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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/11/2025, n. 4254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4254 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico Dott.ssa Ornella Mannino, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art. 281 sexies cod. proc.
civ., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 5448/2022 R.G.
TRA
– in persona del pro tempore – rappresentato e difeso, giusta Parte_1 Pt_2
procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Maurizio Monina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via Armando Diaz, n. 22
– attore – opponente –
CONTRO
Procedura di Liquidazione del patrimonio e di tutti i beni ex art. 14 ter ss. L. n. 3/2012 e successive modifiche a carico del
[...]
[...] – rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1
calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Stefania Iannicelli ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale Iannicelli Associati in Salerno alla Via Giacinto Vicinanza
n. 11
– convenuta – opposta –
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 1153/22 emesso dal Tribunale di
Salerno in data 29 aprile 2022 e notificato l'11 maggio 2022.
Conclusioni delle parti: Come da verbale di udienza del 21 ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con decreto n. 1153/22 del 29 aprile 2022, notificato in data 11 maggio 2022, il Tribunale
di Salerno ingiungeva al di pagare in favore della Procedura di Parte_1
Liquidazione ex art. 14 ter ss. L. n. 3/2012 e succ. mod. a carico del
[...]
la somma di € 1.027.469,44, oltre interessi e spese di procedura, Controparte_1
a titolo di corrispettivo per forniture di servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati e di servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei RR.SS.UU..
Con atto di citazione tempestivamente notificato in data 18 giugno 2022, il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1153/2022, deducendo
[...]
preliminarmente la nullità del decreto ingiuntivo impugnato siccome emesso in assenza dei
2 presupposti di cui agli artt. 633 e 634 cod. proc. civ., e più precisamente in assenza di prova scritta dell'esistenza e dell'entità dei pretesi crediti azionati, mancando un titolo contrattale a sostegno delle avverse pretese e vertendosi in materia di prestazioni di servizi non provabili mediante la produzione di fatture e di cartula informale denominata dalla ricorrente come
'stato patrimoniale al 31.12.2020'.
Nel merito, eccepiva: a) l'intervenuta prescrizione decennale degli importi di cui alle fatture nn. 429/D dell'1/7/2011 e 496/D del 5/8/2011 atteso che, anche con riferimento alle altre fatture emesse nel 2011, con i nn. 704/D, 742/D e 815/D, nulla era dovuto dal ai Pt_1
sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1460 cod. civ., avendo l'Ente, a seguito delle gravi e reiterate inadempienze da parte del , risolto il rapporto avvalendosi della CP_1
clausola di cui all'art. 14 della Convenzione dell'1 aprile 2008; b) l'illegittima emissione da parte del delle fatture relative all'anno 2012 non avendo quest'ultimo svolto per CP_1
il alcuna attività e alcun servizio di raccolta dei rifiuti in conseguenza della Pt_1
risoluzione e comunque della disdetta comunicate in data 23 dicembre 2011; c) l'avvenuto pagamento dele due fatture (nn. 662/D e 725/D) richieste con il monitorio dal;
d) CP_1
l'emissione da parte delle delle due fatture azionate con il monitorio CP_1
(precisamente le fatture nn. 692/D e 756/D) per importi superiori a quelli dovuti siccome proporzionalmente corrispondenti all'importo annuo unilateralmente indicato dal ricorrente pari a € 212.865,82 IVA compresa, e peraltro pagate dal nella misura dovuta;
e) in Pt_1
riferimento all'anno 2015, l'integrale pagamento delle fatture nn. 233/E, 280/E, 327/E e
388/E, come da mandato di pagamento n. 583/2018, e, per le fatture nn. 20/D, 90/D, 137/D,
12/E, 81/E, 132/E, 170/E, 216/E, 255/E, 311/E 375/E, 419/E, 436/E e 473/E, la loro emissione per importi superiori a quelli dovuti siccome proporzionalmente corrispondenti
3 all'importo annuo unilateralmente indicato dal ricorrente pari a € 212.865,82 IVA compresa,
e l'intervenuto pagamento da parte del nella misura dovuta;
f) in riferimento Pt_1
all'anno 2016, la non debenza degli importi di cui alla fattura n. 564/E, siccome emessa sine causa per non meglio precisati “maggiori costi sostenuti per vostro conto in riferimento al costo della manodopera”, e l'integrale pagamento delle fatture nn. 45/E, 98/E, 148/E, 198/E,
244/E e 301/E, comprovato dal mandato di pagamento n. 583/2016; g) in riferimento all'anno 2017, la non debenza degli importi di cui alla fattura n. 416/E siccome emessa sine causa per non meglio precisati “maggiori costi sostenuti per vostro conto in riferimento al costo della manodopera”, e, per le fatture nn. 31/E, 78/E, 116/E, 166/E, 198/E, 237/E, 285/E,
306/E, 350/E, 384/E, 439/E, la loro emissione per importi superiori a quelli dovuti siccome proporzionalmente corrispondenti all'importo annuo unilateralmente indicato dal ricorrente pari a € 212.865,82 IVA compresa, e l'intervenuto pagamento da parte del nella Pt_1
misura dovuta;
h) in riferimento all'anno 2018, la non debenza degli importi di cui alla fattura n. 390/E siccome emessa sine causa per non meglio precisati “maggiori costi sostenuti per vostro conto in riferimento al costo della manodopera”, e, per le fatture nn.
19/E, 57/E, 82/E, 119/E, 166/E, 200/E, 218/E, 253/E, 285/E, 314/E, 348/E e 375/E, la loro emissione per importi superiori a quelli dovuti siccome proporzionalmente corrispondenti all'importo annuo unilateralmente indicato dal ricorrente pari a € 212.865,82 IVA compresa,
e l'intervenuto pagamento da parte del nella misura dovuta;
i) in riferimento Pt_1
all'anno 2019, l'emissione delle fatture nn. 11/E, 35/E, 62/E, 77/E e 107/E per importi superiori a quelli dovuti siccome proporzionalmente corrispondenti all'importo annuo unilateralmente indicato dal ricorrente pari a € 212.865,82 IVA compresa.
4 Conseguentemente instava per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di giudizio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la Procedura di Liquidazione
contrastando l'eccezione di prescrizione e, nel merito, le avverse deduzioni ed instando per il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Svolta l'udienza di comparizione, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, cod. proc. civ.,
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 maggio 2025 le parti davano atto dell'avvenuta definizione della controversia instando congiuntamente per un rinvio della causa ed alla successiva udienza de 15 luglio 2025 dichiaravano l'intervenuta transazione della controversia con regolamentazione anche delle spese chiedendo congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo opposto con compensazione delle spese. Alla successiva udienza del 21 ottobre 2025 cui la causa era differita per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art 281 sexies cod. proc. civ., il giudizio, rassegnate le conclusioni delle parti, era deciso.
Tanto premesso brevemente sull'iter del procedimento e sulla posizione delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere sulla scorta dell'accordo raggiunto dalle parti che hanno precisato di aver già definito i loro rapporti e hanno provveduto a scambiarsi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 306 cod. proc. civ., con note difensive congiunte depositate telematicamente in data 11 settembre 2025, le dichiarazioni di rinuncia agli atti di causa e le conseguenti dichiarazioni di accettazione delle espresse rinunce, regolamentando tra loro anche le spese di lite nel senso della integrale compensazione.
5 Tale accordo stragiudiziale determina la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Come precisato in sede di legittimità, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e rassegnino conclusioni conformi (Cass. Civ., SS. UU., n.
13969 del 2004) ed implica la sopravvenienza di una situazione che ha eliminato la posizione di contrasto fra le parti facendo, di conseguenza, venire meno l'oggettiva necessita della pronuncia del giudice sull'oggetto originario del processo. Con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, il Tribunale attesta la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del procedimento (cfr. Cass. Civ. n. 27460 del 2006), interesse che come statuito dall'art. 100 cod. proc. civ. rappresenta una vera e propria condizione dell'azione. La cessata materia del contendere rappresenta, quindi, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale per le ipotesi in cui, non essendovi rinuncia agli atti, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire (v. Cass. Civ. n. 4714 del
2006). La dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di opposizione comporta la revoca dell'ingiunzione opposta. In merito, la Suprema Corte ha espresso il principio generale, recepito in maniera costante nella giurisprudenza di merito,
in base al quale la cessazione della materia del contendere, verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione,
non essendo il giudizio di opposizione limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità
6 e di validità del decreto, ma estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (Cass. Civ., sez. I, n.13085 del 22 maggio 2008).
Le spese processuali restano integralmente compensate tra le parti, conformemente a quanto pattuito dalle stesse nell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – – in persona del Gop in funzione di Giudice Unico Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 5448/2022 R.G. – uditi i procuratori delle parti –, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1153/2022 (procedimento n. R.G. 3641/2022) emesso dal Tribunale di Salerno il 29 aprile 2022 e notificato in data 11 maggio 2022;
3) COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Sentenza resa ex art. 281sexies cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 21 Ottobre 2025
Il Gop
Dott.ssa Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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