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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/03/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4375/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 20/03/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4375/2023 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea Occhione
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente - Contumace CP_1
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che , in virtù delle patologie di cui è affetto ed Parte_1 indicate in motivazione, a decorrere dal 21.04.2022 (data della visita di revisione) è invalido con totale e permanente incapacità lavorativa al 100%, con conseguente diritto a beneficiare della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della L. 118/1971, come accertato all'esito del procedimento di ATPO n. 5146/2022.
pagina 1 di 5 1. Accerta e dichiara che , in considerazione del sopravvenuto Parte_1 aggravamento delle patologie di cui è affetto ed indicate in motivazione, ha diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della L. 18/1980, con decorrenza dal mese di agosto 2024 e revisione a tre anni dalla predetta data.
2. Compensa della metà le spese processuali e condanna l' in persona del CP_1
l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente il residuo liquidato in complessivi € 1.200,00 oltre
IVA CPA e spese generali come per legge da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
3. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 5146/2022 e CP_1 del presente giudizio, liquidate con separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 29.08.2023 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a causa delle patologie di cui è affetto, ha diritto alla pensione di inabilità per gli invalidi civili di cui all'art. 12 della L. 118/1971 nonché all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980. Riferisce che, già riconosciuto invalido al 100% con diritto alla pensione di inabilità, in data 21.04.2022 veniva sottoposto a visita di revisione al cui esito la CMC dell' rivedeva il proprio giudizio e lo riconosceva invalido nella minor percentuale CP_1 dell'85%. Presentava, quindi, ricorso di ATPO, iscritto al n. 5146/2022 RGAL, al cui esito il
CTU nominato dal Tribunale di Velletri rivedeva in parte il giudizio negativo espresso nella fase amministrativa, riconoscendolo invalido con totale e permanente incapacità lavorativa al 100%, purtuttavia negando la sussistenza degli ulteriori requisiti sanitari per accedere al beneficio economico dell'indennità di accompagnamento. Contestava, quindi, parzialmente, le conclusioni del CTU, dando così corso all'odierno giudizio di merito anche in considerazione del dedotto sopravvenuto aggravamento delle sue condizioni di salute. Allega documentazione.
L' benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata CP_1 la contumacia.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento pagina 2 di 5 incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Inoltre va precisato che, in conformità con i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, non è stato emesso Decreto di omologa parziale con riferimento alla sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della pensione di inabilità per gli invalidi civili, per cui l'esito (in parte) favorevole per il ricorrente dell'accertamento sanitario condotto nel procedimento di ATPO va dichiarato con sentenza nel presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 5146/2022, nonché con la rinnovazione della CTU medico-legale in ragione del dedotto aggravamento delle condizioni di salute del sig. certificate dalla documentazione medica prodotta Pt_1 dal procuratore della parte in allegato al ricorso di merito. Ed infatti l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario. La norma è espressione di un principio generale di economia processuale, ed è peraltro applicabile, secondo la giurisprudenza di legittimità -in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza- oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti, e cioè per l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, appare utile premettere che, a parere del giudicante, non vi sono motivi ostativi a che nel giudizio di merito sia nominato lo CTU perito della fase dell'ATPO, qualora, com'è nel caso di specie, il giudicante ritenga condivisibili le conclusioni a cui era pervenuto il perito dell'ufficio nel procedimento di ATPO e la rinnovazione viene disposta al solo fine di accertare il dedotto sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute dell'invalido.
Ebbene, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel presente giudizio il Dr. Per_1
, previo esame della documentazione sanitaria sopravvenuta alla fase dell'ATPO, e
[...] sottoposto il ricorrente a nuova visita medico-legale, pone la diagnosi di “esiti carcinoma squamoso operato di glossectomia parziale e svuotamento linfonodi latero cervicali in
pagina 3 di 5 follow-up e disfonia severa - cardiopatia ischemica ipertensiva iii classe nyha - depressione endogena grave con disturbo di personalita' e deficit mnesici e ritiro sociale - esiti ischemia cerebrale capsulo lenticolare sinistra trattata con trombolisi sistemica e trombectomia e fkt (luglio 2023)”.
Ciò posto premette che la documentazione sanitaria in atti è composta prevalentemente da cartelle cliniche di ricovero ospedaliero e da certificazioni di struttura pubblica da cui si evincono le patologie in diagnosi medico legale già obiettivate nel corso del primo accertamento peritale condotto nel procedimento di ATPO. Dalla nuova documentazione depositata in allegato al ricorso di merito risulta, altresì, che il ricorrente nel mese di giugno 2023 è stato sottoposto ad un nuovo ricovero per ischemia cerebrale e relativo intervento di trombolisi sistemica a cui è seguito un ulteriore periodo di ricovero per riabilitazione. Evidenzia, inoltre, che dalla disamina della documentazione in atti, e da quanto direttamente obiettivato nel corso della visita medi-legale, risulta, oltre ad un aggravamento di ordine motorio, una compromissione delle funzioni cognitive e psichiatriche del periziato come risulta in particolare dalle certificazioni del settembre
2024. Conclude, pertanto, che il complesso dei postumi riscontrati, oltre a ridurre in toto le capacità lavorative del periziato, così come accertato nel corso delle operazioni peritali della fase dell'ATPO, ne inficia l'autosufficienza. Ed infatti il periziato, pur risultando parzialmente autonomo nella deambulazione, risulta abbisognevole dell'ausilio di terzi per svolgere le attività della vita quotidiana. Quanto alla decorrenza dell'aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, afferma che tenuto conto della documentazione medica in atti e del giudizio clinico evolutivo delle patologie accertate, la individua nel mese di agosto 2024, con revisione a tre anni da tale data.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali. Ne è prova che il procuratore del ricorrente, ricevuta la bozza della relazione, non ha fatto pervenire al CTU osservazioni critiche.
Si rammenta, infatti, che il diritto ad ottenere il beneficio economico dell'indennità di accompagnamento non si consegue al solo raggiungimento della percentuale di invalidità nella misura del 100% bensì qualora sia accertata anche l'impossibilità di autonoma deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita propri dell'età senza assistenza continua.
pagina 4 di 5 Il ricorso di merito è, quindi, fondato e va accolto.
L'esito in parte favorevole del procedimento di ATPO e l'accertamento del requisito sanitario utile per accedere alla prestazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza successiva alla data del deposito del ricorso di merito giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione parziale delle spese processuali che vengono liquidate come in dispositivo e distratte in favore del procuratore del ricorrente che se ne dichiara anticipatario ex art. 93 c.p.c..
Le spese di entrambe le CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
Velletri, 20 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 20/03/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4375/2023 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea Occhione
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente - Contumace CP_1
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che , in virtù delle patologie di cui è affetto ed Parte_1 indicate in motivazione, a decorrere dal 21.04.2022 (data della visita di revisione) è invalido con totale e permanente incapacità lavorativa al 100%, con conseguente diritto a beneficiare della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della L. 118/1971, come accertato all'esito del procedimento di ATPO n. 5146/2022.
pagina 1 di 5 1. Accerta e dichiara che , in considerazione del sopravvenuto Parte_1 aggravamento delle patologie di cui è affetto ed indicate in motivazione, ha diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della L. 18/1980, con decorrenza dal mese di agosto 2024 e revisione a tre anni dalla predetta data.
2. Compensa della metà le spese processuali e condanna l' in persona del CP_1
l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente il residuo liquidato in complessivi € 1.200,00 oltre
IVA CPA e spese generali come per legge da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
3. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 5146/2022 e CP_1 del presente giudizio, liquidate con separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 29.08.2023 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a causa delle patologie di cui è affetto, ha diritto alla pensione di inabilità per gli invalidi civili di cui all'art. 12 della L. 118/1971 nonché all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980. Riferisce che, già riconosciuto invalido al 100% con diritto alla pensione di inabilità, in data 21.04.2022 veniva sottoposto a visita di revisione al cui esito la CMC dell' rivedeva il proprio giudizio e lo riconosceva invalido nella minor percentuale CP_1 dell'85%. Presentava, quindi, ricorso di ATPO, iscritto al n. 5146/2022 RGAL, al cui esito il
CTU nominato dal Tribunale di Velletri rivedeva in parte il giudizio negativo espresso nella fase amministrativa, riconoscendolo invalido con totale e permanente incapacità lavorativa al 100%, purtuttavia negando la sussistenza degli ulteriori requisiti sanitari per accedere al beneficio economico dell'indennità di accompagnamento. Contestava, quindi, parzialmente, le conclusioni del CTU, dando così corso all'odierno giudizio di merito anche in considerazione del dedotto sopravvenuto aggravamento delle sue condizioni di salute. Allega documentazione.
L' benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata CP_1 la contumacia.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto dei termini fissati nel verbale di conferimento pagina 2 di 5 incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Inoltre va precisato che, in conformità con i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, non è stato emesso Decreto di omologa parziale con riferimento alla sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della pensione di inabilità per gli invalidi civili, per cui l'esito (in parte) favorevole per il ricorrente dell'accertamento sanitario condotto nel procedimento di ATPO va dichiarato con sentenza nel presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 5146/2022, nonché con la rinnovazione della CTU medico-legale in ragione del dedotto aggravamento delle condizioni di salute del sig. certificate dalla documentazione medica prodotta Pt_1 dal procuratore della parte in allegato al ricorso di merito. Ed infatti l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario. La norma è espressione di un principio generale di economia processuale, ed è peraltro applicabile, secondo la giurisprudenza di legittimità -in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza- oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti, e cioè per l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, appare utile premettere che, a parere del giudicante, non vi sono motivi ostativi a che nel giudizio di merito sia nominato lo CTU perito della fase dell'ATPO, qualora, com'è nel caso di specie, il giudicante ritenga condivisibili le conclusioni a cui era pervenuto il perito dell'ufficio nel procedimento di ATPO e la rinnovazione viene disposta al solo fine di accertare il dedotto sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute dell'invalido.
Ebbene, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel presente giudizio il Dr. Per_1
, previo esame della documentazione sanitaria sopravvenuta alla fase dell'ATPO, e
[...] sottoposto il ricorrente a nuova visita medico-legale, pone la diagnosi di “esiti carcinoma squamoso operato di glossectomia parziale e svuotamento linfonodi latero cervicali in
pagina 3 di 5 follow-up e disfonia severa - cardiopatia ischemica ipertensiva iii classe nyha - depressione endogena grave con disturbo di personalita' e deficit mnesici e ritiro sociale - esiti ischemia cerebrale capsulo lenticolare sinistra trattata con trombolisi sistemica e trombectomia e fkt (luglio 2023)”.
Ciò posto premette che la documentazione sanitaria in atti è composta prevalentemente da cartelle cliniche di ricovero ospedaliero e da certificazioni di struttura pubblica da cui si evincono le patologie in diagnosi medico legale già obiettivate nel corso del primo accertamento peritale condotto nel procedimento di ATPO. Dalla nuova documentazione depositata in allegato al ricorso di merito risulta, altresì, che il ricorrente nel mese di giugno 2023 è stato sottoposto ad un nuovo ricovero per ischemia cerebrale e relativo intervento di trombolisi sistemica a cui è seguito un ulteriore periodo di ricovero per riabilitazione. Evidenzia, inoltre, che dalla disamina della documentazione in atti, e da quanto direttamente obiettivato nel corso della visita medi-legale, risulta, oltre ad un aggravamento di ordine motorio, una compromissione delle funzioni cognitive e psichiatriche del periziato come risulta in particolare dalle certificazioni del settembre
2024. Conclude, pertanto, che il complesso dei postumi riscontrati, oltre a ridurre in toto le capacità lavorative del periziato, così come accertato nel corso delle operazioni peritali della fase dell'ATPO, ne inficia l'autosufficienza. Ed infatti il periziato, pur risultando parzialmente autonomo nella deambulazione, risulta abbisognevole dell'ausilio di terzi per svolgere le attività della vita quotidiana. Quanto alla decorrenza dell'aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, afferma che tenuto conto della documentazione medica in atti e del giudizio clinico evolutivo delle patologie accertate, la individua nel mese di agosto 2024, con revisione a tre anni da tale data.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali. Ne è prova che il procuratore del ricorrente, ricevuta la bozza della relazione, non ha fatto pervenire al CTU osservazioni critiche.
Si rammenta, infatti, che il diritto ad ottenere il beneficio economico dell'indennità di accompagnamento non si consegue al solo raggiungimento della percentuale di invalidità nella misura del 100% bensì qualora sia accertata anche l'impossibilità di autonoma deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita propri dell'età senza assistenza continua.
pagina 4 di 5 Il ricorso di merito è, quindi, fondato e va accolto.
L'esito in parte favorevole del procedimento di ATPO e l'accertamento del requisito sanitario utile per accedere alla prestazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza successiva alla data del deposito del ricorso di merito giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione parziale delle spese processuali che vengono liquidate come in dispositivo e distratte in favore del procuratore del ricorrente che se ne dichiara anticipatario ex art. 93 c.p.c..
Le spese di entrambe le CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
Velletri, 20 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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