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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/09/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.3123/2024
Tribunale Ordinario di Velletri
Prima - Famiglia
Il collegio, così composto:
Riccardo Massera Presidente
Marco Valecchi Giudice
Angelo Baffa Giudice rel.
Nella causa tra con l'avv. MORMILE MAURO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Nei confronti di con l'avv. PERICA CHIARA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: divorzio giudiziale.
Conclusioni: come va verbale d'udienza del 22.09.2025.
FATTO E DIRITTO
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 Controparte_1
l'1.07.1995 a Paliano, dalla cui unione sono nati i figli (a Roma il 10.05.1997) e Persona_1 Per_2
(a Roma il 15.01.2002) maggiorenni ed economicamente indipendenti, nonché di essersi
[...] separato dalla coniuge con sentenza del Tribunale di Velletri n. 1654/2022, pubblicata in data 8.09.2022, ha adito il Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il Signor e la Signora ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) Revocare l'assegno di manenimento per il figlio perché maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
c) Revocare Per_2
l'assegnazione della casa coniugale sita in Colleferro, Via P. Mascagni n. 17 alla moglie per il venir meno dei necessari presupposti come sopra argomentato. Con vittoria delle spese di giudizio.” Il ricorrente, dopo aver allegato l'assenza di riconciliazione con la moglie, ha dedotto l'avvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica anche del figlio . Per_2 costituitasi, ha aderito alla domanda di divorzio;
ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1 di revoca del contributo al mantenimento del figlio , svolgendo egli un'attività lavorativa Per_2 temporanea;
ha domandato, in via riconvenzionale, il riconoscimento di un assegno divorzile. Il PM è regolarmente intervenuto nel giudizio. All'udienza del 26 maggio 2025 è stato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione. All'udienza del 30.06.2025 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori:
“dispone la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre e in favore del figlio Per_2
Dispone la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della
[...] coniuge;
tuttavia, preso atto dell'accordo tra le parti dispone che la resistente potrà godere della disponibilità della casa coniugale per ulteriori 18 mesi. Rinvia la causa per la decisione all'udienza del 1° giugno 2026 alle ore 10:00”. Su istanza del ricorrente l'udienza è stata anticipata per la sola pronuncia sullo status. Sussistono i presupposti previsti dall'art 3 co.1 n. 2 lett. B) L. 898/1970 per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assenza di riconciliazione e la ferma volontà delle parti di addivenire allo scioglimento del vincolo coniugale convincono il Tribunale dell'impossibilità del ripristino del consorzio familiare. La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza. Spese al definitivo.
PQM
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Paliano l'1.07.1995 e, per l'effetto, ordina l'annotazione come per legge a cura dell'ufficiale dello stato civile del Comune di Colleferro sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 31, parte II, serie B, anno 1995).
- Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
- Spese al definitivo.
Si comunichi.
Velletri, lì 24/09/2025
Il giudice rel.
Angelo Baffa
Il Presidente
Riccardo Massera
Tribunale Ordinario di Velletri
Prima - Famiglia
Il collegio, così composto:
Riccardo Massera Presidente
Marco Valecchi Giudice
Angelo Baffa Giudice rel.
Nella causa tra con l'avv. MORMILE MAURO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Nei confronti di con l'avv. PERICA CHIARA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: divorzio giudiziale.
Conclusioni: come va verbale d'udienza del 22.09.2025.
FATTO E DIRITTO
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1 Controparte_1
l'1.07.1995 a Paliano, dalla cui unione sono nati i figli (a Roma il 10.05.1997) e Persona_1 Per_2
(a Roma il 15.01.2002) maggiorenni ed economicamente indipendenti, nonché di essersi
[...] separato dalla coniuge con sentenza del Tribunale di Velletri n. 1654/2022, pubblicata in data 8.09.2022, ha adito il Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il Signor e la Signora ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) Revocare l'assegno di manenimento per il figlio perché maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
c) Revocare Per_2
l'assegnazione della casa coniugale sita in Colleferro, Via P. Mascagni n. 17 alla moglie per il venir meno dei necessari presupposti come sopra argomentato. Con vittoria delle spese di giudizio.” Il ricorrente, dopo aver allegato l'assenza di riconciliazione con la moglie, ha dedotto l'avvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica anche del figlio . Per_2 costituitasi, ha aderito alla domanda di divorzio;
ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_1 di revoca del contributo al mantenimento del figlio , svolgendo egli un'attività lavorativa Per_2 temporanea;
ha domandato, in via riconvenzionale, il riconoscimento di un assegno divorzile. Il PM è regolarmente intervenuto nel giudizio. All'udienza del 26 maggio 2025 è stato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione. All'udienza del 30.06.2025 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori:
“dispone la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre e in favore del figlio Per_2
Dispone la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della
[...] coniuge;
tuttavia, preso atto dell'accordo tra le parti dispone che la resistente potrà godere della disponibilità della casa coniugale per ulteriori 18 mesi. Rinvia la causa per la decisione all'udienza del 1° giugno 2026 alle ore 10:00”. Su istanza del ricorrente l'udienza è stata anticipata per la sola pronuncia sullo status. Sussistono i presupposti previsti dall'art 3 co.1 n. 2 lett. B) L. 898/1970 per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assenza di riconciliazione e la ferma volontà delle parti di addivenire allo scioglimento del vincolo coniugale convincono il Tribunale dell'impossibilità del ripristino del consorzio familiare. La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza. Spese al definitivo.
PQM
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Paliano l'1.07.1995 e, per l'effetto, ordina l'annotazione come per legge a cura dell'ufficiale dello stato civile del Comune di Colleferro sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 31, parte II, serie B, anno 1995).
- Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
- Spese al definitivo.
Si comunichi.
Velletri, lì 24/09/2025
Il giudice rel.
Angelo Baffa
Il Presidente
Riccardo Massera