CA
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 6717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6717 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr. OL LE - Presidente – Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliera -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Decima Sezione
Civile, in persona della Giudice Barbara Gargìa, il 26 febbraio 2021 e contraddistinta dal n.
1890/2021, iscritto al n. 3912/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introi- tato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 28 ottobre 2025 e pendente
TRA la (codice fiscale ), con sede legale in Casoria (NA), Parte_1 P.IVA_1
alla Via R. Viviani n. 56, costituitasi in persona del suo legale rappresentante pro tempore e rap- presentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cristallino (codice fiscale C.F._1
- appellante -
E
l' (codice fiscale ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Frattamaggiore (NA), alla Via M. Lupoli n. 27, costituitasi in persona del suo direttore generale e legale rappresentante pro tempore, dr. , e rappresentata e difesa dall'avv. Gu- Controparte_2
LI AR (codice fiscale - appellata - C.F._2
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli col n. 4826/2015, all' (nel prosieguo, per maggior comodità, anche solo Parte_2
veniva ordinato di pagare alla (in prosieguo anche solo Parte_1 [...]
) il complessivo importo di 7.256,94 €, «oltre interessi legali, ex art. 5, D.lgs. Parte_4
N. 3912/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 1 di 6 Parte_1 Parte_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
231/2002 ovvero come ritenuto per legge e con decorrenza dal giorno successivo ad ogni sin- gola scadenza contrattuale, fino all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria come per legge», a saldo del corrispettivo delle prestazioni sanitarie da detta società, in quanto titolare di una strut- tura sanitaria accreditata provvisoriamente ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie rien- tranti nella branca della patologia clinica/laboratorio agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazio- nale, erogate dal luglio al novembre del 2013 in conformità del contratto stipulato con l' il
30 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 8-quinquies, co. 2, del d.lgs. n. 502/1992.
I.1.2. Ricevuta il 4 settembre 2015 la notificazione del predetto decreto, l' vi si op- poneva eccependo che, per effetto del superamento del cd. tetto di spesa e della conseguente applicazione del meccanismo della cd. regressione tariffaria unica nella misura stabilita con la sua deliberazione n. 930 del 3 ottobre 2014, l'importo spettante alla era pari Parte_1
a soli 2.022,51 € e non era stato pagato poiché la predetta società non le aveva trasmesso la nota di credito per il residuo non dovuto importo di 5.198,25 € prevista dall'art. 7, co. 5, del con- tratto con la stessa stipulato.
I.1.3. Costituendosi in giudizio il 30 giugno 2016, la chiedeva il rigetto Parte_1
dell'avversa opposizione sostenendo che la regressione tariffaria applicata all'importo dei cor- rispettivi delle prestazioni da essa erogate era stata determinata sulla base di dati erronei poi- ché viziati dall'erronea collocazione, con la deliberazione n. 930/14, nella fascia D, anziché nella fascia C, di una struttura sanitaria con cod. 022026: quella di cui era titolare la CP_3
[...]
. Quindi, il Tribunale, con un'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c.
[...]
all'esito dell'udienza istruttoria del 13 marzo 2017, ingiungeva all' di pagare alla controparte la somma di 2.022,51 €, «oltre interessi legali ex d.lgs. 231/02 come richiesti, oltre le spese della procedura».
I.1.5. Dopo di che, con un'ordinanza emessa il 4 novembre 2019 su conforme istanza di entrambe le parti, sospendeva il processo fino alla definizione di quello, allora pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, «avente ad oggetto la domanda di an- nullamento della Deliberazione n. 697 del 06.06.2018, della nota Parte_6 Parte_6
U.O.C. Accreditamento e Controllo della Spesa Sanitaria del 20.06.2018 e di tutti gli atti ai
N. 3912/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 2 di 6 Parte_1 Parte_5 Pt_6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
medesimi connessi», cioè, in effetti, di tutti gli atti emessi dall' per ottemperare alla sen- tenza del Consiglio di Stato n. 3063/2018, con la quale la deliberazione dell' n. 930/2014 era stata annullata per la ritenuta illegittimità della collocazione della struttura sanitaria di cui era titolare la nella fascia D, e fondati sul presupposto che ciò valesse solo a CP_3
partire dall'anno 2015 e non anche per gli anni 2013 e 2014.
I.1.6. Con la sua sentenza n. 1228/2020, pubblicata il 23 marzo 2020, il Tribunale Am- ministrativo Regionale della Campania annullava la deliberazione dell' n. 697/18 e tutti gli atti ad essa connessi, sicché, con un ricorso presentato il 12 giugno 2020, la Parte_1
riassumeva il processo sospeso dal Tribunale di Napoli.
[...]
I.1.7. Senonché, l' con la sua deliberazione n. 940/20, adottata il 16 luglio 2020, nel dichiarato intento di dar esecuzione alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania n. 1228/2020, rideterminava i saldi finali dei corrispettivi spettanti alle strutture sa- nitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie rientranti nella branca della patologica clinica per gli anni 2013 e 2014, confermando che, per effetto dell'applicazione della regressione tariffaria, quelli dovuti alla per l'anno 2013 dovevano Parte_1
essere ridotti dell'importo di 5.198,25 €.
I.1.8. Sicché, prendendo atto di tale ultima deliberazione dell' e ritenendo di non po- terla disapplicare, il Tribunale di Napoli, con la sua sentenza n. 1890/2021, pubblicata il 26 feb- braio 2021 e non notificata, in parziale accoglimento dell'opposizione dell' revocava il de- creto ingiuntivo opposto, confermava l'ordinanza che aveva emesso ai sensi dell'art. 186-ter
c.p.c., condannava l' a pagare alla il residuo importo, la cui contesta- Parte_1
zione da parte dell'opponente riteneva ingiustificata, di 36,18 €, «oltre interessi ex d.lgs.
231/02, come da contratto», compensava in misura di 1/3 le spese di lite tra le parti e condan- nava l'opponente alla rifusione all'opposta dei restanti 2/3, dai quali disponeva che fosse de- tratto l'importo delle spese liquidate con la predetta ordinanza-ingiunzione.
I.2.1. Con una citazione notificata all' il 21 settembre 2021, la Parte_7
ppellava allora a questa Corte per chiederle di riformare della suddetta sentenza del Tribu- nale di Napoli rigettando l'opposizione dell' e confermando il decreto ingiuntivo da questa opposto, previa la sospensione del processo d'appello fino alla definizione del ricorso
N. 3912/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 3 di 6 Parte_1 Parte_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
straordinario al Presidente della Repubblica (anche) da essa proposto avverso la deliberazione dell' n. 940/2020 o l'incidentale disapplicazione ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. E, di tale deliberazione.
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte il 12 gennaio 2022, l' resisteva all'av- versa impugnazione e ne chiedeva pertanto l'integrale rigetto.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava le proprie conclusioni fino alla rimessione della causa in decisione.
I.2.4. L' però, con la propria comparsa conclusionale, depositata il 29 ottobre 2025, faceva presente che il Presidente della Repubblica, con un decreto emanato il 30 dicembre
2023, aveva, in conformità del parere n. 1203/2023 del 12 ottobre 2023 in proposito espresso dal Consiglio di Stato, dichiarato infondato il ricorso straordinario proposto avverso la delibera- zione dell' n. 940/2020.
I.2.5. Dal suo canto, la società appellante, con la propria comparsa conclusionale, de- positata il 12 novembre 2025, prendendo atto del suddetto decreto del Presidente della Repub- blica e facendo presente di aver coltivato la controversia in buona fede, posto che le precedenti deliberazioni dell' erano state annullate dai giudici amministrativi, chiedeva la compensa- zione delle spese di lite.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. L'appello in esame va rigettato poiché i suoi due motivi, entrambi basati sulla tesi dell'illegittimità della deliberazione n. 940/2020 dell' appellata n. 940/2020, devono, dopo il suindicato decreto del Presidente della Repubblica, essere giudicati infondati, come, in defi- nitiva, implicitamente riconosciuto anche dall'appellante.
È infatti ormai pacifico che, per effetto della completa giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica realizzata con l'entrata in vigore dell'art. 7, co. 8,
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, la decisione presidenziale “di merito” adottata all'esito di un ricorso straordinario proposto a partire dal 16 settembre 2010 è munita dell'efficacia propria del giudi- cato (cfr. Cass.: SS.UU., 20569/2013; 19531/2013, 20054/2013; 33799/2023), sicché, ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'accertamento ivi contenuto «fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o
N. 3912/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 4 di 6 Parte_1 Parte_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
aventi causa», come quello contenuto nella sentenza di un giudice amministrativo, e dunque, allorché consista nella dichiarazione dell'infondatezza dell'impugnazione di un provvedimento amministrativo, preclude al giudice ordinario adìto dalle medesime parti o dai loro eredi o aventi causa l'eventuale disapplicazione ai sensi dell'art. 5 della legge 2248/1865, all. E, di quel me- desimo provvedimento amministrativo (cfr. Cass., SS.UU., 29467/2019).
II.2. Non sussistono, ad avviso di questo Collegio, i comunque rigorosi presupposti pre- visti dal secondo comma dell'art. 92, co. 2, c.p.c., anche dopo la sentenza della Corte Costitu- zionale n. 77/2018 che ne ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale (cioè le «gravi ed eccezionali ragioni analoghe» alla «assoluta novità della questione trattata» o al «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» previste dal predetto comma), per com- pensare, sia pur parzialmente, tra le parti le spese del processo d'appello, che, pertanto, se- condo il cd. principio della soccombenza dettato dall'art. 91, co. 1, c.p.c., vanno poste a carico dell'appellante e, non avendo l'appellata presentato la relativa notula, liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alle risultanze processuali i pa- rametri stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia, collocabile, tenuto conto anche degli interessi moratori maturati ante causam, nello scaglione da 5.200,01 a 26.000,00 €, ed applicando ai compensi un aumento del
5% ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del suddetto decreto ministeriale.
II.3. Infine, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n.1890/201, pubblicata il 26 febbraio 2021, proposto dalla Parte_8
contro l' il 21 settembre 2021:
[...] Controparte_1
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello,
N. 3912/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 5 di 6 Parte_1 Parte_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
che liquida nel complessivo importo di 3.680,00 €, di cui 3.200,00 € per il totale dei compensi e 480,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 17 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
OL LE
N. 3912/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 6 di 6 Parte_1 Parte_5
- dr. OL LE - Presidente – Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliera -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Decima Sezione
Civile, in persona della Giudice Barbara Gargìa, il 26 febbraio 2021 e contraddistinta dal n.
1890/2021, iscritto al n. 3912/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introi- tato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 28 ottobre 2025 e pendente
TRA la (codice fiscale ), con sede legale in Casoria (NA), Parte_1 P.IVA_1
alla Via R. Viviani n. 56, costituitasi in persona del suo legale rappresentante pro tempore e rap- presentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cristallino (codice fiscale C.F._1
- appellante -
E
l' (codice fiscale ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Frattamaggiore (NA), alla Via M. Lupoli n. 27, costituitasi in persona del suo direttore generale e legale rappresentante pro tempore, dr. , e rappresentata e difesa dall'avv. Gu- Controparte_2
LI AR (codice fiscale - appellata - C.F._2
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli col n. 4826/2015, all' (nel prosieguo, per maggior comodità, anche solo Parte_2
veniva ordinato di pagare alla (in prosieguo anche solo Parte_1 [...]
) il complessivo importo di 7.256,94 €, «oltre interessi legali, ex art. 5, D.lgs. Parte_4
N. 3912/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 1 di 6 Parte_1 Parte_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
231/2002 ovvero come ritenuto per legge e con decorrenza dal giorno successivo ad ogni sin- gola scadenza contrattuale, fino all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria come per legge», a saldo del corrispettivo delle prestazioni sanitarie da detta società, in quanto titolare di una strut- tura sanitaria accreditata provvisoriamente ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie rien- tranti nella branca della patologia clinica/laboratorio agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazio- nale, erogate dal luglio al novembre del 2013 in conformità del contratto stipulato con l' il
30 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 8-quinquies, co. 2, del d.lgs. n. 502/1992.
I.1.2. Ricevuta il 4 settembre 2015 la notificazione del predetto decreto, l' vi si op- poneva eccependo che, per effetto del superamento del cd. tetto di spesa e della conseguente applicazione del meccanismo della cd. regressione tariffaria unica nella misura stabilita con la sua deliberazione n. 930 del 3 ottobre 2014, l'importo spettante alla era pari Parte_1
a soli 2.022,51 € e non era stato pagato poiché la predetta società non le aveva trasmesso la nota di credito per il residuo non dovuto importo di 5.198,25 € prevista dall'art. 7, co. 5, del con- tratto con la stessa stipulato.
I.1.3. Costituendosi in giudizio il 30 giugno 2016, la chiedeva il rigetto Parte_1
dell'avversa opposizione sostenendo che la regressione tariffaria applicata all'importo dei cor- rispettivi delle prestazioni da essa erogate era stata determinata sulla base di dati erronei poi- ché viziati dall'erronea collocazione, con la deliberazione n. 930/14, nella fascia D, anziché nella fascia C, di una struttura sanitaria con cod. 022026: quella di cui era titolare la CP_3
[...]
. Quindi, il Tribunale, con un'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c.
[...]
all'esito dell'udienza istruttoria del 13 marzo 2017, ingiungeva all' di pagare alla controparte la somma di 2.022,51 €, «oltre interessi legali ex d.lgs. 231/02 come richiesti, oltre le spese della procedura».
I.1.5. Dopo di che, con un'ordinanza emessa il 4 novembre 2019 su conforme istanza di entrambe le parti, sospendeva il processo fino alla definizione di quello, allora pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, «avente ad oggetto la domanda di an- nullamento della Deliberazione n. 697 del 06.06.2018, della nota Parte_6 Parte_6
U.O.C. Accreditamento e Controllo della Spesa Sanitaria del 20.06.2018 e di tutti gli atti ai
N. 3912/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 2 di 6 Parte_1 Parte_5 Pt_6 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
medesimi connessi», cioè, in effetti, di tutti gli atti emessi dall' per ottemperare alla sen- tenza del Consiglio di Stato n. 3063/2018, con la quale la deliberazione dell' n. 930/2014 era stata annullata per la ritenuta illegittimità della collocazione della struttura sanitaria di cui era titolare la nella fascia D, e fondati sul presupposto che ciò valesse solo a CP_3
partire dall'anno 2015 e non anche per gli anni 2013 e 2014.
I.1.6. Con la sua sentenza n. 1228/2020, pubblicata il 23 marzo 2020, il Tribunale Am- ministrativo Regionale della Campania annullava la deliberazione dell' n. 697/18 e tutti gli atti ad essa connessi, sicché, con un ricorso presentato il 12 giugno 2020, la Parte_1
riassumeva il processo sospeso dal Tribunale di Napoli.
[...]
I.1.7. Senonché, l' con la sua deliberazione n. 940/20, adottata il 16 luglio 2020, nel dichiarato intento di dar esecuzione alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania n. 1228/2020, rideterminava i saldi finali dei corrispettivi spettanti alle strutture sa- nitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie rientranti nella branca della patologica clinica per gli anni 2013 e 2014, confermando che, per effetto dell'applicazione della regressione tariffaria, quelli dovuti alla per l'anno 2013 dovevano Parte_1
essere ridotti dell'importo di 5.198,25 €.
I.1.8. Sicché, prendendo atto di tale ultima deliberazione dell' e ritenendo di non po- terla disapplicare, il Tribunale di Napoli, con la sua sentenza n. 1890/2021, pubblicata il 26 feb- braio 2021 e non notificata, in parziale accoglimento dell'opposizione dell' revocava il de- creto ingiuntivo opposto, confermava l'ordinanza che aveva emesso ai sensi dell'art. 186-ter
c.p.c., condannava l' a pagare alla il residuo importo, la cui contesta- Parte_1
zione da parte dell'opponente riteneva ingiustificata, di 36,18 €, «oltre interessi ex d.lgs.
231/02, come da contratto», compensava in misura di 1/3 le spese di lite tra le parti e condan- nava l'opponente alla rifusione all'opposta dei restanti 2/3, dai quali disponeva che fosse de- tratto l'importo delle spese liquidate con la predetta ordinanza-ingiunzione.
I.2.1. Con una citazione notificata all' il 21 settembre 2021, la Parte_7
ppellava allora a questa Corte per chiederle di riformare della suddetta sentenza del Tribu- nale di Napoli rigettando l'opposizione dell' e confermando il decreto ingiuntivo da questa opposto, previa la sospensione del processo d'appello fino alla definizione del ricorso
N. 3912/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 3 di 6 Parte_1 Parte_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
straordinario al Presidente della Repubblica (anche) da essa proposto avverso la deliberazione dell' n. 940/2020 o l'incidentale disapplicazione ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, all. E, di tale deliberazione.
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte il 12 gennaio 2022, l' resisteva all'av- versa impugnazione e ne chiedeva pertanto l'integrale rigetto.
I.2.3. Nessuna delle parti modificava le proprie conclusioni fino alla rimessione della causa in decisione.
I.2.4. L' però, con la propria comparsa conclusionale, depositata il 29 ottobre 2025, faceva presente che il Presidente della Repubblica, con un decreto emanato il 30 dicembre
2023, aveva, in conformità del parere n. 1203/2023 del 12 ottobre 2023 in proposito espresso dal Consiglio di Stato, dichiarato infondato il ricorso straordinario proposto avverso la delibera- zione dell' n. 940/2020.
I.2.5. Dal suo canto, la società appellante, con la propria comparsa conclusionale, de- positata il 12 novembre 2025, prendendo atto del suddetto decreto del Presidente della Repub- blica e facendo presente di aver coltivato la controversia in buona fede, posto che le precedenti deliberazioni dell' erano state annullate dai giudici amministrativi, chiedeva la compensa- zione delle spese di lite.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. L'appello in esame va rigettato poiché i suoi due motivi, entrambi basati sulla tesi dell'illegittimità della deliberazione n. 940/2020 dell' appellata n. 940/2020, devono, dopo il suindicato decreto del Presidente della Repubblica, essere giudicati infondati, come, in defi- nitiva, implicitamente riconosciuto anche dall'appellante.
È infatti ormai pacifico che, per effetto della completa giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica realizzata con l'entrata in vigore dell'art. 7, co. 8,
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, la decisione presidenziale “di merito” adottata all'esito di un ricorso straordinario proposto a partire dal 16 settembre 2010 è munita dell'efficacia propria del giudi- cato (cfr. Cass.: SS.UU., 20569/2013; 19531/2013, 20054/2013; 33799/2023), sicché, ai sensi dell'art. 2909 c.c., l'accertamento ivi contenuto «fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o
N. 3912/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 4 di 6 Parte_1 Parte_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
aventi causa», come quello contenuto nella sentenza di un giudice amministrativo, e dunque, allorché consista nella dichiarazione dell'infondatezza dell'impugnazione di un provvedimento amministrativo, preclude al giudice ordinario adìto dalle medesime parti o dai loro eredi o aventi causa l'eventuale disapplicazione ai sensi dell'art. 5 della legge 2248/1865, all. E, di quel me- desimo provvedimento amministrativo (cfr. Cass., SS.UU., 29467/2019).
II.2. Non sussistono, ad avviso di questo Collegio, i comunque rigorosi presupposti pre- visti dal secondo comma dell'art. 92, co. 2, c.p.c., anche dopo la sentenza della Corte Costitu- zionale n. 77/2018 che ne ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale (cioè le «gravi ed eccezionali ragioni analoghe» alla «assoluta novità della questione trattata» o al «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» previste dal predetto comma), per com- pensare, sia pur parzialmente, tra le parti le spese del processo d'appello, che, pertanto, se- condo il cd. principio della soccombenza dettato dall'art. 91, co. 1, c.p.c., vanno poste a carico dell'appellante e, non avendo l'appellata presentato la relativa notula, liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alle risultanze processuali i pa- rametri stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia, collocabile, tenuto conto anche degli interessi moratori maturati ante causam, nello scaglione da 5.200,01 a 26.000,00 €, ed applicando ai compensi un aumento del
5% ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del suddetto decreto ministeriale.
II.3. Infine, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n.1890/201, pubblicata il 26 febbraio 2021, proposto dalla Parte_8
contro l' il 21 settembre 2021:
[...] Controparte_1
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello,
N. 3912/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 5 di 6 Parte_1 Parte_5 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
che liquida nel complessivo importo di 3.680,00 €, di cui 3.200,00 € per il totale dei compensi e 480,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 17 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
OL LE
N. 3912/2021 r.g.aa.cc. . Pag. 6 di 6 Parte_1 Parte_5