Art. 3.
L' articolo 21 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 , e' sostituito dal seguente:
"Il presidente dell'ISPE e' nominato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica tra studiosi particolarmente qualificati nelle discipline economiche.
Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sara' stabilita l'indennita' spettante per detto incarico".
L' articolo 21 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 , e' sostituito dal seguente:
"Il presidente dell'ISPE e' nominato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica tra studiosi particolarmente qualificati nelle discipline economiche.
Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sara' stabilita l'indennita' spettante per detto incarico".