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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 01/12/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 450/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 450/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata ad [...] Parte_1 C.F._1
d'Avorio), l'l8.4.1980 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ROSANO MONICA e dell'avv. SAMANTHA CALANDUCCI, ricorrente; contro
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
31.12.1973 e residente a [...], resistente contumace; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
RICORRENTE Con
“- dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e NO , Parte_1 CP_1 con addebito in capo al resistente essendo il comportamento di quest'ultimo unica causa per cui è venuto meno il rapporto di coniugio, stabilendo nella misura di € 5.000,00 il risarcimento dei danni da versare alla ricorrente;
- dichiarare, altresì, che i coniugi dovranno vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- disporre l'affidamento esclusivo del minoren alla madre, in quanto, a seguito Persona_1 di alcuni episodi di violenza perpetrati nei confronti della moglie ed in presenza del minore, lo stesso ha interrotto qualsivoglia rapporto con il padre e si teme che, imporre al minore il raffronto con lo stesso in questo momento, qualora si dovesse far vivo, sia pregiudizievole nei confronti del ragazzo. Qualora lo si ritenga opportuno, potranno essere inseriti gradualmente dei momenti di incontro con il padre, in modalità protetta e sino a che verrà ritenuto necessario da parte di Codesto Ill.mo Giudice;
- determinare in € 600,00 il contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre, nella misura di € 300,00 per ciascuno ( ed ) da versarsi direttamente alla madre, ogni 05 del mese, Per_1 Per_2 per il mantenimento degli stessi, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi di consumo delle famiglie di operai ed impiegati;
Con
- determinare in € 250,00 il contributo per il mantenimento della sig.ra a carico del sig. Pt_1 da versarsi in via anticipata direttamente alla ricorrente entro il giorno 05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi di consumo delle famiglie di operai ed impiegati;
- porre a carico di entrambi i genitori ed in misura del 70% al padre e 30% alla madre le spese nell'interesse dei figli, mediche specialistiche non coperte dal S.S.N., le spese scolastiche ( tasse scolastiche, libri, cancelleria, gite scolastiche, eventuali ripetizioni) e quelle per lo sport, che dovranno essere previamente concordate e documentate fra i genitori;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. I coniugi e Parte_1 CP_1 anno contratto matrimonio civile in data 17.3.2004, nel Comune di AB (Costa d'Avorio).
[...]
Dalla loro unione sono nati i figli (in Costa Persona_3 Contr d'Avorio, l'11.5.1999), (a Lecco, il 31.1.2006) e Parte_2 [...]
(a Lecco, il 30.1.2008). Persona_4
Con ricorso depositato in data 17.3.2025, ha chiesto la pronuncia Parte_1 di separazione personale dei coniugi, con addebito al marito e risarcimento del relativo danno, l'affidamento esclusivo del figlio minore a sé, la regolamentazione in punto di mantenimento e di ulteriori aspetti economici. Parte ricorrente ha precisato che il marito ha abbandonato la casa coniugale nell'anno 2012 e che, da tale momento, lo stesso ha assunto un comportamento distaccato e disinteressato nei confronti dell'intero nucleo familiare, con agiti violenti e non provvedendo al mantenimento dei figli;
condotta che ha portato alla sua condanna per il reato di cui all'art. 570 c.p.
La ricorrente riferisce, inoltre, che grazie al reddito di inclusione e agli aiuti assistenziali, ha sempre provveduto in via esclusiva a tutte le esigenze di vita dei figli, la prima delle quali, oggi Per_3
è maggiorenne e svolge regolare attività lavorativa in concomitanza con gli studi universitari, mentre
(anch'essa maggiorenne) e (minorenne), frequentano ancora la scuola superiore Per_2 Per_1
e non sono, pertanto, economicamente indipendenti. Non sono note, invece, le condizioni economiche del marito, il quale, sino al suo allontanamento dalla casa familiare, svolgeva l'attività di operaio in una società del territorio lecchese, mentre oggi vive in provincia di Udine.
All'udienza del 19.6.2025, stante l'omessa notifica al resistente, la causa è stata rinviata alla successiva udienza del 4.11.2025, nel corso della quale il sig. AVI non è comparso, né si è costituito, e il Presidente relatore, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, oltre che del verbale della precedente udienza, ne ha dichiarato la contumacia. Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22, c.p.c. e fatte precisare le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Giurisdizione e legge applicabile. Preliminarmente è necessario esaminare la questione della giurisdizione ed individuare la legge applicabile rispetto alle domande proposte dalla sig.ra Pt_1
a fronte della presenza di elementi di estraneità nella causa per la nazionalità delle parti.
[...]
La giurisdizione italiana sulla domanda di separazione personale dei coniugi deve essere affermata in forza dell'art. 3, paragrafo 1, lett. a), del Regolamento CE n. 2019/1111 che stabilisce la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi.
Considerato che
dalla documentazione prodotta emerge che entrambe le parti sono tuttora residenti in Italia (ciò vale anche per il resistente, risultando tuttora formalmente residente sul territorio italiano), deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione dei coniugi oggetto del presente giudizio.
Deve affermarsi la giurisdizione italiana, anche con riguardo alle domande relative al mantenimento dei minori. Questo Tribunale ritiene, infatti, di aderire all'orientamento offerto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui “in assenza di una specifica disciplina convenzionale (ndr. disciplinando la Convenzione sottoscritta all'Aja il 23.11.2007, la sola legge applicabile alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia), le controversie relative alle obbligazioni alimentari restano pertanto assoggettate a quella dettata dalla L. n. 218 del 1995, art. 37, con la conseguente spettanza della giurisdizione al Giudice italiano quando, come previsto dall'art. 3, il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio,
o quando, come previsto in alternativa dallo stesso art. 37, uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia” (cfr. SS.UU, sent. n. 30903 del 19.10.2022). Considerato, dunque, che i minori risiedono in Italia, deve ritenersi sussistente il criterio di collegamento previsto dal primo comma dell'art. 37 della L. 218/1995, secondo il quale “in materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia”.
Parimenti, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, con riferimento alle questioni relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, in applicazione dell'art. 5, § 1, della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, secondo cui “sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni”, “le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore”.
Sul punto della legge applicabile alla separazione personale dei coniugi, trova applicazione l'art. 8 del Regolamento UE n. 1259/2010 (cd. “Roma III”) in vigore dal 21 giugno 2012, il quale è stato sottoscritto dall'Italia e la cui portata ha carattere universale, estendendosi dunque anche alle separazioni personali e ai divorzi connessi a Paesi non membri. Pertanto, in assenza di un accordo tra le parti in ordine alla legge applicabile, deve trovare applicazione la legge italiana sulla base dell'ipotesi di cui alla lett. a) secondo cui il divorzio è disciplinato dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, sono regolati in conformità all'art. 36 bis della L. 2018/1995, secondo cui “Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che: a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;
b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;
c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio”.
Inoltre, l'art. 3, del Protocollo dell'Aja 2007, prevede che “disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”, mentre l'art. 4 stabilisce per le “obbligazioni alimentari: a) dei genitori nei confronti dei figli […] nonostante l'art. 3, qualora il creditore abbia adito l'autorità competente dello Stato in cu il debitore ha la residenza abituale, si applica la legge del foro”.
Pertanto, viste le domande svolte dalla ricorrente e le norme sopra richiamate, deve trovare applicazione la legge italiana, per le domande inerenti allo status dei coniugi, alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e agli obblighi alimentari in favore dei minori.
3. Pronuncia sullo status. La domanda formulata dalla ricorrente, nella contumacia del convenuto, può essere accolta, sussistendo i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale dei coniugi. Le allegazioni della ricorrente, infatti, permettono di ritenere venuta meno, ormai da tempo, la comunione materiale e spirituale che dovrebbe caratterizzare il legame matrimoniale e la mancata comparizione del resistente, neppure costituitosi in giudizio, dimostra come non vi siano gli estremi per una riconciliazione.
4. Domanda di addebito e risarcimento. Per quanto riguarda la domanda di addebito, il Collegio ritiene che le ragioni poste a suo fondamento dalla ricorrente (violazione, da parte del marito, degli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti dei figli, conseguente all'abbandono della casa familiare del 2012) non ne giustifichino l'accoglimento, stante il lungo lasso di tempo trascorso (13 anni) dal verificarsi della condotta contestata, la quale, pertanto, non può costituire, da sola, la causa che determinante la crisi coniugale. Ne consegue che non può trovare accoglimento neppure la relativa domanda risarcitoria, mancando – tra l'altro - una puntuale allegazione, in punto di an e di quantum.
5. Affidamento esclusivo. A fronte delle allegazioni attoree, dalle quali si evince la totale assenza di Contr rapporti tra il sig. d i figli e il suo disinteresse rispetto a tutte le loro esigenze di vita, deve essere disposto l'affidamento esclusivo alla madre del figlio , ai sensi dell'art. Persona_1
337 quater c.p.c.
Tale decisione si rende necessaria, in quanto il regime ordinario dell'affidamento condiviso non appare adeguato alla situazione, né idoneo a tutelare per il meglio gli interessi del minore: il resistente, pur a fronte della regolare notifica del ricorso, ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, né di presenziare all'udienza di comparizione, neppure per rappresentare il proprio interesse nei confronti del figlio o per opporti alle domande attoree.
6. Contributo al mantenimento della prole e della moglie. Diritto di visita paterno. A fronte delle allegazioni di parte ricorrete sulle sue attuali capacità economiche, che trovano riscontro nella Contr documentazione prodotta, e in assenza di informazioni circa la situazione reddituale del sig. il Collegio ritiene di dover determinare il contributo al mantenimento dei figli e , Per_1 Per_2 nella misura minima prevista di prassi da questo Tribunale.
Deve, pertanto, disporsi a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla sig.ra Pt_1
fino al raggiungimento della completa indipendenza economica da parte dei due figli, la
[...] somma di € 250,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio e, dunque per un importo complessivo di € 500,00 mensili, oltre il 70% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco, in ragione delle capacità economiche della ricorrente, che gode del solo reddito di inclusione. Circostanze, quelle che precedono, che giustificano anche il contributo a favore della ricorrente, nella misura di € 250,00, da porre a carico del sig. AVI. Contr Considerata l'assenza di una frequentazione e il totale disinteresse mostrato dal sig. in dall'anno 2012, il diritto di visita paterno deve essere inizialmente previsto soltanto in modalità protetta, con il monitoraggio dei Servizi sociali e, in ogni caso, ferma la possibilità che la madre acconsenta allo svolgimento di puntuali incontri in sua presenza.
7. Spese del giudizio. Si deve ravvisare la soccombenza del convenuto in ragione dell'affidamento esclusivo del figlio minore alla ricorrente e dell'accoglimento delle domande di contributo economico dalla stessa formulate, cosicché le spese di lite, quantificate come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della causa e dell'assenza di attività istruttori, devono essere poste a carico del sig. Contr
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di Parte_1 CP_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...]
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile a AB (Costa d'Avorio), il 17.3.2004;
DISPONE
l'affidamento esclusivo del minore (nato a [...], il [...]), Persona_4 alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c., con suo collocamento presso l'abitazione materna;
che il diritto di visita del padre, si svolga con modalità protette e disciplinate dai servizi sociali;
DISPONE che versi, in via anticipata, a , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma a titolo di contributo al mantenimento dei figli,
[...]
e di € 500,00 mensili (€ 250,00 Parte_3 Persona_4 ciascuno), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi di consumo delle famiglie di operai ed impiegati, oltre il 70% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco, che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
DISPONE che versi, in via anticipata, a , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma a titolo di contributo al mantenimento della moglie, di € 250,00 mensili (€ 250,00 ciascuno), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi di consumo delle famiglie di operai ed impiegati;
AN
a corrispondere a le spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 2.905,00 per compensi professionali ed € 98,00 per anticipazioni, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA, come per legge;
RIGETTA le ulteriori domande.
MANDA alla Cancelleria per le incombenze di legge.
Lecco, 1 dicembre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 450/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata ad [...] Parte_1 C.F._1
d'Avorio), l'l8.4.1980 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. ROSANO MONICA e dell'avv. SAMANTHA CALANDUCCI, ricorrente; contro
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
31.12.1973 e residente a [...], resistente contumace; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
RICORRENTE Con
“- dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi e NO , Parte_1 CP_1 con addebito in capo al resistente essendo il comportamento di quest'ultimo unica causa per cui è venuto meno il rapporto di coniugio, stabilendo nella misura di € 5.000,00 il risarcimento dei danni da versare alla ricorrente;
- dichiarare, altresì, che i coniugi dovranno vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- disporre l'affidamento esclusivo del minoren alla madre, in quanto, a seguito Persona_1 di alcuni episodi di violenza perpetrati nei confronti della moglie ed in presenza del minore, lo stesso ha interrotto qualsivoglia rapporto con il padre e si teme che, imporre al minore il raffronto con lo stesso in questo momento, qualora si dovesse far vivo, sia pregiudizievole nei confronti del ragazzo. Qualora lo si ritenga opportuno, potranno essere inseriti gradualmente dei momenti di incontro con il padre, in modalità protetta e sino a che verrà ritenuto necessario da parte di Codesto Ill.mo Giudice;
- determinare in € 600,00 il contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre, nella misura di € 300,00 per ciascuno ( ed ) da versarsi direttamente alla madre, ogni 05 del mese, Per_1 Per_2 per il mantenimento degli stessi, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi di consumo delle famiglie di operai ed impiegati;
Con
- determinare in € 250,00 il contributo per il mantenimento della sig.ra a carico del sig. Pt_1 da versarsi in via anticipata direttamente alla ricorrente entro il giorno 05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi di consumo delle famiglie di operai ed impiegati;
- porre a carico di entrambi i genitori ed in misura del 70% al padre e 30% alla madre le spese nell'interesse dei figli, mediche specialistiche non coperte dal S.S.N., le spese scolastiche ( tasse scolastiche, libri, cancelleria, gite scolastiche, eventuali ripetizioni) e quelle per lo sport, che dovranno essere previamente concordate e documentate fra i genitori;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. I coniugi e Parte_1 CP_1 anno contratto matrimonio civile in data 17.3.2004, nel Comune di AB (Costa d'Avorio).
[...]
Dalla loro unione sono nati i figli (in Costa Persona_3 Contr d'Avorio, l'11.5.1999), (a Lecco, il 31.1.2006) e Parte_2 [...]
(a Lecco, il 30.1.2008). Persona_4
Con ricorso depositato in data 17.3.2025, ha chiesto la pronuncia Parte_1 di separazione personale dei coniugi, con addebito al marito e risarcimento del relativo danno, l'affidamento esclusivo del figlio minore a sé, la regolamentazione in punto di mantenimento e di ulteriori aspetti economici. Parte ricorrente ha precisato che il marito ha abbandonato la casa coniugale nell'anno 2012 e che, da tale momento, lo stesso ha assunto un comportamento distaccato e disinteressato nei confronti dell'intero nucleo familiare, con agiti violenti e non provvedendo al mantenimento dei figli;
condotta che ha portato alla sua condanna per il reato di cui all'art. 570 c.p.
La ricorrente riferisce, inoltre, che grazie al reddito di inclusione e agli aiuti assistenziali, ha sempre provveduto in via esclusiva a tutte le esigenze di vita dei figli, la prima delle quali, oggi Per_3
è maggiorenne e svolge regolare attività lavorativa in concomitanza con gli studi universitari, mentre
(anch'essa maggiorenne) e (minorenne), frequentano ancora la scuola superiore Per_2 Per_1
e non sono, pertanto, economicamente indipendenti. Non sono note, invece, le condizioni economiche del marito, il quale, sino al suo allontanamento dalla casa familiare, svolgeva l'attività di operaio in una società del territorio lecchese, mentre oggi vive in provincia di Udine.
All'udienza del 19.6.2025, stante l'omessa notifica al resistente, la causa è stata rinviata alla successiva udienza del 4.11.2025, nel corso della quale il sig. AVI non è comparso, né si è costituito, e il Presidente relatore, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, oltre che del verbale della precedente udienza, ne ha dichiarato la contumacia. Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22, c.p.c. e fatte precisare le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Giurisdizione e legge applicabile. Preliminarmente è necessario esaminare la questione della giurisdizione ed individuare la legge applicabile rispetto alle domande proposte dalla sig.ra Pt_1
a fronte della presenza di elementi di estraneità nella causa per la nazionalità delle parti.
[...]
La giurisdizione italiana sulla domanda di separazione personale dei coniugi deve essere affermata in forza dell'art. 3, paragrafo 1, lett. a), del Regolamento CE n. 2019/1111 che stabilisce la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi.
Considerato che
dalla documentazione prodotta emerge che entrambe le parti sono tuttora residenti in Italia (ciò vale anche per il resistente, risultando tuttora formalmente residente sul territorio italiano), deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione dei coniugi oggetto del presente giudizio.
Deve affermarsi la giurisdizione italiana, anche con riguardo alle domande relative al mantenimento dei minori. Questo Tribunale ritiene, infatti, di aderire all'orientamento offerto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui “in assenza di una specifica disciplina convenzionale (ndr. disciplinando la Convenzione sottoscritta all'Aja il 23.11.2007, la sola legge applicabile alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia), le controversie relative alle obbligazioni alimentari restano pertanto assoggettate a quella dettata dalla L. n. 218 del 1995, art. 37, con la conseguente spettanza della giurisdizione al Giudice italiano quando, come previsto dall'art. 3, il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio,
o quando, come previsto in alternativa dallo stesso art. 37, uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia” (cfr. SS.UU, sent. n. 30903 del 19.10.2022). Considerato, dunque, che i minori risiedono in Italia, deve ritenersi sussistente il criterio di collegamento previsto dal primo comma dell'art. 37 della L. 218/1995, secondo il quale “in materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia”.
Parimenti, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, con riferimento alle questioni relative alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, in applicazione dell'art. 5, § 1, della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, secondo cui “sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni”, “le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore”.
Sul punto della legge applicabile alla separazione personale dei coniugi, trova applicazione l'art. 8 del Regolamento UE n. 1259/2010 (cd. “Roma III”) in vigore dal 21 giugno 2012, il quale è stato sottoscritto dall'Italia e la cui portata ha carattere universale, estendendosi dunque anche alle separazioni personali e ai divorzi connessi a Paesi non membri. Pertanto, in assenza di un accordo tra le parti in ordine alla legge applicabile, deve trovare applicazione la legge italiana sulla base dell'ipotesi di cui alla lett. a) secondo cui il divorzio è disciplinato dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, sono regolati in conformità all'art. 36 bis della L. 2018/1995, secondo cui “Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che: a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;
b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;
c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio”.
Inoltre, l'art. 3, del Protocollo dell'Aja 2007, prevede che “disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”, mentre l'art. 4 stabilisce per le “obbligazioni alimentari: a) dei genitori nei confronti dei figli […] nonostante l'art. 3, qualora il creditore abbia adito l'autorità competente dello Stato in cu il debitore ha la residenza abituale, si applica la legge del foro”.
Pertanto, viste le domande svolte dalla ricorrente e le norme sopra richiamate, deve trovare applicazione la legge italiana, per le domande inerenti allo status dei coniugi, alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e agli obblighi alimentari in favore dei minori.
3. Pronuncia sullo status. La domanda formulata dalla ricorrente, nella contumacia del convenuto, può essere accolta, sussistendo i presupposti di legge per la pronuncia della separazione personale dei coniugi. Le allegazioni della ricorrente, infatti, permettono di ritenere venuta meno, ormai da tempo, la comunione materiale e spirituale che dovrebbe caratterizzare il legame matrimoniale e la mancata comparizione del resistente, neppure costituitosi in giudizio, dimostra come non vi siano gli estremi per una riconciliazione.
4. Domanda di addebito e risarcimento. Per quanto riguarda la domanda di addebito, il Collegio ritiene che le ragioni poste a suo fondamento dalla ricorrente (violazione, da parte del marito, degli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti dei figli, conseguente all'abbandono della casa familiare del 2012) non ne giustifichino l'accoglimento, stante il lungo lasso di tempo trascorso (13 anni) dal verificarsi della condotta contestata, la quale, pertanto, non può costituire, da sola, la causa che determinante la crisi coniugale. Ne consegue che non può trovare accoglimento neppure la relativa domanda risarcitoria, mancando – tra l'altro - una puntuale allegazione, in punto di an e di quantum.
5. Affidamento esclusivo. A fronte delle allegazioni attoree, dalle quali si evince la totale assenza di Contr rapporti tra il sig. d i figli e il suo disinteresse rispetto a tutte le loro esigenze di vita, deve essere disposto l'affidamento esclusivo alla madre del figlio , ai sensi dell'art. Persona_1
337 quater c.p.c.
Tale decisione si rende necessaria, in quanto il regime ordinario dell'affidamento condiviso non appare adeguato alla situazione, né idoneo a tutelare per il meglio gli interessi del minore: il resistente, pur a fronte della regolare notifica del ricorso, ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, né di presenziare all'udienza di comparizione, neppure per rappresentare il proprio interesse nei confronti del figlio o per opporti alle domande attoree.
6. Contributo al mantenimento della prole e della moglie. Diritto di visita paterno. A fronte delle allegazioni di parte ricorrete sulle sue attuali capacità economiche, che trovano riscontro nella Contr documentazione prodotta, e in assenza di informazioni circa la situazione reddituale del sig. il Collegio ritiene di dover determinare il contributo al mantenimento dei figli e , Per_1 Per_2 nella misura minima prevista di prassi da questo Tribunale.
Deve, pertanto, disporsi a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla sig.ra Pt_1
fino al raggiungimento della completa indipendenza economica da parte dei due figli, la
[...] somma di € 250,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento di ciascun figlio e, dunque per un importo complessivo di € 500,00 mensili, oltre il 70% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco, in ragione delle capacità economiche della ricorrente, che gode del solo reddito di inclusione. Circostanze, quelle che precedono, che giustificano anche il contributo a favore della ricorrente, nella misura di € 250,00, da porre a carico del sig. AVI. Contr Considerata l'assenza di una frequentazione e il totale disinteresse mostrato dal sig. in dall'anno 2012, il diritto di visita paterno deve essere inizialmente previsto soltanto in modalità protetta, con il monitoraggio dei Servizi sociali e, in ogni caso, ferma la possibilità che la madre acconsenta allo svolgimento di puntuali incontri in sua presenza.
7. Spese del giudizio. Si deve ravvisare la soccombenza del convenuto in ragione dell'affidamento esclusivo del figlio minore alla ricorrente e dell'accoglimento delle domande di contributo economico dalla stessa formulate, cosicché le spese di lite, quantificate come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della causa e dell'assenza di attività istruttori, devono essere poste a carico del sig. Contr
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di Parte_1 CP_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...]
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile a AB (Costa d'Avorio), il 17.3.2004;
DISPONE
l'affidamento esclusivo del minore (nato a [...], il [...]), Persona_4 alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c., con suo collocamento presso l'abitazione materna;
che il diritto di visita del padre, si svolga con modalità protette e disciplinate dai servizi sociali;
DISPONE che versi, in via anticipata, a , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma a titolo di contributo al mantenimento dei figli,
[...]
e di € 500,00 mensili (€ 250,00 Parte_3 Persona_4 ciascuno), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi di consumo delle famiglie di operai ed impiegati, oltre il 70% delle spese straordinarie così come previste e regolamentate dal Protocollo di Lecco, che di seguito si riporta:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. - Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre- scuola e doposcuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
DISPONE che versi, in via anticipata, a , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma a titolo di contributo al mantenimento della moglie, di € 250,00 mensili (€ 250,00 ciascuno), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi di consumo delle famiglie di operai ed impiegati;
AN
a corrispondere a le spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 2.905,00 per compensi professionali ed € 98,00 per anticipazioni, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA, come per legge;
RIGETTA le ulteriori domande.
MANDA alla Cancelleria per le incombenze di legge.
Lecco, 1 dicembre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada