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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/04/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 6637 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 comma 2 c.p.c.) e vertente
T R A
e rapp.ti e Parte_1 Parte_2 difesi dall'avv. BERARDI SEVERINO
- OPPONENTI -
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. VASAPOLLO VALERIA
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 14.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5.9.2022, Pt_1
e unitamente a
[...] Parte_2
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 proponevano opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di conversione del pignoramento del 7.4.2022 emessa nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare
RGE 4/2020, instaurata dalla ed in cui spiegava Pt_6 intervento l' . CP_2
1 Deducevano essenzialmente la errata determinazione della
Part somma dovuta alla creditrice pignorante nonché, con riferimento all'atto di intervento della la CP_1 mancata notifica dell'intervento e la non debenza della somma pretesa dal creditore intervenuto in quanto relativa a cartella oggetto di sgravio.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta , la CP_2 quale eccepiva l'infondatezza della proposta opposizione.
Preliminarmente, va rilevato che, a seguito di proposta conciliativa formulata da questo Giudice, le parti interessate, ovvero tutti gli attori, Parte_3
e Parte_4 Parte_5 Parte_1
e la convenuta e Parte_2 CP_3
Part per essa (già ) addivenivano ad una Controparte_4 conciliazione della lite sulla base della proposta di cui al verbale del 19.9.2023, per cui, in parte qua, la controversia veniva definita con provvedimento del
16.1.2024.
Oggetto del presente giudizio, dunque, rimane soltanto l'opposizione all'ordinanza di conversione nella parte in cui integra un'opposizione, proposta soltanto dagli attori ed Parte_2 Parte_1 all'intervento spiegato dall' CP_2
Detto ciò, l'opposizione è meritevole di accoglimento per le motivazioni e nei limiti che si vanno ad esporre.
Invero, gli originari motivi di opposizione all'intervento sono risultati infondati, dovendosi sul punto confermare quanto statuito dal GE del 21.6.2022.
In particolare, quanto alla mancata notifica dell'atto di intervento ai debitori, deve rilevarsi che, l'art. 499, comma terzo, c.p.c. richiede che l'intervento debba essere notificato esclusivamente nell'ipotesi di intervento “non titolato”, mentre nel caso di specie l' agiva in forza CP_2 di un valido titolo esecutivo (cfr. Cass. 08/02/2018, n.
2 3021) ovvero, in ossequio alla normativa prevista dal
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e segnatamente dall'art. 49, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo.
Con riguardo al secondo motivo di opposizione (inesistenza del titolo esecutivo per intervenuto sgravio), deve osservarsi che l'intervento contestato è relativo all'importo della cartella esattoriale n.
02820120031897928001, tenuto conto già dello sgravio
(peraltro parziale) intervenuto.
In proposito, basta osservare che nell'estratto di ruolo l'importo originario era pari ad € 20.174,78, importo poi ridotto in seguito alla comunicazione di sgravio parziale, per la somma di € 13.638,47. Sul punto, l'opposta ha CP_2 allegato due pronunce del Giudice Tributario, in cui si precisa appunto che lo sgravio in questione atteneva al riconoscimento della imposizione agevolata (benefici prima casa) in luogo di quella ordinaria, per cui persisteva il debito nella minor misura derivante dalla tassazione agevolata (cfr. CTP di Caserta 5080/7/15 e CTR di Napoli
10334/52/2016 – allegati nn. 8 e 9 della produzione di parte opposta).
In aggiunta agli originari motivi di opposizione, nel corso del presente giudizio, gli opponenti deducevano e dimostravano, con riferimento ai crediti di cui all'intervento, di aver aderito alla cd. rottamazione quater ovvero alla definizione agevolata dei carichi affidati all' prevista dalla legge 197/2022 e di aver CP_2 pagato le relative prime quattro rate.
Orbene, ai sensi dell'art. 1, comma 243, della predetta legge, “il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”, per cui deve ritenersi che anche l'intervento spiegato dall' CP_5
3
[...] debba considerarsi caducato una volta intervenuto il pagamento della prima rata, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 244, secondo cui “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono
a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano
l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero”.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere accolta, dovendosi dichiarare caducato l'intervento spiegato dall' nella procedura esecutiva RGE 4/2020. CP_2
Spese di lite.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, alla luce della complessiva valutazione della vicenda ed in particolare del fatto che la domanda è stata accolta sulla base di un fatto sopravvenuto nel corso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. e, per l'effetto,
B) Dichiara caducato l'intervento spiegato dall' CP_2 nella procedura esecutiva immobiliare RGE 4/2020 con conseguenziale stralcio del relativo credito
4 dall'ordinanza di conversione;
C) Compensa le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 08/04/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 6637 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 comma 2 c.p.c.) e vertente
T R A
e rapp.ti e Parte_1 Parte_2 difesi dall'avv. BERARDI SEVERINO
- OPPONENTI -
E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. VASAPOLLO VALERIA
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 14.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5.9.2022, Pt_1
e unitamente a
[...] Parte_2
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 proponevano opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di conversione del pignoramento del 7.4.2022 emessa nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare
RGE 4/2020, instaurata dalla ed in cui spiegava Pt_6 intervento l' . CP_2
1 Deducevano essenzialmente la errata determinazione della
Part somma dovuta alla creditrice pignorante nonché, con riferimento all'atto di intervento della la CP_1 mancata notifica dell'intervento e la non debenza della somma pretesa dal creditore intervenuto in quanto relativa a cartella oggetto di sgravio.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta , la CP_2 quale eccepiva l'infondatezza della proposta opposizione.
Preliminarmente, va rilevato che, a seguito di proposta conciliativa formulata da questo Giudice, le parti interessate, ovvero tutti gli attori, Parte_3
e Parte_4 Parte_5 Parte_1
e la convenuta e Parte_2 CP_3
Part per essa (già ) addivenivano ad una Controparte_4 conciliazione della lite sulla base della proposta di cui al verbale del 19.9.2023, per cui, in parte qua, la controversia veniva definita con provvedimento del
16.1.2024.
Oggetto del presente giudizio, dunque, rimane soltanto l'opposizione all'ordinanza di conversione nella parte in cui integra un'opposizione, proposta soltanto dagli attori ed Parte_2 Parte_1 all'intervento spiegato dall' CP_2
Detto ciò, l'opposizione è meritevole di accoglimento per le motivazioni e nei limiti che si vanno ad esporre.
Invero, gli originari motivi di opposizione all'intervento sono risultati infondati, dovendosi sul punto confermare quanto statuito dal GE del 21.6.2022.
In particolare, quanto alla mancata notifica dell'atto di intervento ai debitori, deve rilevarsi che, l'art. 499, comma terzo, c.p.c. richiede che l'intervento debba essere notificato esclusivamente nell'ipotesi di intervento “non titolato”, mentre nel caso di specie l' agiva in forza CP_2 di un valido titolo esecutivo (cfr. Cass. 08/02/2018, n.
2 3021) ovvero, in ossequio alla normativa prevista dal
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e segnatamente dall'art. 49, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo.
Con riguardo al secondo motivo di opposizione (inesistenza del titolo esecutivo per intervenuto sgravio), deve osservarsi che l'intervento contestato è relativo all'importo della cartella esattoriale n.
02820120031897928001, tenuto conto già dello sgravio
(peraltro parziale) intervenuto.
In proposito, basta osservare che nell'estratto di ruolo l'importo originario era pari ad € 20.174,78, importo poi ridotto in seguito alla comunicazione di sgravio parziale, per la somma di € 13.638,47. Sul punto, l'opposta ha CP_2 allegato due pronunce del Giudice Tributario, in cui si precisa appunto che lo sgravio in questione atteneva al riconoscimento della imposizione agevolata (benefici prima casa) in luogo di quella ordinaria, per cui persisteva il debito nella minor misura derivante dalla tassazione agevolata (cfr. CTP di Caserta 5080/7/15 e CTR di Napoli
10334/52/2016 – allegati nn. 8 e 9 della produzione di parte opposta).
In aggiunta agli originari motivi di opposizione, nel corso del presente giudizio, gli opponenti deducevano e dimostravano, con riferimento ai crediti di cui all'intervento, di aver aderito alla cd. rottamazione quater ovvero alla definizione agevolata dei carichi affidati all' prevista dalla legge 197/2022 e di aver CP_2 pagato le relative prime quattro rate.
Orbene, ai sensi dell'art. 1, comma 243, della predetta legge, “il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”, per cui deve ritenersi che anche l'intervento spiegato dall' CP_5
3
[...] debba considerarsi caducato una volta intervenuto il pagamento della prima rata, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 244, secondo cui “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono
a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano
l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero”.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere accolta, dovendosi dichiarare caducato l'intervento spiegato dall' nella procedura esecutiva RGE 4/2020. CP_2
Spese di lite.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, alla luce della complessiva valutazione della vicenda ed in particolare del fatto che la domanda è stata accolta sulla base di un fatto sopravvenuto nel corso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. e, per l'effetto,
B) Dichiara caducato l'intervento spiegato dall' CP_2 nella procedura esecutiva immobiliare RGE 4/2020 con conseguenziale stralcio del relativo credito
4 dall'ordinanza di conversione;
C) Compensa le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 08/04/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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