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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 6.3.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 9213/2024 cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g.
14362/2023 (ATPO) vertente
TRA nato in [...], il [...] (C.F.: Parte_1
, elett.te dom.to in Casoria (NA) alla Via G. Carducci n.3 presso C.F._1 lo studio dell'avv. Danilo Manzi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorsso (comunicazioni alla P.E.C.: ) Email_1
-ricorrente-
E
, (C. F: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale dall' avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55 (comunicazioni alla PEC: CP_1
t; ) Email_2
-resistente –
Oggetto: riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 16.4.2024 parte ricorrente ha esposto di avere presentato, in data 12.4.2022, domanda per ottenere in via amministrativa il beneficio dell'indennità di accompagnamento e che, sottoposto a visita in data 21.2.2023 dalla Commissione Medica di Prima Istanza, era giudicato inabile nella misura del 100% senza necessità di accompagnamento.
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase (dr.
[...]
concludeva ritenendo l'istante persona invalida nella misura del 100% senza Persona_1 necessità di accompagnamento confermando sostanzialmente il giudizio già espresso in precedenza dalla Commissione Medica A.S.L.
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi, oltre accessori. CP_1
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso. In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. diverso da quello già nominato nella Persona_2 fase dell'ATP (dr. . Persona_1 All'udienza del 6.3.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.r.g.
14362/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Ha scritto il CTU dr. nel suo elaborato peritale depositato in data Persona_2
28.1.2025- che risulta affetto dalle seguenti patologie: Parte_1
“CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN PORTATORE DI PACE-MAKER IN ATTUALE BUON COMPENSO;
IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA CON INCONTINENZA
URINARIA; BPCO;
DIABETE MELLITO TIPO II IN APPARENTE BUON COMPENSO;
DIFFUSA POLIARTROSI, PREVALENTEMENTE AL RACHIDE, CON DEFICIT DELLA
DEAMBULAZIONE E DEI PASSAGGI POSTURALI;
SOSPETTA VASCULOPATIA CEREBRALE CON DEFICIT MNESICI”. Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro incidenza sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita il CTU dr.
- in sede di opposizione ad ATPO - ha concluso ritenendo che: “per effetto del Per_2 quadro patologico rilevato il signor è giudicabile come persona Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, ai sensi dell'art. 6 del DL 509/88 dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa, cioè dal 12/04/22. Allo stato il signor non appare in Parte_1 grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita per cui HA il requisito sanitario necessario per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal maggio del 2023, così come stabilito nella precedente CTU”. Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione ad ATP è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario.
In altre parole, la lettura della relazione medico-legale effettuata in sede di opposizione ad
ATPO dal CTU dr. consente di ritenere che l'elaborato peritale in questione Per_2 contiene un'esaustiva e completa analisi delle patologie e delle valutazioni singole e complessive delle medesime.
Si condivide la consulenza in relazione a ciascuna patologia, che risulta attentamente vagliata e valutata dal CTU. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale richiesto dell'indennità di accompagnamento. Ricorrono, inoltre, gli altri requisiti socioeconomici (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sui mancati ricoveri e mancata percezione di prestazioni incompatibili) richiesti dalla legge per la prestazione in relazione alla quale vi è requisito sanitario. Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento a far data dal maggio 2023. Lo scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_1 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'indennità di accompagnamento a partire dal 1 maggio 2023 (primo giorno del mese di insorgenza del requisito sanitario).
In applicazione delle sentenze nn. 156/1991 e 196/1993 della Corte costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 spettano gli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese seguono per metà il principio della soccombenza e si liquidano, in tale misura ridotta, come indicato nel dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione (la decorrenza del beneficio è successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa del 12.4.2022 ma antecedente alla data di deposito del ricorso per
ATPO del 25.7.2023 ed ovviamente precedente anche la data di deposito del presente ricorso di opposizione).
P.Q.M.
a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara inabile Parte_1 con necessità di accompagnamento a partire dal maggio 2023. b) condanna, di conseguenza, l' a pagare a l'indennità di CP_1 Parte_1 accompagnamento dal 1.5.2023 oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991; c) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente di metà delle spese CP_1 processuali, che liquida in tale misura ridotta in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
d) compensa nel resto;
e) pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Napoli, 7.3.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 6.3.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 9213/2024 cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g.
14362/2023 (ATPO) vertente
TRA nato in [...], il [...] (C.F.: Parte_1
, elett.te dom.to in Casoria (NA) alla Via G. Carducci n.3 presso C.F._1 lo studio dell'avv. Danilo Manzi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorsso (comunicazioni alla P.E.C.: ) Email_1
-ricorrente-
E
, (C. F: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale dall' avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55 (comunicazioni alla PEC: CP_1
t; ) Email_2
-resistente –
Oggetto: riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 16.4.2024 parte ricorrente ha esposto di avere presentato, in data 12.4.2022, domanda per ottenere in via amministrativa il beneficio dell'indennità di accompagnamento e che, sottoposto a visita in data 21.2.2023 dalla Commissione Medica di Prima Istanza, era giudicato inabile nella misura del 100% senza necessità di accompagnamento.
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase (dr.
[...]
concludeva ritenendo l'istante persona invalida nella misura del 100% senza Persona_1 necessità di accompagnamento confermando sostanzialmente il giudizio già espresso in precedenza dalla Commissione Medica A.S.L.
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi, oltre accessori. CP_1
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso. In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. diverso da quello già nominato nella Persona_2 fase dell'ATP (dr. . Persona_1 All'udienza del 6.3.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.r.g.
14362/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Ha scritto il CTU dr. nel suo elaborato peritale depositato in data Persona_2
28.1.2025- che risulta affetto dalle seguenti patologie: Parte_1
“CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN PORTATORE DI PACE-MAKER IN ATTUALE BUON COMPENSO;
IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA CON INCONTINENZA
URINARIA; BPCO;
DIABETE MELLITO TIPO II IN APPARENTE BUON COMPENSO;
DIFFUSA POLIARTROSI, PREVALENTEMENTE AL RACHIDE, CON DEFICIT DELLA
DEAMBULAZIONE E DEI PASSAGGI POSTURALI;
SOSPETTA VASCULOPATIA CEREBRALE CON DEFICIT MNESICI”. Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro incidenza sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita il CTU dr.
- in sede di opposizione ad ATPO - ha concluso ritenendo che: “per effetto del Per_2 quadro patologico rilevato il signor è giudicabile come persona Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, ai sensi dell'art. 6 del DL 509/88 dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa, cioè dal 12/04/22. Allo stato il signor non appare in Parte_1 grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita per cui HA il requisito sanitario necessario per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal maggio del 2023, così come stabilito nella precedente CTU”. Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione ad ATP è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario.
In altre parole, la lettura della relazione medico-legale effettuata in sede di opposizione ad
ATPO dal CTU dr. consente di ritenere che l'elaborato peritale in questione Per_2 contiene un'esaustiva e completa analisi delle patologie e delle valutazioni singole e complessive delle medesime.
Si condivide la consulenza in relazione a ciascuna patologia, che risulta attentamente vagliata e valutata dal CTU. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale richiesto dell'indennità di accompagnamento. Ricorrono, inoltre, gli altri requisiti socioeconomici (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sui mancati ricoveri e mancata percezione di prestazioni incompatibili) richiesti dalla legge per la prestazione in relazione alla quale vi è requisito sanitario. Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento a far data dal maggio 2023. Lo scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale;
pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_1 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'indennità di accompagnamento a partire dal 1 maggio 2023 (primo giorno del mese di insorgenza del requisito sanitario).
In applicazione delle sentenze nn. 156/1991 e 196/1993 della Corte costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 spettano gli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese seguono per metà il principio della soccombenza e si liquidano, in tale misura ridotta, come indicato nel dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione (la decorrenza del beneficio è successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa del 12.4.2022 ma antecedente alla data di deposito del ricorso per
ATPO del 25.7.2023 ed ovviamente precedente anche la data di deposito del presente ricorso di opposizione).
P.Q.M.
a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara inabile Parte_1 con necessità di accompagnamento a partire dal maggio 2023. b) condanna, di conseguenza, l' a pagare a l'indennità di CP_1 Parte_1 accompagnamento dal 1.5.2023 oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991; c) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente di metà delle spese CP_1 processuali, che liquida in tale misura ridotta in complessivi euro 1.000,00 per compensi professionali con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
d) compensa nel resto;
e) pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Napoli, 7.3.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile