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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 476/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IS NC, Presidente ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Relatore MORGESE NICOLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2411/2022 depositato il 07/11/2022
proposto da
Comune di Turi - Via Xx Settembre 5 70010 Turi BA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 728/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 2 e pubblicata il 13/04/2022
1 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 731 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: // Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Turi, in persona del Sindaco pro tempore, come in atti rappresentato e difeso dall'avv.
Difensore_1, con ricorso regolarmente notificato e depositato, proponeva appello alla Commissione
Tributaria Regionale avverso la sentenza n. 728/2/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto per ragioni di sintesi nella presente sede si rimanda) aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n.731/2020 emesso dal Comune di Turi in data 24/12/2020 e regolarmente notificato. A mezzo di tale atto impositivo, con riguardo all'anno di imposta 2014, era liquidata nei suoi confronti una maggior IMU in seguito al possesso a titolo di proprietà di un'area fabbricabile ubicata in Turi all'interno della Zona PUG – Aree di progetto – (censita in catasto in diversi fogli e particelle).
L'ufficio impositore liquidava e domandava il pagamento di una maggiore imposta di circa € 558,00.
La Commissione Provinciale di Bari accoglieva il ricorso ed affermava che la pretesa creditoria esercitata dall'ente locale, fondava sull'ipotizzato incremento del valore degli immobili assoggettati ad imposizione quale conseguenza dell'adozione del p.u.g., era infondata in quanto il Comune non aveva contro dedotto alcunché alla diversa valutazione cui era pervenuto il ricorrente sulla scorta di una perizia di parte asseverata, le cui conclusioni era ritenute condivisibili. Il Comune risultava contumace.
L'ufficio impositore chiedeva la riforma della sentenza impugnandola per mezzo dei motivi oggetto del gravame innanzi, in quanto il giudice di prime cure aveva omesso di valutare i dati riportati nella motivazione dell'atto impositivo impugnato e conseguente travisamento dei fatti.
Il contribuente si costituiva a mezzo di controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto dell'appello.
2 In data 07/01/2026 l'appellante depositava in atti un'istanza con la quale egli rappresentava che era intervenuto un accordo per la definizione della lite pendente (conciliazione fuori udienza) e chiedeva la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 23/01/2026 nessuna parte era presente e questa Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La motivazione della sentenza viene redatta in conformità alle previsioni contenute nell'art. 118, commi 1 e 2 att. c.p.c.
Come anticipato, con istanza depositata in data 23/01/2026 l'appellante chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione della lite e compensazione delle spese di lite.
Infatti, l'art. 1 comma 221 bis L. n. 197/22 (introdotto dall'art. 3 bis comma 1 lett. c) d.l. n. 198/22 conv. in L. n. 14/23) stabilisce che “Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi 206 e 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204”.
Il comma 206 dell'art. 1 L. n. 197/22 prevede, a riguardo delle controversie pendenti dinanzi alle Corti di giustizia tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, che esse, qualora abbiano ad oggetto atti impositivi, possono essere definite entro il 30 settembre 2023 con l'accordo conciliativo di cui all'art. 48 d. lgs. n. 546/92 in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204.
I commi del suddetto art. 1 compresi tra il comma 207 ed il comma 221 disciplinano le modalità di perfezionamento e gli effetti di tale accordo conciliativo. Il Comune di Turi, con delibera consiliare n. 8 del 27.3.2023, adottava un regolamento volto a dare attuazione ed a disciplinare nel territorio di propria competenza al peculiare istituto deflattivo introdotto dall'art. 1 comma 221 bis L. n. 197/22. L'art. 8 di tale regolamento contemplava la possibilità di definire – entro il 30.6.2023 – le controversie tributarie in cui il Comune di Turi era coinvolto alla data del 1.1.2023 mediante il ricorso alla conciliazione prevista dall'art. 48 d. lgs. n. 546/92.
3 Con nota del settembre 2023 il Comune di Turi/Settore Economico – Finanziario dava atto di accogliere l'istanza del contribuente con la quale era chiesta l'ammissione alla conciliazione;
si dava pertanto atto dell'intervenuta conclusione di un accordo conciliativo fuori udienza.
Sulla scorta di tale atto va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il presente processo va quindi dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere ex art. 48, comma 2, d. lgs. n. 546/92.
Le spese e gli onorari di giudizio vanno integralmente compensati, ex art. 15, comma 2, d.lgs. n.
546/92.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sez.3, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del presente processo in conseguenza della cessazione della materia del contendere dovuta ad intervenuta conciliazione fuori udienza, ai sensi degli artt. 1, comma 221 bis, L. n. 197/22 e 48, comma 2, d. lgs. n. 546/92. Compensa integralmente le spese di giudizio. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 23/01/2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giovanni Abbattiscianni dott. Vincenzo Miccolis
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Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IS NC, Presidente ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Relatore MORGESE NICOLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2411/2022 depositato il 07/11/2022
proposto da
Comune di Turi - Via Xx Settembre 5 70010 Turi BA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 728/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 2 e pubblicata il 13/04/2022
1 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 731 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: // Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Turi, in persona del Sindaco pro tempore, come in atti rappresentato e difeso dall'avv.
Difensore_1, con ricorso regolarmente notificato e depositato, proponeva appello alla Commissione
Tributaria Regionale avverso la sentenza n. 728/2/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto per ragioni di sintesi nella presente sede si rimanda) aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n.731/2020 emesso dal Comune di Turi in data 24/12/2020 e regolarmente notificato. A mezzo di tale atto impositivo, con riguardo all'anno di imposta 2014, era liquidata nei suoi confronti una maggior IMU in seguito al possesso a titolo di proprietà di un'area fabbricabile ubicata in Turi all'interno della Zona PUG – Aree di progetto – (censita in catasto in diversi fogli e particelle).
L'ufficio impositore liquidava e domandava il pagamento di una maggiore imposta di circa € 558,00.
La Commissione Provinciale di Bari accoglieva il ricorso ed affermava che la pretesa creditoria esercitata dall'ente locale, fondava sull'ipotizzato incremento del valore degli immobili assoggettati ad imposizione quale conseguenza dell'adozione del p.u.g., era infondata in quanto il Comune non aveva contro dedotto alcunché alla diversa valutazione cui era pervenuto il ricorrente sulla scorta di una perizia di parte asseverata, le cui conclusioni era ritenute condivisibili. Il Comune risultava contumace.
L'ufficio impositore chiedeva la riforma della sentenza impugnandola per mezzo dei motivi oggetto del gravame innanzi, in quanto il giudice di prime cure aveva omesso di valutare i dati riportati nella motivazione dell'atto impositivo impugnato e conseguente travisamento dei fatti.
Il contribuente si costituiva a mezzo di controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto dell'appello.
2 In data 07/01/2026 l'appellante depositava in atti un'istanza con la quale egli rappresentava che era intervenuto un accordo per la definizione della lite pendente (conciliazione fuori udienza) e chiedeva la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 23/01/2026 nessuna parte era presente e questa Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La motivazione della sentenza viene redatta in conformità alle previsioni contenute nell'art. 118, commi 1 e 2 att. c.p.c.
Come anticipato, con istanza depositata in data 23/01/2026 l'appellante chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione della lite e compensazione delle spese di lite.
Infatti, l'art. 1 comma 221 bis L. n. 197/22 (introdotto dall'art. 3 bis comma 1 lett. c) d.l. n. 198/22 conv. in L. n. 14/23) stabilisce che “Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi 206 e 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204”.
Il comma 206 dell'art. 1 L. n. 197/22 prevede, a riguardo delle controversie pendenti dinanzi alle Corti di giustizia tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, che esse, qualora abbiano ad oggetto atti impositivi, possono essere definite entro il 30 settembre 2023 con l'accordo conciliativo di cui all'art. 48 d. lgs. n. 546/92 in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204.
I commi del suddetto art. 1 compresi tra il comma 207 ed il comma 221 disciplinano le modalità di perfezionamento e gli effetti di tale accordo conciliativo. Il Comune di Turi, con delibera consiliare n. 8 del 27.3.2023, adottava un regolamento volto a dare attuazione ed a disciplinare nel territorio di propria competenza al peculiare istituto deflattivo introdotto dall'art. 1 comma 221 bis L. n. 197/22. L'art. 8 di tale regolamento contemplava la possibilità di definire – entro il 30.6.2023 – le controversie tributarie in cui il Comune di Turi era coinvolto alla data del 1.1.2023 mediante il ricorso alla conciliazione prevista dall'art. 48 d. lgs. n. 546/92.
3 Con nota del settembre 2023 il Comune di Turi/Settore Economico – Finanziario dava atto di accogliere l'istanza del contribuente con la quale era chiesta l'ammissione alla conciliazione;
si dava pertanto atto dell'intervenuta conclusione di un accordo conciliativo fuori udienza.
Sulla scorta di tale atto va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il presente processo va quindi dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere ex art. 48, comma 2, d. lgs. n. 546/92.
Le spese e gli onorari di giudizio vanno integralmente compensati, ex art. 15, comma 2, d.lgs. n.
546/92.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sez.3, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del presente processo in conseguenza della cessazione della materia del contendere dovuta ad intervenuta conciliazione fuori udienza, ai sensi degli artt. 1, comma 221 bis, L. n. 197/22 e 48, comma 2, d. lgs. n. 546/92. Compensa integralmente le spese di giudizio. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 23/01/2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giovanni Abbattiscianni dott. Vincenzo Miccolis
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