Art. 16.
La vigilanza e la tutela sull'amministrazione delle chiese aventi una fabbriceria sono esercitate dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa con l'autorita' ecclesiastica, nei modi e con le forme stabilite dai regolamenti.
((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 20 maggio 1985, n. 222 ha disposto (con l'art. 74, comma 1) che "Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848 , e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168 , e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme".
La vigilanza e la tutela sull'amministrazione delle chiese aventi una fabbriceria sono esercitate dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa con l'autorita' ecclesiastica, nei modi e con le forme stabilite dai regolamenti.
((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 20 maggio 1985, n. 222 ha disposto (con l'art. 74, comma 1) che "Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848 , e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168 , e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme".