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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. prevista per l'udienza del 26.02.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 640/2024 R.G., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Calista ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Pescara, Via Venezia n. 7, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
E
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, domiciliataria presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., L'Aquila;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 387/2024 del Tribunale di L'Aquila, depositata l'11.06.2024 all'esito del giudizio n. 967/2022 R.G., notificata il 14.06.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
<<in via principale e nel merito> accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 387/2024 emessa dal Tribunale di L'Aquila, Sezione
Civile, Giudice Giovanni Spagnoli nell'ambito del giudizio N.R.G. 1866/2023, notificata da parte resistente il 14.06.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello de L'Aquila riformare la decisione di cui alla sentenza 387/2024
Reg. Sent. (n. 967/2022 R.G.) emessa dal Tribunale di L'Aquila, in persona del Dott. Giovanni
Spagnoli, in data 11 06 2024 e per l'effetto annullare l'ordinanza impugnata n.1632/23 (prot. uscita
n. 55939) del 18.08.2023 e così disporre la restituzione della patente di guida ctg. “B” n.
rilasciata dal Dipartimento dei trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Pescara – NumeroD_1
ovvero ogni altra patente o documento abilitante alla guida eventualmente in possesso della ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.” Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio>>.
Per l'appellato:
<<voglia l corte d accertata di tutti i motivi dedotti nell>
d'appello, confermare la sentenza impugnata;
Vinte le spese>>.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraccitata sentenza impugnata il Tribunale di L'Aquila ha rigettato, con condanna alla rifusione delle spese processuali a favore del resistente, il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con cui impugnava il provvedimento n. 1632/2023 (prot. uscita n. 55939) del 18.08.2023, Parte_1
notificato in data 19.08.2023, con cui la le aveva revocato la patente di guida Controparte_2 categoria “B” n. rilasciata dal Dipartimento dei trasporti terrestri – Ufficio Provinciale NumeroD_1 di Pescara, chiedendone l'annullamento con ordine di restituzione della predetta patente di guida o di ogni altra patente o documento abilitante alla guida.
1.1 La motivazione della decisione è basata sull'inesistenza del diritto soggettivo della ricorrente al mantenimento della patente di guida, legittimamente revocata – sulla scorta della condanna irrevocabile della ricorrente per il reato p. e p. dall'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 – ai sensi dell'art. 120, comma 2, C.d.S., con provvedimento che, nelle sue motivazioni, teneva conto della valutazione complessiva della situazione soggettiva della Pt_1
2. Avverso tale decisione ha proposto appello l'originaria ricorrente, lamentando quanto segue:
a) l'erroneità, illogicità e iniquità della decisione, per avere ritenuto valida la motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla “sussistenza di precedenti condanne in materia di spaccio”, senza considerare che i fatti risalgono al 2016 e che trattandosi di procedimenti tuttora pendenti non è consentita alcuna prognosi negativa sull'appellante; non sono state valutate, inoltre,
2 le esigenze lavorative e familiari della essendosi ritenuto che la stessa, madre di quattro figli Pt_1
in età scolare, potesse avvalersi di mezzi pubblici o velocipedi a pedalata assistita;
b) l'errata interpretazione dell'art. 120 C.d.S., non essendo sufficiente la condanna per uno dei reati ivi indicati per poter disporre la revoca della patente di guida;
nel caso di specie, a favore della parte appellante, depone non solo l'entità della pena detentiva comminata (6 mesi e 20 giorni di reclusione), ma anche la concreta lievità del fatto (modesto quantitativo di stupefacente) nonché il positivo comportamento processuale (definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p.).
3. Si è costituito, mediante deposito di comparsa di risposta, il Controparte_1
, il quale ha resistito agli avversi assunti, insistendo per la conferma della sentenza
[...]
impugnata.
4. È stata fissata, per la decisione della causa ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c.,
l'udienza del 26.02.2025, la quale è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione del termine per il deposito di note conclusionali.
5. L'appello è infondato e va respinto, per le ragioni che seguono.
5.1 Va premesso che nel caso di specie la revoca della patente è stata disposta dalla CP_2
ai sensi dell'art. 120 C.d.S., a tenore del quale (comma 1) “Non possono conseguire la
[...]
patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990, fatti salvi i provvedimenti riabilitativi […]”, con la precisazione che (comma 2) “[…]se le condizioni soggettive indicate nel presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida.
La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”.
5.1.1 Come noto, la disposizione è stata oggetto di molteplici interventi da parte della Corte
Costituzionale la quale – con specifico riferimento all'ipotesi di condanna per i reati di cui al DPR
309/1990 in materia di stupefacenti, intervenuta in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – ha dichiarato il comma 2 costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” anziché “può provvedere” alla revoca della stessa (cfr. sentenza n. 22/2018, seguita, per altre fattispecie, dalle sentenze nn. 24 e 29 del 2020).
5.1.2 Con tali pronunce la Consulta ha riscritto i connotati sostanziali del provvedimento prefettizio di revoca della patente per perdita dei requisiti morali, provvedendo ad inquadrare detta
3 revoca in un provvedimento che attesta il venir meno dell'affidabilità del titolare della patente di guida, determinata dalla perdita dei requisiti morali sussistenti al rilascio dell'abilitazione, così rifiutando una supposta natura sanzionatoria conseguente alla violazione di una norma in tema di circolazione stradale, in favore di un provvedimento che trova il proprio presupposto giuridico nel realizzarsi di uno degli eventi indicati dal primo comma dell'art. 120 C.d.S.. Il Giudice delle leggi, inoltre, ha costantemente censurato l'automatismo della revoca della patente da parte del prefetto, ritenuto contrario ai principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, attesa la varietà e diversa gravità delle situazioni concrete legittimanti l'adozione della misura amministrativa.
5.1.3 Nell'ambito di tale cornice interpretativa, è intervenuta in seguito anche la Suprema
Corte che, già in riferimento al comma 1 dell'art. 120 C.d.S., aveva chiarito che il diniego di rilascio del titolo abilitativo non è espressione di discrezionalità amministrativa ma atto posto in essere nell'esercizio di una attività del tutto vincolata, regolata da una norma di relazione, rispetto alla quale si configurano posizioni giuridiche soggettive aventi la consistenza di diritto soggettivo (Cass.
SS.UU. 32977/2019). Con successiva pronuncia, ha poi affermato che, anche a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 99/2020, “la revoca della patente dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non affievolisce la posizione del privato”, chiarendo che il provvedimento adottato dal prefetto “è vincolato a circostanze prestabilite dalla legge, rappresentate dal sopravvenire di una condizione soggettiva ostativa, senza passare in alcun modo attraverso valutazioni discrezionali dell'organo amministrativo. L'amministrazione non ha alcun potere di apprezzare discrezionalmente i presupposti per la revoca della patente, poiché questi si collegano a condizioni definite in modo stringente e univoco;
manca, quindi, il momento decisionale – inteso come scelta, espressa all'esito di un giudizio – tra diverse alternative possibili. L'atto del prefetto, per quanto materialmente necessario alla produzione dell'effetto di revoca, non assume il connotato di bilanciamento di interessi autonomamente condotto dalla pubblica amministrazione”; da ultimo, ha quindi evidenziato “la necessità che l'autorità amministrativa apprezzi le circostanze del caso concreto e dia prevalenza al mantenimento del titolo abilitativo, nonostante il sopravvenire della misura di prevenzione, ove lo richieda la destinazione della patente a finalità lavorative e lo consenta il tipo di misura applicata o lo esiga il principio di coerenza con la funzione che questa persegue”
(Cass. SS.UU. 26391/2020). Più recentemente, tali principi sono stati ulteriormente ribaditi in sede di legittimità, specificando che l'attività demandata al prefetto in ordine alla revoca della patente consiste in una “operazione di mero accertamento di dati univoci, senza alcuna ponderazione comparativa di interessi pubblici e privati, né scelta in ordine all'an, al quando al quomodo o al quid del provvedimento da adottare, caratteri che appunto connotano la decisione amministrativa
4 discrezionale, valutazione fatta, in via preventiva, dal legislatore che ha reputato ostative al rilascio
(come pure al mantenimento) della patente di guida determinate condizioni soggettive” (così Cass.
SS.UU. 8188/2022).
5.1.4 Nell'ambito della giustizia amministrativa, analogamente, è stato sostenuto che “la revoca della patente, nei casi previsti dall'art. 120 in esame, non ha natura sanzionatoria, né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza (sopravvenuta) dei "requisiti morali" prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione” (Cons. di Stato n. 3441/2023; conf. n.
3791/2015.
5.1.5 Atteso, dunque, che il provvedimento prefettizio di revoca della patente è divenuto frutto di una valutazione da fare caso per caso, la giurisprudenza ha indicato i criteri che devono indirizzare l'esercizio del potere discrezionale (inteso nel senso sopra riportato), facendo riferimento ai seguenti parametri, meramente esemplificativi: (a) gravità degli episodi criminosi descritti nelle sentenze di condanna, tenendo conto delle valutazioni espresse dal giudice penale circa l'atteggiamento processuale, i precedenti e le prospettive future;
(b) condotta mantenuta dal ricorrente successivamente alla condanna, sia sotto il profilo lavorativo sia in generale nei rapporti sociali e interpersonali;
(c) eventuali nuove denunce a carico del ricorrente, o frequentazione di soggetti pericolosi;
(d) eventuale presenza di familiari in grado di assistere e sostenere il ricorrente nel percorso riabilitativo;
(e) svolgimento di attività lavorative, oppure offerte di lavoro, in relazione alle quali sia necessario il possesso della patente di guida;
(f) modalità con cui il ricorrente ha utilizzato in precedenza la patente di guida (cfr. TAR Puglia sez. II - Bari, 20/10/2021, n. 1527).
5.2 Orbene, applicando i menzionati principi al caso in esame e tenuto conto della motivazione addotta dalla a fondamento della impugnata revoca, emerge che il Tribunale, e prima CP_2
ancora la stessa Autorità emanante, hanno effettuato una completa e adeguata valutazione dei suddetti elementi al fine di giungere alla formulazione di un giudizio di pericolosità sociale orientato all'attualità.
5.3 In particolare, oltre alla sentenza del Tribunale di Pescara n. 124/2023 – divenuta irrevocabile il 21.03.2023, emessa ai sensi dell'art. 445, c. 1 c.p.p., con la quale alla è stata Pt_1 applicata la pena in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 commesso in Pescara il 03.07.2019 della pena finale di mesi 6 e giorni 40 di reclusione ed € 2.000,00 di multa determinata in “continuazione tra i fatti per cui è processo con quelli di cui alla sentenza n. 2661/19 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Pescara in data 17.7.2019, irrevocabile il 10.09.2019, ravvisandosi tra gli stessi la unicità del disegno criminoso di cui all'art. 81 c.p.” (cfr. All. 1 ) – si è tenuto altresì CP_1
5 conto delle seguenti ulteriori circostanze, tutte adeguatamente provate dall'odierno appellato e puntualmente richiamate nel provvedimento opposto:
- dal Certificato del Casellario Giudiziale (all. 4 ) risultano tre sentenze irrevocabili di CP_1
condanna, tutte relative alla medesima fattispecie di reato (art. 73 DPR 309/1990) per fatti commessi, rispettivamente, in data 19.03.2014, 24.03.2016 e 16.07.2019;
- dal 20.12.2022 veniva disposta la detenzione domiciliare, proseguita in data 30.03.2023 per sopravvenienza di nuovo titolo;
- vi è inoltre una sentenza di condanna, irrevocabile il 07.03.2023, per il reato di truffa continuata in concorso, commesso nel 2016;
- dal Certificato dei carichi pendenti (All. 4 ) risulta, oltre ad una sentenza di assoluzione, CP_1
la pendenza di un procedimento per il reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990 e 99 c.p., commesso il 09.09.2021 (giudizio attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione ed inerente sentenza di condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed € 18.000,00 di multa);
- la Questura di Pescara, nella propria nota del 16.06.2023, riferisce di una lunga serie (diciotto) di segnalazioni ed arresti, che vanno dal 2012 al 2021, inerenti per lo più i reati di cui all'art. 640
c.p., all'art. 73 DPR 309/1990 ed all'art. 633 c.p. (invasione di terreni ed edifici), commessi in varie parti d'Italia, precisando che “attualmente è sottoposta alla misura Parte_1 alternativa della detenzione domiciliare con permesso di assentarsi …” e concludendo che “il giudizio sulla pericolosità sociale della prevenuta è assolutamente attuale”.
5.4 Alla luce di tali elementi emerge dunque che la misura per cui è causa è stata adottata non già sulla scorta di una isolata sentenza di applicazione pena, bensì di una attenta ed analitica valutazione della storia personale e giudiziaria della la cui condotta si è rivelata tale da Pt_1
destare preoccupazione in ordine alla possibile reiterazione di reati, come dimostrano le numerose e pressoché periodiche segnalazioni risultanti dalla Banca Dati NT (cfr. in particolare l'arresto avvenuto in data 09.09.2021, sempre per violazione dell'art. 73, comma 1 bis, DPR 309/1990, successivamente al reato per cui è stata condannata).
5.4.1 Gli elementi pregiudizievoli risultanti dagli atti devono pertanto considerarsi sintomatici della maggiore pericolosità sociale dell'appellante connessa al possesso della patente di guida, a nulla rilevando i rilievi mossi dalla in merito alla minima offensività del reato o alla scelta Pt_1
processuale dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, fattori, questi, certamente inidonei a scalfire la ravvisata insussistenza dei requisiti morali da parte della stessa.
5.4.2 Analoghe considerazioni vanno rivolte alle esigenze lavorative e familiari prospettate dall'appellante che, come correttamente rilevato dal primo giudice, sono rimaste prive di un adeguato
6 supporto probatorio, non avendo la dimostrato che il luogo di lavoro si trovi ad una distanza Pt_1
eccessiva rispetto alla propria residenza, né che i quattro figli minori siano a suo esclusivo carico, attesa la presenza di altri adulti nel nucleo familiare (cfr. stato di famiglia). Le motivazioni espresse sul punto dalla sentenza impugnata meritano pertanto di essere condivise, attesa la possibilità di utilizzare sia i mezzi pubblici, sia velocipedi a pedalata assistita.
5.5 Quanto sopra porta a ritenere che il provvedimento di revoca sia fondato su un adeguato riscontro della ricorrenza e perduranza dei presupposti idonei ad affermare il venir meno dei requisiti morali necessari per l'esercizio del potere discrezionale di revoca, al momento del suo effettivo esercizio.
6. In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua del D.M. 55/2015, aggiornate con D.M. 147/2022, valori minimi tenuto conto della modestia delle questioni, in fatto e in diritto, trattate
8. Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002, atteso l'integrale rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che liquida in € 4.996,00, oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge, per compenso.
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Marco Bartoli) (dott. Silvia Rita Fabrizio)
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