Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4971 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 28/3/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con l'avvocato Mauro Parte_1 C.F._1 Pasquale D'Antonio nel cui studio in Roma Via Francesco de Sanctis, 15, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) con l'avvocato Barbara P_ P.IVA_1 Battistella, elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura di
[...]
, Via del Tempio di Giove n. 21; P_
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la ordinanza pubblicata il 16/09/24 emessa dal Tribunale di Roma, Dr.ssa Albano, Sez. IV immobiliare, nel procedimento RG: 51262/23.
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§ 1. – Il Tribunale di Roma ha pronunciato la seguente ordinanza:
“…rilevato che la domanda ha ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata di
contro
Parte_1 [...]
per un credito complessivo di € 365,30 P_ osserva Ritenuto che l'opposizione deve essere correttamente qualificata come opposizione a precetto ex art 615 comma 1 cpc, risultando contestato il diritto dell'opposto di procedere in executivis, cioè l'an, con ciò comportando che la competenza, in forza del dettato di tale norma , appartiene al Giudice “competente per materia o valore” considerato che il valore delle cause di opposizione a precetto va determinato, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, cod. proc. civ., con riferimento alla somma precettata nella sua interezza, che è il credito per cui esecutivamente si procede. (Cass., sez. III, ord. 24 aprile 2009, n.9784); la decisione in rito, rilevata ex officio in un momento precedente la costituzione dell'opposto, giustifica la compensazione delle spese
P.Q.M.
• Dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale e la competenza del Giudice di Pace;
• Fissa in mesi tre il termine per la riassunzione innanzi al Giudice dichiarato competente;
• Compensa per intero le spese di lite Si comunichi. 16/09/2024 Il Giudice”.
§ 2. – Ha proposto appello rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte territoriale adita, in accoglimento dei motivi di gravame in narrativa indicati, ed in parziale riforma dell'ordinanza–sentenza impugnata, condannare la parte appellata, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio. Vinte, altresì le spese di questo grado.”.
Dichiarata la contumacia di l'appello è stato discusso P_ ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 28/3/2025.
§ 4. – Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione formulata in udienza da secondo cui bene avrebbe fatto il Tribunale a non P_ liquidare le spese, incombenza che sarebbe spettata al termine del giudizio al giudice indicato come competente.
Invero, la declaratoria di incompetenza ha natura decisoria sulla competenza e ha obbligato il Tribunale a decidere sulle spese maturate fino a tale decisione (la compensazione è decisione sulle spese), a nulla rilevando che il merito sia stato traslato per competenza ad altro giudice.
pag. 2 di 4 Oltretutto, è noto che l'ordinanza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per valore ha natura di sentenza per il suo carattere decisorio sulla competenza, con la conseguenza che la statuizione sulle spese del processo ivi contenuta è ordinariamente impugnabile con l'appello
(Cass. 21697 del 2011). Pertanto non solo non è vero che il Tribunale non abbia deciso sulle spese maturate fino alla declaratoria, ma è pure errato ritenere che a doverlo fare fosse il giudice indicato come competente.
§ 4.1 – L'appello contiene un unico motivo con cui si Parte_1 duole della compensazione delle spese di lite, erroneamente motivata sul presupposto che la decisione si fosse arrestata al rito.
Il motivo è fondato.
La circostanza che il Tribunale abbia assunto una decisione in rito non costituisce grave ed eccezionale motivo che possa giustificare la compensazione delle spese processuali. Pure irrilevante, ai fini della compensazione, è la circostanza che il Tribunale ha rilevato ex officio l'incompetenza prima che si Parte_1 costituisse, tanto più che avrebbe potuto rinunciare ad P_ integrare il contraddittorio davanti a giudice incompetente, ma ha preferito rinnovare la notificazione dell'atto di opposizione. Vero è che il Tribunale, chiamato a prendere una decisione sulla propria incompetenza per valore, avrebbe dovuto regolare le spese secondo il principio di causalità della lite, erroneamente proposta da P_ davanti a giudice incompetente, facendo gravare su questa l'onere delle spese.
ha pertanto diritto alla liquidazione delle spese del Parte_1 primo grado, avuto riguardo al valore della lite, che, come ricorda lo stesso
Tribunale, si deve determinare nella somma interamente precettata, anche per interessi e spese, ancorchè l'originario credito sia di appena € 14,90. Ne discende che, dovendo considerare il valore di € 365,30,
[...]
ha diritto, in applicazione del decreto n. 147 del 13/8/2022 e dei Pt_1 parametri minimi avuto riguardo alla semplicità della questione sull'attribuzione della causa per mero valore al Giudice di Pace, alla liquidazione di € 232,00, di cui € 66 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva ed € 100,00 per la fase decisoria, senza la fase di trattazione/istruttoria che non c'è stata.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al primo scaglione di riferimento in relazione al valore della causa, secondo parametri minimi avuto riguardo alla semplicità della questione sopra sviluppata, ad eccezione anche qui della fase di trattazione/istruttoria che non c'è stata.
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PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di contro la ordinanza pubblicata il 16/09/24 P_ emessa dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – accoglie l'appello e, in riforma della ordinanza impugnata, condanna al pagamento, in favore di P_ [...]
, delle spese processuali del primo grado liquidate in Pt_1 complessivi € 232,00, oltre spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA;
2. – condanna al pagamento, in favore di P_ [...]
, delle spese di lite del presente grado liquidate in Pt_1 complessivi € 247,00, di cui € 71,00 per la fase di studio, € 71,00 per la fase introduttiva, ed € 105,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 28/3/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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