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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/07/2025, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N.632 2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 632 2023 R.G. promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dagli avv.ti Mazzon Riccardo e Longato
Barbara, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimi in San Donà di Piave (VE),
Via Vanzan n. 15/4.
APPELLANTE
CONTRO
), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, CP_2 P.IVA_2 come da mandato in atti, dall'Avv. Marino Corrado Antonio, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Terraggio, n. 17
APPELLATA
1 E CONTRO
Controparte_3
in sigla (Cod. Fisc. – P.IVA ),
[...] CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4 quale avente causa di , rappresentata e difesa, come da Controparte_4 mandato in atti, dagli Avv.ti Maurizio Guidoni e Carlo F. Galantini, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Venezia Mestre, Piazzale Cialdini, n. 2
APPELLATA
Oggetto: Vendita di cose mobili appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 94/2023 del
31.12.2022, pubblicata il 9.1.2023
Conclusioni parte appellante: “Nel merito: in parziale riforma della sentenza della sentenza n.
94/2023 del tribunale ordinario di Venezia, pronunciata dal Giudice Onorario dott. Luca Trognacara, datata 31.12.2022, pubblicata il 12.01.2023, a seguito di appello come sopra proposto, voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello di Venezia in via principale accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano integralmente: accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della società in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi meglio esposti in CP_2 narrativa;
per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, per i CP_2 motivi meglio esposti in narrativa, al pagamento, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, a favore di in persona del legale rappresentante signor Controparte_1
della somma di€ 943.695,46= o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia e Parte_1 quantificata in corso di causa e/o in separata sede;
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
◦ spese, diritti ed onorari comprese I.V.A. e C.P.A., spese generali pari al 15%, rimborso forfetario ed eventuali anticipazioni al CTU e al CTP giuste note, tasse di registrazione di sentenza interamente rifusi. compensi professionali, comprese I.V.A. e C.P.A., spese generali pari al 15%, rimborso forfetario ed eventuali anticipazioni al CTU e al CTP giuste note, tasse di registrazione di sentenza interamente rifusi con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio. Si chiede, inoltre, il rigetto degli appelli incidentali formulati dalle controparti nei propri atti costitutivi in quando infondati.”
Conclusioni parte appellata “in principalità: respingere l'avverso gravame CP_2 dandosi atto della sua infondatezza;
in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del gravame incidentale proposto dalla dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1495 CP_2
2 c.c., la prescrizione del diritto della ad agire nei confronti della CP_1 CP_2 dichiarare la mancanza di responsabilità della in ordine ai fatti per cui è processo;
CP_2 condannare l'appellante alla restituzione in favore della della somma di CP_1 CP_2
€ 99.587,65, ricevuta in esecuzione dell'impugnata sentenza, con interessi e rivalutazione dall'esborso (6/2/2023) al saldo.
In subordine: in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono e sempre in accoglimento del motivo di gravame proposto, ridurre l'entità del danno che è stato liquidato all'appellante, con conseguente condanna dell'appellante alla restituzione delle CP_1 maggiori somme percette in forza dell'impugnata sentenza con interessi e rivalutazione dal ricevimento al saldo;
in denegato ipotesi di accoglimento dell'appello principale proposto dalla Cont
dichiarare tenuta e condannare l'appellata a garantire e manlevare la CP_1 CP_2 anche di tutte le ulteriori somme che fosse condannata a corrispondere all'appellante, ferma la
[...] manleva per quelle relative al primo grado di giudizio, respingendo così l'appello incidentale dalla stessa proposto. Vinte le spese di lite”.
Conclusioni appellata : “A. In accoglimento dell'appello incidentale. Riformare la CP_3 gravata sentenza nel senso propugnato al paragrafo A) della comparsa di costituzione e di risposta e per l'effetto: 1) In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la prescrizione di ogni diritto azionato dalla stante il decorso del termine annuale previsto dal III^ comma dell'art. 1495 c.c., Controparte_1 per tutti i motivi esposti al par. A/1 della comparsa di costituzione e di risposta e nei successivi scritti difensivi;
2) In via principale, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza di Assicurazione della
Responsabilità Civile Prodotti n. 1003.1005000871 e della polizza c.d. n. 0775.1000030812 CP_5 in quanto l'attività svolta nel caso di specie non rientra fra quelle assicurate, come meglio indicato al paragrafo A/2.1 della comparsa di costituzione e di risposta e nei successivi scritti difensivi e per l'effetto rigettare la chiamata in garanzia di svolta da CP_3 CP_2
3) In subordine, quanto alla polizza R.C. Prodotti n. 1003.1005000871: - accertarne e dichiararne l'inoperatività in relazione al titolo di responsabilità dedotto in causa, come meglio indicato al paragrafo
A/2.2 della comparsa di costituzione e di risposta e nei successivi scritti difensivi e per l'effetto rigettare la chiamata in garanzia di - in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della CP_2 domanda in garanzia esperita nei confronti della accertarne e dichiararne Controparte_6
l'operatività entro i limiti e le esclusioni stabilite in polizza, e comunque entro i limiti del sotto massimale e/o del massimale di polizza, così come specificato sempre al paragrafo A/2.2 della comparsa di costituzione e di risposta e nei successivi scritti difensivi, previa applicazione degli scoperti e franchigie di polizza. 4) Sempre in subordine, quanto alla polizza Multirischi n. 0775.1000030812: - accertarne e dichiararne l'inoperatività stante la non indennizzabilità del sinistro ai sensi delle pattuizioni di polizza, come meglio indicato al paragrafo A/2.3 della comparsa di costituzione e di risposta e nei successivi scritti
3 difensivi, e per l'effetto rigettare la chiamata in garanzia di - in via gradata, nella denegata CP_2 ipotesi di accoglimento della domanda in garanzia esperita nei confronti della Controparte_6 accertarne e dichiararne l'operatività entro i limiti del massimale di polizza, così come specificato sempre al paragrafo A/2.3. della comparsa di costituzione e di risposta e nei successivi scritti difensivi, previa applicazione degli scoperti e franchigie di polizza. Per effetto dell'accoglimento del proposto gravame incidentale, dichiararsi tenuta e condannarsi la alla restituzione, in favore di , CP_2 CP_3 della somma di € 103.139,74, corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché condannarsi la e/o la alla restituzione delle ulteriori somme corrisposte a titolo di rimborso CP_1 CP_2 degli onorari dei CTU e per spese di stenografia, per complessivi € 4.902,13, in entrambi i casi con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento al saldo effettivo.
B. A confutazione dell'appello principale. Accertare e dichiarare l'infondatezza dei motivi di appello riguardanti la pretesa mancata liquidazione dei danni da lucro cessante e la liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, per tutti i motivi esposti ai paragrafi B/1 e B/2 della comparsa di costituzione e di risposta e nei successivi scritti difensivi. In ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di procedura di entrambi i gradi di giudizio, comprensivi del rimborso spese forfettario ai sensi della vigente tariffa forense, oltre I.V.A. e C.p.A”.
FATTO
Il giudizio di primo grado.
(d'ora in poi per brevità conveniva in giudizio Parte_2 CP_1 CP_2
(d'ora in poi per brevità ), al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali CP_2
e non, quantificati in complessivi €943.695,46, a causa dell'acquisto e consegna avvenuta in data
29.4.2013 di 690 kg di preparato per arrosto con sale car lotto n. 13225/F (documento di CP_7 trasporto n. 740 del 2013, fattura n. 613 del 29.4.2013), semilavorato alimentare a base di aromi naturali (rosmarino, aglio, ginepro, salvia, timo, alloro, origano, maggiorana) e sale.
Il preparato veniva consegnato da ad per la lavorazione del CP_1 Controparte_8 prodotto sulla carne CU (polli), lavorazione avvenuta nelle giornate dell'11.5.2013 e
13.5.2013 per la consegna della carne destinate ai reparti gastronomia dei supermercati PA.
Esponeva che le carni condite con tale prodotto venivano consegnate presso vari punti vendita Aspiag
PA di Badia Polesine, Ferrara, Borsea (RO), Centro (FE), San Pietro di Legnago (VR), Conselve
(PD), VA (VE), IA (RO), ST (PD) e che il dott. , responsabile della Persona_1 qualità PA, aveva segnalato via mail che le carni consegnate presso i punti vendita di ME
(PD) e IG (PD) presentavano delle macchie di colore verde scuro sulla pelle.
4 La dott.ssa , responsabile della qualità di avviava la procedura di Persona_2 CP_1 non conformità, comunicando a mezzo fax in data 13.5.2013 all' la non conformità del Pt_3 prodotto.
provvedeva al ritiro della carne lavorata con il lotto n. 13225/F ed informato il servizio CP_2 veterinario, che in data 22.5.2013 comunicava che il prodotto poteva essere qualificato come categoria 3 ed in data 28.5.2013 la carne veniva consegnata alla ditta ECB S.p.a. di Treviglio (BG) per la distruzione.
In data 14.5.2013 formalizzava una prima richiesta di risarcimento danni nei confronti CP_1 di , la quale la inoltrava alla propria società di assicurazione per responsabilità civile CP_2 [...]
, che incaricava lo studio per la verifica dei danni. Controparte_4 Parte_4
In data 9.1.20214 presso lo stabilimento di si tenne un sopralluogo alla presenza del CP_1 perito (per conto di , dott. per conto di Tes_1 Controparte_9 Persona_3 CP_1 in. per conto , dott. per conto di Testimone_2 Controparte_4 Persona_4 CP_2
nel corso del quale veniva fatto sciogliere parte del prodotto di cui al otto 13225/F in acqua e
[...] questo rilasciava lo stesso colore verde blu riscontrato sulle carni ritirate;
di tale incontro era redatto verbale di sopralluogo (perizia. Doc. 1)
In data 28.7.2014 reiterava la richiesta di risarcimento dei danni ed il 28.10.2014 CP_1 contestava ogni responsabilità, rendendo necessaria la domanda giudiziale per cui è CP_2 causa.
Cont All'esito dell'integrazione del contraddittorio nei confronti della società di assicurazione , il tribunale esperiva le prove orali ammesse nonché disponeva farso luogo a CTU contabile per la quantificazione dei danni emergenti e del lucro cessante (quesito del 5.3.2020).
All'esito il Tribunale di Venezia, previo rigetto dell'eccezione di prescrizione spiegata ex art.1495
c.c. da , accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice per la minor somma di €81.629, CP_2
Cont 96, nonché la domanda di manleva formulata da nei confronti di , condannando CP_2 quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore di e di CTU. CP_2
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1.Quale primo motivo di censura, l'appellante deduce l'omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia che ha negato il risarcimento da lucro cessante, l'omessa applicazione degli artt.
1226, 2056 c.c. per non aver il giudice liquidato il danno da lucro cessante con valutazione equitativa.
5 2.2. Deduce come con l'atto di citazione avesse chiesto la condanna di al CP_1 CP_2 risarcimento di tutti i danni subiti (danno emergente e lucro cessante) ed avrebbe fornito anche la prova di aver subito un danno da mancato guadagno, quale conseguenza della diminuzione di vendite dovuta alla comparsa di macchie verdi sui polli.
2.3. Secondo la prospettazione dell'appellante, la prova testimoniale avrebbe confermato come, nel periodo successivo ai fatti di cui è causa, parte attrice non avesse potuto concludere transazioni commerciali di importo corrispondente al risarcimento richiesto per mancato guadagno (cfr. dichiarazioni teste e . Persona_3 Persona_2
2.4. Inoltre, dal prospetto prodotto da parte attrice (doc. 4 memoria ex art. 183, comma VI, n. 1), relativo agli anni 2006-2015 si evincerebbe come, dopo anni di crescita costante del fatturato, abbia iniziato a vendere un numero via via minore di polli, in quanto la richiesta di CP_1 acquisto da parte delle società che gestiscono i supermercati era diminuita proprio a causa dei “polli a macchie verdi”.
2.5. Ed ancora l'appellante avrebbe dimostrato la diminuzione del numero di supermercati PA a cui doveva effettuare le consegne (doc. 5 memoria ex art. 183, comma VI, n. 1) nonché CP_1
Con la perdita dei Supermercati uale nuovo cliente in quanto, all'epoca dei fatti, infatti, CP_1
Con era in trattative con la catena di supermercati per iniziare un rapporto di collaborazione, ma la comparsa di macchie sui polli aveva comportato la mancata apertura di un nuovo contratto di fornitura, dato che era stato inoltre confermato dal CTU sebbene al di fuori del quesito posto dal
Tribunale con ordinanza del 5.3.2020.
2.6. Quale secondo motivo di appello viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,
1219 e 1223 c.c. per l'errata individuazione della decorrenza degli interessi e della rivalutazione sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, avendo il Tribunale omesso di pronunciarsi in merito alla rivalutazione e riconosciuto la decorrenza degli interessi, sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, solo dalla data del deposto della relazione peritale e non dal momento in cui si era verificato l'evento dannoso, in quanto il debitore del risarcimento deve intendersi costituito in mora dal giorno della consumazione dell'illecito. (cfr. Cass. civ. 37798/2022; 7948/2020).
3.Si è costituita opponendosi all'accoglimento del gravame e proponendo, a sua volta, CP_2 appello incidentale.
3.1. Quale primo motivo di appello incidentale rileva l'omesso accoglimento dell'eccezione di prescrizione prevista dall' art. 1495 c.c. sollevata dalla nei confronti della – CP_2 CP_1
6 violazione, erronea applicazione degli artt. 1495 – 2943, 2944 c.c., travisamento del fatto e del contenuto degli atti processuali.
3.2. Ribadisce che la prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. può essere interrotta solo dalla notifica dell'atto giudiziale, non già dall'invio di raccomandate stragiudiziali.
3.3. Quanto all'incontro avvenuto in data 9.1.2014, evidenzia che nel corso di detta riunione non intervenne alcun riconoscimento dell'altrui diritto od impegno a risarcire i danni, posto che le parti si limitarono a prendere atto degli esiti del rudimentale esperimento posto in essere, consistito nello scioglimento del prodotto in acqua e non sulla carne.
3.4. Deduce che in particolare, il Dr. presente per la , unico soggetto in ipotesi Pt_5 CP_2 abilitato ad impegnare la società, non riconobbe alcuna responsabilità, limitandosi a prendere atto di ciò che si era verificato né si impegnò in alcun modo a risarcire il danno.
3.5. Ribadisce che, costituendosi nel giudizio in primo grado, veva decisamente contestato CP_2 sotto più profili la propria responsabilità, facendo rilevare che, all'esito proprio degli accertamenti svolti sul piano stragiudiziale, non era emerso alcun elemento che potesse far ritenere sussistere qualsivoglia sua responsabilità e che anzi il danno andava ascritto, anche ex art. 1227 c.c. alla CP_1 stessa che, all'apparire durante la concia delle carni delle prime macchie, non fermava la
[...] produzione, ma inviava il prodotto ai propri clienti.
3.7. Quale secondo motivo di appello incidentale deduce la nullita' della CTU – violazione erronea applicazione artt. 112 – 194 – 195 c.p.c.
3.8. impugna in via incidentale la sentenza anche per la parte in cui non ha dichiarato la CP_2 nullità della CTU, come eccepito nel corso del giudizio di primo grado.
3.9. Quale terzo motivo di appello incidentale viene dedotta la violazione e falsa applicazione artt.
2969, 1490, 1227 e 2733 c.c. – 115 -116 c.p.c.
3.10. Riprendendo le difese svolte in primo grado, impugna la sentenza anche in relazione CP_2 al profilo attinente alla mancanza di prova della riconducibilità del vizio apparso sulla carne al prodotto fornito;
il secondo attinente alla mancata considerazione delle dichiarazioni confessorie del legale rappresentante della in corso di giudizio. CP_1
3.11. Precisa che i sacchi da cui è stato estratto il prodotto fornito da sono stati consegnati CP_2 nel 2013, mentre l'analisi è stata svolta nel 2020, dopo circa sette anni, senza che gli stessi fossero preventivamente sigillati in contraddittorio tra le parti.
7 3.12.Non sarebbe quindi possibile accertare con incontrovertibile certezza che il contenuto delle confezioni fosse sicuramente quello originariamente fornito da , il che inficerebbe ab origine CP_2 la fondatezza dell'indagine svolta;
le lacune e le criticità sopra descritte sarebbero imputabili unicamente a che ben avrebbe potuto e dovuto all'epoca dei fatti svolgere un ATP, in CP_1 modo da accertare nell'immediatezza dei fatti la qualità del prodotto acquistato e la sua attitudine a produrre i danni oggetto di causa, essendo onere del compratore dare la prova del vizio della cosa acquistata, prova che non può certo ritenersi raggiunta in forza della espletata CTU.
3.13. Asserisce come il CTU non avrebbe esaminato le caratteristiche del prodotto asseritamente inquinante, quali fossero i suoi componenti, quali di esso in ipotesi potesse aver determinato l'episodio e, come già detto, nemmeno le modalità di conservazione del prodotto, fornito nel lontano
2013.
3.14. Inoltre, per stessa ammissione di parte attrice, le analisi condotte presso il laboratorio di
Zooprofilassi di S. Donà di Piave avrebbero escluso la presenza di agenti inquinanti e contaminanti, con la conseguenza che sarebbe stata esclusa l'esistenza del vizio previsto dall'art. 1490 c.c. e quindi la responsabilità del venditore e che la comparsa delle macchie sulla cute della carne era stata verificata solo presso i prodotti forniti ai supermercati di ME e IG mentre la merce lavorata con il prodotto, che si assume essere stato fornito da , è stata distribuita ad almeno CP_2 una decina di punti vendita Aspiag.
3.15. In ordine al secondo profilo (violazione artt. 1227 – 2733 c.c. – 115-116 – 132 n° 4 c.p.c.) osserva come nel corso della lavorazione presso la con il preparato per Controparte_11 arrosti fornito da comparvero immediatamente dei puntini blu, circostanza ammessa dal CP_2 legale rappresentante della , sentito nel corso dell'interrogatorio Parte_6 formale svolto all'udienza del 4/4/2019 (capitolo 6) della memoria ex art. 183 Vi comma n° 2 c.p.c. della ), “ Io non ero presente, però mi è stato riferito dagli operatori di CP_2 Controparte_12
e che il problema si è manifestato durante il posizionamento dei polli
[...] Persona_2 nelle cassette destinate al trasporto e nel corso del trasporto stesso” e che, alla prima comparsa di macchie sui polli già presso l'attrice, mentre la merce stava per essere impacchettata per il successivo trasporto ai punti vendita di Aspiag PA, la fornitura avrebbe dovuto essere bloccata, in modo da impedire la consegna della merce ai supermercati.
3.16.L'insieme di dette circostanze consentirebbe quindi di escludere la sussistenza della responsabilità della ed in subordine di ritenere un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. CP_2 prevalente della per non aver bloccato l'invio della merce, che già presso la sua sede, CP_1 quindi ben prima dell'invio ai supermercati, cominciava a presentare colorazioni bluastre.
8 4. Si è costituita Controparte_3 in sigla , quale avente causa di , la quale ha concluso CP_3 Controparte_4 per il rigetto dell'appello principale ed ha proposto appello incidentale ribadendo i motivi già proposti in via incidentale da in ordine all'eccezione di prescrizione della garanzia ex art. 1495 c.c. CP_2
4.1. Quale autonomo motivo di appello incidentale ribadisce anche in questa sede l'inoperatività delle polizze stipulate da ossia la Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Prodotti n. CP_2
1003.1005000871 (doc. 1) nonché la Polizza c.d. Multirischi denominata 'Polizza di assicurazione per le piccole industrie e le attività artigiane' n. 0775.1000030812 (doc. 2).
4.2. Eccepisce in primo luogo la carenza, inesistenza, apparenza o finanche nullità della motivazione della sentenza, sopra testualmente ritrascritta, posta a fondamento del rigetto delle plurime eccezioni di inoperatività delle polizze assicurative invocate dall'assicurata Controparte_2
4.3. L'attività svolta per la fornitura del prodotto asseritamente difettoso (preparato per arrosti) non rientrerebbe nell'ambito oggettivo del rischio assunto in assicurazione, atteso che l'attività dedotta in rischio è costituita esclusivamente dalla produzione di coloranti per l'attività industriale alimentare,
e dunque non dalla produzione di erbe aromatiche per arrosti.
4.4.La scheda di polizza di cui alla garanzia R.C. Prodotti (doc. 1) delimitante il rischio descritto e garantito nella 'Produzione di coloranti per l'industria alimentare', mentre nella polizza Multirischi
(doc. 2) l'attività oggetto di copertura viene così descritta “Coloranti per alimenti con infiammabili fino al 10%”.
4.5.Nel caso di specie il prodotto venduto dall'assicurata – preparato per arrosti - sarebbe costituito da un semilavorato alimentare composto da sale e aromi naturali (erbe e spezie), così come descritto nella scheda tecnica denominata 'Preparato per arrosti con sale CAR 0801 'WA'” (doc. 3).
4.6. Dalla già menzionata scheda tecnica emerge che il preparato per arrosti fornito viene descritto come 'Prodotto per alimenti' avente quali caratteristiche precipue quelle di permettere 'un'ottimale resa in termini di gusto e profumo del prodotto finito' e di 'salare direttamente il prodotto finito in maniera ottimale'.
4.7. Sarebbe dunque evidente l'assoluta difformità fra il prodotto fornito nel caso di specie e la categoria di prodotti ed attività oggetto di copertura in entrambe le polizze, atteso che la Compagnia avrebbe assunto un rischio connesso alla vendita di coloranti per alimenti e non alla vendita di prodotti alimentari compositi quali il condimento aromatico per arrosti oggetto della fornitura per cui è causa.
9 4.8. Ed invero l'art. 12 delle C.G.A. della polizza R.C. Prodotti – stabilisce espressamente che la polizza copre i danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei 'prodotti descritti in polizza', rinviando così, per relationem perfectam, alla attività descritta nel frontespizio.
4.9.Quanto alla polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Prodotti n. 1003.1005000871
(doc. 1), evidenzia che l'oggetto della polizza azionata dalla sarebbe diretto a garantire CP_2 esclusivamente la responsabilità civile dell'assicurata discendente dalla specifica normativa di cui al
D.P.R. 224/1988 (oggi trasfuso nel Codice del Consumo) e non la responsabilità per inadempimento contrattuale e per vizi nella compravendita reclamati da un altro imprenditore, come nel caso di specie, dovendo intendersi quali terzi i soli consumatori finali tutelati dalla predetta normativa in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi, e non anche i committenti del produttore o i rivenditori acquirenti del prodotto finito per 'danni commerciali' causati dai vizi della cosa venduta dall'imprenditore assicurato (cfr. Cass. 9254/2015). Non si sarebbe pertanto verificato un danno 'a terzi' consumatori nell'accezione sopra precisata, ma un (presunto) danno 'commerciale' ad un altro imprenditore, peraltro anch'esso considerato produttore ai sensi di legge;
inoltre il prodotto non è stato messo in commercio, nel senso che non è stato messo a disposizione di terzi clienti.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 20.1.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.Deve in via preliminare essere delibata l'eccezione di prescrizione ex art. 1495, c.3, c.c.
1.2. La giurisprudenza di legittimità sul punto rileva che l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex articolo 1495 del codice civile si prescrive, “in ogni caso”, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio
(Cass. n. 8649/2024); la consegna del bene, dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione ex articolo 1495 del codice civile per fare valere la garanzia per vizi della cosa ai sensi dell'articolo 1490 del codice civile, è quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo (cfr. Cass. 17597/2020).
1.3. La locuzione “in ogni caso” utilizzata dall'art. 1495, comma terzo, c.c. intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e segg. c.c.; cosicchè la prescrizione deve ritenersi interrotta, a norma dell'art. 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia (cfr. Cass. 33380/2023;), riconoscimento che, oltre che in forma espressa, può avvenire anche tacitamente e cioè mediante il compimento di atti stragiudiziali
10 incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia (cfr. Cass. 8775/2024; 33380/2023;16766/2019; 27076/2019;
23970/2013;10288/2002;4119/1998).
1.4. Applicando tali principi al caso di specie deve ritenersi l'eccezione infondata.
1.5.Come correttamente statuito dal Tribunale, la consegna della merce è avvenuta il 29.4.2013, data da cui decorreva il termine annuale, il primo atto interruttivo della prescrizione deve essere individuato nella richiesta di risarcimento danni di inviata il 14/05/2013, mentre la CP_1 successiva del 28/07/2014 è in realtà tardiva, poiché comunicata decorso più di un anno dalla precedente.
1.6. Osserva la Corte, ciò a prescindere dall'avvio o meno di trattative di bonario componimento stragiudiziale tra le parti, che ha immediatamente formalizzato la richiesta di apertura di CP_2 sinistro assicurativo senza eccepire alcuna esclusione di responsabilità, che le parti, dopo vari scambi di corrispondenza ed un primo sopralluogo avvenuti nel maggio 2013, hanno realizzato un incontro in data 9.1.2024 al fine di verificare, nel contraddittorio anche dei loro esperti tecnici, l'effetto colorante del prodotto mediante prova empirica di scioglimento di quest'ultimo all'interno dell'acqua, infine di avere preso atto del fatto che l'acqua assumeva un colore verde blu (cfr. verbale di sopralluogo del 9.1.2024).
Tali fatti appaiono concludenti e di per sé incompatibili ex ante con l'intenzione di respingere la domanda di garanzia del compratore, condotta equiparabile alla fattispecie della interruzione della prescrizione per riconoscimento tacito del diritto altrui, nei termini espressi dalla Giurisprudenza di legittimità sopra citata, simile alla condotta del venditore di un'autovettura che, a fronte della contestazione del vizio da parte del compratore, riceve il mezzo per la verifica e riparazione (cfr,.
Cass n. 33380/2023).
1.7.Inoltre la copiosa attività stragiudiziale posta in essere dalle parti (sopralluoghi, scambi via mail e via pec) fin dal 2013, in particolare la mail del 14.1.2014 (doc. n .6), con cui lo studio Pt_4 richiedeva ad la documentazione integrativa per l'istruttoria del sinistro da parte della CP_1 società di assicurazione senza muovere alcuna contestazione in punto responsabilità, comprovano, per come statuito correttamente dal Tribunale, che le parti avevano avviato trattative per la definizione transattiva, per come confermato da nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. pag. CP_2
2, ove si legge: “Da ciò consegue che gli atti di natura stragiudiziale ex adverso indicati non possono avere avuto alcuna efficacia interruttiva e ciò a prescindere dalla mancanza di un effettivo contenuto intimativo (assolutamente necessario ai fini dell'interruzione della prescrizione), che non può certo
11 riconoscersi alle missive indicate, atteso che con le stesse, come controparte riconosce, si cercava in realtà di giungere ad una soluzione transattiva stragiudiziale della controversia”.
1.8.Pertanto, anche sotto questo ulteriore profilo, l'eccezione è infondata poiché è stato fatto buon governo del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, la quale ha già avuto modo di affermare che i fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c., il comportamento del debitore che conduca le trattative finalizzate a comporre bonariamente una vertenza col creditore, senza contestare espressamente la sua responsabilità in relazione a una fattispecie che derivi da una presunzione di legge, può ritenersi significativo dell'avvenuto riconoscimento, anche solo parziale, del diritto altrui. (Cass. Civ. 24 settembre 2015, n. 18879).
2. Anche il motivo di appello incidentale relativo alla eccepita nullità della CTU spiegato da CP_2
è infondato.
2.1.Le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al comma 2 dell'art.157 c. p.
c., dovendo, pertanto, dedursi -a pena di decadenza- nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito" (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19427 del 03/08/2017, Rv. 645178; conformi Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 4448 del 25/02/2014, Rv. 630339 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15747 del 15/06/2018, Rv.
649414).
2.1bis.Nel caso di specie l'eccezione è tempestiva in quanto spiegata nella prima difesa utile in primo grado (udienza del 14.7.2021), reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni e nelle memorie ex art. 190 c.p.c..
2.2. Rileva il Collegio come le doglianze afferenti alla mancata terzietà dell'ausiliario del giudice
(con riferimento all'accesso presso i locali della ) non siano valorizzabili quali profili di CP_2 nullità dell'elaborato ma eventualmente di ricusazione del consulente ex art. 192 c.p.c., istanza che non è stata formalizzata innanzi al Tribunale.
2.3. Quanto all'aver il CTU esorbitato il limite del quesito postogli con ordinanza del 5.3.2020, osserva la Corte come effettivamente il Consulente, per come da quest'ultimo confermato, ha stimato anche il diverso danno da lucro cessante escluso dal quesito (riduzione ordini da parte di PA e mancati contratti con Alì Supermercati).
Tuttavia tali considerazioni tecniche sono state ampiamente vagliate nel contraddittorio delle parti sia ai sensi dell'art. 195 c.p.c. sia in sede di scritti difensivi finali e correttamente il Tribunale non ne ha tenuto conto.
12 2.4.Invero secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 24695/2024) lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza, né quella derivata della sentenza, se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, restando "assorbito" l'operato del consulente da quello del giudice.
3. Deve essere accolto invece il motivo di appello incidentale spiegato da entrambe le parti appellate relativo all'accertamento del vizio del prodotto venduto ed alla sua eziologia prevalente ma non esclusiva condotta di , in ragione di un accertabile concorso di colpa della CP_2 appellante ai sensi dell'art. 1227 c.c.
3.1.Come esposto in premessa ha impugnato la sentenza anche in relazione al profilo CP_2 attinente alla mancanza di prova della riconducibilità del vizio apparso sulla carne al prodotto fornito;
il secondo attinente alla mancata considerazione ex art. 1227 c.c. delle dichiarazioni confessorie del legale rappresentante della in corso di giudizio. CP_1
4.Rileva il Collegio come né negli atti introduttivi di primo grado né durante le operazioni peritali sia stata contestata la provenienza dei sacchi del prodotto n. 13225/F forniti da da CP_1 quello acquistato da quest'ultima da in data 29.4.2013; inoltre la sussistenza del vizio CP_2 era visibile ictu oculi e consisteva nella presenza di macchie di colore verde-blu sulla pelle del pollo dopo la sua lavorazione con il prodotto citato, come da fotografie allegate alla CTU, colorazione analoga a quella riscontrata durante l'esperimento del 9.1.2014 ed altresì a quella tempestivamente segnalata dal responsabile qualità PA in data 13.5.2013.
4.1.Può pertanto ritenersi accertata l'eziologia della colorazione della carne dall'utilizzo del preparato per arrosto con sale car prodotto da ed acquistato da CP_7 CP_2 CP_1
4.2.Tale colorazione ha reso il prodotto (sia la carne che il preparato) non vendibile per il consumo ex art. 1490 c.c. e legittima il compratore alla sua tutela – anche se non integrale - in termini di risarcimento del danno emergente e lucro cessante.
5.Può invece ravvisarsi una concorrente condotta colposa ad ai sensi dell'art. 1227 CP_1
c.c.
5.1. sostiene fin dal primo atto difensivo in primo grado che i cosiddetti “puntini blu” si CP_2 erano manifestati immediatamente nel corso della lavorazione presso che tale CP_8 circostanza sarebbe stata ammessa dal legale rappresentante della , CP_1 Parte_1
13 che pertanto la fornitura avrebbe dovuto essere bloccata in modo da impedire la consegna della merce ai supermercati.
5.2. L'assunto è in parte condivisibile.
5.3. Invero il sig. , sentito nel corso dell'interrogatorio formale svolto all'udienza del Pt_1
4/4/2019 (capitolo 6) della memoria ex art. 183 Vi comma n° 2 c.p.c. della ), dichiarava: CP_2
“Io non ero presente, però mi è stato riferito dagli operatori di e Controparte_12 che il problema si è manifestato durante il posizionamento dei polli nelle Persona_2 cassette destinate al trasporto e nel corso del trasporto stesso”.
5.4.Il teste riferisce de relato, peraltro, da soggetti che erano dipendenti ma non CP_8 svolgevano le mansioni di preparazione della carne e posizionamento della stessa nelle cassette.
La teste dipendente nella qualità di responsabile della Persona_2 CP_8 qualità per ha redatto il rapporto di non conformità del 13.5.2013 (pag. 15 CP_1 relazione di parte ) indirizzato all' di San Donà di Piave, nel quale ha segnalato che “Il Pt_7 rilevamento delle macchie verdi è stato verificato anche in azienda dopo pochi minuti dall'aromatizzazione. Si precisa che dopo l'aromatizzazione non solo il prodotto aveva assunto la colorazione verde ma anche il tavolo di lavoro”; tali evidenze sono state confermate all'udienza del 9.1.2019.
5.5.Deve inoltre farsi riferimento alla deposizione della teste addetta alla Tes_3 lavorazione delle carni portate da nelle date dell'11 e 13 maggio 2013, la quale, escussa CP_1 all'udienza del 9.1.2019 (pag. 63 stenotipico), sul medesimo articolato istruttorio, ha chiarito che i puntini bluastri non si erano manifestati fin da subito, che aveva portato a termine la lavorazione della carne in quella giornata, che era stata avvisata dopo della problematica(Capitolo 6: “vero che già nel corso della lavorazione presso la su parte della carne che poi sarebbe CP_8 stata consegnata ai supermercati di ME e IG si manifestava la comparsa di piccoli punti bluastri? RISPOSTA– No, non da subito. DOMANDA – Non è vero. Quindi voi avete finito di lavorare quel lotto di prodotti, li avete imbustati.. RISPOSTA– Esatto. DOMANDA –
Mandati..RISPOSTA– E spediti. DOMANDA – E poi siete stati avvisati di questo problema?
RISPOSTA– Sì. DOMANDA – Quindi in un secondo momento? RISPOSTA– Esatto”).
5.6.Tale dichiarazione inoltre non appare incompatibile con quanto riferito dal teste e dal Pt_1 teste (pagg. 33 e 37 stenotipico del 91.2019) nel senso che la colorazione risultava Persona_3 verosimilmente formatasi successivamente alla lavorazione della carne ed in particolare durante il posizionamento dei polli -già imbustati- nelle cassette destinate al trasporto, rendendo di fatto
14 esigibile la condotta di blocco della merce destinata ai supermercati, in quanto il vizio era visibile non nell'immediato, ma dopo alcuni minuti, con colorazione anche del tavolo di lavoro, il quale veniva pulito e sanificato solo alla fine della lavorazione (teste pag. 64). Tes_3
5.7.Secondo la prudenza e diligenza media richiesta, e per essa CP_8 CP_1 avrebbero dovuto interrompere la lavorazione non appena la colorazione era divenuta visibile
(sulla carne e/o sul tavolo), vale a dire dopo alcuni minuti e verosimilmente prima delle operazioni di trasporto.
5.8.Si stima congrua la quantificazione di un concorso di colpa nella misura del 20% del danno liquidato in primo grado (81.629,009) per €16.325,8.
5.9.Possono pertanto essere condivise le risultanze della CTU in punto calcolo dei danni emergenti sostenuti da e del lucro cessante per €14.500,00 (per mancata vendita CP_1 del prodotto ritirato), per complessivi €81.269,00, cui debbono essere detratti €16.325,80, per residui €65.303,20.
6. Deve respingersi anche l'appello principale spiegato da in relazione alla CP_1 esclusione delle altre voci di lucro cessante non riconosciute in primo grado.
6.1.Il danno da lucro cessante coincide con l'accrescimento patrimoniale pregiudicato o impedito dall'inadempimento contrattuale;
esso presuppone la prova, anche indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore ha perduto e che invece avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata regolarmente adempiuta, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte adempiente, dai quali si possa desumere l'entità del danno subìto.
6.2.Dal prospetto prodotto da parte attrice (doc. 4 memoria ex art. 183, comma VI, n. 1), relativo agli anni 2006-2015 si evince come, dal 2013, epoca di verificazione dell'evento, il calo del fatturato non sia stato esponenziale ma graduale così come il numero di supermercati PA a cui doveva effettuare le consegne (doc. 5 memoria ex art. 183, comma VI, n. Controparte_1
1).
6.3.Rileva la Corte come le segnalazioni di non conformità siano pervenute nella sola giornata del 13.5.2013 ed esclusivamente dai supermercati di ME e IG;
inoltre il tempestivo ritiro e distruzione di tutta la merce consegnata nelle giornate dell'11 e 13 maggio 2013 ha eliminato a priori il rischio di altre segnalazioni e di potenziali altri pregiudizi.
6.4.Tali dati non consentono di ritenere provato l'allegato danno da lucro cessante nei termini prospettati da parte attrice nè la perdita di un nuovo cliente in assenza di riscontri documentali di
15 proposte contrattuali non andate a buon fine e/o ordini da parte di successivamente CP_13 revocati.
7.Deve essere accolto il motivo di appello principale relativo alla decorrenza degli interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, i quali sono dovuti, così come la rivalutazione monetaria, dalla data del verificarsi dell'evento dannoso
(13.5.2013) e non dalla data del deposito della relazione peritale, essendo il debitore costituito in mora dalla data dell'illecito.
7.1.Infatti, ipotesi di risarcimento danni da fatto illecito (tipico debito di valore), è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, non sia sufficiente a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo (cfr. Cass. civ. n.
37798 2022).
8.Polizze assicurative e domanda di manleva.
8.1.Premette la Corte che, sebbene la polizza n. 1003100500871, tuteli in relazione al CP_2 rischio, in relazione alla quale opera la copertura assicurativa, avente ad oggetto “la produzione di coloranti per l'industria alimentare” e non quella avente ad oggetto la “produzione di preparati alimentari privi di coloranti” come quello oggetto di specie, deve tuttavia osservarsi come ai sensi dell'art. 1 delle condizioni particolari “l'assicurazione comprende, entro il limite del 10% del massimale, i danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino a detti prodotti o al prodotto finito”.
8.1.Pertanto, essendo il colorante (rischio assicurato) verosimilmente componente del prodotto finito (preparato alimentare per arrosti), ne consegue l'operatività della copertura entro i limiti del massimale e con la franchigia indicata.
8.2.Invero ai sensi dell'art. 12 delle condizioni di assicurazione quale assicurato deve CP_2 essere manlevata di quanto questa sia tenuta a corrispondere per capitale, interessi e spese “per danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza, dopo la loro messa in circolazione, .. per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto descritto in polizza, rivelatosi difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione”.
8.3.Non si ritiene sussistere l'ipotesi di esclusione di cui al successivo art. 16, lettera b), delle condizioni di assicurazione, relativa alle spese ed oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti, non essendo il preparato alimentare stato ritirato dal mercato ma solo la carne preparata da CP_14
[...]
[...] [...]
nelle giornate del 10 e 11 maggio 2023, consegnate in data 11 e 13 maggio 2023 nei punti
[...] vendita sopra citati.
Le spese di lite del presente grado, in ragione della parziale soccombenza, possono essere integralmente compensate tra e , nella misura del 20% nei rapporti tra CP_1 CP_3
l'appellante e e poste per il residuo a carico di parte appellante. CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento dell'appello principale ed incidentale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, n. 94/2023 del 31.12.2022,
condanna al pagamento in favore di della somma di CP_2 Controparte_1
€65.303,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 13.5.2013 al saldo;
compensa le spese di lite tra e spese liquidate per intero in Controparte_1 CP_2 complessivi €9.991,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, nella misura del 20% e pone il residuo a carico di Controparte_1
compensa le spese di lite tra ed;
Controparte_1 CP_3
dichiara tenuta a manlevare di quanto da quest'ultima dovuto in CP_3 Controparte_1 forza della presente sentenza (per capitale, interessi e spese) al netto delle franchigie e condizioni di polizza;
conferma per il resto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 10.2.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
17
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 632 2023 R.G. promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dagli avv.ti Mazzon Riccardo e Longato
Barbara, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimi in San Donà di Piave (VE),
Via Vanzan n. 15/4.
APPELLANTE
CONTRO
), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, CP_2 P.IVA_2 come da mandato in atti, dall'Avv. Marino Corrado Antonio, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Terraggio, n. 17
APPELLATA
1 E CONTRO
Controparte_3
in sigla (Cod. Fisc. – P.IVA ),
[...] CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4 quale avente causa di , rappresentata e difesa, come da Controparte_4 mandato in atti, dagli Avv.ti Maurizio Guidoni e Carlo F. Galantini, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Venezia Mestre, Piazzale Cialdini, n. 2
APPELLATA
Oggetto: Vendita di cose mobili appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 94/2023 del
31.12.2022, pubblicata il 9.1.2023
Conclusioni parte appellante: “Nel merito: in parziale riforma della sentenza della sentenza n.
94/2023 del tribunale ordinario di Venezia, pronunciata dal Giudice Onorario dott. Luca Trognacara, datata 31.12.2022, pubblicata il 12.01.2023, a seguito di appello come sopra proposto, voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello di Venezia in via principale accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano integralmente: accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della società in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi meglio esposti in CP_2 narrativa;
per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, per i CP_2 motivi meglio esposti in narrativa, al pagamento, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, a favore di in persona del legale rappresentante signor Controparte_1
della somma di€ 943.695,46= o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia e Parte_1 quantificata in corso di causa e/o in separata sede;
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
◦ spese, diritti ed onorari comprese I.V.A. e C.P.A., spese generali pari al 15%, rimborso forfetario ed eventuali anticipazioni al CTU e al CTP giuste note, tasse di registrazione di sentenza interamente rifusi. compensi professionali, comprese I.V.A. e C.P.A., spese generali pari al 15%, rimborso forfetario ed eventuali anticipazioni al CTU e al CTP giuste note, tasse di registrazione di sentenza interamente rifusi con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio. Si chiede, inoltre, il rigetto degli appelli incidentali formulati dalle controparti nei propri atti costitutivi in quando infondati.”
Conclusioni parte appellata “in principalità: respingere l'avverso gravame CP_2 dandosi atto della sua infondatezza;
in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del gravame incidentale proposto dalla dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1495 CP_2
2 c.c., la prescrizione del diritto della ad agire nei confronti della CP_1 CP_2 dichiarare la mancanza di responsabilità della in ordine ai fatti per cui è processo;
CP_2 condannare l'appellante alla restituzione in favore della della somma di CP_1 CP_2
€ 99.587,65, ricevuta in esecuzione dell'impugnata sentenza, con interessi e rivalutazione dall'esborso (6/2/2023) al saldo.
In subordine: in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono e sempre in accoglimento del motivo di gravame proposto, ridurre l'entità del danno che è stato liquidato all'appellante, con conseguente condanna dell'appellante alla restituzione delle CP_1 maggiori somme percette in forza dell'impugnata sentenza con interessi e rivalutazione dal ricevimento al saldo;
in denegato ipotesi di accoglimento dell'appello principale proposto dalla Cont
dichiarare tenuta e condannare l'appellata a garantire e manlevare la CP_1 CP_2 anche di tutte le ulteriori somme che fosse condannata a corrispondere all'appellante, ferma la
[...] manleva per quelle relative al primo grado di giudizio, respingendo così l'appello incidentale dalla stessa proposto. Vinte le spese di lite”.
Conclusioni appellata : “A. In accoglimento dell'appello incidentale. Riformare la CP_3 gravata sentenza nel senso propugnato al paragrafo A) della comparsa di costituzione e di risposta e per l'effetto: 1) In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la prescrizione di ogni diritto azionato dalla stante il decorso del termine annuale previsto dal III^ comma dell'art. 1495 c.c., Controparte_1 per tutti i motivi esposti al par. A/1 della comparsa di costituzione e di risposta e nei successivi scritti difensivi;
2) In via principale, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza di Assicurazione della
Responsabilità Civile Prodotti n. 1003.1005000871 e della polizza c.d. n. 0775.1000030812 CP_5 in quanto l'attività svolta nel caso di specie non rientra fra quelle assicurate, come meglio indicato al paragrafo A/2.1 della comparsa di costituzione e di risposta e nei successivi scritti difensivi e per l'effetto rigettare la chiamata in garanzia di svolta da CP_3 CP_2
3) In subordine, quanto alla polizza R.C. Prodotti n. 1003.1005000871: - accertarne e dichiararne l'inoperatività in relazione al titolo di responsabilità dedotto in causa, come meglio indicato al paragrafo
A/2.2 della comparsa di costituzione e di risposta e nei successivi scritti difensivi e per l'effetto rigettare la chiamata in garanzia di - in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della CP_2 domanda in garanzia esperita nei confronti della accertarne e dichiararne Controparte_6
l'operatività entro i limiti e le esclusioni stabilite in polizza, e comunque entro i limiti del sotto massimale e/o del massimale di polizza, così come specificato sempre al paragrafo A/2.2 della comparsa di costituzione e di risposta e nei successivi scritti difensivi, previa applicazione degli scoperti e franchigie di polizza. 4) Sempre in subordine, quanto alla polizza Multirischi n. 0775.1000030812: - accertarne e dichiararne l'inoperatività stante la non indennizzabilità del sinistro ai sensi delle pattuizioni di polizza, come meglio indicato al paragrafo A/2.3 della comparsa di costituzione e di risposta e nei successivi scritti
3 difensivi, e per l'effetto rigettare la chiamata in garanzia di - in via gradata, nella denegata CP_2 ipotesi di accoglimento della domanda in garanzia esperita nei confronti della Controparte_6 accertarne e dichiararne l'operatività entro i limiti del massimale di polizza, così come specificato sempre al paragrafo A/2.3. della comparsa di costituzione e di risposta e nei successivi scritti difensivi, previa applicazione degli scoperti e franchigie di polizza. Per effetto dell'accoglimento del proposto gravame incidentale, dichiararsi tenuta e condannarsi la alla restituzione, in favore di , CP_2 CP_3 della somma di € 103.139,74, corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché condannarsi la e/o la alla restituzione delle ulteriori somme corrisposte a titolo di rimborso CP_1 CP_2 degli onorari dei CTU e per spese di stenografia, per complessivi € 4.902,13, in entrambi i casi con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del pagamento al saldo effettivo.
B. A confutazione dell'appello principale. Accertare e dichiarare l'infondatezza dei motivi di appello riguardanti la pretesa mancata liquidazione dei danni da lucro cessante e la liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, per tutti i motivi esposti ai paragrafi B/1 e B/2 della comparsa di costituzione e di risposta e nei successivi scritti difensivi. In ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di procedura di entrambi i gradi di giudizio, comprensivi del rimborso spese forfettario ai sensi della vigente tariffa forense, oltre I.V.A. e C.p.A”.
FATTO
Il giudizio di primo grado.
(d'ora in poi per brevità conveniva in giudizio Parte_2 CP_1 CP_2
(d'ora in poi per brevità ), al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali CP_2
e non, quantificati in complessivi €943.695,46, a causa dell'acquisto e consegna avvenuta in data
29.4.2013 di 690 kg di preparato per arrosto con sale car lotto n. 13225/F (documento di CP_7 trasporto n. 740 del 2013, fattura n. 613 del 29.4.2013), semilavorato alimentare a base di aromi naturali (rosmarino, aglio, ginepro, salvia, timo, alloro, origano, maggiorana) e sale.
Il preparato veniva consegnato da ad per la lavorazione del CP_1 Controparte_8 prodotto sulla carne CU (polli), lavorazione avvenuta nelle giornate dell'11.5.2013 e
13.5.2013 per la consegna della carne destinate ai reparti gastronomia dei supermercati PA.
Esponeva che le carni condite con tale prodotto venivano consegnate presso vari punti vendita Aspiag
PA di Badia Polesine, Ferrara, Borsea (RO), Centro (FE), San Pietro di Legnago (VR), Conselve
(PD), VA (VE), IA (RO), ST (PD) e che il dott. , responsabile della Persona_1 qualità PA, aveva segnalato via mail che le carni consegnate presso i punti vendita di ME
(PD) e IG (PD) presentavano delle macchie di colore verde scuro sulla pelle.
4 La dott.ssa , responsabile della qualità di avviava la procedura di Persona_2 CP_1 non conformità, comunicando a mezzo fax in data 13.5.2013 all' la non conformità del Pt_3 prodotto.
provvedeva al ritiro della carne lavorata con il lotto n. 13225/F ed informato il servizio CP_2 veterinario, che in data 22.5.2013 comunicava che il prodotto poteva essere qualificato come categoria 3 ed in data 28.5.2013 la carne veniva consegnata alla ditta ECB S.p.a. di Treviglio (BG) per la distruzione.
In data 14.5.2013 formalizzava una prima richiesta di risarcimento danni nei confronti CP_1 di , la quale la inoltrava alla propria società di assicurazione per responsabilità civile CP_2 [...]
, che incaricava lo studio per la verifica dei danni. Controparte_4 Parte_4
In data 9.1.20214 presso lo stabilimento di si tenne un sopralluogo alla presenza del CP_1 perito (per conto di , dott. per conto di Tes_1 Controparte_9 Persona_3 CP_1 in. per conto , dott. per conto di Testimone_2 Controparte_4 Persona_4 CP_2
nel corso del quale veniva fatto sciogliere parte del prodotto di cui al otto 13225/F in acqua e
[...] questo rilasciava lo stesso colore verde blu riscontrato sulle carni ritirate;
di tale incontro era redatto verbale di sopralluogo (perizia. Doc. 1)
In data 28.7.2014 reiterava la richiesta di risarcimento dei danni ed il 28.10.2014 CP_1 contestava ogni responsabilità, rendendo necessaria la domanda giudiziale per cui è CP_2 causa.
Cont All'esito dell'integrazione del contraddittorio nei confronti della società di assicurazione , il tribunale esperiva le prove orali ammesse nonché disponeva farso luogo a CTU contabile per la quantificazione dei danni emergenti e del lucro cessante (quesito del 5.3.2020).
All'esito il Tribunale di Venezia, previo rigetto dell'eccezione di prescrizione spiegata ex art.1495
c.c. da , accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice per la minor somma di €81.629, CP_2
Cont 96, nonché la domanda di manleva formulata da nei confronti di , condannando CP_2 quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore di e di CTU. CP_2
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1.Quale primo motivo di censura, l'appellante deduce l'omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia che ha negato il risarcimento da lucro cessante, l'omessa applicazione degli artt.
1226, 2056 c.c. per non aver il giudice liquidato il danno da lucro cessante con valutazione equitativa.
5 2.2. Deduce come con l'atto di citazione avesse chiesto la condanna di al CP_1 CP_2 risarcimento di tutti i danni subiti (danno emergente e lucro cessante) ed avrebbe fornito anche la prova di aver subito un danno da mancato guadagno, quale conseguenza della diminuzione di vendite dovuta alla comparsa di macchie verdi sui polli.
2.3. Secondo la prospettazione dell'appellante, la prova testimoniale avrebbe confermato come, nel periodo successivo ai fatti di cui è causa, parte attrice non avesse potuto concludere transazioni commerciali di importo corrispondente al risarcimento richiesto per mancato guadagno (cfr. dichiarazioni teste e . Persona_3 Persona_2
2.4. Inoltre, dal prospetto prodotto da parte attrice (doc. 4 memoria ex art. 183, comma VI, n. 1), relativo agli anni 2006-2015 si evincerebbe come, dopo anni di crescita costante del fatturato, abbia iniziato a vendere un numero via via minore di polli, in quanto la richiesta di CP_1 acquisto da parte delle società che gestiscono i supermercati era diminuita proprio a causa dei “polli a macchie verdi”.
2.5. Ed ancora l'appellante avrebbe dimostrato la diminuzione del numero di supermercati PA a cui doveva effettuare le consegne (doc. 5 memoria ex art. 183, comma VI, n. 1) nonché CP_1
Con la perdita dei Supermercati uale nuovo cliente in quanto, all'epoca dei fatti, infatti, CP_1
Con era in trattative con la catena di supermercati per iniziare un rapporto di collaborazione, ma la comparsa di macchie sui polli aveva comportato la mancata apertura di un nuovo contratto di fornitura, dato che era stato inoltre confermato dal CTU sebbene al di fuori del quesito posto dal
Tribunale con ordinanza del 5.3.2020.
2.6. Quale secondo motivo di appello viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,
1219 e 1223 c.c. per l'errata individuazione della decorrenza degli interessi e della rivalutazione sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, avendo il Tribunale omesso di pronunciarsi in merito alla rivalutazione e riconosciuto la decorrenza degli interessi, sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, solo dalla data del deposto della relazione peritale e non dal momento in cui si era verificato l'evento dannoso, in quanto il debitore del risarcimento deve intendersi costituito in mora dal giorno della consumazione dell'illecito. (cfr. Cass. civ. 37798/2022; 7948/2020).
3.Si è costituita opponendosi all'accoglimento del gravame e proponendo, a sua volta, CP_2 appello incidentale.
3.1. Quale primo motivo di appello incidentale rileva l'omesso accoglimento dell'eccezione di prescrizione prevista dall' art. 1495 c.c. sollevata dalla nei confronti della – CP_2 CP_1
6 violazione, erronea applicazione degli artt. 1495 – 2943, 2944 c.c., travisamento del fatto e del contenuto degli atti processuali.
3.2. Ribadisce che la prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. può essere interrotta solo dalla notifica dell'atto giudiziale, non già dall'invio di raccomandate stragiudiziali.
3.3. Quanto all'incontro avvenuto in data 9.1.2014, evidenzia che nel corso di detta riunione non intervenne alcun riconoscimento dell'altrui diritto od impegno a risarcire i danni, posto che le parti si limitarono a prendere atto degli esiti del rudimentale esperimento posto in essere, consistito nello scioglimento del prodotto in acqua e non sulla carne.
3.4. Deduce che in particolare, il Dr. presente per la , unico soggetto in ipotesi Pt_5 CP_2 abilitato ad impegnare la società, non riconobbe alcuna responsabilità, limitandosi a prendere atto di ciò che si era verificato né si impegnò in alcun modo a risarcire il danno.
3.5. Ribadisce che, costituendosi nel giudizio in primo grado, veva decisamente contestato CP_2 sotto più profili la propria responsabilità, facendo rilevare che, all'esito proprio degli accertamenti svolti sul piano stragiudiziale, non era emerso alcun elemento che potesse far ritenere sussistere qualsivoglia sua responsabilità e che anzi il danno andava ascritto, anche ex art. 1227 c.c. alla CP_1 stessa che, all'apparire durante la concia delle carni delle prime macchie, non fermava la
[...] produzione, ma inviava il prodotto ai propri clienti.
3.7. Quale secondo motivo di appello incidentale deduce la nullita' della CTU – violazione erronea applicazione artt. 112 – 194 – 195 c.p.c.
3.8. impugna in via incidentale la sentenza anche per la parte in cui non ha dichiarato la CP_2 nullità della CTU, come eccepito nel corso del giudizio di primo grado.
3.9. Quale terzo motivo di appello incidentale viene dedotta la violazione e falsa applicazione artt.
2969, 1490, 1227 e 2733 c.c. – 115 -116 c.p.c.
3.10. Riprendendo le difese svolte in primo grado, impugna la sentenza anche in relazione CP_2 al profilo attinente alla mancanza di prova della riconducibilità del vizio apparso sulla carne al prodotto fornito;
il secondo attinente alla mancata considerazione delle dichiarazioni confessorie del legale rappresentante della in corso di giudizio. CP_1
3.11. Precisa che i sacchi da cui è stato estratto il prodotto fornito da sono stati consegnati CP_2 nel 2013, mentre l'analisi è stata svolta nel 2020, dopo circa sette anni, senza che gli stessi fossero preventivamente sigillati in contraddittorio tra le parti.
7 3.12.Non sarebbe quindi possibile accertare con incontrovertibile certezza che il contenuto delle confezioni fosse sicuramente quello originariamente fornito da , il che inficerebbe ab origine CP_2 la fondatezza dell'indagine svolta;
le lacune e le criticità sopra descritte sarebbero imputabili unicamente a che ben avrebbe potuto e dovuto all'epoca dei fatti svolgere un ATP, in CP_1 modo da accertare nell'immediatezza dei fatti la qualità del prodotto acquistato e la sua attitudine a produrre i danni oggetto di causa, essendo onere del compratore dare la prova del vizio della cosa acquistata, prova che non può certo ritenersi raggiunta in forza della espletata CTU.
3.13. Asserisce come il CTU non avrebbe esaminato le caratteristiche del prodotto asseritamente inquinante, quali fossero i suoi componenti, quali di esso in ipotesi potesse aver determinato l'episodio e, come già detto, nemmeno le modalità di conservazione del prodotto, fornito nel lontano
2013.
3.14. Inoltre, per stessa ammissione di parte attrice, le analisi condotte presso il laboratorio di
Zooprofilassi di S. Donà di Piave avrebbero escluso la presenza di agenti inquinanti e contaminanti, con la conseguenza che sarebbe stata esclusa l'esistenza del vizio previsto dall'art. 1490 c.c. e quindi la responsabilità del venditore e che la comparsa delle macchie sulla cute della carne era stata verificata solo presso i prodotti forniti ai supermercati di ME e IG mentre la merce lavorata con il prodotto, che si assume essere stato fornito da , è stata distribuita ad almeno CP_2 una decina di punti vendita Aspiag.
3.15. In ordine al secondo profilo (violazione artt. 1227 – 2733 c.c. – 115-116 – 132 n° 4 c.p.c.) osserva come nel corso della lavorazione presso la con il preparato per Controparte_11 arrosti fornito da comparvero immediatamente dei puntini blu, circostanza ammessa dal CP_2 legale rappresentante della , sentito nel corso dell'interrogatorio Parte_6 formale svolto all'udienza del 4/4/2019 (capitolo 6) della memoria ex art. 183 Vi comma n° 2 c.p.c. della ), “ Io non ero presente, però mi è stato riferito dagli operatori di CP_2 Controparte_12
e che il problema si è manifestato durante il posizionamento dei polli
[...] Persona_2 nelle cassette destinate al trasporto e nel corso del trasporto stesso” e che, alla prima comparsa di macchie sui polli già presso l'attrice, mentre la merce stava per essere impacchettata per il successivo trasporto ai punti vendita di Aspiag PA, la fornitura avrebbe dovuto essere bloccata, in modo da impedire la consegna della merce ai supermercati.
3.16.L'insieme di dette circostanze consentirebbe quindi di escludere la sussistenza della responsabilità della ed in subordine di ritenere un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. CP_2 prevalente della per non aver bloccato l'invio della merce, che già presso la sua sede, CP_1 quindi ben prima dell'invio ai supermercati, cominciava a presentare colorazioni bluastre.
8 4. Si è costituita Controparte_3 in sigla , quale avente causa di , la quale ha concluso CP_3 Controparte_4 per il rigetto dell'appello principale ed ha proposto appello incidentale ribadendo i motivi già proposti in via incidentale da in ordine all'eccezione di prescrizione della garanzia ex art. 1495 c.c. CP_2
4.1. Quale autonomo motivo di appello incidentale ribadisce anche in questa sede l'inoperatività delle polizze stipulate da ossia la Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Prodotti n. CP_2
1003.1005000871 (doc. 1) nonché la Polizza c.d. Multirischi denominata 'Polizza di assicurazione per le piccole industrie e le attività artigiane' n. 0775.1000030812 (doc. 2).
4.2. Eccepisce in primo luogo la carenza, inesistenza, apparenza o finanche nullità della motivazione della sentenza, sopra testualmente ritrascritta, posta a fondamento del rigetto delle plurime eccezioni di inoperatività delle polizze assicurative invocate dall'assicurata Controparte_2
4.3. L'attività svolta per la fornitura del prodotto asseritamente difettoso (preparato per arrosti) non rientrerebbe nell'ambito oggettivo del rischio assunto in assicurazione, atteso che l'attività dedotta in rischio è costituita esclusivamente dalla produzione di coloranti per l'attività industriale alimentare,
e dunque non dalla produzione di erbe aromatiche per arrosti.
4.4.La scheda di polizza di cui alla garanzia R.C. Prodotti (doc. 1) delimitante il rischio descritto e garantito nella 'Produzione di coloranti per l'industria alimentare', mentre nella polizza Multirischi
(doc. 2) l'attività oggetto di copertura viene così descritta “Coloranti per alimenti con infiammabili fino al 10%”.
4.5.Nel caso di specie il prodotto venduto dall'assicurata – preparato per arrosti - sarebbe costituito da un semilavorato alimentare composto da sale e aromi naturali (erbe e spezie), così come descritto nella scheda tecnica denominata 'Preparato per arrosti con sale CAR 0801 'WA'” (doc. 3).
4.6. Dalla già menzionata scheda tecnica emerge che il preparato per arrosti fornito viene descritto come 'Prodotto per alimenti' avente quali caratteristiche precipue quelle di permettere 'un'ottimale resa in termini di gusto e profumo del prodotto finito' e di 'salare direttamente il prodotto finito in maniera ottimale'.
4.7. Sarebbe dunque evidente l'assoluta difformità fra il prodotto fornito nel caso di specie e la categoria di prodotti ed attività oggetto di copertura in entrambe le polizze, atteso che la Compagnia avrebbe assunto un rischio connesso alla vendita di coloranti per alimenti e non alla vendita di prodotti alimentari compositi quali il condimento aromatico per arrosti oggetto della fornitura per cui è causa.
9 4.8. Ed invero l'art. 12 delle C.G.A. della polizza R.C. Prodotti – stabilisce espressamente che la polizza copre i danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei 'prodotti descritti in polizza', rinviando così, per relationem perfectam, alla attività descritta nel frontespizio.
4.9.Quanto alla polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Prodotti n. 1003.1005000871
(doc. 1), evidenzia che l'oggetto della polizza azionata dalla sarebbe diretto a garantire CP_2 esclusivamente la responsabilità civile dell'assicurata discendente dalla specifica normativa di cui al
D.P.R. 224/1988 (oggi trasfuso nel Codice del Consumo) e non la responsabilità per inadempimento contrattuale e per vizi nella compravendita reclamati da un altro imprenditore, come nel caso di specie, dovendo intendersi quali terzi i soli consumatori finali tutelati dalla predetta normativa in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi, e non anche i committenti del produttore o i rivenditori acquirenti del prodotto finito per 'danni commerciali' causati dai vizi della cosa venduta dall'imprenditore assicurato (cfr. Cass. 9254/2015). Non si sarebbe pertanto verificato un danno 'a terzi' consumatori nell'accezione sopra precisata, ma un (presunto) danno 'commerciale' ad un altro imprenditore, peraltro anch'esso considerato produttore ai sensi di legge;
inoltre il prodotto non è stato messo in commercio, nel senso che non è stato messo a disposizione di terzi clienti.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 20.1.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.Deve in via preliminare essere delibata l'eccezione di prescrizione ex art. 1495, c.3, c.c.
1.2. La giurisprudenza di legittimità sul punto rileva che l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex articolo 1495 del codice civile si prescrive, “in ogni caso”, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio
(Cass. n. 8649/2024); la consegna del bene, dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione ex articolo 1495 del codice civile per fare valere la garanzia per vizi della cosa ai sensi dell'articolo 1490 del codice civile, è quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo (cfr. Cass. 17597/2020).
1.3. La locuzione “in ogni caso” utilizzata dall'art. 1495, comma terzo, c.c. intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e segg. c.c.; cosicchè la prescrizione deve ritenersi interrotta, a norma dell'art. 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia (cfr. Cass. 33380/2023;), riconoscimento che, oltre che in forma espressa, può avvenire anche tacitamente e cioè mediante il compimento di atti stragiudiziali
10 incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia (cfr. Cass. 8775/2024; 33380/2023;16766/2019; 27076/2019;
23970/2013;10288/2002;4119/1998).
1.4. Applicando tali principi al caso di specie deve ritenersi l'eccezione infondata.
1.5.Come correttamente statuito dal Tribunale, la consegna della merce è avvenuta il 29.4.2013, data da cui decorreva il termine annuale, il primo atto interruttivo della prescrizione deve essere individuato nella richiesta di risarcimento danni di inviata il 14/05/2013, mentre la CP_1 successiva del 28/07/2014 è in realtà tardiva, poiché comunicata decorso più di un anno dalla precedente.
1.6. Osserva la Corte, ciò a prescindere dall'avvio o meno di trattative di bonario componimento stragiudiziale tra le parti, che ha immediatamente formalizzato la richiesta di apertura di CP_2 sinistro assicurativo senza eccepire alcuna esclusione di responsabilità, che le parti, dopo vari scambi di corrispondenza ed un primo sopralluogo avvenuti nel maggio 2013, hanno realizzato un incontro in data 9.1.2024 al fine di verificare, nel contraddittorio anche dei loro esperti tecnici, l'effetto colorante del prodotto mediante prova empirica di scioglimento di quest'ultimo all'interno dell'acqua, infine di avere preso atto del fatto che l'acqua assumeva un colore verde blu (cfr. verbale di sopralluogo del 9.1.2024).
Tali fatti appaiono concludenti e di per sé incompatibili ex ante con l'intenzione di respingere la domanda di garanzia del compratore, condotta equiparabile alla fattispecie della interruzione della prescrizione per riconoscimento tacito del diritto altrui, nei termini espressi dalla Giurisprudenza di legittimità sopra citata, simile alla condotta del venditore di un'autovettura che, a fronte della contestazione del vizio da parte del compratore, riceve il mezzo per la verifica e riparazione (cfr,.
Cass n. 33380/2023).
1.7.Inoltre la copiosa attività stragiudiziale posta in essere dalle parti (sopralluoghi, scambi via mail e via pec) fin dal 2013, in particolare la mail del 14.1.2014 (doc. n .6), con cui lo studio Pt_4 richiedeva ad la documentazione integrativa per l'istruttoria del sinistro da parte della CP_1 società di assicurazione senza muovere alcuna contestazione in punto responsabilità, comprovano, per come statuito correttamente dal Tribunale, che le parti avevano avviato trattative per la definizione transattiva, per come confermato da nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. pag. CP_2
2, ove si legge: “Da ciò consegue che gli atti di natura stragiudiziale ex adverso indicati non possono avere avuto alcuna efficacia interruttiva e ciò a prescindere dalla mancanza di un effettivo contenuto intimativo (assolutamente necessario ai fini dell'interruzione della prescrizione), che non può certo
11 riconoscersi alle missive indicate, atteso che con le stesse, come controparte riconosce, si cercava in realtà di giungere ad una soluzione transattiva stragiudiziale della controversia”.
1.8.Pertanto, anche sotto questo ulteriore profilo, l'eccezione è infondata poiché è stato fatto buon governo del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, la quale ha già avuto modo di affermare che i fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c., il comportamento del debitore che conduca le trattative finalizzate a comporre bonariamente una vertenza col creditore, senza contestare espressamente la sua responsabilità in relazione a una fattispecie che derivi da una presunzione di legge, può ritenersi significativo dell'avvenuto riconoscimento, anche solo parziale, del diritto altrui. (Cass. Civ. 24 settembre 2015, n. 18879).
2. Anche il motivo di appello incidentale relativo alla eccepita nullità della CTU spiegato da CP_2
è infondato.
2.1.Le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al comma 2 dell'art.157 c. p.
c., dovendo, pertanto, dedursi -a pena di decadenza- nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito" (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19427 del 03/08/2017, Rv. 645178; conformi Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 4448 del 25/02/2014, Rv. 630339 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15747 del 15/06/2018, Rv.
649414).
2.1bis.Nel caso di specie l'eccezione è tempestiva in quanto spiegata nella prima difesa utile in primo grado (udienza del 14.7.2021), reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni e nelle memorie ex art. 190 c.p.c..
2.2. Rileva il Collegio come le doglianze afferenti alla mancata terzietà dell'ausiliario del giudice
(con riferimento all'accesso presso i locali della ) non siano valorizzabili quali profili di CP_2 nullità dell'elaborato ma eventualmente di ricusazione del consulente ex art. 192 c.p.c., istanza che non è stata formalizzata innanzi al Tribunale.
2.3. Quanto all'aver il CTU esorbitato il limite del quesito postogli con ordinanza del 5.3.2020, osserva la Corte come effettivamente il Consulente, per come da quest'ultimo confermato, ha stimato anche il diverso danno da lucro cessante escluso dal quesito (riduzione ordini da parte di PA e mancati contratti con Alì Supermercati).
Tuttavia tali considerazioni tecniche sono state ampiamente vagliate nel contraddittorio delle parti sia ai sensi dell'art. 195 c.p.c. sia in sede di scritti difensivi finali e correttamente il Tribunale non ne ha tenuto conto.
12 2.4.Invero secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 24695/2024) lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza, né quella derivata della sentenza, se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, restando "assorbito" l'operato del consulente da quello del giudice.
3. Deve essere accolto invece il motivo di appello incidentale spiegato da entrambe le parti appellate relativo all'accertamento del vizio del prodotto venduto ed alla sua eziologia prevalente ma non esclusiva condotta di , in ragione di un accertabile concorso di colpa della CP_2 appellante ai sensi dell'art. 1227 c.c.
3.1.Come esposto in premessa ha impugnato la sentenza anche in relazione al profilo CP_2 attinente alla mancanza di prova della riconducibilità del vizio apparso sulla carne al prodotto fornito;
il secondo attinente alla mancata considerazione ex art. 1227 c.c. delle dichiarazioni confessorie del legale rappresentante della in corso di giudizio. CP_1
4.Rileva il Collegio come né negli atti introduttivi di primo grado né durante le operazioni peritali sia stata contestata la provenienza dei sacchi del prodotto n. 13225/F forniti da da CP_1 quello acquistato da quest'ultima da in data 29.4.2013; inoltre la sussistenza del vizio CP_2 era visibile ictu oculi e consisteva nella presenza di macchie di colore verde-blu sulla pelle del pollo dopo la sua lavorazione con il prodotto citato, come da fotografie allegate alla CTU, colorazione analoga a quella riscontrata durante l'esperimento del 9.1.2014 ed altresì a quella tempestivamente segnalata dal responsabile qualità PA in data 13.5.2013.
4.1.Può pertanto ritenersi accertata l'eziologia della colorazione della carne dall'utilizzo del preparato per arrosto con sale car prodotto da ed acquistato da CP_7 CP_2 CP_1
4.2.Tale colorazione ha reso il prodotto (sia la carne che il preparato) non vendibile per il consumo ex art. 1490 c.c. e legittima il compratore alla sua tutela – anche se non integrale - in termini di risarcimento del danno emergente e lucro cessante.
5.Può invece ravvisarsi una concorrente condotta colposa ad ai sensi dell'art. 1227 CP_1
c.c.
5.1. sostiene fin dal primo atto difensivo in primo grado che i cosiddetti “puntini blu” si CP_2 erano manifestati immediatamente nel corso della lavorazione presso che tale CP_8 circostanza sarebbe stata ammessa dal legale rappresentante della , CP_1 Parte_1
13 che pertanto la fornitura avrebbe dovuto essere bloccata in modo da impedire la consegna della merce ai supermercati.
5.2. L'assunto è in parte condivisibile.
5.3. Invero il sig. , sentito nel corso dell'interrogatorio formale svolto all'udienza del Pt_1
4/4/2019 (capitolo 6) della memoria ex art. 183 Vi comma n° 2 c.p.c. della ), dichiarava: CP_2
“Io non ero presente, però mi è stato riferito dagli operatori di e Controparte_12 che il problema si è manifestato durante il posizionamento dei polli nelle Persona_2 cassette destinate al trasporto e nel corso del trasporto stesso”.
5.4.Il teste riferisce de relato, peraltro, da soggetti che erano dipendenti ma non CP_8 svolgevano le mansioni di preparazione della carne e posizionamento della stessa nelle cassette.
La teste dipendente nella qualità di responsabile della Persona_2 CP_8 qualità per ha redatto il rapporto di non conformità del 13.5.2013 (pag. 15 CP_1 relazione di parte ) indirizzato all' di San Donà di Piave, nel quale ha segnalato che “Il Pt_7 rilevamento delle macchie verdi è stato verificato anche in azienda dopo pochi minuti dall'aromatizzazione. Si precisa che dopo l'aromatizzazione non solo il prodotto aveva assunto la colorazione verde ma anche il tavolo di lavoro”; tali evidenze sono state confermate all'udienza del 9.1.2019.
5.5.Deve inoltre farsi riferimento alla deposizione della teste addetta alla Tes_3 lavorazione delle carni portate da nelle date dell'11 e 13 maggio 2013, la quale, escussa CP_1 all'udienza del 9.1.2019 (pag. 63 stenotipico), sul medesimo articolato istruttorio, ha chiarito che i puntini bluastri non si erano manifestati fin da subito, che aveva portato a termine la lavorazione della carne in quella giornata, che era stata avvisata dopo della problematica(Capitolo 6: “vero che già nel corso della lavorazione presso la su parte della carne che poi sarebbe CP_8 stata consegnata ai supermercati di ME e IG si manifestava la comparsa di piccoli punti bluastri? RISPOSTA– No, non da subito. DOMANDA – Non è vero. Quindi voi avete finito di lavorare quel lotto di prodotti, li avete imbustati.. RISPOSTA– Esatto. DOMANDA –
Mandati..RISPOSTA– E spediti. DOMANDA – E poi siete stati avvisati di questo problema?
RISPOSTA– Sì. DOMANDA – Quindi in un secondo momento? RISPOSTA– Esatto”).
5.6.Tale dichiarazione inoltre non appare incompatibile con quanto riferito dal teste e dal Pt_1 teste (pagg. 33 e 37 stenotipico del 91.2019) nel senso che la colorazione risultava Persona_3 verosimilmente formatasi successivamente alla lavorazione della carne ed in particolare durante il posizionamento dei polli -già imbustati- nelle cassette destinate al trasporto, rendendo di fatto
14 esigibile la condotta di blocco della merce destinata ai supermercati, in quanto il vizio era visibile non nell'immediato, ma dopo alcuni minuti, con colorazione anche del tavolo di lavoro, il quale veniva pulito e sanificato solo alla fine della lavorazione (teste pag. 64). Tes_3
5.7.Secondo la prudenza e diligenza media richiesta, e per essa CP_8 CP_1 avrebbero dovuto interrompere la lavorazione non appena la colorazione era divenuta visibile
(sulla carne e/o sul tavolo), vale a dire dopo alcuni minuti e verosimilmente prima delle operazioni di trasporto.
5.8.Si stima congrua la quantificazione di un concorso di colpa nella misura del 20% del danno liquidato in primo grado (81.629,009) per €16.325,8.
5.9.Possono pertanto essere condivise le risultanze della CTU in punto calcolo dei danni emergenti sostenuti da e del lucro cessante per €14.500,00 (per mancata vendita CP_1 del prodotto ritirato), per complessivi €81.269,00, cui debbono essere detratti €16.325,80, per residui €65.303,20.
6. Deve respingersi anche l'appello principale spiegato da in relazione alla CP_1 esclusione delle altre voci di lucro cessante non riconosciute in primo grado.
6.1.Il danno da lucro cessante coincide con l'accrescimento patrimoniale pregiudicato o impedito dall'inadempimento contrattuale;
esso presuppone la prova, anche indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore ha perduto e che invece avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata regolarmente adempiuta, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte adempiente, dai quali si possa desumere l'entità del danno subìto.
6.2.Dal prospetto prodotto da parte attrice (doc. 4 memoria ex art. 183, comma VI, n. 1), relativo agli anni 2006-2015 si evince come, dal 2013, epoca di verificazione dell'evento, il calo del fatturato non sia stato esponenziale ma graduale così come il numero di supermercati PA a cui doveva effettuare le consegne (doc. 5 memoria ex art. 183, comma VI, n. Controparte_1
1).
6.3.Rileva la Corte come le segnalazioni di non conformità siano pervenute nella sola giornata del 13.5.2013 ed esclusivamente dai supermercati di ME e IG;
inoltre il tempestivo ritiro e distruzione di tutta la merce consegnata nelle giornate dell'11 e 13 maggio 2013 ha eliminato a priori il rischio di altre segnalazioni e di potenziali altri pregiudizi.
6.4.Tali dati non consentono di ritenere provato l'allegato danno da lucro cessante nei termini prospettati da parte attrice nè la perdita di un nuovo cliente in assenza di riscontri documentali di
15 proposte contrattuali non andate a buon fine e/o ordini da parte di successivamente CP_13 revocati.
7.Deve essere accolto il motivo di appello principale relativo alla decorrenza degli interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, i quali sono dovuti, così come la rivalutazione monetaria, dalla data del verificarsi dell'evento dannoso
(13.5.2013) e non dalla data del deposito della relazione peritale, essendo il debitore costituito in mora dalla data dell'illecito.
7.1.Infatti, ipotesi di risarcimento danni da fatto illecito (tipico debito di valore), è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, non sia sufficiente a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo (cfr. Cass. civ. n.
37798 2022).
8.Polizze assicurative e domanda di manleva.
8.1.Premette la Corte che, sebbene la polizza n. 1003100500871, tuteli in relazione al CP_2 rischio, in relazione alla quale opera la copertura assicurativa, avente ad oggetto “la produzione di coloranti per l'industria alimentare” e non quella avente ad oggetto la “produzione di preparati alimentari privi di coloranti” come quello oggetto di specie, deve tuttavia osservarsi come ai sensi dell'art. 1 delle condizioni particolari “l'assicurazione comprende, entro il limite del 10% del massimale, i danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino a detti prodotti o al prodotto finito”.
8.1.Pertanto, essendo il colorante (rischio assicurato) verosimilmente componente del prodotto finito (preparato alimentare per arrosti), ne consegue l'operatività della copertura entro i limiti del massimale e con la franchigia indicata.
8.2.Invero ai sensi dell'art. 12 delle condizioni di assicurazione quale assicurato deve CP_2 essere manlevata di quanto questa sia tenuta a corrispondere per capitale, interessi e spese “per danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza, dopo la loro messa in circolazione, .. per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto descritto in polizza, rivelatosi difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione”.
8.3.Non si ritiene sussistere l'ipotesi di esclusione di cui al successivo art. 16, lettera b), delle condizioni di assicurazione, relativa alle spese ed oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti, non essendo il preparato alimentare stato ritirato dal mercato ma solo la carne preparata da CP_14
[...]
[...] [...]
nelle giornate del 10 e 11 maggio 2023, consegnate in data 11 e 13 maggio 2023 nei punti
[...] vendita sopra citati.
Le spese di lite del presente grado, in ragione della parziale soccombenza, possono essere integralmente compensate tra e , nella misura del 20% nei rapporti tra CP_1 CP_3
l'appellante e e poste per il residuo a carico di parte appellante. CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento dell'appello principale ed incidentale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, n. 94/2023 del 31.12.2022,
condanna al pagamento in favore di della somma di CP_2 Controparte_1
€65.303,20, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 13.5.2013 al saldo;
compensa le spese di lite tra e spese liquidate per intero in Controparte_1 CP_2 complessivi €9.991,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, nella misura del 20% e pone il residuo a carico di Controparte_1
compensa le spese di lite tra ed;
Controparte_1 CP_3
dichiara tenuta a manlevare di quanto da quest'ultima dovuto in CP_3 Controparte_1 forza della presente sentenza (per capitale, interessi e spese) al netto delle franchigie e condizioni di polizza;
conferma per il resto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 10.2.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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