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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/10/2025, n. 3594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3594 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora Alessia Limongelli, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n° 10958/2022 del Ruolo Generale Affari Civili, avente a oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, pendente tra (C.f.: ), nato il [...] in [...] Parte_1 C.F._1 di Napoli, e (C.f.: ), nata il Parte_2 C.F._2
09/11/1972 in Mugnano di Napoli, in proprio quali genitori di
[...]
entrambi residenti in [...]
Giardini Futura n° 4, ed elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Luigi Caldieri n° 127, presso lo studio legale dell'Avv. D'Orlando Angelo (C.f.: ; p.e.c.: , che, C.F._3 Email_1 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Esposito Cosimo (C.f.: ; p.e.c.: , li C.F._4 Email_2 rappresenta e difende in giudizio giusta procura alle liti in calce alla citazione.
- Attori - e (C.f.: e P.i.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 qualità d'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania (F.G.V.S.), in persona dei procuratori
[...]
e rispettivamente, Amministratore CP_2 Controparte_3
Delegato/Direttore Generale e Dirigente della stessa, elettivamente domiciliata in Napoli, alla piazza Carità n° 32, presso lo studio legale dell'Avv. Magaldi Renato (C.f.: ; p.e.c.: , C.F._5 Email_3 che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuta - CONCLUSIONI Per gli attori: “(…) si riportano integralmente alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, chiedono l'accoglimento della domanda;
si riportano altresì a tutta la documentazione ritualmente depositata, in particolare alle note ex art. 183 c.p.c. VI comma nonché alla istruttoria espletata;
impugnano e contestano ancora una volta ogni avverso dedotto, prodotto e concluso”.
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Per la convenuta: “si riporta integralmente alla comparsa di costituzione e di risposta, nonché a tutto quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi ed insiste nelle conclusioni già rassegnate”. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del 18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte il 19/10/2022, Pt_1
e , rispettivamente, padre e madre di
[...] Parte_3 Persona_1 hanno convenuto in giudizio (da qui in avanti solo Controparte_1
), in qualità d'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittima CP_1 della Strada per la Regione Campania, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, esperire l'eventuale tentativo di conciliazione ex art. 183, comma 1, c.p.c.; b) condannare la […] al Controparte_1 risarcimento in favore degli attori, in proprio, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, mediante il pagamento in favore degli stessi della somma complessiva che qui si quantifica presuntivamente in € 126.720,00 […] per ciascun genitore o, comunque, in quella somma, maggiore o minore, che il […] Giudicante dovesse ritenere di maggiore Giustizia e, in ogni caso, con la maggiorazione dovuta agli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza sino a quello dell'effettivo soddisfo, oltre alla rivalutazione monetaria da determinarsi sulla base degli indici Istat sempre dallo stesso periodo;
c) dichiarare l'emettenda sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c. Con salvezza di ogni altro diritto e con vittoria di spese e competenze di giudizio, da attribuirsi all'Avv. Angelo D'Orlando antistatario ex art. 93 c.p.c., oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge”. A fondamento della pretesa, gli attori hanno dedotto che il 20/09/2016, alle ore 10:00 circa, in Giugliano in Campania, si sarebbe verificato un sinistro nel quale sarebbe rimasto vittima il loro figlio il quale, nel mentre Persona_1 attraversava la strada di via Casacelle, sarebbe stato colpito da un lungo bastone trasportato da due persone a bordo di un sopraggiungente scooter, poi dileguatosi senza che nessuno ne rilevasse il numero di targa;
che il malcapitato pedone, a seguito dell'evento, avrebbe riportato gravissime lesioni personali che, nel corso del giudizio finalizzato al ristoro delle stesse, sarebbero state stimate dal Consulente tecnico d'ufficio in un danno biologico del 55% nonché in 25 giorni d'invalidità temporanea totale, in 40 giorni d'invalidità temporanea parziale al 50% e in 30 giorni d'invalidità temporanea parziale al 25%, con notevole incidenza sulla capacità lavorativa della vittima;
che l'anzidetto giudizio
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instaurato da quest'ultima, incardinatosi presso il Tribunale di Napoli Nord con R.g. 9360/2018, si sarebbe concluso con l'emissione della sentenza n° 2958/2021 che, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità del motociclo rimasto ignoto, ha accolto la domanda risarcitoria proposta da contro in Persona_1 CP_1 veste di Fondo di Garanzia per le Vittima della Strada, già passata in giudicato;
che, data la materiale impossibilità di poter proseguire gli studi per lo stato in cui versava dopo esser rimasto vittima dell'incidente, avrebbe Persona_1 abbandonato l'istituto alberghiero che frequentava con profitto, così rinunciando alla sua aspirazione di divenire cuoco e rinchiudendosi in casa insieme agli istanti conviventi genitori, che, data la necessità di una perenne assistenza del malcapitato, si sarebbero visti limitati nelle proprie libertà personali e gravati dalle spese economiche occorrenti per sostenere il figlio;
che, dunque, essendo già stata accertata l'esclusiva responsabilità del conducente dello scooter rimasto ignoto per aver egli cagionato il sinistro, andrebbe altresì condannata al ristoro CP_1 del riflesso nocumento patito dagli odierni attori, per ciascun genitore quantificato in complessivi € 126.720,00, comprensivi dei danni biologico, morale ed esistenziale. Il 06/03/2023, si è costituita in giudizio la chiedendo accogliersi le CP_1 seguenti conclusioni: “rigetto di ogni domanda proposta nei propri confronti poiché inammissibile e infondata;
- In ogni caso, affinché le pretese degli attori vengano legittimamente ridotte entro i limiti eventualmente dovuti;
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge”. A fondamento della difesa, la ha eccepito che la domanda degli attori CP_1 andrebbe rigettata perché non avrebbero richiesto l'accertamento giudiziale dei presupposti necessari a un pronuncia di condanna risarcitoria, essendosi essi limitati a un generico riferimento alla sentenza n° 2958/2021 emessa dal Tribunale di Napoli Nord che, sebbene relativa al medesimo sinistro, spiegherebbe l'effetto di giudicato solamente nei confronti dei soggetti che hanno preso parte al relativo giudizio, e non anche nei confronti degli odierni attori a esso rimasti estranei;
che, inoltre, l'anzidetta pronuncia di condanna nemmeno potrebbe avere una rilevanza probatoria, attesa l'assoluta assenza di un domanda volta all'accertamento del presupposto risarcitorio che, con la produzione di detto provvedimento, gli attori starebbero provando a dimostrare;
che, nel caso in cui il Giudice ritenesse comunque sussistenti gli estremi per una pronuncia di condanna, gli attori avrebbero comunque erroneamente conteggiato gli importi risarcitori asseritamente spettantigli, atteso che, come risultante dal certificato di stato di famiglia, non sarebbe figlio unico ma avrebbe una sorella;
che, in Persona_1 caso di condanna, costituirebbe un'illegittima duplicazione risarcitoria il cumulativo riconoscimento in favore degli attori della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed escussi due testi (entrambi su intimazione degli attori), all'esito dell'istruttoria la causa è stata
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rinviata all'udienza di precisazione conclusioni e ivi riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Nel merito La domanda proposta dagli attori è fondata e meritevole di accoglimento.
1.1. Sull'an debeatur Preliminarmente, va rilevato che gli attori hanno dimostrato la propria legittimazione attiva nonché la legittimazione passiva della convenuta CP_1 atteso il deposito sia della sentenza n° 2958/2021 emessa da codesto Tribunale di Napoli Nord con la quale si è addivenuto all'accertamento di responsabilità dell'ignoto conducente del veicolo investitore di e sia del Persona_1 certificato di famiglia attestante che quest'ultimo è uno dei due figli degli odierni istanti e . Parte_1 Parte_2
Venendo al merito, va innanzitutto evidenziato che la difesa di si fonda, CP_1 in buona sostanza, proprio sulla contestazione dell'efficacia di giudicato che l'anzidetta sentenza sarebbe capace di spiegare nell'ambito del presente contenzioso, avendo la convenuta eccepito che il provvedimento in parola non produrrebbe alcun effetto in favore di e in quanto Parte_1 Parte_2 definitorio di un procedimento giudiziale al quale gli odierni attori non hanno mai preso parte e che, pertanto, gli stessi avrebbero dovuto esplicitamente ed espressamente richiedere l'accertamento del presupposto risarcitorio consistente nell'investimento del figlio;
tuttavia, può certamente ritenersi dirimente della questione l'orientamento recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n° 7406 emessa il 19 marzo 2024, secondo cui “Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando sussista un nesso di pregiudizialità/dipendenza giuridica, ovvero quando il rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa”; ne consegue che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la sentenza a cui hanno fatto riferimento gli attori è sicuramente capace di spiegare nei confronti di tutte le parti del presente giudizio un'efficacia riflessa, in quanto il rapporto giuridico pregiudiziale tra e la effettivamente rientra nella Persona_1 CP_1 fattispecie dell'altro rapporto giuridico dallo stesso condizionato e intercorrente tra gli odierni attori e l'odierna convenuta;
aggiungasi, inoltre, che nemmeno può ritenersi lesiva del diritto di contraddittorio e di difesa della la CP_1 circostanza che e non abbiano espressamente Parte_1 Parte_2 richiesto che fosse accertato il presupposto giuridico fondante la loro pretesa risarcitoria, atteso che l'esposizione dei fatti e delle conclusioni svolta dagli attori in citazione, tenuto conto anche dei documenti a essa allegati, non può affatto ritenersi lacunosa ed equivoca e, quindi, salvaguarda le prerogative difensive della
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convenuta, sicché l'omessa esplicitazione dell'istanza di accertamento della responsabilità del conducente del veicolo ignoto non può assolutamente ritenersi idonea, di per sé, a decretare il rigetto delle istanze attoree. In ogni caso, anche qualora non operasse l'efficacia riflessa del giudicato resta fermo il principio secondo cui il giudice civile, in mancanza di uno specifico divieto, può liberamente utilizzare le prove, anche atipiche, raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa la sentenza adottata da un diverso giudice, e trarre da esse, senza esserne vincolato, elementi di giudizio, purché fornisca un'adeguata motivazione del loro utilizzo, procedendo a una diretta e autonoma valutazione delle stesse e dando conto di avere esaminato le censure proposte dalle parti (si vedano in questo senso, ex multis, Cass. n. 20719/2018, Cass. n. 25067/2018). In proposito, la Corte di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4241 del 20/02/2013) ha chiarito che la sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 cod. civ., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa. Ciò posto, è d'uopo osservare che le argomentazioni svolte nella sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2958/2021 a sostegno dell'accoglimento della domanda risarcitoria appaiono assolutamente persuasive e convincenti, essendo emersa in maniera inconfutabile da quanto dichiarato dai testimoni oculari escussi in corso di causa l'esclusiva responsabilità dell'ignoto conducente dello scooter che, nelle circostanze di luogo e di tempo descritte in citazione, ha travolto con un'asta di legno figlio degli odierni attori mentre attraversava la Persona_1 strada sulle strisce pedonali. Né del resto nel presente giudizio, la parte convenuta ha contestato in modo serio e convincente la concreta verificazione dell'evento dannoso nei termini accertati ormai in via definitiva dal Tribunale.
1.2. Sul quantum debeatur Ritenuta accertata l'esclusiva responsabilità del conducente dello scooter rimasto ignoto nella causazione del sinistro in esame, venendo alla liquidazione del quantum debeatur, si evidenzia che gli attori hanno invocato “iure proprio”, in conseguenza della lesione del rapporto parentale intercorrente con il figlio rimasto vittima dell'investimento, un danno biologico, un danno morale e un danno esistenziale. Preliminarmente, va rammentato che la medesima sentenza che spiega efficacia riflessa nel presente contenzioso è addivenuta a un provvedimento di condanna pecuniaria nei confronti della fondato su una stima del danno biologico CP_1
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sofferto dal figlio degli attori attestato in misura del 55% dal Consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del relativo procedimento, poi convertita in equivalente monetario mediante l'applicazione delle Tabelle di Milano;
il medesimo provvedimento, inoltre, è anche addivenuto ad una pronuncia di condanna al ristoro del danno da lucro cessante patito da , fondata Persona_1 su una stima della riduzione della capacità lavorativa specifica del figlio degli istanti attestata al 20% dall'Ausiliario del Giudice, poi convertita nell'equivalente monetario in via equitativa. Ebbene, venendo al vaglio delle istanze azionate da e Parte_1 Parte_2
iure proprio e quali genitori di non possono ritenersi
[...] Persona_1 fondate le domande, proposte da ciascuno degli attori, di risarcimento del danno biologico consistente nella lesione dell'equilibrio psico/fisico conseguente alle gravissime lesioni personali riportate dal malcapitato figlio, non avendo gli istanti né allegato documenti dai quali possa desumersi la sussistenza di un vero e proprio nocumento biologico causalmente connesso con l'incidente descritto in citazione e né per vero richiesto il conferimento di una Consulenza tecnica d'ufficio che potesse fungere da valido ausilio al Giudicante nell'accertamento dei rispettivi danni e dei relativi nessi causali con il sinistro prospettato. Per quanto concerne la domanda risarcitoria del danno da lesione del rapporto parentale, si osserva che il danno subito iure proprio dai congiunti della vittima diretta del sinistro può manifestarsi in termini di sofferenza interiore, di compromissione della salute o di contrazione delle abitudini di vita;
difatti, è evidente che un medesimo evento lesivo può causare nella vittima diretta e nei suoi familiari un danno medicalmente accertato, una sofferenza morale e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il Giudice di merito dovrà valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni e vuoti risarcitori. In particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, il Giudice dovrà accertare, con onere della prova a carico dei familiari della persona direttamente danneggiata, se a seguito del fatto lesivo si sia determinato nei congiunti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporgli scelte di vita radicalmente diverse;
invero, alla luce degli orientamenti espressi dalla Suprema Corte, ai prossimi congiunti di persona che abbia subito lesioni personali a causa di un fatto illecito può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, concretamente accertato in relazione a una particolare situazione affettiva della vittima, in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso e non essendo all'uopo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c.; in tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo e in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (Cfr. Cassazione n° 8546 del 2008).
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In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno iure proprio subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute;
tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima e i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cfr. Cassazione n° 11212 del 2019; Cassazione n° 7748 del 2020); si è anche puntualizzato, da ultimo, che non sussiste alcun “limite” normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che esso possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cfr. Cassazione n° 1752 del 2023); la questione è meramente probatoria, in quanto, secondo i principi generali, il parente ha l'onere di dimostrare, anche in via presuntiva, che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale;
l'esistenza stessa del rapporto di parentela può, dunque, far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cosiddetto “danno in re ipsa” che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti, senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione, e che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusto insegnamento della Suprema Corte (Cfr. Cassazione, Sezioni Unite, n° 26492 del 2008; Cassazione, n° 25541 del 2022). Dunque, conformemente all'art. 2697 c.c., spetta al danneggiato indiretto del sinistro dimostrare il reale pregiudizio subito a causa dell'impatto che la lesione subita dalla vittima diretta ha provocato sul loro legame affettivo. In particolare, con sentenza n° 907/2018, la Corte di Cassazione, richiamando il principio che stabilisce come “la possibilità di dimostrare tramite presunzioni non solleva chi lamenta un danno e ne richiede il risarcimento dall'onere di fornire una dettagliata esposizione e prova”, ha sottolineato che, riguardo alla lesione del legame parentale, il danno non può essere automaticamente considerato evidente ma, al contrario, deve essere completamente descritto, allegato, dimostrato e documentato attraverso l'utilizzo di prove testimoniali, documentali e presuntive. Per la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, secondo la Corte di legittimità occorre fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma che, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cosiddetti “riflessi” subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni (Cfr. Cassazione, Sezione III, n° 13540 del 17 maggio 2023); le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni della Corte di Cassazione
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prevedendo una liquidazione “a punti” in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso “in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio”, come si legge nell'illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al Giudice “valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato” (Cfr. il punto 17 delle “domande e risposte”, allegato 2 delle Tabelle milanesi edite nel 2022). In ordine ai danni risarcibili derivanti da gravi lesioni inflitte a uno stretto congiunto, quindi, è necessario esaminare, caso per caso, se gli attori abbiano dimostrato in modo adeguato l'esistenza del presunto danno subito. Nella specie, alla luce dei suddetti orientamenti giurisprudenziali, ai quali la scrivente ritiene opportuno allinearsi, merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno morale e dinamico/relazionale per lo sconvolgimento delle proprie abitudini di vita proposta da ciascuno degli attori quale genitore di
[...]
; difatti, l'istruttoria testimoniale ha contribuito a rendere evidente che la Per_1 gravità dei postumi permanenti ha determinato un forzoso stravolgimento delle abitudini di vita dei genitori, prodotto dalla necessità di assistere il proprio figlio nelle cure e nella normali attività quotidiane oltre quanto richiesto ai genitori di un giovane senza questi postumi, con conseguente limitazione degli attori nelle scelte di vita, avendo al riguardo (condòmino del nucleo famigliare Persona_2
) dichiarato che “ prima del sinistro viveva con i genitori Per_1 Persona_1
e la sorella e anche tuttora, dopo il sinistro, vive con loro […] è stato coinvolto in un incidente a seguito del quale ha perso la vista […] prima di avere l'incidente
faceva lavori saltuari e so che aveva frequentato l'istituto Persona_1 alberghiero […] prima dell'incidente, quando frequentavo la casa della famiglia, aveva un rapporto sereno con i genitori e la sorella ed era Persona_1 autonomo in tuti gli spostamenti;
[…] so che la sorella vive ancora a Parte_4 casa con i genitori ma durante la giornata lavora e, quindi, di se ne Per_1 occupa la madre […] mentre era in ospedale era assistito ogni giorno Per_1 da entrambi i genitori, poi, quando è tornato a casa, avendo perso la vista, i genitori hanno continuato a dargli assistenza sotto ogni aspetto e, in particolare, la madre, che lo aiuta anche a mangiare e vestirsi, anche perché il padre poi continua a lavorare […] so che per tenerlo calmo la madre o comunque i genitori lo accompagnano a scuola di canto […] i genitori lo accompagnano sempre per le visite mediche in quanto non può farlo da solo […] qualche volta l'ho visto anche in compagnia di qualche amico […] la mamma di mi aveva Per_1 accennato che dopo l'incidente aveva avuto crisi di nervosismo e piangeva, ma non so se sia in cura per la depressione […] dopo l'incidente occorso al figlio i
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genitori hanno limitato le occasioni di svago e vacanza, dovendosi occupare pienamente di lui e non potendosi allontanare” e (dirimpettaia Testimone_1 della famiglia ) dichiarato che “ viveva con la sorella e i genitori Per_1 Per_1
[…] e attualmente vive ancora lì, dopo l'incidente che gli è capitato nel 2016 […] so che faceva dei lavori saltuari, soprattutto nel weekend […] i rapporti di con la famiglia erano sereni e ricordo che prima dell'incidente era del Per_1 tutto autonomo negli spostamenti e utilizzava un'auto che parcheggiava in un box di fronte a lui;
[…] di si occupa principalmente la madre, poiché il Per_1 padre e la sorella lavorano […] mentre era in ospedale entrambi i Per_1 genitori si occupavano di lui facendo i turni, e così anche dopo, quando è tornato a casa, dandogli aiuto per tutte le esigenze come mangiare, vestirsi e lavarsi […] spesso ho accompagnato la mamma di per farle compagnia mentre Per_1 aspettava il figlio che faceva lezione di canto;
in genere va il lunedì, il mercoledì e il venerdì ma è capitato anche che andasse gli altri giorni […] i genitori lo accompagnano ogni volta che deve fare visite mediche e di controllo e, in generale, ogni volta che ha necessità di uscire, poiché da solo non si orienta;
solo in poche occasioni l'ho visto in strada in compagnia di qualche amico ma in genere li riceve a casa […] so che oltre ad aver perso totalmente la vista dopo l'incidente ha avuto anche crisi depressive, spesso si chiude in camera e non vuole vedere nessuno;
tanto posso dire perché a volte mi sono recata a casa sua per cercare di distrarlo, ma senza successo […] dopo l'incidente occorso a le abitudini dei genitori sono cambiate, non potendosi dedicare ai Per_1 viaggi e alle loro passioni, come il ballo, e anche alle semplici uscite o a riceve amici, non potendo lasciare il figlio da solo e allontanarsi […] a seguito dell'incidente, e ancora tuttora, soffre di crisi depressive e si trova in Per_1 preda allo sconforto anche a seguito della chiusura di una relazione sentimentale che durava da tre anni, motivata proprio dalle conseguenze di quest'incidente” (Cfr. verbale d'udienza del 24/09/2024). Ebbene, acclarato che le lesioni provocate dall'ignoto conducente dello scooter abbiano comportato un radicale sconvolgimento emotivo e un'immensa sofferenza interiore per i genitori di , dovuti alla consapevolezza Persona_1 dell'elevata invalidità del figlio, della sua irreparabile compromissione della vita e della sua ridotta autonomia, in applicazione delle tabelle di Roma (Tabella E) elaborate per il risarcimento dei danni dei congiunti della vittima di lesione, vanno presi in considerazione i seguenti parametri: 1) il valore punto (fino a un massimo di € 6.948,00) comprensivo sia della componente del danno “morale” sia della componente del danno
“dinamico/relazionale” (quest'ultima da graduarsi in considerazione del riconoscimento di sussidi per l'assistenza al congiunto, come l'indennità di accompagnamento, o del risarcimento per spese future di assistenza); 2) la relazione di parentela con il danneggiato (20 punti per genitore, coniuge, convivente e parte unione civile e 15 punti per figlio e fratello);
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3) il coefficiente connesso al numero di familiari;
4) l'età del danneggiato;
5) l'età del congiunto avente diritto al risarcimento;
6) la percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato. Pertanto, per ciascuno degli attori, il danno in esame viene a determinarsi come segue: € 6.000,00 (valore punto applicabile al caso di specie) x 33 (punti così determinati: 20 per la relazione parentale genitoriale, 8 per l'età danneggiato e 5 per l'età del congiunto) x 0,8 (coefficiente relativo al numero dei familiari per i quali sussista il riconoscimento del danno) x 55% (percentuale di danno biologico), così ottenendosi la complessiva cifra di € 87.120,00. Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che essi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria e né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base a un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cassazione, Sezioni Unite, n° 1712 del 17 febbraio 1995 nonché Cassazione n° 2796 del 10 marzo 2000). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base a un indice di rivalutazione medio, questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore di ciascuno degli attori degli interessi al tasso legale decorrenti dalla data del sinistro e maturati sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici Istat, dapprima, al 20/09/2016 (ossia al momento del sinistro) e, successivamente, con rivalutazioni effettuate anno per anno a partire dalla prima e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla precedente rivalutazione, con divieto di anatocismo;
invece, dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, trasformandosi l'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti sulle somme totali sopra liquidate all'attualità, pari a € 87.120,00, gli ulteriori interessi al tasso legale previsti dall'1282 c.c. (Cfr., in tal senso, Cassazione n° 13470 del 3 dicembre 1999; Cassazione n° 4030 del 21 aprile 1998).
2. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore degli Avv.ti D'Orlando Angelo ed Esposito Cosimo, facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal d.m. n° 147/2022 per i giudizi celebratisi innanzi al Tribunale per lo scaglione di valore
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entro il quale rientra la controversia (quindi, nel caso di specie, in quello che va da
€ 52.000,01 fino a € 260.000,00) e all'attività concretamente esercitata dai predetti difensori degli attori, rapportata altresì al tenore delle difese da essi svolte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 10958/2022 del Ruolo Generale Affari Civili, avente a oggetto Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie, pendente tra Parte_1
e in qualità d'impresa designata dal Parte_2 Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda, ribadendo l'esclusiva responsabilità del conducente dello scooter rimasto ignoto per il verificarsi del sinistro in cui è rimasto vittima già dichiarata con sentenza n° Persona_1
2958/2021 emessa da codesto Tribunale di Napoli Nord e passata in giudicato, per le causali di cui in motivazione;
2. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 dell'importo di € 87.120,00 (ottantasettemilacentoventi/00) a
[...] titolo di risarcimento per la lesione del rapporto parentale intrattenuto con la vittima diretta del sinistro, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data dell'evento dannoso e fino al deposito della presente sentenza, da calcolarsi, come specificato in motivazione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici I.s.t.a.t., al 20/09/2016 (ossia al momento del sinistro) e, quindi, da rivalutarsi anno per anno e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla precedente rivalutazione annuale, con divieto di anatocismo;
3. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di € 87.120,00 Parte_2
(ottantasettemilacentoventi/00) a titolo di risarcimento per la lesione del rapporto parentale intrattenuto con la vittima diretta del sinistro, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data dell'evento dannoso e fino al deposito della presente sentenza, da calcolarsi, come specificato in motivazione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici I.s.t.a.t., al 20/09/2016 (ossia al momento del sinistro) e, quindi, da rivalutarsi anno per anno e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla precedente rivalutazione annuale, con divieto di anatocismo;
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4. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 degli interessi al saggio legale, con decorrenza dalla data del
[...] deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
5. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1
degli interessi al saggio legale, con decorrenza Parte_2 dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
6. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
e delle spese di lite, che si liquidano in €
[...] Parte_2
843,00 (ottocentoquarantatre/00) per esborsi e € 14.103,00 (quattordicimilacentotre/00) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti D'Orlando Angelo ed Esposito Cosimo.
Così deciso in Aversa, il 18/10/2025 Il Giudice monocratico Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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