Ordinanza cautelare 20 novembre 2020
Sentenza 22 marzo 2022
Ordinanza cautelare 22 aprile 2022
Accoglimento
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 22/03/2022, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/03/2022
N. 00465/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01313/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1313 del 2020, proposto da
DI GI PE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocato Pietro Quinto in Lecce, via PE Garibaldi, n. 43;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Angela Maria Buccoliero e Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocato Tommaso Fazio in Lecce, Piazzetta Montale, n. 2;
per l'annullamento
della nota prot. n. 101905 del 1° ottobre 2020, con la quale il Dirigente dell'Ufficio “ Ambiente - Salute e qualità della vita ” del Comune di Taranto ha comunicato l'improcedibilità della richiesta di attivazione della procedura di V.I.A. inerente all'ampliamento della cava di calcarenite in località PA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio de Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La ditta GI PE (di seguito, anche solo ditta GI o DI ricorrente) espone di esercitare da un ventennio attività di coltivazione di cava nel Comune di Taranto in località “PA”, sita tra i Comuni di Fragagnano, Lizzano, Faggiano, Roccaforzata e Monteparano, in area inserita nel vigente Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.); in adiacenza, è ubicata una discarica per rifiuti speciali non pericolosi.
1.1 - Con istanza del 17 dicembre 2012, ai sensi della legge regionale pugliese n. 11/2001 e successiva legge regionale pugliese n. 17/2007, la ditta GI PE chiedeva al Comune di Taranto il rilascio del parere di valutazione di impatto ambientale (di seguito, anche solo V.I.A.) per il progetto di coltivazione in ampliamento dell’attività estrattiva.
All’esito della relativa complessa istruttoria, nel corso della quale veniva appurata l’esistenza di particelle di fatto abusivamente già cavate in assenza di titolo autorizzativo e di preventiva valutazione di impatto ambientale (si veda, in particolare, il riferimento, contenuto nel provvedimento finale, al verbale di accertamento di infrazione dell’Ufficio Attività Estrattive della Regione GL - Struttura provinciale di Taranto del 21 novembre 2014 - con cui << è stato constatato che “…sono stati eseguiti lavori di scavo per una superficie di mq 6000 circa raggiungendo una profondità variabile da 10 a 12 mt….per un volume sbancato di mc 60/70000>>, nonché all’accertamento dei “ lavori di scavo effettuati senza il preventivo svolgimento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, consistenti sia in un approfondimento di circa 10-12 m per una volumetria di circa 60.000/70.000 mc e sia nell’asportazione del setto di separazione tra l’area oggetto del presente procedimento e l’adiacente Vasca “C” del Lotto 2 dell’area autorizzata dalla Regione GL con provvedimento n. 384/2008 a Discarica per Rifiuti Speciali non pericolosi …” ), il Comune di Taranto adottava la determinazione dirigenziale n. 27 del 30 gennaio 2015, recante il “ giudizio negativo in ordine alla compatibilità ambientale, del progetto di coltivazione in ampliamento ”, con la specifica prescrizione, a carico della DI proponente, di cui al punto n. 3, di presentare nel termine di trenta giorni << al Servizio Attività Estrattive della Regione GL, ai sensi della L.R. n. 37/85, apposito Piano di Ripristino dello stato dei luoghi di tutti gli interventi realizzati senza la preventiva Valutazione di Impatto Ambientale e senza autorizzazione all’esercizio, ivi compresa la ricostituzione del setto di separazione con l’adiacente area denominata Vasca “C” del Lotto 2, autorizzata a Discarica per Rifiuti Speciali Non Pericolosi dalla Regione GL con provvedimento n. 384/2008 e di proprietà della DI GI Spa, con il parere di ARPA GL e della Provincia di Taranto - Settore Ecologia e Ambiente (ora Autorità Competente per l’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della L.R. n. 3/2014)>> ; detta determinazione dirigenziale comunale n. 27/2015 rimaneva inoppugnata.
1.2 - La ditta GI, in data 12 febbraio 2016, presentava al Comune di Taranto ulteriore (seconda) istanza per l’apertura (ampliamento) della cava di calcarenite, che veniva definita negativamente con la nota del Comune di Taranto prot. n. 52015 del 30 marzo 2016, di improcedibilità, “ stante la mancata ottemperanza da parte della ditta GI PE a quanto richiesto al punto 3) con D.D. n. 27 del 30.01.2015, unita all’attuale contesto ambientale fortemente compromesso a causa della mancata gestione sia del percolato, che del biogas relativo all’adiacente discarica, risultando la stessa non presidiata, priva di sorveglianza e controllo, di fatto estremamente deteriorato rispetto a quello in cui si inseriva il progetto di ampliamento già valutato e culminato col giudizio negativo di compatibilità ambientale di cui alla citata D.D. n. 27/2015 ”.
Avverso il suddetto provvedimento comunale prot. n. 52015 del 30 marzo 2016, la ditta GI presentava ricorso al T.A.R. GL - Lecce (R.G. n. 833/2016); con ordinanza n. 327 del 29 giugno 2016 (non appellata), la Terza Sezione di questo T.A.R. respingeva l’istanza cautelare incidentalmente formulata, sul rilievo che “ la determina dirigenziale n° 27 del 30/1/2015 (rimasta inoppugnata), con cui il Comune di Taranto (in esito al procedimento di V.I.A..) ha già espresso un giudizio negativo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto presentato dalla ditta ricorrente di coltivazione in ampliamento della cava di tufo calcarenitico di che trattasi, al punto 3) onerava il proponente di presentare alla Regione GL apposito piano di ripristino dello stato dei luoghi di tutti gli interventi abusivamente realizzati (ivi compresa la ricostituzione del setto di separazione con l’adiacente discarica di rifiuti speciali non pericolosi) corredato dal parere di A.R.P.A. GL e della Provincia di Taranto e al punto 4) prescriveva che fosse data tempestiva comunicazione al Comune di Taranto dell’avvenuta messa in pristino dello stato dei luoghi (previamente autorizzata), sicché, non essendo stata rilasciata l’autorizzazione regionale relativa al piano di ripristino dello stato dei luoghi di tutti gli interventi abusivamente realizzati dalla ditta GI PE (corredata dai prescritti pareri dell’ A.R.P.A. GL e della Provincia di Taranto), e non essendo stato conseguentemente eseguito e comunicato al Comune di Taranto l’intervento di messa in pristino dello stato dei luoghi e di risoluzione delle interferenze con l’adiacente discarica, si ritiene corretta l’impugnata decisione del comune intimato espressa in relazione alle proprie attribuzioni in materia di V.I.A. ”; statuizione cautelare poi confermata con la sentenza della medesima Terza Sezione 16 giugno 2021, n. 932.
1.3 - Con nota del 13 luglio 2016, la ditta GI PE trasmetteva al Servizio “ Attività Estrattive ” della Regione GL un progetto di “Messa in sicurezza, recupero ed eliminazione delle interferenze con adiacente discarica, di cava di tufo calcarenitico realizzata nel Comune di Taranto, Sez. B. Loc. PA ”, e contestualmente chiedeva, alla medesima struttura regionale, il rilascio dell’autorizzazione ad eseguire i lavori.
Con successiva nota prot. n. 9257 del 25 luglio 2016, il Servizio “ Attività Estrattive ” della Regione GL trasmetteva al Comune di Taranto, Direzione Ambiente il proprio “ Nulla Osta minerario ”, ai fini “ tecnico-minerario”.
Con nota prot. n. 121399 del 2 agosto 2016, la Direzione “ Ambiente - Salute e qualità della vita ” del Comune di Taranto chiedeva alla Regione GL se il “ nulla osta ” dovesse intendersi “... quale approvazione del Piano di ripristino sopra richiamato e, conseguentemente debba ritenersi ottemperata la relativa prescrizione di cui al citato punto 3) della D.D. n. 27/2015 ”.
Il Servizio “ Attività Estrattive ” della Regione GL adottava il provvedimento n. 9 del 17 agosto 2016, con cui “ autorizza e diffida ” la ditta GI PE a realizzare il detto progetto.
Con nota prot. n. 132311 del 31 agosto 2016, la Direzione “ Ambiente - Salute e qualità della vita” del Comune di Taranto reiterava alla Regione GL la richiesta di chiarimenti già avanzata, precisando, altresì, “...qualora il provvedimento n. 9 del 17.08.2016 costituisca secondo il Servizio Attività Estrattive ottemperanza alla prescrizione impartita, si invita il medesimo servizio regionale a sospenderne gli effetti, avendo cura di acquisire i pareri richiesti, ossia di ARPA GL e della Provincia di Taranto - Settore Ecologia e Ambiente ”.
Con nota del 13 ottobre 2016, la ditta GI PE comunicava al Servizio “ Attività Estrattive ” della Regione GL (e per conoscenza al Comune di Taranto) l’ottemperanza alla diffida/autorizzazione n. 9 del 17 agosto 2016 e l’avvenuta ultimazione dei lavori in data 11 ottobre 2016.
1.4 - Con nota del 17 novembre 2016, la ditta GI chiedeva all’Ufficio minerario regionale di riprendere, ovvero riavviare ex novo , l’ iter amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione della cava, in relazione al progetto revisionato all’esito dell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza.
Con nota prot. n. 977 del 27 gennaio 2017, la Regione GL - “ Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica - Servizio Attività Estrattive” evidenziava che il predetto progetto di ripristino “ è stato vagliato ed approvato dal Servizio scrivente, solo ai fini minerari, relativamente alle aree interessate dallo scavo abusivo, uniche aree soggette alla competenza dell’Ufficio scrivente. Tale progetto, dunque, come ha ricordato più volte nelle sue comunicazioni (prot. 81671/2016 e 121399/2016) il Comune di Taranto, è vincolato al parere dell’ARPA e della Provincia, in particolare con riguardo ai setti di separazione, lato discarica,… in quanto aree non sottoposte alla competenza dello scrivente ”, e che << la richiesta di “riprendere l’iter amministrativo” relativo alla “seconda istanza”, in presenza di un provvedimento di improcedibilità del Comune, deve essere presentata all’Ufficio VIA del Comune …in quanto tale iter potrebbe essere riavviato solo dal Comune stesso, a titolo esemplificativo in seguito alla eventuale pronuncia del TAR o in conseguenza dell’ottemperanza a tutto quanto prescritto nel Provvedimento di VIA stesso >> (questa nota regionale veniva impugnata dalla ditta GI con motivi aggiunti nell’ambito del giudizio R.G. n. 833/2016).
1.5 - La ditta GI, in data 3 febbraio 2017, formulava quindi richiesta di parere sul predetto progetto ad A.R.P.A. GL - D.A.P. di Taranto ed alla Provincia di Taranto, istanza riscontrata dalla (sola) Provincia di Taranto con nota in data 8 marzo 2017, secondo cui “ la missiva di che trattasi non indica quale procedimento l’istante voglia attivare presso questo Ufficio, il quale … non ha alcuna competenza in materia mineraria ”.
Tuttavia, la Direzione “ Ambiente - Salute e qualità della vita ” del Comune di Taranto, con nota prot. n. 50125 del 24 marzo 2017, non condividendo la posizione assunta dalla Provincia di Taranto, invitava quest’ultima “.... ad esplicitare senza ulteriore indugio le proprie determinazioni di merito ”.
Con nota prot. n. 18358 del 1° giugno 2017, la Provincia di Taranto comunicava il parere prot. n 17719 del 29 maggio 2017 espresso dal componente esperto del C.T. provinciale, nel quale, tra l’altro, si rileva che “ i suddetti lavori di messa in sicurezza ed eliminazione delle interferenze tra la cava di tufo calcarenitico e l’adiacente discarica eseguiti ed ultimati in data 11.10.2016 dalla DI GI PE, non si possono configurare quali interventi di ripristino dello stato dei luoghi ex ante l’esecuzione degli scavi abusivi che hanno, tra l'altro, compromesso lo discontinuità fisica tra le due distinte attività di impresa ”.
Viceversa, l’A.R.P.A. GL, nonostante il sollecito ad esprimere il parere di competenza non forniva riscontro alcuno alla suddetta richiesta di parere della DI del 3 febbraio 2017.
Indi, la ditta GI adiva il T.A.R. Lecce per la declaratoria dell’obbligo di A.R.P.A. di rendere il chiesto parere e la Terza Sezione di questo T.A.R., nella resistenza dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente, accoglieva il ricorso; la predetta sentenza veniva appellata dall’A.R.P.A. GL e la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6252 del 5 novembre 2018, dichiarava inammissibile il ricorso di primo grado, per difetto di interesse a conseguire il parere postumo sul progetto di messa in sicurezza, già autorizzato dalla Regione con determina n. 9 del 17 agosto 2016.
1.6 - Con istanza del 26 novembre 2018, la ditta GI presentava istanza al Comune di Taranto per la ripresa dell’ iter amministrativo finalizzato al rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione della cava, in relazione al progetto revisionato all’esito dei predetti lavori di messa in sicurezza.
Con nota prot. n. 115657 del 6 settembre 2019, il Comune di Taranto evidenziava in particolare che l’istanza in questione coinvolgeva le medesime particelle già oggetto di specifica valutazione ambientale (esitata in senso negativo con la citata d.d. n. 27/2015).
Con provvedimento prot. n. 101905 del 1° ottobre 2020, il Dirigente dell’Ufficio “ Ambiente - Salute e qualità della vita ” del Comune di Taranto comunicava alla Società ricorrente “ l’improcedibilità della richiesta di attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale inerente l’ampliamento della cava di calcarenite avanzata dalla DI GI PE ”.
1.7 - Avverso il suddetto provvedimento comunale prot. 101905 del 1° ottobre 2020 insorge la ditta GI PE, deducendo le seguenti censure, così testualmente rubricate:
1) Eccesso di potere per erroneità nei presupposti di fatto e di diritto - Difetto di istruttoria - Travisamento dei fatti - Contraddittorietà dell’azione amministrativa - Incompetenza - Violazione del principio dell’affidamento;
2) Eccesso di potere per erroneità’ nei presupposti di fatto e di diritto - Difetto di istruttoria e di motivazione - Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del decreto legislativo n. 152/2006.
1.8 - Si è costituito in giudizio il Comune di Taranto, eccependo preliminarmente l’ “ improcedibilità per litispendenza” (con riferimento al giudizio R.G. n. 833/2016, in corso innanzi al T.A.R. Lecce avverso, tra l’altro, la precedente nota di improcedibilità prot. n. 52015 del 30 marzo 2016 del Comune di Taranto). Nel merito, ha contestato le avverse pretese e chiesto il rigetto del gravame.
1.9 - Con Memoria difensiva del 22 luglio 2021, parte ricorrente ha ulteriormente svolto e ribadito le proprie difese.
1.10 - All’udienza pubblica del 22 settembre 2021, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Si può prescindere dall’eccezione di litispendenza formulata dal Comune di Taranto resistente (peraltro, il giudizio n. 833/2016 è stato definito con sentenza di rigetto della Terza Sezione di questo T.A.R. n. 932 del 16 giugno 2021), in quanto il ricorso è infondato nel merito e va respinto.
3. - Parte ricorrente assume, essenzialmente, l’idoneità del progetto di messa in sicurezza e recupero (già realizzato) a soddisfare la prescrizione di cui al punto n. 3 della determinazione dirigenziale del Comune di Taranto n. 27/2015, in particolare invocando il menzionato provvedimento n. 9 del 17 agosto 2016 (tuttora efficace, in quanto non impugnato, né autoannullato), del Dirigente del Servizio “Attività Estrattive” della Regione GL (di autorizzazione e diffida alla ditta GI alla realizzazione del progetto medesimo, deducendo l’irrilevanza dell’omessa acquisizione dei pareri di A.R.P.A. e della Provincia di Taranto), richiamando altresì la nota del 25 maggio 2016, con cui con cui l’Ufficio minerario regionale ha ritenuto che << il “Piano di Ripristino dello stato dei luoghi ...” prescritto al punto 3 della predetta D.D. n. 27/2015, sia comunque compreso all’interno del progetto di coltivazione e recupero proposto dalla ditta GI PE >>.
Asserisce, inoltre, che la competenza del Comune è limitata alla verifica della intervenuta approvazione ed esecuzione del piano di recupero e non può estendersi all’esame del merito di quel piano, e che la competenza a esaminare e approvare il Piano di recupero è in capo al Servizio “ Attività Estrattive ” regionale.
Assume, ancora, la violazione del principio di affidamento, deducendo in particolare che “ il Comune di Taranto nel corso dell’iter relativo all’approvazione ed esecuzione del piano di recupero non abbia mai contestato, prima del provvedimento oggi impugnato, la consistenza e la natura delle opere di recupero. Solo con il provvedimento del 1.10.2020 ha eccepito l’esecuzione di un progetto di recupero solo parziale dell’area ”.
Lamenta, ancora, la violazione del sopravvenuto art. 29, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 (V.I.A. postuma “ in sanatoria ”), asserendo in particolare che “ oggi la ditta GI, rispetto alla porzione di cava coltivata abusivamente, ha titolo a richiedere ed ottenere una VIA in sanatoria, senza dover procedere al ripristino integrale dello stato di fatto ante avvio dell’attività abusiva. E’ pertanto illegittima la pretesa del Comune di richiedere alla ditta GI PE il ripristino integrale dell’area quale condizione sine qua non per poter esaminare il progetto di ampliamento che riguarda anche la porzione coltivata abusivamente ”; deduce la relativa carenza istruttoria e motivazionale, anche in relazione all’inserimento dell’area in questione nel Piano regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) e all’avvenuta esecuzione del progetto di recupero autorizzato dalla Regione.
4. - Tutte le suddette censure vanno disattese.
5. - Giova rammentare che il gravato provvedimento prot. n. 101905 del 1° ottobre 2020 del Comune di Taranto risulta essenzialmente così motivato:
- << Il piano di ripristino presentato dalla ditta GI PE è stato approvato e realizzato senza i prescritti pareri preventivi di ARPA GL e della Provincia di Taranto - Settore Ecologia e Ambiente, nonostante l’esplicita indicazione riportata nella D.D. n. 27 del 30.01.2015. A tal proposito, si evidenzia che, solo dopo avere realizzato gli interventi, con nota del 03.02.2017 (ns prot. n. 19449 del 06.02.2017) il proponente ha provveduto a richiedere in maniera postuma i prescritti pareri. In riscontro a detta richiesta ed a valle della nota prot. n. 50125 del 24.03.2017 di questa Direzione, la Provincia di Taranto trasmetteva la nota prot. n. 18358 del 01.06.2017, con cui rendeva noto il parere prot. n. 17719 del 29.05.2017 espresso dal componente esperto in seno al CT provinciale e le cui conclusioni tecniche appare opportuno riportare nel seguito: “Preliminarmente si fa rilevare che i suddetti lavori di messa in sicurezza ed eliminazione delle interferenze tra la cava di tufo calcarenitico e l’adiacente discarica eseguiti ed ultimati in data 11.10.2016 dalla DI GI PE, non si possono configurare quali interventi di ripristino dello stato dei luoghi ex ante l’esecuzione degli scavi abusivi che hanno, tra l’altro, compromesso la discontinuità fisica tra le due distinte attività di impresa. Pertanto in considerazione dell’eventualità che l’impianto di discarica riprenda le attività di conferimento di rifiuti attualmente sospese, la Società GI PE dovrà predisporre uno studio atto a dimostrare, attraverso l’esecuzione di specifiche prove geotecniche in situ e di laboratorio, che il materiale impiegato per la realizzazione dell’argine di separazione fra l’area A di cava e l’area del lotto II in ampliamento della discarica (confine est) presenti caratteristiche equivalenti dal punto di vista geotecnico-strutturale e idraulico a quello esistente ex ante la demolizione del setto. In relazione invece all’ampliamento del setto di separazione tra la cava e il lotto I della discarica (autorizzato ma attualmente non in esercizio) la DI dovrà indicare quali misure di salvaguardia intende adottare al fine di garantire idoneo raccordo tra i presidi esistenti così da evitare discontinuità idrauliche sull’argine>>;
- <<2. Gli interventi realizzati, diversamente da quanto prescritto con la D.D. n. 27 del 30.01.2015, hanno riguardato la ricostituzione del setto di separazione con l’adiacente area di discarica denominata Vasca “C” del Lotto 2 e l’ampliamento del setto tra la cava ed il lotto 1 della discarica, non ricomprendono anche le ulteriori aree cavate in maniera abusiva e denominate “B” e “C” nel progetto originario già oggetto di valutazione, oggi rientranti nell’area 1 del progetto odierno;
Pertanto, considerate le predette criticità, che si riassumono nella realizzazione di un recupero parziale (e non totale) delle aree cavate abusivamente, oltre che nella mancata acquisizione preventiva dei prescritti pareri dei soggetti pubblici individuati (Arpa GL e Provincia di Taranto), non può ritenersi ottemperata da parte della DI GI PE la più volte citata prescrizione riportata al punto 3) della D.D. n. 27/2015 >>.
Trattasi, quindi, di provvedimento “plurimotivato”, in quanto fondato su di una pluralità di ragioni indipendenti e autonome le une dalle altre, ciascuna delle quali ex se idonea a giustificarne l’adozione.
E’ appena il caso di ricordare, in proposito, il costante orientamento pretorio secondo cui, <<“ In presenza di un cd. atto plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale; in sostanza, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento” (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2910; sez. V, 12 settembre 2017, n. 4297; sez. V, 21 agosto 2017, n. 4045) >> (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 30 marzo 2018, n. 2019): giova in proposito rammentare il chiaro insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 27 aprile 2015, n. 5), secondo cui, <<c) nel caso in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze >>.
6. - Ciò posto, l’impugnato provvedimento comunale prot. n. 101905 del 1° ottobre 2020 si basa correttamente sul rilievo della mancata esecuzione di tutte le opere di ripristino - recupero parziale (e non totale) delle aree abusivamente cavate, con il conseguente - e dirimente - rilievo della mancata integrale ottemperanza alla prescrizione di cui al ridetto punto n. 3 della determinazione dirigenziale comunale n. 27/2015 (diniego V.I.A. comunale, inoppugnato), considerato pure che l’istanza de qua coinvolge le medesime particelle già oggetto di specifica (negativa) valutazione ambientale (cfr. la nota del Comune di Taranto prot. n. 115657 del 6 settembre 2019); sicchè il Comune di Taranto, in qualità di Autorità procedente, ha agito legittimamente per controllare e valutare l’esatta e completa ottemperanza alle prescrizioni da esso stesso imposte, di cui al punto n. 3 della citata determinazione dirigenziale comunale n. 27/2015 (e tanto destituisce di fondamento la dedotta incompetenza del civico Ente).
6.1 - Nè può, ad avviso del Collegio, farsi applicazione, così come dedotto (possibilità di acquisizione di “ V.I.A. in sanatoria ”), dell’art. 29, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 (norma sopravvenuta rispetto alla “definitiva” d.d. comunale n. 27/2015, nonché eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione, peraltro neppure invocata nell’appropriata sede procedimentale), secondo cui << 3. Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sotto-posizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all’articolo 27” (“ Provvedimento unico in materia ambientale ”, “ Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale ”), “ o di cui all’articolo 27-bis” (“ Provvedimento autorizzatorio unico regionale ”, “ Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale ”) , “in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l’autorità competente assegna un termine all’interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all’interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l’autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità…”: e tanto in quanto, in via dirimente, si tratta di lavori abusivi di coltivazione già realizzati in assenza sia di V.I.A. comunale, sia di preventiva autorizzazione all’ampliamento della cava, e considerato che, nel peculiare caso in esame, il chiesto intervento di ampliamento è già stato oggetto di un precedente procedimento di valutazione ambientale, il cui provvedimento finale (rimasto inoppugnato e oramai, appunto, “definitivo” - determina dirigenziale comunale n. 27/2015) onerava espressamente e puntualmente il proponente della integrale messa in pristino dello stato di tutti i luoghi coltivati abusivamente.
Diversamente argomentando, si verificherebbe una inammissibile elusione delle prescrizioni già contenute in provvedimenti amministrativi inoppugnabili.
6.2 - Né a diverse conclusioni può pervenirsi in considerazione dell’inclusione delle aree de quibus all’interno del vigente Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) tra quelle idonee all’esercizio e/o ampliamento dell’attività estrattiva, trattandosi di condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini della relativa coltivazione.
7. - Peraltro, come pure opposto nel gravato provvedimento comunale prot. n. 101905 del 1° ottobre 2020, non risultano comunque ottemperate le prescrizioni sin da ora imposte con il parere (postumo) della Provincia di Taranto prot. n. 17719 del 29 maggio 2017, espresso dal componente esperto in seno al C.T. provinciale: circostanza, anche questa, valutata dal Comune di Taranto nell’esercizio delle prerogative di competenza.
8. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere respinto.
9. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO