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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/12/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale d'udienza tenuta in data 16/12/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. PA G. SA, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n°404/2023 R.G. tra:
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1
Gallù, nel cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabiola CP_1
ON e LA TT
RESISTENTE
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis comma VI c.p.c. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'08//02/2023, parte ricorrente ha chiesto, previo rinnovo della CTU, l'accertamento del requisito sanitario necessario ad ottenere il beneficio dell'assegno mensile di assistenza con percentuale di invalidità non inferiore al 74%, con decorrenza dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, ovvero da altra diversa data che avesse accertato la CTU.
Il ricorso contestava le conclusioni rassegnate dal CTU della fase di ATP. In particolare, il procuratore del ricorrente evidenziava come le conclusioni del primo perito fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica in atti ed in tal senso, dettagliatamente, esponeva le ragioni del dissenso.
Il CTU della fase sommaria aveva riconosciuto un'invalidità pari al 67% e pertanto insufficiente per ottenere il beneficio di cui alla domanda.
Instaurato il contraddittorio, l' si opponeva ex adverso chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso.
Le operazioni peritali venivano rinnovate ed affidate al dott. Persona_1
Successivamente alla variazione tabellare ed alla ridistribuzione dei fascicoli della dott.ssa non più in servizio presso il Tribunale di Brindisi, il giudice Per_2 professionale delegava la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudicante. In data odierna le parti hanno discusso la causa ed è stata pronunciata sentenza con motivazione contestuale
**************
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Preliminarmente va ritenuta la sussistenza, nel caso di specie, degli elementi formali e sostanziali posti a fondamento del presente giudizio.
In tal senso, a seguito del responso peritale, veniva tempestivamente depositato atto di dissenso e, successivamente, sempre in termini, veniva inoltrato il ricorso de quo. L'impugnativa è corredata da sufficienti ragioni e pertanto il giudicante ha ammesso la nuova perizia per la rivalutazione del caso che ha portato a divergente conclusione del dott. rispetto alla perizia acquisita in fase cautelare. Per_1
All'esito del deposito del nuovo responso peritale, tenuto conto delle contestazioni approfondite in seguito al dissenso e delle conclusioni formulate dal nuovo CTU, dott. si è acclarato che le patologie riscontrate avrebbero dovuto Per_1 essere quantificate in una percentuale di invalidità pari all'84%. Tale conclusione appare in stridente contrasto con quanto affermato dal CTU della fase sommaria che aveva riconosciuto una percentuale pari al 67%.
Rivalutata dunque l'invalidità riconosciuta (84%) il beneficio dell'assegno mensile è concedibile.
L'approfondita lettura del responso peritale del dott. porta infatti a Per_1 ritenere sufficientemente provata l'esistenza delle condizioni patologiche necessarie a fruire del beneficio richiesto e la perizia stessa appare logica, non contraddittoria, articolata nel suo aspetto motivazionale;
pertanto, non vi è spazio per un diverso convincimento da parte del giudice ritenendosi validamente acclarato quanto oggetto dell'indagine richiesta.
Ciò anche in considerazione della mancata sostanziale contestazione da parte dei soggetti in causa
Per le ragioni di cui sopra il ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto che l'accoglimento è comunque parziale in quanto la richiesta della parte di riconoscimento del beneficio sin dalla domanda amministrativa non è stata accolta dal perito, che ha precisato la data di decorrenza dal settembre 2022 e pertanto in epoca successiva alla presentazione della domanda, risalente al 2021, ma precedente al ricorso giudiziario dell'08/02/2023.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP PA G. SA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato da
[...] nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto conferma le conclusioni peritali del dott. fissando la decorrenza dell'invalidità, pari Persona_1 all'84%, dal settembre 2022;
- Condanna l' alla rifusione parziale delle spese di lite in favore della parte CP_1 ricorrente, che liquida in € 1.300,00, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Brindisi lì 16/12/2025
Il GOP
PA G. SA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. PA G. SA, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa di lavoro n°404/2023 R.G. tra:
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1
Gallù, nel cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabiola CP_1
ON e LA TT
RESISTENTE
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis comma VI c.p.c. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'08//02/2023, parte ricorrente ha chiesto, previo rinnovo della CTU, l'accertamento del requisito sanitario necessario ad ottenere il beneficio dell'assegno mensile di assistenza con percentuale di invalidità non inferiore al 74%, con decorrenza dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, ovvero da altra diversa data che avesse accertato la CTU.
Il ricorso contestava le conclusioni rassegnate dal CTU della fase di ATP. In particolare, il procuratore del ricorrente evidenziava come le conclusioni del primo perito fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica in atti ed in tal senso, dettagliatamente, esponeva le ragioni del dissenso.
Il CTU della fase sommaria aveva riconosciuto un'invalidità pari al 67% e pertanto insufficiente per ottenere il beneficio di cui alla domanda.
Instaurato il contraddittorio, l' si opponeva ex adverso chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso.
Le operazioni peritali venivano rinnovate ed affidate al dott. Persona_1
Successivamente alla variazione tabellare ed alla ridistribuzione dei fascicoli della dott.ssa non più in servizio presso il Tribunale di Brindisi, il giudice Per_2 professionale delegava la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudicante. In data odierna le parti hanno discusso la causa ed è stata pronunciata sentenza con motivazione contestuale
**************
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Preliminarmente va ritenuta la sussistenza, nel caso di specie, degli elementi formali e sostanziali posti a fondamento del presente giudizio.
In tal senso, a seguito del responso peritale, veniva tempestivamente depositato atto di dissenso e, successivamente, sempre in termini, veniva inoltrato il ricorso de quo. L'impugnativa è corredata da sufficienti ragioni e pertanto il giudicante ha ammesso la nuova perizia per la rivalutazione del caso che ha portato a divergente conclusione del dott. rispetto alla perizia acquisita in fase cautelare. Per_1
All'esito del deposito del nuovo responso peritale, tenuto conto delle contestazioni approfondite in seguito al dissenso e delle conclusioni formulate dal nuovo CTU, dott. si è acclarato che le patologie riscontrate avrebbero dovuto Per_1 essere quantificate in una percentuale di invalidità pari all'84%. Tale conclusione appare in stridente contrasto con quanto affermato dal CTU della fase sommaria che aveva riconosciuto una percentuale pari al 67%.
Rivalutata dunque l'invalidità riconosciuta (84%) il beneficio dell'assegno mensile è concedibile.
L'approfondita lettura del responso peritale del dott. porta infatti a Per_1 ritenere sufficientemente provata l'esistenza delle condizioni patologiche necessarie a fruire del beneficio richiesto e la perizia stessa appare logica, non contraddittoria, articolata nel suo aspetto motivazionale;
pertanto, non vi è spazio per un diverso convincimento da parte del giudice ritenendosi validamente acclarato quanto oggetto dell'indagine richiesta.
Ciò anche in considerazione della mancata sostanziale contestazione da parte dei soggetti in causa
Per le ragioni di cui sopra il ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto che l'accoglimento è comunque parziale in quanto la richiesta della parte di riconoscimento del beneficio sin dalla domanda amministrativa non è stata accolta dal perito, che ha precisato la data di decorrenza dal settembre 2022 e pertanto in epoca successiva alla presentazione della domanda, risalente al 2021, ma precedente al ricorso giudiziario dell'08/02/2023.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP PA G. SA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato da
[...] nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto conferma le conclusioni peritali del dott. fissando la decorrenza dell'invalidità, pari Persona_1 all'84%, dal settembre 2022;
- Condanna l' alla rifusione parziale delle spese di lite in favore della parte CP_1 ricorrente, che liquida in € 1.300,00, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Brindisi lì 16/12/2025
Il GOP
PA G. SA