Articolo 11 della Legge 25 novembre 2024, n. 177
Articolo 10Articolo 12
Versione
14 dicembre 2024
Art. 11.

Accertamento delle violazioni
della velocita' nella navigazione

1. In considerazione dell'esigenza della salvaguardia di Venezia e della sua laguna, per l'accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocita' nelle vie d'acqua di cui all' articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366 , possono essere utilizzate, anche per la determinazione della velocita' media su tratti determinati, apparecchiature di rilevamento approvate od omologate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da idoneo ente dallo stesso vigilato.
2. In via sperimentale, nelle more della conclusione della procedura di approvazione od omologazione, per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate apparecchiature di rilevamento della velocita' di navigazione, previa istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti corredata di una relazione tecnica e delle certificazioni di enti riconosciuti o di laboratori autorizzati, attestanti le prove alle quali le apparecchiature sono state sottoposte, nonche' di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'utilita' e l'efficienza delle stesse.
3. Al valore della velocita' rilevato mediante le apparecchiature di cui ai commi 1 e 2 si applica una riduzione pari al 10 per cento con un minimo di 2 chilometri orari, che comprende anche la tolleranza strumentale.
4. Gli organi accertatori possono utilizzare le apparecchiature di cui al presente articolo anche senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, purche' la violazione sia documentata con sistemi fotografici, videografici o analoghi che, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, consentano di accertare, anche successivamente, i fatti, le circostanze e il responsabile dell'illecito amministrativo, compresi i dati identificativi del mezzo nautico.
5. Al fine dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al presente articolo e dell'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 . L'utilizzo delle apparecchiature di cui ai commi 1 e 2 e' reso noto al pubblico esclusivamente mediante previsione nei provvedimenti che fissano i limiti di velocita'.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell' articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366 recante: «Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 2 aprile 1963:
«Art. 1. - La laguna di Venezia e' costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile (conca del Cavallino) alla foce del Brenta (conca di Brondolo) ed e' compreso fra il mare e la terraferma.
Essa e' separata dal mare da una lingua naturale di terra fortificata per lunghi tratti artificialmente, in cui sono aperte tre bocche o porti, ed e' limitata verso terraferma da una linea di confine marcata da appositi cippi o pilastri di muro segnati con numeri progressivi.
Tale linea delimita il territorio lagunare nel quale debbono essere osservate le norme e prescrizioni contenute nella presente legge a salvaguardia della laguna.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante: «Modifiche al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981.
Entrata in vigore il 14 dicembre 2024