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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/03/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 355 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 355/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. LORUSSO BARTOLO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore; CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: pensione di inabilità L. 222/1984;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.01.2025, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver notificato all' , in data 29.05.2024, il decreto di omologa del 24.05.2024 reso nel procedimento n. R.G. CP_1 3339/2023 dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con il quale veniva accertata la sussistenza del requisito sanitario utile a beneficiare della pensione di inabilità ex lege 222/1984, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa (febbraio 2021), lamentava la mancata liquidazione della prestazione, nonostante l'inoltro da parte dello stesso ente previdenziale della comunicazione di liquidazione della prestazione datata 01.07.2024, nonché il decorso del termine di
120 giorni. Chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare il diritto a percepire la pensione di inabilità ex art. 2 L. 222/1984 e, per l'effetto, condannarsi l' alla liquidazione della prestazione, con CP_1 decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa del 22.02.2021, oltre ad accessori di legge, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Pur ritualmente evocato nel presente giudizio, l' rimaneva contumace. CP_1
*
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Giova premettere che, com'è noto, la pensione di inabilità ex lege n. 222/1984 è una prestazione economica in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere attività lavorativa.
Nella specie, risulta dai versati atti che parte ricorrente abbia provveduto a notificare all' , in data CP_1
29.05.2024, il decreto di omologa reso il 24.05.2024 nel procedimento n. R.G. 3339/2023 dal
Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con il quale veniva accertata in favore di essa parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario utile a beneficiare del diritto alla pensione di inabilità ex lege n.
222/1984 a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 22.02.2021, come evincibile dall'esame della copia del predetto decreto di omologa e dalla relata di notifica (v. all. fascicolo telematico ricorrente).
È, del pari, documentato che l'ente previdenziale abbia inoltrato alla parte ricorrente comunicazione del 01.07.2024 di liquidazione della prestazione con decorrenza dal 01.03.2021.
Ciò posto, la domanda è fondata, stante la ricorrenza dei requisiti utili a beneficiare della prestazione richiesta, non avendo l' nemmeno inteso costituirsi nel presente giudizio ed offrire una CP_2 ricostruzione alternativa della vicenda, ma anzi avendo lo stesso ente previdenziale riconosciuto
(anche se soltanto formalmente) la spettanza della provvidenza in via amministrativa.
Si precisa che il diritto alla prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (art. 5 dpr 21-9-1994, n. 694) e, dunque, nella specie, dal 1 marzo 2021.
Pertanto, l' va condannato alla erogazione della pensione di inabilità ex lege n. 222/1984 in CP_1 favore della parte ricorrente, con decorrenza dal 01.03.2021, oltre ad accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
*
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 04.01.2025 da nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così provvede: Parte_1 CP_1 Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione della pensione di inabilità ex CP_1 lege n. 222/1984 in favore della parte ricorrente, con decorrenza dal 01.03.2021, oltre ad accessori di legge. Altresì, condanna l' alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente che CP_1 liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
Bari, lì 13.03.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 355/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. LORUSSO BARTOLO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore; CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: pensione di inabilità L. 222/1984;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.01.2025, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver notificato all' , in data 29.05.2024, il decreto di omologa del 24.05.2024 reso nel procedimento n. R.G. CP_1 3339/2023 dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con il quale veniva accertata la sussistenza del requisito sanitario utile a beneficiare della pensione di inabilità ex lege 222/1984, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa (febbraio 2021), lamentava la mancata liquidazione della prestazione, nonostante l'inoltro da parte dello stesso ente previdenziale della comunicazione di liquidazione della prestazione datata 01.07.2024, nonché il decorso del termine di
120 giorni. Chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare il diritto a percepire la pensione di inabilità ex art. 2 L. 222/1984 e, per l'effetto, condannarsi l' alla liquidazione della prestazione, con CP_1 decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa del 22.02.2021, oltre ad accessori di legge, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Pur ritualmente evocato nel presente giudizio, l' rimaneva contumace. CP_1
*
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Giova premettere che, com'è noto, la pensione di inabilità ex lege n. 222/1984 è una prestazione economica in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere attività lavorativa.
Nella specie, risulta dai versati atti che parte ricorrente abbia provveduto a notificare all' , in data CP_1
29.05.2024, il decreto di omologa reso il 24.05.2024 nel procedimento n. R.G. 3339/2023 dal
Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, con il quale veniva accertata in favore di essa parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario utile a beneficiare del diritto alla pensione di inabilità ex lege n.
222/1984 a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 22.02.2021, come evincibile dall'esame della copia del predetto decreto di omologa e dalla relata di notifica (v. all. fascicolo telematico ricorrente).
È, del pari, documentato che l'ente previdenziale abbia inoltrato alla parte ricorrente comunicazione del 01.07.2024 di liquidazione della prestazione con decorrenza dal 01.03.2021.
Ciò posto, la domanda è fondata, stante la ricorrenza dei requisiti utili a beneficiare della prestazione richiesta, non avendo l' nemmeno inteso costituirsi nel presente giudizio ed offrire una CP_2 ricostruzione alternativa della vicenda, ma anzi avendo lo stesso ente previdenziale riconosciuto
(anche se soltanto formalmente) la spettanza della provvidenza in via amministrativa.
Si precisa che il diritto alla prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (art. 5 dpr 21-9-1994, n. 694) e, dunque, nella specie, dal 1 marzo 2021.
Pertanto, l' va condannato alla erogazione della pensione di inabilità ex lege n. 222/1984 in CP_1 favore della parte ricorrente, con decorrenza dal 01.03.2021, oltre ad accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
*
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 04.01.2025 da nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così provvede: Parte_1 CP_1 Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione della pensione di inabilità ex CP_1 lege n. 222/1984 in favore della parte ricorrente, con decorrenza dal 01.03.2021, oltre ad accessori di legge. Altresì, condanna l' alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente che CP_1 liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
Bari, lì 13.03.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella