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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/12/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1292/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Dott. CE IC, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1292/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 23.09.2024, vertente
TRA
(C.F. ), da IA (CZ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 CodiceFiscale_1
CR, presso il cui studio in Lamezia Terme alla Via S. Miceli n°24/O, elegge domicilio, in virtù di mandato in atti, Istante-Opponente
E
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marilena RANDAZZO, presso il cui studio in Ficarra (ME) alla Via Pt_2
Logge n°26/D, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio, Resistente-Opposta- contumace
E
(C.F. Controparte_2
), in persona del e per quanto possa occorrere la Corte di Appello di Salerno, in P.IVA_2 Controparte_3 persona del Presidente l.r.p.t. (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_3
Catanzaro, con l'Avv. Sergio LA ROCCA, legalmente domiciliati, presso gli uffici Via G. Da Fiore n. 34 Catanzaro terzo pignorato
OGGETTO: Opposizione pignoramento ex art. 72 bis DPRn°602/73.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con pagina 1 di 4 riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n°69/2009.
*******
Breve e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione.
L'odierno ricorrente con atto di citazione in riassunzione per la fase di merito iscritta il 14.10.2020 ed inerente l'opposizione a pignoramento presso terzi n°030 2019 3220000128001 del 02.09.2019 (cod. id. fasc. n°30/2019/68040), ex art. 72 bis
DPR n°602/73, promosso nei suoi confronti dall' ed iscritta l'opposizione al n°608/2019 di Controparte_1
R.g.e. presso il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Esecuzioni Mobiliari, ove in sintesi lamentava la nullità e l'illegittimità dell'atto per cui è causa ed evidenziando l'azionata opposizione dell'Intimazione di Pagamento n°030 2019 90036918 12
000 notificata il 05.08.2019, contenente due cartelle esattoriali, presso le Autorità Giudiziarie competenti.
La cartella esattoriale n°030 2009 00047506 81 000 presumibilmente notificata il 20.04.2009, contenete richieste di pagamento sanzioni amministrative, veniva impugnata dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme, e la cartella esattoriale n°030 2015 00105506 40 000 presumibilmente notificata il 28.01.2016, contenente il mancato pagamento del bollo auto, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro.
Nella proposta opposizione parte opponente, lamentava ed eccepiva in sintesi le stesse circostanze già evidenziate nei precitati pendenti giudizi ed in sintesi, la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione e la prescrizione dei crediti contenuti nelle rispettive cartelle esattoriali.
Conclude, parte opponente con la richiesta di accoglimento dello spiegato ricorso, con l'annullamento del pignoramento e condanna alle spese di lite.
Instaurato il giudizio in fase contenziosa, non si costituiva la parte opposta , presente nel giudizio CP_4 sommario dinanzi al G.E., e si costituiva il terzo pignorato con l'Avvocatura Controparte_5
Distrettuale dello Stato, che chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Veniva evidenziato che il G.E. non aveva concesso la sospensiva ed aveva condannato parte opponente alle spese della fase monitoria con ordinanza del 16.07.2020 e fatta oggetto di reclamo, ex art. 669 terdicies cpc dinanzi al Collegio del Tribunale di Lamezia.
Nelle more del giudizio intervenivano:
• La sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n°1310/2019 del 12.11.2019 riguardante l'opposizione all'intimazione di pagamento azionata dall' e con riferimento ai crediti contenuti nella cartella esattoriale CP_4
n°030 2009 00047506 81 000, dove veniva dichiarata la prescrizione del credito azionato con l'intimazione, con condanna dell' alle spese di lite;
CP_4
• l'Ordinanza del Collegio del Tribunale di Lamezia Terme del 22.04.2021 con R.G. n°954/2020, di parziale accoglimento del reclamo e con sospensione dell'esecuzione avendo riguardo alla cartella esattoriale n°030
2009 00047506 81 000, con spese compensate;
pagina 2 di 4 • la sentenza n°498/2022 della C.T.R. di Catanzaro del 10.02.2022 che annullava anch'essa l'intimazione di pagamento azionata per omessa notifica dell'atto presupposto, cioè la cartella esattoriale n°030 2015
00105506 40 000.
Rinviata all'odierna udienza la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.03.2022 con temini ex art. 190 cpc, veniva rimessa sul ruolo per chiarimenti, e trattenuta in decisione all'udienza del 23.09.2024.
*******
Questo Giudice, attese, le conclusioni dell'udienza del 23.09.2024, esaminati gli atti di causa in relazione ai rilievi avanzati dalle parti nei rispetti scritti difensivi, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di chè trattasi questo Giudicante non deve far altro che prendere atto delle intervenute decisioni, sulle stesse circostanze che avrebbe dovuto esaminare, da parte di altri Giudicanti interessati nel merito della vicenda in precedenza ed via preventiva.
In applicazione del contenuto delle decisioni su richiamate, del G.d.P. di Lamezia Terme con sentenza n°1310/2019 e della C.T.R. di Catanzaro con la sentenza n°498/2022, deve accogliere integralmente l'opposizione proposta dall'opponente, con spese di lite a carico del creditore procedente e compensazione tra le altre parti.
Infatti, considerando che:
• nel caso in esame l'intervenuto venir meno dei titoli esecutivi è derivato dall'annullamento dell'intimazione di pagamento, contenente le cartelle esattoriali in precedenza richiamate, notificata il 05.08.2019, impugnata dinanzi al G.d.P. di Lamezia Terme in data 13.08.2019 per la cartella esattoriale ivi contenuta n°030 2009
00047506 81 000, ed in data 17.08.2019 veniva impugnata la precitata intimazione di pagamento avuto riguardo alla cartella esattoriale ivi contenuta n°030 2015 00105506 40 000;
• l'atto di pignoramento azionato con la precitata intimazione di pagamento è del 02.09.2019 e notificato il
11.09.2019 al debitore esecutato, conseguentemente, il creditore procedente era a conoscenza dei motivi d'impugnazione, di cui avrebbe ben potuto valutare e verificare la fondatezza e valutare l'opportunità o meno di procedere esecutivamente, ma di ciò non ha tenuto conto;
la conseguenza è che la responsabilità va a ricadere sul creditore procedente, con applicazione del consolidato principio in giurisprudenza di legittimità che «… colui che aziona in via esecutiva un titolo provvisoriamente esecutivo, lo fa a proprio rischio e pericolo, siccome è naturale che il provvedimento giurisdizionale possa essere riformato, tanto che il suo comportamento potrebbe essere sanzionato ai sensi dell'art. 96, 2° comma, c.p.c. a titolo di responsabilità processuale aggravata. Pare sensato allora che egli debba sopportare il peso economico dell'eventuale soccombenza nel giudizio di opposizione …», unito ai già richiamati precedenti giurisprudenziali,
(S.C. n°6422/2020 – n°10005/2020 – S.C. Sezioni Unite n°25478/2021), per cui le spese di lite vanno attribuite anche per il principio di soccombenza virtuale al creditore procedente pagina 3 di 4 Quanto sopra comporta che l risulta essere priva dei titoli sottesi, per le Controparte_1 ragioni su esposte, documentalmente provate, pertanto, non avrebbe dovuto diligentemente procedere all'esecuzione in pendenza di giudizi promossi avverso l'intimazione di pagamento ed alle cartelle esattoriali sottese che si intendevano azionare, ed in ogni caso non avrebbe dovuto assolutamente proseguire nell'azione esecutiva ed avrebbe dovuto procedere a rinunciare all'azione e/o ridurre le pretese non appena depositata la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme del novembre 2019, e dove controparte era la stessa , per CP_4 cui non poteva non essere a conoscenza dell'annullamento della Cartella sottesa all'intimazione azionata ed inserita nell'atto di pignoramento presso terzi attivato ex art. 72 bis Dpr n°602/73 del 02.09.2019, e procedendo nelle varie udienze dinanzi al G.E. agli opportuni adeguamenti, senza insistere, come avvenuto nella interezza delle pretese, recando non solo pregiudizio alla parte opponente e facendo abuso del processo nella dovuta consapevolezza, per come su evidenziato, che parte dei titoli sottesi erano venuti meno, quello di maggior valore, ciò andava evidenziato prima del provvedimento del G.E. del 16 luglio 2020..
Tutto quanto sin qui esposto ed evidenziato comporta l'accoglimento del ricorso in opposizione proposto da e dichiara l'inefficacia del pignoramento presso terzi n°030 2019 3220000128001 del Parte_1
02.09.2019 (cod. id. fasc. n°30/2019/68040), ex art. 72 bis DPRn°602/73, promosso nei suoi confronti dall' ed iscritto al n°608/2019 di R.g.e. presso il Tribunale di Lamezia Terme, Controparte_1
Sezione Esecuzioni Mobiliari, per essere i titoli sottesi venuti meno in parte per decisioni giudiziali, come in parte motiva esposto, per l'effetto condanna, atteso l'atteggiamento tenuto dall , di poca diligenza ed attenzione al CP_4 proprio operato, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte opponente in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M.n°55/2014 per come integrati dal D.M. n°37/2018 e dal D.M. n°147/2022, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia del pignoramento presso terzi n°030 2019
3220000128001 del 02.09.2019 (cod. id. fasc. n°30/2019/68040), ex art. 72 bis DPRn°602/73, promosso nei suoi confronti dall' ed iscritto al n°608/2019 di R.g.e. presso questo Controparte_1
Tribunale, Sezione Esecuzioni Mobiliari;
per le ragioni di cui in parte motiva, con restituzione delle some eventualmente ricevute dal terzo;
b) condanna l al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario Controparte_1 dell'importo complessivo di €.3.800,00=, essendo la parte ammessa al gratuito patrocinio e liquidata con apposito decreto.
Così deciso in Lamezia Terme il 03.12.2025 IL GIUDICE
CE IC
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Dott. CE IC, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1292/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 23.09.2024, vertente
TRA
(C.F. ), da IA (CZ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 CodiceFiscale_1
CR, presso il cui studio in Lamezia Terme alla Via S. Miceli n°24/O, elegge domicilio, in virtù di mandato in atti, Istante-Opponente
E
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marilena RANDAZZO, presso il cui studio in Ficarra (ME) alla Via Pt_2
Logge n°26/D, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio, Resistente-Opposta- contumace
E
(C.F. Controparte_2
), in persona del e per quanto possa occorrere la Corte di Appello di Salerno, in P.IVA_2 Controparte_3 persona del Presidente l.r.p.t. (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_3
Catanzaro, con l'Avv. Sergio LA ROCCA, legalmente domiciliati, presso gli uffici Via G. Da Fiore n. 34 Catanzaro terzo pignorato
OGGETTO: Opposizione pignoramento ex art. 72 bis DPRn°602/73.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con pagina 1 di 4 riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n°69/2009.
*******
Breve e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione.
L'odierno ricorrente con atto di citazione in riassunzione per la fase di merito iscritta il 14.10.2020 ed inerente l'opposizione a pignoramento presso terzi n°030 2019 3220000128001 del 02.09.2019 (cod. id. fasc. n°30/2019/68040), ex art. 72 bis
DPR n°602/73, promosso nei suoi confronti dall' ed iscritta l'opposizione al n°608/2019 di Controparte_1
R.g.e. presso il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Esecuzioni Mobiliari, ove in sintesi lamentava la nullità e l'illegittimità dell'atto per cui è causa ed evidenziando l'azionata opposizione dell'Intimazione di Pagamento n°030 2019 90036918 12
000 notificata il 05.08.2019, contenente due cartelle esattoriali, presso le Autorità Giudiziarie competenti.
La cartella esattoriale n°030 2009 00047506 81 000 presumibilmente notificata il 20.04.2009, contenete richieste di pagamento sanzioni amministrative, veniva impugnata dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme, e la cartella esattoriale n°030 2015 00105506 40 000 presumibilmente notificata il 28.01.2016, contenente il mancato pagamento del bollo auto, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro.
Nella proposta opposizione parte opponente, lamentava ed eccepiva in sintesi le stesse circostanze già evidenziate nei precitati pendenti giudizi ed in sintesi, la mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione e la prescrizione dei crediti contenuti nelle rispettive cartelle esattoriali.
Conclude, parte opponente con la richiesta di accoglimento dello spiegato ricorso, con l'annullamento del pignoramento e condanna alle spese di lite.
Instaurato il giudizio in fase contenziosa, non si costituiva la parte opposta , presente nel giudizio CP_4 sommario dinanzi al G.E., e si costituiva il terzo pignorato con l'Avvocatura Controparte_5
Distrettuale dello Stato, che chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Veniva evidenziato che il G.E. non aveva concesso la sospensiva ed aveva condannato parte opponente alle spese della fase monitoria con ordinanza del 16.07.2020 e fatta oggetto di reclamo, ex art. 669 terdicies cpc dinanzi al Collegio del Tribunale di Lamezia.
Nelle more del giudizio intervenivano:
• La sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n°1310/2019 del 12.11.2019 riguardante l'opposizione all'intimazione di pagamento azionata dall' e con riferimento ai crediti contenuti nella cartella esattoriale CP_4
n°030 2009 00047506 81 000, dove veniva dichiarata la prescrizione del credito azionato con l'intimazione, con condanna dell' alle spese di lite;
CP_4
• l'Ordinanza del Collegio del Tribunale di Lamezia Terme del 22.04.2021 con R.G. n°954/2020, di parziale accoglimento del reclamo e con sospensione dell'esecuzione avendo riguardo alla cartella esattoriale n°030
2009 00047506 81 000, con spese compensate;
pagina 2 di 4 • la sentenza n°498/2022 della C.T.R. di Catanzaro del 10.02.2022 che annullava anch'essa l'intimazione di pagamento azionata per omessa notifica dell'atto presupposto, cioè la cartella esattoriale n°030 2015
00105506 40 000.
Rinviata all'odierna udienza la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.03.2022 con temini ex art. 190 cpc, veniva rimessa sul ruolo per chiarimenti, e trattenuta in decisione all'udienza del 23.09.2024.
*******
Questo Giudice, attese, le conclusioni dell'udienza del 23.09.2024, esaminati gli atti di causa in relazione ai rilievi avanzati dalle parti nei rispetti scritti difensivi, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di chè trattasi questo Giudicante non deve far altro che prendere atto delle intervenute decisioni, sulle stesse circostanze che avrebbe dovuto esaminare, da parte di altri Giudicanti interessati nel merito della vicenda in precedenza ed via preventiva.
In applicazione del contenuto delle decisioni su richiamate, del G.d.P. di Lamezia Terme con sentenza n°1310/2019 e della C.T.R. di Catanzaro con la sentenza n°498/2022, deve accogliere integralmente l'opposizione proposta dall'opponente, con spese di lite a carico del creditore procedente e compensazione tra le altre parti.
Infatti, considerando che:
• nel caso in esame l'intervenuto venir meno dei titoli esecutivi è derivato dall'annullamento dell'intimazione di pagamento, contenente le cartelle esattoriali in precedenza richiamate, notificata il 05.08.2019, impugnata dinanzi al G.d.P. di Lamezia Terme in data 13.08.2019 per la cartella esattoriale ivi contenuta n°030 2009
00047506 81 000, ed in data 17.08.2019 veniva impugnata la precitata intimazione di pagamento avuto riguardo alla cartella esattoriale ivi contenuta n°030 2015 00105506 40 000;
• l'atto di pignoramento azionato con la precitata intimazione di pagamento è del 02.09.2019 e notificato il
11.09.2019 al debitore esecutato, conseguentemente, il creditore procedente era a conoscenza dei motivi d'impugnazione, di cui avrebbe ben potuto valutare e verificare la fondatezza e valutare l'opportunità o meno di procedere esecutivamente, ma di ciò non ha tenuto conto;
la conseguenza è che la responsabilità va a ricadere sul creditore procedente, con applicazione del consolidato principio in giurisprudenza di legittimità che «… colui che aziona in via esecutiva un titolo provvisoriamente esecutivo, lo fa a proprio rischio e pericolo, siccome è naturale che il provvedimento giurisdizionale possa essere riformato, tanto che il suo comportamento potrebbe essere sanzionato ai sensi dell'art. 96, 2° comma, c.p.c. a titolo di responsabilità processuale aggravata. Pare sensato allora che egli debba sopportare il peso economico dell'eventuale soccombenza nel giudizio di opposizione …», unito ai già richiamati precedenti giurisprudenziali,
(S.C. n°6422/2020 – n°10005/2020 – S.C. Sezioni Unite n°25478/2021), per cui le spese di lite vanno attribuite anche per il principio di soccombenza virtuale al creditore procedente pagina 3 di 4 Quanto sopra comporta che l risulta essere priva dei titoli sottesi, per le Controparte_1 ragioni su esposte, documentalmente provate, pertanto, non avrebbe dovuto diligentemente procedere all'esecuzione in pendenza di giudizi promossi avverso l'intimazione di pagamento ed alle cartelle esattoriali sottese che si intendevano azionare, ed in ogni caso non avrebbe dovuto assolutamente proseguire nell'azione esecutiva ed avrebbe dovuto procedere a rinunciare all'azione e/o ridurre le pretese non appena depositata la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme del novembre 2019, e dove controparte era la stessa , per CP_4 cui non poteva non essere a conoscenza dell'annullamento della Cartella sottesa all'intimazione azionata ed inserita nell'atto di pignoramento presso terzi attivato ex art. 72 bis Dpr n°602/73 del 02.09.2019, e procedendo nelle varie udienze dinanzi al G.E. agli opportuni adeguamenti, senza insistere, come avvenuto nella interezza delle pretese, recando non solo pregiudizio alla parte opponente e facendo abuso del processo nella dovuta consapevolezza, per come su evidenziato, che parte dei titoli sottesi erano venuti meno, quello di maggior valore, ciò andava evidenziato prima del provvedimento del G.E. del 16 luglio 2020..
Tutto quanto sin qui esposto ed evidenziato comporta l'accoglimento del ricorso in opposizione proposto da e dichiara l'inefficacia del pignoramento presso terzi n°030 2019 3220000128001 del Parte_1
02.09.2019 (cod. id. fasc. n°30/2019/68040), ex art. 72 bis DPRn°602/73, promosso nei suoi confronti dall' ed iscritto al n°608/2019 di R.g.e. presso il Tribunale di Lamezia Terme, Controparte_1
Sezione Esecuzioni Mobiliari, per essere i titoli sottesi venuti meno in parte per decisioni giudiziali, come in parte motiva esposto, per l'effetto condanna, atteso l'atteggiamento tenuto dall , di poca diligenza ed attenzione al CP_4 proprio operato, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte opponente in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M.n°55/2014 per come integrati dal D.M. n°37/2018 e dal D.M. n°147/2022, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia del pignoramento presso terzi n°030 2019
3220000128001 del 02.09.2019 (cod. id. fasc. n°30/2019/68040), ex art. 72 bis DPRn°602/73, promosso nei suoi confronti dall' ed iscritto al n°608/2019 di R.g.e. presso questo Controparte_1
Tribunale, Sezione Esecuzioni Mobiliari;
per le ragioni di cui in parte motiva, con restituzione delle some eventualmente ricevute dal terzo;
b) condanna l al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario Controparte_1 dell'importo complessivo di €.3.800,00=, essendo la parte ammessa al gratuito patrocinio e liquidata con apposito decreto.
Così deciso in Lamezia Terme il 03.12.2025 IL GIUDICE
CE IC
pagina 4 di 4