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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16701/19 R.G. vertente tra:
Avv. ANDREA NENCHA) Controparte_1
-OPPONENTE-
E
già (Avv. MARCO ROSSI) Controparte_2 Controparte_2
-OPPOSTA-
- FATTO E DIRITTO -
1. Con decreto ingiuntivo n. 3944/2019, R.G. n. 12963/2019, emesso da questo Tribunale,
[...]
CP poi (di seguito anche solo “ ” o la “cessionaria”), CP_2 Controparte_2
otteneva ingiunzione di pagamento nei confronti di della somma pari ad € Controparte_1
26.814,17, di cui € 3.736,42 per rate scadute e non pagate ed € 10.154,56 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine ed € 12.923,19 a titolo di interessi di mora calcolati sul solo capitale di € 10.154,56 al tasso contrattualmente previsto, oltre interessi legali fino al soddisfo, nonché spese e competenze della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore del contratto di credito al consumo n. 5783898 di finanziamento per prestito personale stipulato con Compass S.p.A. in data 29.11.2006, oggetto di cessione pro soluto in favore di , CP_3
poi fusa per incorporazione in , la quale a sua volta ha ceduto pro soluto il CP_4
credito de quo a in data 07.06.2016. Controparte_5
Con atto di citazione in opposizione avverso il già indicato decreto, ha chiesto Controparte_1 la revoca dell'opposto decreto contestando: (i) la mancanza della prova rispetto all' erogazione del credito;
(ii) il disconoscimento delle firme apposte in calce al contratto di finanziamento con richiesta di esibizione dell'originale dello stesso;
(iii) la prescrizione della pretesa creditoria;
(iv)
l'usura; (v) la mancata ricezione della missiva di decadenza dal beneficio del termine;
con vittoria di spese e competenze di lite in favore dell'avv. costituito dichiaratosi anticipatario.
Si è costituita in giudizio la (divenuta nelle Controparte_2 Controparte_2
more del giudizio) chiedendo: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale: il rigetto per infondatezza della spiegata opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata: la condanna di al pagamento del diverso importo risultante all'esito del giudizio oltre agli Controparte_1
interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda al saldo;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con provvedimento dell'8.9.20 è stata accolta la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nonché assegnato alle parti il termine di 15 giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria ex D.lgs. n. 28/2010 (espletato poi con esito negativo).
Disposta la trattazione scritta ex art. 83 co. 7 lett. h) del d.l. 18/2020 (conv. l. 27/2020), con provvedimento del 6.4.21 sono stati concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e, con successivo provvedimento del 19.1.22, è stata disposta la CTU grafologica sulle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio.
La causa è stata, quindi, istruita mediante la produzione documentale delle parti e la detta CTU grafologica.
All'udienza del 24.1.25 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
2. L'opposizione va parzialmente accolta per quanto di seguito esposto.
2.1. Preliminarmente, si rileva che la difesa dell'odierna opponente ha lamentato la carenza CP documentale rispetto al credito azionato in via monitoria dalla sul presupposto che “L'opposta si è limitata a produrre (all. 3 comparsa di costituzione 6 luglio 2020) esclusivamente una distinta di emissione richiesta di due assegni circolari per complessivi €.12.000,00= emessi da Unicredit in data 29 novembre 2006 per €.7.000,00= ed €.5.000,00= in favore del sig. ” da Controparte_1
cui ne discenderebbe che “non è stata fornita alcuna prova né in ordine alla consegna dei due assegni all'effettivo beneficiario né in ordine all'avvenuto incasso dei titoli da parte del beneficiario con la relativa girata che ope legis doveva appore a tergo dei due assegni” (v. pagg.
2-3 conclusionale opponente).
Sul punto, si evidenzia che per granitico orientamento giurisprudenziale, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'Istituto di credito ed inerente al rimborso di un mutuo o di un finanziamento “non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca (cfr. Cass., Sez. I, 21 dicembre 2018, n. 33355; 6 giugno 2018, n. 14640; Cass., Sez. III, 29 ottobre 2016, n. 21092), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie ritenuta desumibile dalla quietanza contenuta nello stesso contratto di mutuo e dalle certificazioni prodotte (cfr. Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22 aprile
2010, n. 9541; 6 luglio 2001, n. 9209)” (Cfr. Cass. n. 21/2023).
Difatti, è noto che in caso di inadempimento contrattuale il creditore che agisce per l'adempimento nei confronti del debitore deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cass. SS.UU., n. 13533/2001).
Nel caso in esame, la cessionaria ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante poiché ha depositato in atti, nel procedimento monitorio e nel presente giudizio, la fonte negoziale del credito vantato nei confronti di ossia il contratto di credito al consumo n. Controparte_1
5783898 di finanziamento per prestito personale stipulato con Compass S.p.A. in data 29.11.2006
(v. all.to 2 fasc. monitorio), la comunicazione al della liquidazione dell'importo pari ad € CP_1
12.000,00 a mezzo di due assegni circolari emessi da Unicredit il 29.11.2006 (v. all.to 3 comparsa di costituzione), l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (v. all.to 9 fasc. monitorio) da cui si evince che il ha pagato le rate pattuite fino al 10.6.2008, dando incontrovertibile prova CP_1 dell'esecuzione del contratto di finanziamento de quo.
A ciò si aggiunga che la difesa dell'opponente non ha fornito la prova di eventuali elementi contrari alla sussistenza della debitoria del quali la presenza di un accordo transattivo, da CP_1 provarsi necessariamente per iscritto ai sensi dell'art. 1967 c.c., o di patti sostitutivi e derogativi dell'iniziale contratto di finanziamento, anch'essi da provare per iscritto considerati i divieti di prova testimoniale in materia di pagamenti e contratti, né ha fornito vi è prova di eventuali contestazioni avvenute ante causam rispetto al saldo debitore maturato in costanza di rapporto,
CP sicché alla luce di tali concorrenti elementi si ritiene che la documentazione prodotta dalla è, pertanto, sufficientemente idonea a provare l'esistenza del credito vantato nei confronti del
CP_1
Inoltre, dall'espletata CTU grafologica richiesta dalla difesa dell'opponente, tesa alla declaratoria dell'apocrifia delle firme del sul finanziamento in parola, comparando le CP_1 scritture del “costituite da firme più antiche, ma disponibili in copia (del 1989 e del 2004), CP_1
e di scritture recenti tra cui un esperimento grafico rilasciato secondo il protocollo di indagine grafologica” (v. pag. 36 della perizia) sono emerse “totali compatibilità ritmiche gestuali ed esecutive tra le quattro firme in verifica e le autografe, in particolare quelle più antiche, cioè coeve alla data del documento in verifica (del 2006)” (v. pag. 50 perizia), ragion per cui il perito nominato ha condivisibilmente concluso riconoscendo autenticità alle firme contestate, atteso che
“le scritture in esame hanno manifestato corrispondenze in tutti i parametri grafici che confermano l'unicità di mano. Per quanto sopra è stata esclusa una ipotesi di imitazione della grafia del sig. in quanto un falsario non avrebbe potuto riprodurre tutte le peculiarità e i CP_1 gesti individuanti della firma del sig. (…)”. (v. pag. 61 perizia). CP_1
La doglianza è, quindi, infondata.
2.2. Con riferimento all'eccepita prescrizione (decennale) avanzata dalla difesa dell'opponente, si rileva che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte “(..) nel contratto di mutuo (o di finanziamento) il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. III, 06 febbraio 2004, n. 2301; Cass., sez. III, 10 settembre
2010, n. 19291; Cass., sez. III, 30 agosto 2011, n. 17798). Si è, in particolare, spiegato: "la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicche' il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. D'altronde, un mutuo in cui l'obbligazione di restituzione non fosse differita nel tempo e fosse soggetta all'arbitrio del mutuante sarebbe economicamente inconcepibile, perché' inutile per il mutuatario, il quale, essendo autorizzato a consumare la cosa mutuata (art. 1817
c.c.), non sempre (o quasi mai) sarebbe in grado di procurarsi immediatamente l'equivalente da restituire. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia
l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero" (Cass., n. 2301/04, cit.).” (Cfr. Cass. 4232/2023).
Orbene, poiché il contratto n. 5783898 di finanziamento per prestito personale è stato stipulato tra la Compass S.p.A. ed il in data 29.11.2006, nel quale è stato pattuito il pagamento della CP_1
somma finanziata mediante la restituzione di 72 rate mensili a partire dal 30.12.2006, con scadenza dell'ultima rata 30.12.2012 (v. all.to 2 fasc. monitorio), facendo decorrere il termine prescrizionale da tale data (dies a quo) si osserva che alla data della notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta in data 24.10.2019, non erano ancora decorso il termine decennale così come stabilito dall'art. 2946 c.c.
La doglianza è, pertanto, priva di pregio.
Non merita accoglimento neppure l'eccepita “improcedibilità della domanda” per assenza della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e della costituzione in mora poiché è, invece, documentalmente provato (v. all.to 5 comparsa opposta) che la stessa è stata inviata al in data 14.7.2008 contestualmente alla notifica dell'avvenuta cessione, non essendo ad CP_1
ogni modo necessaria trattandosi di mora ex re prodotta automaticamente dall'inadempimento, vertendosi in tema di obbligazione pecuniaria.
3.Ciò posto, nei confronti del rapporto in parola è stata contestata l'usura da parte della difesa del basata sull'assunto che andrebbero considerati rilevanti “ai fini della determinazione CP_1
della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito, e ciò indipendentemente dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, le quali, in quanto mere istruzioni di carattere tecnico, non possono essere considerate vincolanti ma aventi una mera efficacia consultiva. (…) Tra tali oneri rientra quindi (così come vi rientrava in passato) anche il costo della polizza a garanzia del rischio vita del mutuatario” (v. pag. 5 conclusionale opponente).
Tuttavia, in disparte la prospettazione della difesa dell'opponente, dall'esame del contratto di finanziamento del 29.11.2006 emerge per tabulas che le condizioni economiche pattuite sono usurarie.
Difatti, il “Decreto del Ministero Economia e Finanze per la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi per categorie di operazioni ai fini della legge sull'usura”, inerente al quarto trimestre 2006, categoria di riferimento “Prestiti Personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle Banche”, stabilisce che il relativo Tasso effettivo globale Medio (T.E.G.M.) è pari al 10,07%, da cui ne discende che il Tasso soglia usura (T.S.U.) è pari al 15,105% (come pure rilevato dalla difesa dell'opposta, v. pag. 1 repliche), così come disciplinato dall'art. 2, della L.
108/96, ovvero aumentando della metà il T.E.G.M. ( ; 10,07%*1,5 = 15,105%). C.F._1
Pertanto, considerato che il solo tasso annuale nominale (TAN) indicato nel contratto di finanziamento del 29.11.2006, ovvero il tasso di interesse applicato, espresso in percentuale annua rispetto al capitale erogato, escluse spese e imposte, è pari al 16,50% (TAEG al 17,81%), può ragionevolmente desumersi che il tasso effettivo globale del rapporto de quo (TEG, tasso da confrontare con il TSU), il cui calcolo deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito, così come previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia ratione temporis applicabili, è superiore al Tasso soglia usura, pari come visto al 15,105%.
Ne discende che deve applicarsi la sanzione di cui all'art. 1815, 2 co., c.c. al rapporto in esame essendo stata riscontrata l'usura (rilevabile d'ufficio), a mente del quale “Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Assorbite le ulteriori questioni.
3. Alla luce di quanto precede, si dichiara che il saldo debitore del contratto n. 5783898 di finanziamento per prestito personale del 29.11.2006, stipulato tra la Compass S.p.A. e CP_1
è pari ad € 9.565,06, importo derivante dalla differenza tra quanto finanziato, pari ad €
[...]
13,626,10 (€ 12.000 a cui vanno aggiunti € 777,10, a titolo di premio assicurativo ed € 849,00 a titolo di estinzione del finanziamento n. 4628767) e quanto già corrisposto ratealmente dal CP_1
fino al 10.6.2008, pari ad € 4.061,04, così come da estratto conto certificato ex art. 50 TUB (v. all.to 9 fasc. monitorio).
3. Stante la parziale soccombenza di parte opposta, le spese di lite seguono vengono compensate per metà , così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 5.200,01 e fino a €
26.000,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
In considerazione dell'esito della CTU grafologica, le relative spese vanno poste a carico dell'opponente così come liquidate nel corso del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 3944/2019, R.G. n. 12963/2019;
2) condanna al pagamento della somma pari ad € 9.565,06 in favore di Controparte_1 [...]
titolo di saldo debitore del contratto n. 5783898; Controparte_2
3) condanna al pagamento di metà delle spese processuali del giudizio di Controparte_1
merito in favore di che, in detta ridotta misura, si liquidano in € Controparte_2
2.538,50 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.
3) pone le spese di CTU a carico di come indicato in parte motiva. Controparte_1
Così deciso in Bari, il 6.5.2025.
IL GIUDICE
dott. Michele De Palma