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1 gennaio 2005
1 gennaio 2005
Art. 2. (Definizioni). 1. La conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", e' considerata a tutti gli effetti attivita' agricola ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile , anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.
2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.
3. Ai fini della presente legge si intende per:
a) arnia: il contenitore per api;
b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
c) apiario: un insieme unitario di alveari;
d) postazione: il sito di un apiario;
e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o piu' spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
4. L'uso della denominazione "apicoltura" e' riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attivita' di cui al comma 1.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo vigente dell' art. 2135 del codice civile :
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.
3. Ai fini della presente legge si intende per:
a) arnia: il contenitore per api;
b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
c) apiario: un insieme unitario di alveari;
d) postazione: il sito di un apiario;
e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o piu' spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
4. L'uso della denominazione "apicoltura" e' riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attivita' di cui al comma 1.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo vigente dell' art. 2135 del codice civile :
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
Commentari • 5
- 1. Irpef al 12-58% per i nuovi giovani agricoltoriMogorovich Dott. Sergio · https://www.fiscoetasse.com/ · 25 giugno 2026 · 1
L'art. 2 della L. 15 marzo 2024, n. 36, prevede un'agevolazione per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore dell'agricoltura. Più in particolare è un regime fiscale agevolato a favore dei giovani imprenditori agricoli che intraprendono un'attività di impresa nel settore dell'agricoltura. Sono considerati “impresa giovanile agricola” e “giovane imprenditore agricolo” le imprese, a prescindere dalla forma in cui sono costituite, che esercitano esclusivamente l'attività agricola così come è individuata dall'art. 2135 del codice civile. Il beneficio è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni: il titolare è un imprenditore agricolo di età superiore a 18 …
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Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Torino, sez. II, sentenza 09/05/2014, n. 855Provvedimento: […] Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge n. 313 del 2004 (disciplina dell'apicoltura), la conduzione zootecnica delle api “è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno”.Leggi di più...
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