Trib. Lecco, sentenza 01/12/2025, n. 587
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Sentenza 1 dicembre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Lecco, Sezione Prima, ha pronunciato sentenza nella causa civile promossa da una donna, residente in Italia, nei confronti del marito, anch'egli formalmente residente in Italia ma contumace, con l'intervento del Pubblico Ministero. La ricorrente ha chiesto la pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi con addebito al resistente, il risarcimento dei danni, l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, la determinazione di un contributo mensile per il mantenimento dei figli e della moglie, nonché la ripartizione delle spese straordinarie. Le motivazioni addotte dalla ricorrente includono l'abbandono della casa coniugale da parte del marito nel 2012, il suo comportamento distaccato e disinteressato, la violenza perpetrata nei confronti della moglie e il mancato mantenimento dei figli, condotta che ha portato alla sua condanna per il reato di cui all'art. 570 c.p. La ricorrente ha altresì evidenziato di aver provveduto in via esclusiva alle esigenze dei figli grazie a redditi assistenziali, mentre le condizioni economiche del marito non sono note. Il resistente non è comparso né si è costituito in giudizio, venendo dichiarato contumace.

Il Tribunale ha affermato la giurisdizione italiana sulla base del Regolamento CE n. 2019/1111 per la separazione dei coniugi, dato che entrambi risiedono in Italia, e sulla base della L. n. 218/1995 e della Convenzione dell'Aja del 1996 per le questioni relative al mantenimento dei minori e alla responsabilità genitoriale, dato che i minori risiedono in Italia. La legge applicabile alla separazione è stata individuata nell'ordinamento italiano ai sensi del Regolamento UE n. 1259/2010 ("Roma III"), in assenza di accordo tra le parti. La pronuncia di separazione personale dei coniugi è stata accolta, ritenendo venuta meno la comunione materiale e spirituale e dimostrata l'assenza di possibilità di riconciliazione dalla contumacia del resistente. La domanda di addebito e risarcimento è stata rigettata, poiché la condotta contestata risale a oltre tredici anni prima e non è stata fornita una puntuale allegazione in ordine al nesso causale e al quantum del danno. L'affidamento esclusivo del minore alla madre è stato disposto ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c., ritenendo il regime ordinario di affidamento condiviso non adeguato a tutelare gli interessi del minore. Il contributo al mantenimento dei figli è stato fissato in € 250,00 mensili per ciascuno, per un totale di € 500,00, oltre il 70% delle spese straordinarie, e il contributo per il mantenimento della moglie in € 250,00 mensili, entrambi da rivalutarsi annualmente. Il diritto di visita paterno è stato previsto in modalità protetta, con monitoraggio dei Servizi sociali. Le spese di lite sono state poste a carico del resistente, ritenuto soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lecco, sentenza 01/12/2025, n. 587
    Giurisdizione : Trib. Lecco
    Numero : 587
    Data del deposito : 1 dicembre 2025

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