Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 03/04/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati:
NN UI CARRA Presidente relatore CO Antonino CANCILLA UD
OR AS UD
ha pronunciato il seguente
SENTENZA N.
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 69996 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:
CI CO PA (C.F. [...]), nato a Palermo il 25 agosto 1953 ed ivi residente in [...], scala B, interno16, rappresentato e difeso dall’avvocato RC AN (C.F.
[...]) con studio in Palermo, Piazza Vittorio NU LA n. 41, p.e.c: marcozanghi@pecavvpa.it, giusta procura alle liti in atti, sull’istanza di accesso al rito abbreviato presentata con comparsa di costituzione in data 10 novembre 2025.
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Uditi, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026, il giudice relatore Pres. NN UI RR e il Pubblico Ministero nella persona del SPG OR NC, non comparso l’avv. RC AN per l’istante
IA CO PA.
FATTO
89/2026
I. Con atto di citazione, depositato in data 3 luglio 2025 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale conveniva in giudizio il sig. IA CO PA, nella qualità -
all’epoca dei fatti – di ispettore della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. Porta Nuova di Palermo, per sentirlo condannare, a titolo di danno all’immagine della P.A., al pagamento della somma di euro 3.000,00 oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore del Ministero dell’Interno, nonché al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato.
II. L’azione dell’Ufficio requirente prendeva avvio dall’informativa ex art. 129 disp. att. c.p.p. del 6/12/2018, relativa al procedimento penale n. 10425/2018 R.G.N.R., con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo aveva comunicato di avere esercitato l’azione penale, mediante richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti di IA CO PA, in servizio all’epoca dei fatti presso il Commissariato di P.S. Porta Nuova di Palermo, e di AR DA, titolare di un negozio di “Compro oro”.
In particolare, l’Ufficio requirente evidenziava che l’esercizio dell’azione penale riguardava, in sintesi, i seguenti capi di imputazione:
- IA CO PA:
1) delitto di cui agli artt. 61, n.2, 361, commi I e II, c.p., per avere, nella propria qualità di Ispettore della Polizia di Stato, omesso di denunciare all’A.G.O. il reato di ricettazione commesso dai dipendenti del
“Compro oro” sito a Palermo in via Cuba n. 27/A;
2) delitto di cui agli artt. 61 n.2, 326, commi I e II c.p., per avere, nella propria qualità di Ispettore della Polizia di Stato, rivelato alla titolare del “Compro oro” DA AR, informazioni coperte da segreto d’ufficio circa una denuncia di ricettazione a suo carico;
3) delitto di cui agli artt. 61 n.2, 378 c.p., per avere, nella propria qualità di Ispettore della Polizia di Stato, aiutato DA AR e SA Aidi, rispettivamente titolare e dipendente del “Compro oro” di via Cuba 27/A, ad eludere le investigazioni, omettendo di inoltrare all’A.G.O. la notizia di reato di ricettazione, convincendo la denunciante a non formalizzare le proprie istanze ed ostacolando le attività di accertamento;
4) delitto di cui all’art.319 quater, comma I, c.p., per avere nella propria qualità di Ispettore della Polizia di Stato, indotto DA AR a corrispondergli la somma di denaro di euro 500,00 per impedire e bloccare le attività ispettive programmate e per non raccogliere la denuncia di ricettazione di una donna;
AR DA:
delitto di cui all’art.319 quater, comma II, c.p, per avere corrisposto a IA CO PA la somma di euro 500,00 per impedire e bloccare le attività ispettive programmate e per non raccogliere la denuncia di ricettazione di una donna.
I reati di cui sopra sono stati commessi tra il 15 marzo 2013 ed il 25 marzo 2013.
Con sentenza del GUP presso il Tribunale di Palermo n. 689/2020 del 22 luglio 2020, depositata il 30 novembre 2020, il sig. IA CO PA veniva condannato per tutti i delitti sopramenzionati alla pena di anni tre di reclusione e veniva disposta la confisca per equivalente dei beni nella disponibilità dello stesso sino alla concorrenza di euro 500,00, in relazione ai delitti di cui all’art. 319 quater commi I e II.
Avverso la citata sentenza il sig. IA proponeva appello; con sentenza n. 1304/2023 del 3 marzo 2023, depositata il 23 gennaio 2024, la Seconda Sezione penale della Corte d’Appello di Palermo dichiarava non doversi procedere perché estinti per prescrizione per i reati di cui ai capi 10),11) 12) v.supra sub nn.1-2-3-, mentre confermava la responsabilità penale per il capo relativo al delitto di cui all’art. 319 quater, comma I, c.p., ovvero per avere indotto AR DA a dare la somma di euro 500,00 al fine di impedire e bloccare le attività investigative programmate e per non raccogliere la denuncia di ricettazione di una donna.
Tale pronuncia diveniva irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Seconda Sezione penale, n. 1136/2024 del 25 giugno 2024, depositata in data 20 settembre 2024, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dal IA, dichiarato inammissibile.
III. La Procura regionale, quindi, prospettava che il richiamato fattoreato era stato fonte di danno all’immagine della P.A.
In particolare, il P.M. evidenziava che, ai sensi degli artt. 651, commi 1 e 2 e 654 c.p.p. nel procedimento di responsabilità amministrativa, essendosi consolidato un giudicato di condanna a seguito di giudizio penale, non era contestabile che il convenuto avesse illecitamente strumentalizzato le proprie delicate funzioni di ispettore della Polizia di Stato per ottenere utilità.
L’Ufficio requirente argomentava che il danno all’immagine della P.A.,
per costante giurisprudenza contabile, era quantificato in via equitativa facendo riferimento al particolare ruolo rivestito dal convenuto (criterio soggettivo), alla gravità del reato commesso
(criterio oggettivo) e alla rilevanza del clamor fori (criterio sociale).
Con riferimento al criterio soggettivo, il P.M. deduceva che il convenuto, nel peculiare ruolo rivestito di ispettore della Polizia di Stato e quindi di garante dell’ordine pubblico, aveva posto in essere un comportamento che ha offuscato l’identità della P.A. di appartenenza ed i valori di buon andamento ed imparzialità che i pubblici dipendenti devono perseguire nell’espletamento delle proprie funzioni, ponendo in essere un modus operandi che collide in radice con detti principi e finisce per essere concepito dalla comunità come un sistema diretto a conseguire interessi meramente privati, secondo logiche del tutto estranee rispetto ai fini pubblici da perseguire.
Con riferimento al criterio oggettivo, si evidenziava il grave disvalore della condotta di reato accertata irrevocabilmente dal giudice penale sulla base di un solido supporto probatorio, compresi gli esiti delle dichiarazioni rese dai due imputati.
Con riferimento al criterio sociale, si evidenziava che la vicenda aveva avuto una grande risonanza giornalistica, della quale venivano allegati diversi articoli di stampa acquisiti al fascicolo (Giornale di Sicilia, Rai news e La Sicilia) con grave perdita di prestigio e di reputazione per la Polizia di Stato.
IV. Il P.M. contabile, quindi, con invito a dedurre ritualmente notificato al sig. IA CO PA in data 11 marzo 2025, contestava la responsabilità per il suddetto danno all’immagine quantificandolo nella misura di euro 3.000,00.
Il presunto responsabile, a mezzo del difensore avv. RC AN, presentava in data 28 marzo 2025 richiesta di definizione agevolata nell’importo di euro 1.500 sulla falsa riga dell’art. 130 c.g.c.; la Procura, riscontrando in data 1° aprile 2025 la suddetta richiesta comunicava al IA che nella fase preprocessuale la richiesta formulata di definizione agevolata non poteva essere accolta, non essendo prevista tale possibilità dalle norme vigenti.
In data 3 luglio 2025 la Procura regionale procedeva, quindi, al deposito dell’atto di citazione.
La Presidente della Sezione con decreto fissava l’udienza di discussione per il 3 dicembre 2025, assegnando termine utile fino al giorno 13 novembre 2025 per la costituzione tempestiva dei convenuti e per il deposito di memorie e documenti in Segreteria.
Risulta agli atti che in data 22 luglio 2025, a fronte di una istanza del convenuto del 21 luglio 2025 di definizione agevolata (non versata al fascicolo informatico) il P.M. ha espresso parere negativo all’applicazione dell’art. 130 c.g.c. nel caso in esame, trattandosi di fattispecie penale comportante doloso arricchimento.
V. In data 10 novembre 2025 si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto IA CO PA con il patrocinio dell’avv.
RC AN.
La difesa del convenuto, dopo avere richiamato brevemente i fatti di causa, chiedeva nuovamente la definizione alternativa del giudizio ai sensi dell’art. 130 c.g.c. mediante il pagamento di una somma pari a euro 1.500,00 (il 50% della sorte azionata in citazione) giustificando tale richiesta con la circostanza che già, in sede di confisca penale, la somma di euro 500,00 percepita era stata interamente incamerata dall’erario; è citata in tal senso giurisprudenza della Corte dei conti ( Sezione Lombardia, n. 16 del 22 marzo 2024; Sezione Friuli- Venezia- Giulia n.
3 del 23 settembre 2024).
Secondo il convenuto, quindi, in sede contabile non sussisterebbero elementi impeditivi all’accoglimento dell’istanza di rito abbreviato.
Venivano formulate le seguenti conclusioni:
- preliminarmente accogliere la richiesta di definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma pari a euro 1.500,00 corrispondente al 50% della sorte richiesta in citazione;
- nel merito, respingere ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
VI. La Procura regionale non depositava altro parere, tenuto conto del precedente parere contrario sull’istanza di rito abbreviato, successivo al deposito dell’atto di citazione, motivato dalla sussistenza di un arricchimento doloso pari alla somma di euro 500,00, come risulta dagli atti del processo penale sopra richiamati.
VII. All’udienza camerale del 3 dicembre 2025 il difensore dell’istante avv. RC AN contestava le eccezioni di inammissibilità sollevate dal P.M. ed insisteva per l’accoglimento della istanza di definizione agevolata.
Il P.M. ribadiva le eccezioni di inammissibilità articolate nel parere negativo già reso reiterando gli argomenti ivi contenuti. Il P.M.
sottolineava, altresì, che la circostanza che in sede penale il giudice avesse disposto la confisca della somma di euro 500,00 doveva ritenersi irrilevante nel caso in esame (e, conseguentemente non pertinenti i richiami giurisprudenziali della difesa) in quanto per pacifica giurisprudenza la confisca è una misura avente natura sanzionatoria e non già risarcitoria nei confronti dell’erario.
VIII. All’esito della camera di consiglio del 3 dicembre 2025, il Collegio rilevava che:
- l’art. 130 c.g.c. nel disciplinare il rito speciale abbreviato quale istituto di c.d. giustizia negoziata ha introdotto, anche in primo grado, la definizione agevolata del giudizio di responsabilità amministrativa che in precedenza era prevista solo in appello e con condizioni più restrittive (cfr. art. 1, co. 231 e ss., L. 266/2005 e art. 14 d.l. 102/2013 conv. con mod. nella l. 124/2013);
- l’art. 130 c.g.c. al comma 1 prevede che “In alternativa al rito ordinario, con funzione deflativa della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione” mentre al comma 5 stabilisce che il Presidente fissa l’udienza in camera di consiglio “Egualmente … se il convenuto, nell’atto di parte, prospetta come ingiustificato il dissenso espresso dalla procura competente sulla richiesta di rito abbreviato presentata ai sensi dei commi 1 e 2, e tale prospettazione non appare manifestamente infondata”;
- l’accesso a tale rito speciale presuppone come condizione di ammissibilità che:
• il convenuto debba richiedere al Pubblico Ministero il parere sull’ammissione alla definizione agevolata e sulla misura della somma da pagare al fine di addivenire ad un accordo il cui mancato raggiungimento comunque non è ostativo alla celebrazione della relativa udienza camerale. Infatti, nel caso di mancato accordo, per il parere contrario del P.M., anche a seguito di una eventuale controproposta di pagamento fatta da quest’ultimo e non accettata dal convenuto, il Presidente della Sezione, laddove ravvisi la non manifesta infondatezza della prospettazione del convenuto sull’ingiustificato dissenso della Procura, fissa la relativa udienza camerale;
• il convenuto debba formulare l’istanza di rito abbreviato, a pena di decadenza, nella comparta di risposta;
• non debba sussistere, nel caso concreto, il “doloso arricchimento del danneggiante” ex art. 130, co. 4 del c.g.c.
- in sede di delibazione dell’istanza di rito abbreviato il Collegio esercita una piena funzione giurisdizionale ed un sostanziale potere di cognizione che, seppur nei limiti di una cognizione sommaria, investe sia la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta, dovendo verificare, fra l’altro, l’assenza del “doloso arricchimento del danneggiante” ex art. 130, co. 4 del c.g.c., sia il merito dell’eventuale accordo, dovendo valutare “la congruità della somma proposta in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell’entità del danno”, ex art. 130, co. 6 del c.g.c.;
- tale potere di cognizione non è limitato né dall’eventuale parere negativo del P.M. (cfr., ex multis, C. conti: Sez. giur. Piemonte, decr. n.
720/2017; Sez. giur. Emilia-Romagna, decr. n. 3/2021; Sez. giur.
Campania, decr. 19/2020; Sez. giur. Calabria, sent. n. 99/2021; Sez.
giur. Reg. Siciliana, decr. n. 15/2021) né dall’accordo già raggiunto dalle parti del giudizio contabile sulla somma da reintegrare, né tampoco dalla prospettazione difensiva circa le ragioni di contestazione del parere negativo del Pubblico Ministero;
- nel giudizio di cui è causa il P.M. ha ritenuto la richiesta di accesso al rito abbreviato formulata dal convenuto IA CO PA inammissibile, perché sarebbe sussistente nella fattispecie contestata un doloso arricchimento del danneggiante in quanto il fatto-reato accertato con autorità di giudicato quale causa del contestato danno all’immagine è consistito nell’induzione indebita nei confronti di un soggetto privato alla dazione della somma di euro 500,00.
Il Collegio, pur non ignorando un diverso orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui la condizione ostativa all’accesso al rito abbreviato sussisterebbe per tutte le “condotte pregiudizievoli sorrette dalla volontà del soggetto danneggiante di ricavare un’utilità economica”, causative di un danno erariale, anche quando il danno azionato dal P.M. non coincide ontologicamente con tale utilità (cfr., C.
conti, Sez. giur. Lazio, decr. n. 8/2021), ritiene di doversi discostare da tale orientamento e di conformarsi, invece, alla giurisprudenza di questa Sezione giurisdizionale (cfr. decreto n. 2/2025 – sent. n.
156/2025) che ha sottolineato che il doloso arricchimento del danneggiante, di cui al comma 4 dell’art. 130 c.g.c., in quanto ostativo all’accesso al rito abbreviato, presuppone un’identità ontologica fra il danno erariale azionato e l’utilità ricevuta dal danneggiante, in ragione della suddetta ricostruzione sistematica e delle finalità deflativa e di incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario.
L’azione di responsabilità introduttiva dell’odierno giudizio riguarda, invero, esclusivamente il danno all’immagine della P.A. cagionato in ragione del fatto-reato commesso dal convenuto, consistito nella condotta illecita di induzione indebita - sorretta dalla volontà del soggetto danneggiante - di ricavare un’utilità economica da un soggetto privato, per cui il danno azionato, di sicura natura non patrimoniale, non coincide con l’utilità percepita dal danneggiante nella fattispecie, peraltro in pregiudizio di un soggetto privato.
Il Collegio, quindi, ha inteso seguire l’orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui nel caso in cui il danno per il cui risarcimento il P.M. agisce riguardi soltanto poste di danno non patrimoniali (quali il danno all’immagine della P.A. o il danno da disservizio) per le quali non è configurabile un corrispondente doloso arricchimento del soggetto agente, l’istanza di rito abbreviato è ammissibile (cfr. C. conti, ex multis: Sez. II App., decr. n. 3/2020; Sez.
giur. Campania, decr. n. 19/2020; Sez. giur. Piemonte, decr. n. 13/2020;
Sez. giur. Toscana: decr. n. 4/2019 e decr. n. 3/2021, in ultimo Sez.
Giur. Sicilia decr. 2/2025).
IX. Alla luce delle superiori argomentazioni l’istanza del convenuto IA CO PA di applicazione del rito abbreviato ex art.
130 c.g.c. nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025 ha ricevuto uno scrutinio positivo da parte del Collegio in quanto la stessa è stata presentata nella memoria di comparsa e di costituzione e il danno azionato dal Pubblico Ministero non configura alcun doloso arricchimento del soggetto istante.
A ciò si aggiunga che la quantificazione del danno all’immagine della P.A. azionato da parte del P.M. è avvenuta con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. senza alcuna parametrazione sull’utilità illecitamente percepita dal dipendente e che la somma offerta dall’istante ( tre volte la somma illecitamente percepita) permette, peraltro, di neutralizzare l’utilità che lo stesso ha ricevuto dal soggetto privato per il fatto-reato causativo del danno all’immagine oggetto di causa e il detrimento dell’immagine subito dal Ministero dell’Interno.
L’istante nella memoria di costituzione ha offerto una somma pari a euro 1.500,00 e tale somma sulla base delle circostanze di fatto e di diritto emergenti dagli atti, seppur nell’ambito della cognizione necessariamente sommaria propria della fase processuale camerale del rito abbreviato, è stata ritenuta congrua, tenuto conto che tale somma corrisponde alla percentuale del 50 per cento della pretesa erariale azionata nell’odierno giudizio nei confronti del convenuto IA
CO PA.
X. Il Collegio, pertanto, - sulla base delle suddette considerazioni, in accoglimento della richiesta di rito abbreviato formulata dal convenuto IA CO PA, ai sensi dell’art. 130, co. 7 del c.g.c.:
- ha determinato in euro 1.500,00 la somma dovuta dal suddetto convenuto pari al 50% del danno contestato per la definizione del giudizio;
- ha stabilito il termine perentorio di trenta giorni, dalla comunicazione del decreto di ammissione al rito abbreviato, per il versamento da parte del convenuto della suddetta somma in favore del Ministero dell’Interno, quale amministrazione danneggiata;
- ha fissato l’udienza in camera di consiglio in data 4 marzo 2026, ore 9:00, per l’accertamento dell’avvenuto e tempestivo pagamento, in una unica soluzione, della somma sopra determinata;
- ha fissato al quindicesimo giorno che precede tale ultima data il termine per il deposito, presso la Segreteria di questa Sezione, da parte del convenuto, della prova dell’avvenuto pagamento del suddetto importo e della relativa quietanza rilasciata dal Ministero dell’Interno quale amministrazione danneggiata.
XI. In data 29 dicembre 2025 la difesa del convenuto depositava copia del bonifico di euro 1.500,00 effettuato in data 19 dicembre 2025 unitamente alla scheda di quietanza del 22.12.2025 del suddetto pagamento con i dati del relativo accertamento sul capitolo 3427/01 del Ministero dell’Interno.
XII. L’udienza camerale del 4 marzo 2026 è stata rinviata d’ufficio – per ragioni organizzative – al 18 marzo 2026.
All’odierna udienza camerale del 18 marzo 2026 il relatore ed il P.M.
hanno rilevato l’avvenuto pagamento dell’importo determinato nel decreto n. 14/2025. Non presente l’avvocato AN per il convenuto.
La causa, quindi, passava in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Il Collegio osserva che dalla documentazione versata ritualmente in atti dalla difesa dell’istante IA CO PA in data 29 dicembre 2025 risulta accertato l’avvenuto tempestivo e regolare versamento effettuato dal convenuto nella misura e con le modalità stabilite nel decreto n. 14 del 4 dicembre 2025 di questa Sezione.
Di conseguenza, poiché il convenuto IA ha tempestivamente eseguito il versamento (in unica soluzione ed entro il termine perentorio assegnato ex art. 130, co. 7 del c.g.c.) della somma di euro 1.500,00 determinata a suo carico con il citato decreto n. 14/2025, il giudizio deve essere definito nei suoi confronti ai sensi dell art. 130 commi 8 e 9 c.g.c. con sentenza non impugnabile.
2. Secondo la prevalente giurisprudenza contabile la definizione alternativa del giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale non costituisce una fattispecie di cessazione della materia del contendere né una fattispecie di estinzione del giudizio, rappresentando piuttosto una modalità alternativa di definizione della lite in cui risultano accertati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale (rapporto di servizio, condotta antigiuridica, elemento psicologico, nesso di causalità e danno) e la responsabilità del convenuto viene circoscritta solo al pagamento di una “quota parte”
dell’iniziale pretesa attorea, come rideterminata dal Collegio con giudizio di congruità sulla proposta fatta dal convenuto a seguito di parere del P.M.
3. Alla luce di tali considerazioni non vi sono i presupposti per la compensazione delle spese ex art. 31, co. 3 del c.g.c. in quanto il provvedimento che definisce il presente giudizio implica un’affermazione di soccombenza.
Le spese di giustizia, quindi, seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate a carico del convenuto IA e in favore dello Stato come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando,
- dichiara definito il giudizio nei confronti del sig. IA CO PA ai sensi dell’art. 130, commi 8 e 9 del c.g.c.;
- condanna il convenuto IA al pagamento delle spese di giustizia, in favore dello Stato, nella misura di euro 243,80
(duecentoquarantatre/80).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.
La Presidente - relatrice
NN UI RR
F.to digitalmente Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo,
Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo,
03 aprile 2026 Il Funzionario Dott. Carlo D'Arpa
(firmato digitalmente)
Originale sentenza € 64,00 Originale sent. esecutiva digitale € 16,00 Diritti di cancelleria digitali € 10,47 Totale spese € 90,47 Il Funzionario Dott. Carlo D’Arpa firmato digitalmente