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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 04/12/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1733 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NO SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 1733 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...] E, elettivamente C.F._1 domiciliato in Oleggio (NO), Via Guglielmo Marconi n. 49 presso lo studio dell'avv. VESPO CRISTINA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, e residente in [...], C.F._2 elettivamente domiciliata in Oleggio (NO), Via Guglielmo Marconi n. 49 presso lo studio dell'avv. VESPO CRISTINA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti: pronunciare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. b, della Legge 01 dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09.06.2018 nel Comune di Oleggio, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Oleggio al nr. 3 parte II serie a - anno 2018 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
B. RS atto che la casa coniugale rimane assegnata al marito con gli arredi in essa contenuta e la moglie si è già trasferita altrove asportando i propri effetti. La moglie cederà la propria quota di proprietà del 50% della casa coniugale al marito dietro la corresponsione della somma concordata in € 70.000,00= pagarsi entro 31.07.2025. Tale trasferimento avverrà con separato atto notarile con l'esenzione da imposte se previsto della legge. Il mutuo esistente cointestato verrà chiuso e il Sig. stipulerà nuovo Parte_1 Per_ mutuo ipotecario intestato a sé stesso. C. Confermare l'affido di ed ad entrambi i Per_1 genitori, ma con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendo le loro inclinazioni naturali e favorendo in modo duraturo e significativo il rapporto con entrambe le linee parentali;
D. Disporre il padre tenuto conto della sua turnistica lavorativa terrà con sé i figli nei propri giorni di riposo (che non ricadono necessariamente nel Per_ weekend in quanto lo stesso ha due weekend liberi ogni 5). ed staranno con la mamma Per_1 per i restanti giorni. Nella gestione dei minori i genitori sono aiutati dai nonni materni e paterni. Sono sempre fatti salvi diversi e/o migliori accordi. E. Ferie estive: Ciascuno dei genitori terrà con sé i figli una o due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi all'altro entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui le ferie dei genitori dovessero coincidere il periodo verrà ripartito equamente. Festività natalizie: il giorno della Vigilia di Natale, del Natale e S. Stefano come pure il Capodanno e il primo dell'anno seguiranno l'alternanza. Ciascun genitore previo accordo con l'altro e tenuto conto dei desideri dei minori potrà tenerli con sé per un periodo consecutivo di più giorni durante il periodo natalizio tenuto conto dell'attività lavorative di ciascuno e dei desideri dei minori. Seguiranno l'alternanza anche le vacanze di Pasqua con il giorno di Pasqua e Pasquetta. Infine anche i restanti giorni di festività nazionali seguiranno l'alternanza ove possibile ed in mancanza di accordo si seguirà il calendario ordinario. Il tutto sempre fatti salvi diversi e/o migliori accordi. F. Disporre, in ragione della maggior permanenza dei figli presso la madre che il Sig. versi Parte_1 Per_ alla madre a titolo di concorso al mantenimento ordinario per ed un contributo ordinario Per_1 nella misura di € 150,00 mensili a figlio (complessivamente € 300,00) somma da versarsi entro il 30 di ogni mese ed annualmente rivalutabile a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie che verranno comunicate. G. Confermare e per l'effetto disporre che le spese straordinarie per i figli verranno ripartite a carico di ciascun genitore nella percentuale del 50%, ciascuno pagando o rimborsando la propria quota delle stesse (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate ed attualmente previsto da questo Tribunale secondo il protocollo del Torino qui allegato e sottoscritto dalle parti (doc.17).Tali spese una volta effettuate nel rispetto dei predetti criteri dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso. H. Confermare che l'assegno unico continui ad essere percepito dalla madre integralmente, con rinuncia del Sig. a qualsiasi pretesa Parte_1 sul punto. I. RS atto che al fine di regolamentare in via definitiva i loro rapporti patrimoniali ancora esistenti, la moglie cederà al marito mediante atto notarile da stipularsi a spese del Sig.
, con i benefici fiscali se previsti, la propria quota di proprietà del 50% della Controparte_2 casa coniugale entro luglio 2025. Per tale cessione il marito riconoscerà alla moglie la somma di € 70.00,00 da versarsi all'atto notarile a mezzo bonifico bancario o assegno circolare. Il mutuo oggi esistente verrà saldato in quanto il Sig. stipulerà, contestualmente all'atto di cessione Parte_1 della quota della moglie, nuovo contratto di mutuo a lui intestato. Le parti con tale pattuizione a trasferimento avvenuto con corresponsione della somma pattuita a favore della moglie, non avranno più a che pretendere reciprocamente e si riterranno pienamente soddisfatte. Il conto corrente
Pag. 2 di 4 cointestato oggi ancora aperto ove poggiato il mutuo verrà chiuso. J. Confermare dando atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non si prevede alcuna forma di mantenimento reciproca e null'altro hanno a pretendere reciprocamente. K. La Sig.ra
[...]
perderà il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. CP_1 Parte_1
L. RS atto che tutte le condizioni qui concordate sono state attuate fin dal deposito del presente ricorso. M. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e documenti d'identità. N. RS atto che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Oleggio in data 09/06/2018 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 3, parte II, Serie A, anno 2018. Per_ Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: (16.08.2012) ed (01.12.2013) ancora Per_1 minorenni. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 09/07/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. La separazione dei coniugi, invero, è stata dichiarata con la sentenza di separazione consensuale n. 162/2025 emessa dal Tribunale di Novara nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, passata in giudicato. Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Oleggio in data 09/06/2018 da e con atto trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del predetto comune al n. 3, parte II, Serie A, anno 2018.
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
Pag. 3 di 4 4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Oleggio di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NO in data 2/10/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NO SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 1733 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...] E, elettivamente C.F._1 domiciliato in Oleggio (NO), Via Guglielmo Marconi n. 49 presso lo studio dell'avv. VESPO CRISTINA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, e residente in [...], C.F._2 elettivamente domiciliata in Oleggio (NO), Via Guglielmo Marconi n. 49 presso lo studio dell'avv. VESPO CRISTINA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti: pronunciare ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. b, della Legge 01 dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09.06.2018 nel Comune di Oleggio, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Oleggio al nr. 3 parte II serie a - anno 2018 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
B. RS atto che la casa coniugale rimane assegnata al marito con gli arredi in essa contenuta e la moglie si è già trasferita altrove asportando i propri effetti. La moglie cederà la propria quota di proprietà del 50% della casa coniugale al marito dietro la corresponsione della somma concordata in € 70.000,00= pagarsi entro 31.07.2025. Tale trasferimento avverrà con separato atto notarile con l'esenzione da imposte se previsto della legge. Il mutuo esistente cointestato verrà chiuso e il Sig. stipulerà nuovo Parte_1 Per_ mutuo ipotecario intestato a sé stesso. C. Confermare l'affido di ed ad entrambi i Per_1 genitori, ma con collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendo le loro inclinazioni naturali e favorendo in modo duraturo e significativo il rapporto con entrambe le linee parentali;
D. Disporre il padre tenuto conto della sua turnistica lavorativa terrà con sé i figli nei propri giorni di riposo (che non ricadono necessariamente nel Per_ weekend in quanto lo stesso ha due weekend liberi ogni 5). ed staranno con la mamma Per_1 per i restanti giorni. Nella gestione dei minori i genitori sono aiutati dai nonni materni e paterni. Sono sempre fatti salvi diversi e/o migliori accordi. E. Ferie estive: Ciascuno dei genitori terrà con sé i figli una o due settimane, anche non consecutive, da comunicarsi all'altro entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui le ferie dei genitori dovessero coincidere il periodo verrà ripartito equamente. Festività natalizie: il giorno della Vigilia di Natale, del Natale e S. Stefano come pure il Capodanno e il primo dell'anno seguiranno l'alternanza. Ciascun genitore previo accordo con l'altro e tenuto conto dei desideri dei minori potrà tenerli con sé per un periodo consecutivo di più giorni durante il periodo natalizio tenuto conto dell'attività lavorative di ciascuno e dei desideri dei minori. Seguiranno l'alternanza anche le vacanze di Pasqua con il giorno di Pasqua e Pasquetta. Infine anche i restanti giorni di festività nazionali seguiranno l'alternanza ove possibile ed in mancanza di accordo si seguirà il calendario ordinario. Il tutto sempre fatti salvi diversi e/o migliori accordi. F. Disporre, in ragione della maggior permanenza dei figli presso la madre che il Sig. versi Parte_1 Per_ alla madre a titolo di concorso al mantenimento ordinario per ed un contributo ordinario Per_1 nella misura di € 150,00 mensili a figlio (complessivamente € 300,00) somma da versarsi entro il 30 di ogni mese ed annualmente rivalutabile a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie che verranno comunicate. G. Confermare e per l'effetto disporre che le spese straordinarie per i figli verranno ripartite a carico di ciascun genitore nella percentuale del 50%, ciascuno pagando o rimborsando la propria quota delle stesse (mediche, scolastiche, sportive e ricreative), come di seguito specificate ed attualmente previsto da questo Tribunale secondo il protocollo del Torino qui allegato e sottoscritto dalle parti (doc.17).Tali spese una volta effettuate nel rispetto dei predetti criteri dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso. H. Confermare che l'assegno unico continui ad essere percepito dalla madre integralmente, con rinuncia del Sig. a qualsiasi pretesa Parte_1 sul punto. I. RS atto che al fine di regolamentare in via definitiva i loro rapporti patrimoniali ancora esistenti, la moglie cederà al marito mediante atto notarile da stipularsi a spese del Sig.
, con i benefici fiscali se previsti, la propria quota di proprietà del 50% della Controparte_2 casa coniugale entro luglio 2025. Per tale cessione il marito riconoscerà alla moglie la somma di € 70.00,00 da versarsi all'atto notarile a mezzo bonifico bancario o assegno circolare. Il mutuo oggi esistente verrà saldato in quanto il Sig. stipulerà, contestualmente all'atto di cessione Parte_1 della quota della moglie, nuovo contratto di mutuo a lui intestato. Le parti con tale pattuizione a trasferimento avvenuto con corresponsione della somma pattuita a favore della moglie, non avranno più a che pretendere reciprocamente e si riterranno pienamente soddisfatte. Il conto corrente
Pag. 2 di 4 cointestato oggi ancora aperto ove poggiato il mutuo verrà chiuso. J. Confermare dando atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non si prevede alcuna forma di mantenimento reciproca e null'altro hanno a pretendere reciprocamente. K. La Sig.ra
[...]
perderà il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. CP_1 Parte_1
L. RS atto che tutte le condizioni qui concordate sono state attuate fin dal deposito del presente ricorso. M. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e documenti d'identità. N. RS atto che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Oleggio in data 09/06/2018 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 3, parte II, Serie A, anno 2018. Per_ Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: (16.08.2012) ed (01.12.2013) ancora Per_1 minorenni. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 09/07/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. La separazione dei coniugi, invero, è stata dichiarata con la sentenza di separazione consensuale n. 162/2025 emessa dal Tribunale di Novara nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, passata in giudicato. Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Oleggio in data 09/06/2018 da e con atto trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del predetto comune al n. 3, parte II, Serie A, anno 2018.
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
Pag. 3 di 4 4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Oleggio di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NO in data 2/10/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
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