Al riguardo, va richiamato il più recente indirizzo giurisprudenziale di legittimità espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 13223 del 30.06.2020, nella quale così viene statuito
"3.- Ed infatti se è vero che, come sostiene l'CP_1 in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art. 13 l. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' CP_2 .
4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
5. — In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. P., v.
pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato,
ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. 6. - Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 -
che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (ord. n. 264/2004).
-7. Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Nel caso di specie, alla stregua della sopra riportata esegesi, sebbene debba escludersi l'addebitabilità
al percipiente della erogazione non dovuta, non può ritenersi sussistente una situazione idonea a generare affidamento.
Ed infatti, dopo aver ricevuto dall' CP_1 la nota del 19/9/2014 con la quale il ricorrente è stato informato che dal ricalcolo della sua pensione l'importo della stessa fosse rimasto invariato, lo stesso ha regolarmente ricevuto in data 29/1/2015 la nota del 18/12/2014 di cui si è detto, con la quale è
stata comunicata la variazione dell'importo della pensione, divenuto pari a zero, ed il conseguente indebito per il periodo dal gennaio 2013 al gennaio 2015.
Or, considerata la regolare ricezione del provvedimento di indebito, come comprovata dall' CP_1, e la circostanza che detta seconda comunicazione è intervenuta a distanza di pochi mesi rispetto alla prima, non può ritenersi sorto in capo al beneficiario della prestazione il legittimo affidamento sulla correttezza degli importi ricevuti fino a quel momento.
Sotto questo profilo, occorre rilevare che l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel corso negli anni ha progressivamente introdotto il principio della tutela dell'affidamento ingenerato nel pensionato in buona fede dalla legittimità del provvedimento pensionistico adottato. In particolare, tale affidamento -espressione dei principi di correttezza e buona fede nonché principio cardine del diritto comunitario- deve essere valutato tenendo conto del lasso temporale intercorso tra la fruizione della prestazione erogata dall' CP_1 ed il momento in cui ne viene chiesta la restituzione,
nonché dall'assenza di dolo dell'interessato nella causazione dell'errore di determinazione della prestazione previdenziale.
Nel caso di specie, considerato il breve lasso di tempo intercorrente fra il periodo di indebita fruizione della prestazione (dall'1/1/2013 al 31/1/2015) e la richiesta di restituzione (29/1/2015); considerato
CP altresì che il contenuto della nota di conferma dell'importo della pensione risulta superato -solo dopo pochi mesi- dalla comunicazione di azzeramento della pensione stessa e di conseguente indebito derivanti dal ricalcolo;
non può ritenersi configurabile una situazione tale da far generare l'affidamento invocato dal ricorrente.
Ai fini della valutazione in oggetto non rileva, poi, la circostanza che il sollecito di pagamento impugnato sia stato notificato il 7/3/2024, a distanza di nove anni dalla notifica del provvedimento di indebito, non essendo stato tale spazio temporale sufficiente a far maturare la prescrizione.
Sulla base delle superiori considerazioni, il ricorso non può ritenersi meritevole di accoglimento neanche sotto il profilo della tutela dell'affidamento. Lo stesso va pertanto rigettato.
La peculiarità concreta della fattispecie e l'evoluzione giurisprudenziale formatasi di recente,
consente di compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce;
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Catania il 24 novembre 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio