Articolo 29 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 28Articolo 30
Versione
14 marzo 1965
Art. 29.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1963 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
Entrata in vigore il 14 marzo 1965