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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/12/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:
- Dott. Bruno Casciarri Presidente
- Dott.ssa CE Di LI Giudice rel.
- Dott.ssa Elena Merlo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 295-1/2025 R.G. P.U. promossa da e , con l'Avv. Pietro Guidotto Parte_1 Parte_2
RICORRENTI nei confronti di
, cod. fisc. e P.IVA – PEC: Controparte_1 P.IVA_1
, con sede legale a 31030 Castello di Godego (TV) in via Email_1
San Pietro n. 69
RESISTENTE
***
Il Tribunale, letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
, Controparte_1
udita la relazione del giudice relatore, esaminati gli atti e le informazioni acquisite, ritenuta la validità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza, ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, essendo ubicata in Castello di Godego (Tv) la sede principale della resistente;
ritenuto, nel merito, che ricorrano i presupposti richiesti dagli artt. 1, 2 e 121 del d. lgs.
n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa, d'ora in poi CCII) per dichiarare aperta la liquidazione giudiziale;
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 295-1/2025 R.G. P.U. 2
ritenuto che
sia un imprenditore commerciale;
Controparte_1
ritenuto inoltre che sussista lo stato di insolvenza della resistente, da intendere – trattandosi di società in liquidazione – come inettitudine del patrimonio sociale ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori;
considerato infine che l'ammontare dei debiti esigibili, quali emersi dalla documentazione prodotta dal ricorrente nonché dalle informazioni acquisite, supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di , cod. Controparte_1 fisc. e P.IVA – PEC: , con sede legale a P.IVA_1 Email_1
31030 Castello di Godego (TV) in via San Pietro n. 69; nomina la dott.ssa CE Di LI quale Giudice Delegato per la procedura;
nomina il dott. quale Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1
base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCIII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 295-1/2025 R.G. P.U. 3 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 14 aprile 2026 ore 10:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Treviso, 16 dicembre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
CE Di LI dott. Bruno Casciarri
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 295-1/2025 R.G. P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:
- Dott. Bruno Casciarri Presidente
- Dott.ssa CE Di LI Giudice rel.
- Dott.ssa Elena Merlo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 295-1/2025 R.G. P.U. promossa da e , con l'Avv. Pietro Guidotto Parte_1 Parte_2
RICORRENTI nei confronti di
, cod. fisc. e P.IVA – PEC: Controparte_1 P.IVA_1
, con sede legale a 31030 Castello di Godego (TV) in via Email_1
San Pietro n. 69
RESISTENTE
***
Il Tribunale, letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
, Controparte_1
udita la relazione del giudice relatore, esaminati gli atti e le informazioni acquisite, ritenuta la validità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza, ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, essendo ubicata in Castello di Godego (Tv) la sede principale della resistente;
ritenuto, nel merito, che ricorrano i presupposti richiesti dagli artt. 1, 2 e 121 del d. lgs.
n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa, d'ora in poi CCII) per dichiarare aperta la liquidazione giudiziale;
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 295-1/2025 R.G. P.U. 2
ritenuto che
sia un imprenditore commerciale;
Controparte_1
ritenuto inoltre che sussista lo stato di insolvenza della resistente, da intendere – trattandosi di società in liquidazione – come inettitudine del patrimonio sociale ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori;
considerato infine che l'ammontare dei debiti esigibili, quali emersi dalla documentazione prodotta dal ricorrente nonché dalle informazioni acquisite, supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di , cod. Controparte_1 fisc. e P.IVA – PEC: , con sede legale a P.IVA_1 Email_1
31030 Castello di Godego (TV) in via San Pietro n. 69; nomina la dott.ssa CE Di LI quale Giudice Delegato per la procedura;
nomina il dott. quale Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1
base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCIII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 295-1/2025 R.G. P.U. 3 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 14 aprile 2026 ore 10:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Treviso, 16 dicembre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
CE Di LI dott. Bruno Casciarri
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 295-1/2025 R.G. P.U.