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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/07/2025, n. 4672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4672 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Adolfo Ceccarini Consigliere dr. Caterina Garufi Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. 1331 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
sito in Ciampino, via delle Pantanelle Parte_1
n. 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Chiucchiuini Fabio, come da procura in atti
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierangeli Bianca, Controparte_1 come da procura in atti
, , non costituiti Controparte_2 CP_3
APPELLATI
, E , rappresentati e CP_4 CP_5 Controparte_6 difesi dall'Avv. Chiucchiuini Fabio, come da procura in atti
INTERVENUTI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2121/2021 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 22/11/2021
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Velletri, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto la r.g. n. 1 vicenda per cui è causa: “La parte attrice ha adito il Tribunale al fine di far accertare e dichiarare la nullità assoluta ed insanabile della delibera assembleare del 22.02.2019 con la quale a maggioranza, si è deciso di riapplicare le tabelle millesimali del 1972.
La parte attrice ha dedotto la violazione dell'art. 67 co 5 disp. att. c.c. in relazione alla circostanza che la condomina ha conferito espressa delega CP_4 all'amministratore e senza i suddetti millesimi la maggioranza non sarebbe CP_5 stata raggiunta, ed invero ha dedotto ce la delibera sarebbe stata approvata in violazione dell'art. 2373 c.c. atteso che l'amministratore era in evidente conflitto di interesse avendo egli proposto appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di
Albano Laziale con la quale a seguito di c.t.u. venivano aumentati i millesimi di partecipazione a 138 rispetto agli attuali 94.
Si è costituito il , il quale ha chiesto il rigetto della domanda Parte_1 deducendo profili relativi alla nullità delle delibere del 29.06.1991 e del 22.03.1996 oggetto del Giudizio di appello con rimessione della causa al Giudice di primo grado.
Orbene la causa è stata trattenuta in decisione sulla base della documentazione prodotta e ritenuta di natura documentale.
La domanda merita accoglimento ed invero risulta che la delibera impugnata aveva ad oggetto l'integrale approvazione del regolamento contrattuale redatto dal
Notaio e si costituiva ed approvava con la maggioranza dei presenti le tabelle Per_1 millesimali originarie del 1972. La delibera deve essere annullata atteso che era necessaria l'unanimità e non già la maggioranza peraltro raggiunta solo per il tramite della delega fornita dalla condomina all'amministratore in conflitto CP_4 Pt_2
d'interessi ex art.2373 c.c. atteso che lo stesso risulta essere stato l'appellante della sentenza emessa dal Tribunale di Albano con la quale venivano aumentati i millesimi di partecipazione delibera. Priva di pregio è l'eccezione di parte convenuta secondo la quale la sentenza del Tribunale di Albano peraltro intervenuta in data successiva alla delibera oggi impugnata - ha definito il 2° grado di un giudizio il cui oggetto è relativo alle assemblee del 1991 e del 1996, che mai sono state impugnate di nullità o di annullabilità e le cui delibere, pertanto, sono tuttora valide ed efficaci;
e applicate, peraltro, per oltre venti anni.
In ogni caso la Corte d'Appello citata non si è pronunciata su una presunta nullità delle delibere del 1991 e del 1996, né può questo Giudice può essere investito di tale questione, estranea all'oggetto del giudizio.
L'assemblea qui impugnata ha preteso di deliberare a maggioranza laddove
r.g. n. 2 occorreva invece l'unanimità.
Non essendo presenti tutti i condomini, non doveva ritenersi validamente costituita per l'oggetto posto all'O.d.G., per la cui deliberazione era necessaria invece la costituzione totalitaria e per la validità della deliberazione anche l'unanimità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1800,00 oltre accessori di legge.”
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:
“Accoglie la domanda e per l'effetto annulla la delibera impugnata.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1800,00 oltre accessori di legge.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previa sospensione, ai sensi degli artt.
283 e 351, 1° comma, c.p.c., dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, accogliere il presente appello riformare integralmente la sentenza n. 2131/2021 del
Tribunale di Velletri con R.G. 2799/21, emessa e depositata in cancelleria il 22 novembre 2021, dal Giudice dott.ssa Francesca Salucci, nel procedimento inter partes
e per l'effetto rigettare le domande dei Sigg.ri , Controparte_2 CP_1
e azionate dinanzi al Tribunale di Velletri con R.G. 2799/21,
[...] Parte_3 siccome infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni sopraesposte, con conseguente conferma della delibera condominiale del 22.02.2019. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio».
, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1 di Appello, refusis reiectis
- Preliminarmente dichiarare inammissibile l'appello per difetto di legittimazione attiva del Sig. e per carenza processuale dell'avvocato Fabio Chiucchiuini. CP_5
- Nel merito rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata.
- Dichiarare, qualora ritenuta per le motivazioni addotte, la temerarietà della lite ex art. 96 cpc a carico del Sig. . CP_5
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
e sono intervenuti nel presente CP_4 Controparte_6 CP_5 giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia all'Ill.ma Corte d'Appello di
r.g. n. 3 Roma adita, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere: previa sospensione, ai sensi degli artt. 283 e 351, 1° comma, c.p.c., dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, accogliere il presente appello riformare integralmente la sentenza n.
2131/2021 del Tribunale di Velletri con R.G. 2799/21, emessa e depositata in cancelleria il 22 novembre 2021, dal Giudice dott.ssa Francesca Salucci, nel procedimento inter partes e per l'effetto rigettare le domande dei Sigg.ri
[...]
, e azionate dinanzi al Tribunale di CP_2 Controparte_1 Parte_3
Velletri con R.G. 2799/21, siccome infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni sopraesposte, con conseguente conferma della delibera condominiale del 22.02.2019.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio».”
La causa all'udienza del 24/04/2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da in relazione alla legittimazione processuale Controparte_1 di , il quale ha instaurato il presente giudizio quale amministratore, e, CP_5 dunque, in rappresentanza del condominio di cui in epigrafe.
L'eccezione è fondata.
Ed invero, risulta documentalmente che qualificandosi legale CP_5 rappresentante del condominio, ha instaurato il presente giudizio in data 16 febbraio
2022, pur non rivestendo più tale qualifica, essendo stato revocato dall'incarico e contestualmente sostituito con la nomina del nuovo amministratore nella persona di con delibera assembleare del 26 gennaio 2020. Parte_4
Conseguentemente non avrebbe potuto legittimamente rappresentare il condominio e conferire il potere di patrocinare all'Avv. Fabio Chiucchiuini, che, oltretutto, è stato espressamente revocato dall'incarico con delibera assembleare del 26 marzo 2021.
Per quanto fin qui detto, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello.
Anche l'intervento di e è CP_4 Controparte_6 CP_5 inammissibile.
Trattasi di intervento ad adiuvandum, avendo aderito gli intervenuti alle argomentazioni in fatto e in diritto del ed avendo formulato le medesime Parte_1 conclusioni.
Si premette che l'intervento in appello è ammissibile nei limiti segnati dalla r.g. n. 4 norma di cui all'art. 344 c.p.c., secondo cui “Nel giudizio d'appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404”.
Dunque, l'unico intervento in appello è consentito al terzo che era in ogni caso legittimato ad impugnare la sentenza con lo speciale strumento dell'opposizione ex art. 404 c.p.c., sia ordinaria che revocatoria.
Secondo la giurisprudenza risulta ammissibile il solo intervento principale (il terzo interveniente deve, quindi, far valere un diritto autonomo rispetto a quello controverso nel processo) e non anche l'intervento adesivo.
Sul punto, la Suprema Corte Cassazione, con ordinanza n. 32887/2022, ha espresso il seguente principio di diritto: “L'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse”.
Per quanto fin qui detto, e tenuto conto che , e CP_4 Controparte_6
sono intervenuti nel presente giudizio non a tutela di un diritto autonomo CP_5 rivendicato anche nei confronti del condominio, ma piuttosto, come dagli stessi dichiarato, a tutela “dell'interesse nella loro qualità di condomini, di dimostrare la fondatezza dell'impugnazione di parte appellante ed avendo il legittimo interesse ad ottenere l'accoglimento della spiegata domanda”, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il D. M. n. 55/2010 (scaglione indeterminabile-complessità bassa, valori medi ed esclusa la fase istruttoria, perché non espletata).
Sussistono i presupposti per la condanna in solido delle parti soccombenti attesa la comunanza di interessi e della convergenza delle difese dirette a contrastare la pretesa avversaria (art. 97 c.p.c.).
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello proposto dal Parte_1
- dichiara inammissibile l'intervento proposto da , CP_4 Controparte_6
r.g. n. 5 e;
CP_5
- condanna il predetto condominio e gli intervenuti, in via solidale, al pagamento delle spese di lite, in favore di che liquida in € 6.946,00, Controparte_1 oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso, in Roma nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Gisella Dedato
r.g. n. 6