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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/09/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 12.9.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2756 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Rossomando Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Luigi Guercio
n. 172;
- RICORRENTE -
E , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad ATP.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.4.2025 rappresentava che, Parte_1
sottoposto a visita di revisione, gli era stata revocato l'assegno mensile di assistenza.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP, nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU dott.ssa (invalidità al Persona_1
solo 67%) deducendo che gli stati patologici denunciati gli avrebbero dato diritto piuttosto al mantenimento della predetta provvidenza.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio CP_1
sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c, ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni Pt_1
che si vengono a indicare.
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 4.4.2025 e la dichiarazione è stata depositata il 19.4.2025 per cui detto termine essenziale
è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 29.4.2025 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Occorre evidenziare che, ai sensi del richiamato art. 445 bis c.p.c., il ricorso introduttivo del giudizio di merito conseguente alla definizione per mancato accordo del procedimento per ATP va proposto 'specificando a pena di
inammissibilità i motivi della contestazione'. Si ricorda che, stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, la previsione normativa rende evidente come nel nuovo sistema, nel giudizio di cognizione di primo grado non solo assume rilevanza l'accertamento tecnico preventivo già obbligatoriamente esperito al fine della composizione bonaria della vertenza basata sulla sussistenza del requisito sanitario, e che,
ovviamente resta utilizzabile ai fini della decisione, ma l'accertamento sulla sussistenza del requisito sanitario può essere introdotto nel merito solo attraverso motivi di contestazione specifica della già esperita valutazione peritale. Ne consegue che il ricorso può essere giudicato ammissibile solo se,
e nella misura in cui, rapportandoci concretamente all'esperito procedimento per ATP, ne metta in concreta evidenza carenze di indagine o vizi di carattere medico e/o logico giuridico.
Tanto premesso, venendo al caso di specie, il ricorso si limita a sottolineare del tutto genericamente che le patologie da cui risulterebbe affetto il ricorrente non sarebbero state adeguatamente valutate dal CTU. Orbene, tali affermazioni contenute nel ricorso, ad avviso del giudicante, non appaiono rispondenti al canone di specificità imposto dalla legge, non avendo alcun contenuto fattuale o logico-giuridico, non rapportandosi in alcun modo al contenuto della relazione, della quale non riporta neppure direttamente né
indirettamente, l'iter motivo.
In ogni caso, e a voler ritenere il ricorso ammissibile, esso risulterebbe infondato nel merito, proprio per palesarsi del tutto inidoneo a scalfire le conclusioni cui è giunto il perito nominato nel procedimento per ATP. Il
consulente, pur dando atto della gravità del quadro patologico di cui il Pt_1
è affetto, alla luce dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria prodotta, tutta compiutamente esaminata e valutata, ha accertato che il Pt_1
presenta soltanto leggero scompenso cardiaco e lieve limitazione antalgica,
realizzando un gradiente complessivo del solo 67% e non raggiungendo,
quindi, il grado d'invalidità necessario per continuare a beneficiare dell'assegno d'invalidità civile (almeno 74%).
Orbene, le conclusioni rassegnate dal CTU appaiono del tutto esaurienti ed inoltre giustificate da indagine clinica diretta né risulta allegata documentazione medica successiva idonea ad incidere sul quadro clinico valutato dal consulente, pertanto questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011 n. 23413). Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite essendo agli atti valida dichiarazione di parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2756 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' . CP_1
Salerno, 12.9.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 12.9.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2756 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Rossomando Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Luigi Guercio
n. 172;
- RICORRENTE -
E , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad ATP.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.4.2025 rappresentava che, Parte_1
sottoposto a visita di revisione, gli era stata revocato l'assegno mensile di assistenza.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP, nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU dott.ssa (invalidità al Persona_1
solo 67%) deducendo che gli stati patologici denunciati gli avrebbero dato diritto piuttosto al mantenimento della predetta provvidenza.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio CP_1
sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c, ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni Pt_1
che si vengono a indicare.
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 4.4.2025 e la dichiarazione è stata depositata il 19.4.2025 per cui detto termine essenziale
è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 29.4.2025 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Occorre evidenziare che, ai sensi del richiamato art. 445 bis c.p.c., il ricorso introduttivo del giudizio di merito conseguente alla definizione per mancato accordo del procedimento per ATP va proposto 'specificando a pena di
inammissibilità i motivi della contestazione'. Si ricorda che, stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, la previsione normativa rende evidente come nel nuovo sistema, nel giudizio di cognizione di primo grado non solo assume rilevanza l'accertamento tecnico preventivo già obbligatoriamente esperito al fine della composizione bonaria della vertenza basata sulla sussistenza del requisito sanitario, e che,
ovviamente resta utilizzabile ai fini della decisione, ma l'accertamento sulla sussistenza del requisito sanitario può essere introdotto nel merito solo attraverso motivi di contestazione specifica della già esperita valutazione peritale. Ne consegue che il ricorso può essere giudicato ammissibile solo se,
e nella misura in cui, rapportandoci concretamente all'esperito procedimento per ATP, ne metta in concreta evidenza carenze di indagine o vizi di carattere medico e/o logico giuridico.
Tanto premesso, venendo al caso di specie, il ricorso si limita a sottolineare del tutto genericamente che le patologie da cui risulterebbe affetto il ricorrente non sarebbero state adeguatamente valutate dal CTU. Orbene, tali affermazioni contenute nel ricorso, ad avviso del giudicante, non appaiono rispondenti al canone di specificità imposto dalla legge, non avendo alcun contenuto fattuale o logico-giuridico, non rapportandosi in alcun modo al contenuto della relazione, della quale non riporta neppure direttamente né
indirettamente, l'iter motivo.
In ogni caso, e a voler ritenere il ricorso ammissibile, esso risulterebbe infondato nel merito, proprio per palesarsi del tutto inidoneo a scalfire le conclusioni cui è giunto il perito nominato nel procedimento per ATP. Il
consulente, pur dando atto della gravità del quadro patologico di cui il Pt_1
è affetto, alla luce dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria prodotta, tutta compiutamente esaminata e valutata, ha accertato che il Pt_1
presenta soltanto leggero scompenso cardiaco e lieve limitazione antalgica,
realizzando un gradiente complessivo del solo 67% e non raggiungendo,
quindi, il grado d'invalidità necessario per continuare a beneficiare dell'assegno d'invalidità civile (almeno 74%).
Orbene, le conclusioni rassegnate dal CTU appaiono del tutto esaurienti ed inoltre giustificate da indagine clinica diretta né risulta allegata documentazione medica successiva idonea ad incidere sul quadro clinico valutato dal consulente, pertanto questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011 n. 23413). Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite essendo agli atti valida dichiarazione di parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2756 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' . CP_1
Salerno, 12.9.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro