Ordinanza cautelare 15 dicembre 2023
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01955/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01667/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1667 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fortunata Iannello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento:
del provvedimento di avviso orale emesso dalla Questura di Vibo Valentia, notificato in data -OMISSIS-, e di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 la dott.ssa IA MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso, notificato all’amministrazione resistente, parte istante è insorta avverso il provvedimento di avviso orale emesso dal Questore di Vibo Valentia, notificato il -OMISSIS-, fondato sulle seguenti circostanze:
- Sentenza di condanna emessa il-OMISSIS- per guida in stato di ebrezza;
- Sentenza di condanna emessa il -OMISSIS- per violazione dell’art. 186 co.7 del D.Lgs 285/1992;
- Procedimento per violazione dell’art. 4 comma 3 della L. 110/75;
- Deferimento all’A.G. del-OMISSIS- per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale nonché rifiuto di accertamento del tasso alcoolico;
- Deferimento all’A.G. del -OMISSIS- in quanto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica (ex art. 186 co.2 lettera C);
- Deferimento all’A.G. del -OMISSIS-in quanto responsabile del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere;
- Controlli nell’ambito dei quali veniva rinvenuto in compagnia di soggetti controindicati in quanto gravati da precedenti penali e di polizia per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, porto di armi od oggetti atti ad offendere, possesso di chiavi alterate o grimaldelli, rapina impropria, ricettazione, lesioni personali, violenza privata, bancarotta fraudolenta, insolvenza fraudolenta ed altro.
2. A fondamento del ricorso ha posto quale unico motivo rubricato: violazione ed errata applicazione dell’art. 1, c. 1 lett. c) del d. lgs. n. 159/2011. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e di istruttoria. violazione art. 3 l. n. 241/90, eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione, difettando, a proprio dire, i presupposti soggettivi e oggettivi di cui all’art. 1, lett. c, del D.Lgs. 159/2011.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, congiuntamente alla Questura di Vibo Valentia, confermando la legittimità del proprio operato, in quanto, premesso l’ ubi consistam dell’avviso orale, ha rilevato la sussistenza dei presupposti indicati all’art. 3 del D.lgs. n. 159/2011 consistenti in meri sospetti purché motivati, anche in assenza di addebiti specifici, dai quali è emersa una situazione rivelatrice di personalità incline a comportamenti asociali o antisociali.
4. Con ordinanza collegiale del -OMISSIS-, è stata respinta la domanda cautelare per assenza del requisito del fumus boni iuris, oltre che del pregiudizio grave e irreparabile.
5. All’udienza del 21 ottobre 2025 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va conseguentemente respinto.
Giova premettere che, secondo la giurisprudenza amministrativa, l’avviso orale, ex art. 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, determina un minimo impatto sui diritti di libertà del cittadino e consiste nell’avvertimento della sussistenza a carico di una persona di elementi di fatto che ne facciano ritenere l’appartenenza ad una delle categorie di cui all'art.1 alle quali sono applicabili le misure di prevenzione, al fine di prevenire la commissione di reati da parte del destinatario, mediante l’invito a tenere una condotta conforme alla legge (T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 17 marzo 2025, n. 5493).
Trattandosi di provvedimenti che non puniscono comportamenti pregressi ma prevengono condotte future, potenzialmente lesive della sicurezza e della incolumità pubblica, la valutazione di proporzionalità della misura deve essere formulata in chiave preventiva ossia di una funzione che è confermata dalla valutazione prognostica che l’autorità amministrativa è tenuta a compiere circa la probabilità della futura condotta dell’avvisato e della sua pericolosità sociale.
Il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede, pertanto, la sussistenza di prove compiute (poste a base di una sentenza penale) sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche risultanze fattuali tali da indurre l’autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale, che possono dar luogo all’applicazione delle misure di prevenzione, prima ancora che si verifichi se le condotte abbiano rilevanza penale e siano punibili. Ne consegue che è legittimo adottare l’avviso orale, anche in assenza di contestazioni sottoposte all’esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l’appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Consiglio di Stato, Sez. I, 21 giugno 2024, n. 785).
2. Nel caso di specie, applicando tali coordinate ermeneutiche suesposte, nessun elemento addotto dal ricorrente è idoneo a determinare l’illegittimità dell’impugnato provvedimento.
L’Amministrazione resistente ha invero desunto, non irragionevolmente, la pericolosità sociale del ricorrente e la sua ascrivibilità ad una delle categorie di cui all’art. 1 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in quanto:
- deferito in più occasioni all’Autorità Giudiziaria per i reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale nonché rifiuto di accertamento del tasso alcolemico, guida in stato di ebrezza, porto d’armi od oggetti atti ad offendere, oltre ad essere stato attinto da condanne penali per il reato di guida in stato di ebrezza e rifiuto dell’accertamento del tasso alcolemico;
- rinvenuto in compagnia di soggetti controindicati poiché gravati da precedenti penali e di Polizia.
2.1. Orbene, in disparte la successiva evoluzione dei procedimentali penali per i detti reati, resta integra la possibilità per l’Amministrazione di autonoma valutazione degli stessi fatti in termini di pericolosità sociale ai fini dell’adozione della misura di avvertimento preventivo di cui si discute, senza che emergano profili di insufficienza, illogicità e incongruità della motivazione ( ex multis , TAR Lazio, sez. I-ter, 24 febbraio 2025, n. 4086), cui peraltro si aggiunge la frequentazione con soggetti controindicati, parimenti rilevante – e infatti valorizzata – dall’amministrazione procedente. Si tratta di fatti e circostanze che, alla luce della finalità propria della misura adottata, ossia un mero avviso orale avente la finalità di invitare il soggetto a tenere una condotta conforme alla legge, e della discrezionalità tecnica rimessa all’amministrazione, limitatamente sindacabile, risultano sorreggere adeguatamente, la decisione assunta.
2.2. Né a diversa conclusione può pervenirsi avendo riguardo alle condizioni personali indicate dal ricorrente (segnatamente, il fatto che il ricorrente si sia sottoposto sua sponte già dal mese di -OMISSIS-a terapia di recupero presso il S.E.R.D. di-OMISSIS- e successivamente presso due comunità terapeutiche ed abbia interrotto il percorso solo per gravi motivi di salute, percorso poi ripreso in data -OMISSIS-), posto che si tratta di circostanze inidonee a influire sulla prognosi di pericolosità operata dal Questore nell’ambito del provvedimento impugnato.
3. Ne consegue quindi l’integrale rigetto del ricorso.
4. La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza e va posta a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida nella somma complessiva di € 2.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’interessato.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER TR, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
IA MI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA MI | ER TR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.