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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/12/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5085 /2015
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice OL La Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5085 /2015 R.G. introitata in data 11.06.2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] cod. fisc. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2 nata a [...] il [...] cod. fisc. , elettivamente domiciliati
[...] CodiceFiscale_2 in Via C. Battisti 167, presso il recapito professionale dell'avv. che rappresenta e Parte_2 difende il primo per mandato in atti e sta in giudizio da sé stessa
-attori-
CONTRO
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._3 difesa dall'Avv. DI PIETRO TERESA, come da procura in atti;
– convenuta –
NONCHE'
( P.IVA ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. RAGNO LUIGI giusta procura in atti;
-terzo chiamato-
OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazioni
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 21/09/2015, ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
- proprietari per quote indivise di un locale deposito ubicato al piano seminterrato di un
[...] edificio sito nel Comune di Messina in via Chiesa dei Marinai nn. 27, 29A e 29B is. 447 - convenivano in giudizio - proprietaria dell'appartamento soprastante - per ottenere il ristoro dei CP_1 danni asseritamente derivati da due copiosi allagamenti verificatisi nell'anno 2015 (in data 12 e 18
pagina1 di 6 febbraio 2015) a causa della rottura delle tubazioni di acque bianche appartenenti all'impianto idrico del bagno della che avrebbero determinato la inutilizzabilità del piano seminterrato. CP_1
Con comparsa del 09.12.2015 si costituiva la quale, contestando tutto quanto CP_1 ex adverso assunto e preteso, chiedeva il rigetto delle domande attrici, stante l'evidente mancanza di nesso di causalità tra le infiltrazioni e i danni lamentati dai proprietari e la rottura accidentale della tubazione del bagno dell'appartamento della stessa. Contestualmente chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa l' , in persona del legale rapp.te pro tempore, compagnia Controparte_3 assicurativa del condominio, al fine di essere manlevata da ogni pretesa avanzata dagli attori. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva, altresì la eccependo l'infondatezza dell'azione intentata dagli CP_3 odierni attori in quanto gli stessi lamenterebbero danni già ampiamente risarciti e sottolineando la natura puramente speculativa delle richieste formulate in quanto assolutamente spropositate e al di fuori di qualsiasi logica. Deducevano a fondamento di quanto eccepito che dopo il verificarsi dell'evento dannoso per cui è causa, avvenuto il 12.2.2015, la conferiva ad un tecnico di CP_2 propria fiducia, ossia al perito assicurativo il compito di effettuare il necessario Persona_1 sopralluogo sui luoghi del sinistri al fine di verificare la natura e le cause dei danni lamentati dai signori e quantificarne il relativo ammontare. Affermavano, altresì, che il perito Pt_1 Per_1 dopo avere sottolineato l'operatività della garanzia assicurativa, rilevava di non potere concordare il danno con i signori stante la sostanziale differenza intercorrente fra le richieste avversarie pari, Pt_1 ad € 18.000,00 e l'effettivo ammontare dei danni riconducibili all'evento dannoso de quo indennizzabili a termini di polizza, pari ad € 2.100,00.
L alla luce delle valutazioni tecniche espresse dal proprio fiduciario, ha poi CP_2 provveduto ad inviare agli odierni ricorrenti la complessiva somma di € 2.100,00 che però è stata trattenuta a mero titolo di acconto sul maggior danno subito e per la presunta differenza, quantificata in € 15.900,00.
In corso di causa veniva disposta CTU al fine di a) descrivere lo stato attuale dei luoghi oggetto di causa con allegazione di apposita documentazione fotografica;
b) accertare la sussistenza delle infiltrazioni e dei danni come lamentati nell'atto introduttivo;
c) stabilire, tenendo conto delle difese delle parti e della documentazione allegata, se le infiltrazioni di cui al superiore punto b) siano ricollegabili causalmente a fenomeni di allagamento provenienti dall'immobile della convenuta o se siano riconducibili ad altre cause (come dedotte dalla parte convenuta a dalla terza chiamata); d) indicare gli interventi necessari per l'eliminazione dei danni accertati all'interno dell'appartamento attoreo che siano riconducibili causalmente a fenomeni di allagamento provenienti dall'immobile della convenuta stimandone i costi (per capitoli specifici e separati); e) chiarire se le somme già
pagina2 di 6 corrisposte dalla terza chiamata alla parte attrice siano sufficienti alla eliminazione dei danni de quibus.
Il CTU, espletando il mandato ha accertato che: “l'immobile oggetto di controversia è rappresentato da un grande locale destinato a deposito, ubicato al piano seminterrato di un fabbricato a quattro elevazioni f.t. - oltre piano attico e piano seminterrato - sito nel Comune di Messina via
Chiesa dei Marinai nn. 27, 29A e 29B isolato 44 realizzato, verosimilmente, negli anni sessanta del novecento. Tutte le pareti dell'unità immobiliare sono interessate da vistose macchie di umidità, che hanno cagionato l'esfoliazione dello strato superficiale di pittura ed in qualche caso lo scrostamento di quello sottostante di tonachina. Le infiltrazioni sono localizzate lungo i perimetri su tutte le pareti, ivi comprese quelle più interne, a partire dal pavimento fino ad un'altezza variabile - a seconda della zona, come meglio si dirà più avanti - di circa due metri. Sulle pareti perimetrali esterne del locale, ed in particolare su quelle adiacenti alle tre strade pubbliche che lo delimitano, le infiltrazioni risultano decisamente di maggiore intensità e di conseguenza anche i degradi agli strati che compongono la muratura (strato di pittura e strato di tonachina)”.
Parte attrice lamenta sostanzialmente che in un'area del locale, e precisamente nella porzione ad angolo confinante con l'androne e con la via La Legname - proprio sotto il locale bagno CP_4 di proprietà della convenuta, ove la quota del soffitto risulta ribassata - tali infiltrazioni siano da ricondurre a due distinti e ravvicinati episodi di fuoriuscita di acque bianche conseguenti alla rottura delle tubazioni del bagno della CP_1
Il Consulente d'Ufficio ha riferito di aver certamente potuto constatare il cattivo stato di manutenzione di tutte le superfici parietali del locale, ed in particolare di quella fascia che parte dal livello della pavimentazione e che interessa il perimetro dell'intero locale fino ad un'altezza massima di circa due metri. Analogamente ha potuto riscontrare che le infiltrazioni di umidità interessano anche vastissime porzioni di pavimentazione, localizzate sia sotto il bagno della - dove sono CP_1 visibili i sali lasciati dall'acqua evaporata - che in altre zone molto lontane da questa.
Anche in tali ultime aree- afferma- sono visibili le efflorescenze saline, così come le macchie scure sulle piastrelle in cemento e graniglia che denunciano una massiccia presenza di acqua che risale per capillarità dagli strati sottostanti.
Chiarisce l'Ing. Gentiluomo che “Tale condizione certamente è dovuta ad infiltrazione di acque, che risultano ad oggi ancora attive come inequivocabilmente testimoniato dal pungente odore di muffa che è chiaramente riscontrabile all'interno dell'unità immobiliare. Questa situazione di degrado certamente oggi costituisce un grave pregiudizio per il locale attoreo, che non può agevolmente essere sfruttato nonostante le sue caratteristiche peculiari - ed in particolare la grande superficie, i larghi pagina3 di 6 accessi e la sua ubicazione al piano di strada - lo rendano appetibile per usi artigianali e forse anche commerciali”.
Nell'accertare la sussistenza del nesso causale tra le infiltrazione e i danni lamentati e l'evento descritto in atti il CTU ritiene, tuttavia, con ragionevole certezza che tutte le infiltrazioni riscontrate all'interno dell'unità immobiliare de qua siano da ricondurre unicamente all'umidità trasmessa dai terrapieni sottostanti le strade pubbliche, ed a quella di risalita che proviene dal terreno sotto il pavimento. Tale convincimento si fonda sulla considerazione che le macchie di umidità riscontrate non sono localizzate soltanto in corrispondenza del soprastante locale bagno di parte resistente e nemmeno soltanto sulle aree limitrofe, bensì su tutte le pareti perimetrali confinanti con l'esterno ed in misura minore su quelle interne più lontane dalle strade.
Se i degradi presenti sulle murature in prossimità del bagno soprastante avessero costituito anche soltanto una concausa, sarebbe stato evidente un effetto di entità nettamente superiore in corrispondenza di tali pareti rispetto alle altre, condizione che invece non è rappresentata dallo stato attuale dei luoghi. Al contrario le infiltrazioni più consistenti si registrano sulle murature perimetrali, che risultano essere più vicine all'esterno e per tale ragione più esposte alle infiltrazioni di umidità alimentate dalla normale presenza di acqua nei terrapieni, ed ancor più dalle acque meteoriche che ovviamente si infiltrano dalle strade e dai marciapiedi in modo ben più pronunciato rispetto alle aree di sedime dei fabbricato”.
Il Consulente esclude, quindi, categoricamente che l'evento descritto in atti possa costituire anche solo una concausa dei lamentati danni riscontrati nell'immobile.
L'Ing. pur riconoscendo che un effetto tali allagamenti devono averlo avuto, anche CP_5 se durati soltanto alcune ore ed anche soltanto su una porzione vicina al soprastante locale bagno della resistente chiarisce che tuttavia tale apporto di degrado derivato da quegli sgradevoli episodi non è chiaramente rilevabile, in quanto il locale de quo presenta degradi ed infiltrazioni di umidità di entità ben maggiore, che non dipendono assolutamente dagli eventi denunciati da parte attrice per le considerazioni analiticamente ed esaustivamente espresse in precedenza.
Evidenzia a tal punto che “Nonostante ciò una delle parti, e precisamente l'Assicurazione
dopo avere eseguito un sopralluogo per il tramite di un suo rappresentante perito CP_2 Per_1
(presente a tutti i sopralluoghi che lo scrivente ha fissato per cercare di comporre
[...] bonariamente la controversia tra le parti) ha ritenuto di dovere liquidare un risarcimento alla parte che ha subito l'allagamento, quantificato forfetariamente in € 2.100,00 (duemilacento/00)”.
Le conclusioni cui perviene il consulente in questa parte della relazioneappaiono chiare e condivisibili e sulle stesse può basarsi l'odierna decisione.
pagina4 di 6 Deve, infatti, ritenersi che l'individuazione delle cause che hanno determinato i diffusi degradi
(tra cui non rientra l'allagamento proveniente dall'immobile sia idonea ad escludere che possa CP_1 procedersi ad una ulteriore liquidazione oltre quella già effettuata pro bono pacis (ante causam) dalla
Controparte_3
Appare, invero, evidente che la risposta al quesito di cui al punto d) “indicare gli interventi necessari per l'eliminazione dei danni accertati all'interno dell'appartamento attoreo che siano riconducibili causalmente a fenomeni di allagamento provenienti dall'immobile della convenuta stimandone i costi (per capitoli specifici e separati)” fosse subordinato all'accertamento positivo della sussistenza del nesso causale tra il degrado accertato e i fatti di causa.
Nesso causale, come detto, escluso dal CTU con condivisibili argomentazioni analitiche e motivate, supportate dalla documentazione fotografica allegata riproducente lo stato dei luoghi.
Il consulente a pag. 9, dopo aver ribadito di non nutrire dubbi sulle cause che hanno determinato i diffusi degradi che oggi arrecano pregiudizio all'immobile attoreo, evidenzia che risulta più complicato rispondere al quesito del Giudice nella parte in cui richiede l'individuazione delle opere necessarie per l'eliminazione di tali danni, senza tuttavia considerare che la risposta al quesito d) era subordinata, coma detto, all'accertamento positivo della sussistenza del nesso causale Cont tra i danni lamentati e l'evento descritto nell'atto di citazione (allagamento proveniente dal bagno
.
[...]
Stante quanto sopra, ha cercato di dare comunque risposta al quesito facendo riferimento ad un imprecisato ed inquantificabile apporto di umidità alle murature derivato dai due allagamenti, facendo un calcolo eventuale e ipotetico certamente non recepibile ai fini del decidere atteso anche il disposto di cui all'art 2697 c.c..
A quanto sopra si aggiunga che nella risposta ai rilievi di parte attrice l'Ing. CP_5 chiarisce ulteriormente che “Per quel che concerne i lavori proposti dal consulente di parte, prima nella relazione allegata all'atto di citazione e poi - parecchio scremati - durante la lunga fase transattiva che lo scrivente ha avviato per tentare di comporre bonariamente la lite, si rappresenta che in entrambi i casi si tratta di interventi certamente validi sotto il profilo tecnico ma ad eliminare le infiltrazioni di umidità risalente dal terreno sottostante la pavimentazione e non certo per far asciugare la quantità d'acqua che il consulente sostiene si sia depositata sulla platea di fondazione
e da cinque anni non riesca a smaltirsi. Tali interventi - come esaustivamente chiarito nella bozza di ctu – non possono essere accolti da questo consulente, in quanto non sono direttamente connessi al danno cagionato dagli allagamenti per cui è causa.”.
Accertato che gli interventi indicati nella relazione di parte posta a fondamento dell'odierna azione non sono in alcun modo correlabili all'allagamento proveniente dal bagno della convenuta,
pagina5 di 6 non può che disporsi il rigetto delle domande attoree volte ad ottenere il pagamento della ulteriore somma di Euro 15.900,00 (oltre quella di 2.100 già corrisposta transattivamente dalla Controparte_3
.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022.
Si specifica che in applicazione del principio di causalità che ha reso necessaria la chiamata del terzo e della soccombenza dell'attrice nei confronti della parte convenuta, devono porsi a carico dell'attrice anche gli oneri della difesa sostenuti dalla terza chiamata (Cassazione civile n. 6144/2024,
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 21 marzo 2008, n. 7674, Cass. Civ. 18205/07).
Essendo la convenuta ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve disporsi che le spese liquidate siano corrisposte in favore dell'RI.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Rigetta le domande attoree
Condanna la parte attrice alla refusione delle spese processuali in favore dell'RI (in relazione alla soccombenza nei confronti della convenuta ammessa al patrocinio a spese dello Stato) che liquida in Euro 2540,00 oltre IVA, cassa previdenza e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali in favore della terza chiamata che liquida in Euro 2540,00 per compensi oltre IVA., cassa previdenza e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Pone definitivamente a carico della parte attrice, soccombente, le spese di CTU.
Così deciso in Messina il 22/12/2025
Il G.O.
(OL La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice OL La Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5085 /2015 R.G. introitata in data 11.06.2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] cod. fisc. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2 nata a [...] il [...] cod. fisc. , elettivamente domiciliati
[...] CodiceFiscale_2 in Via C. Battisti 167, presso il recapito professionale dell'avv. che rappresenta e Parte_2 difende il primo per mandato in atti e sta in giudizio da sé stessa
-attori-
CONTRO
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._3 difesa dall'Avv. DI PIETRO TERESA, come da procura in atti;
– convenuta –
NONCHE'
( P.IVA ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. RAGNO LUIGI giusta procura in atti;
-terzo chiamato-
OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazioni
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 21/09/2015, ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
- proprietari per quote indivise di un locale deposito ubicato al piano seminterrato di un
[...] edificio sito nel Comune di Messina in via Chiesa dei Marinai nn. 27, 29A e 29B is. 447 - convenivano in giudizio - proprietaria dell'appartamento soprastante - per ottenere il ristoro dei CP_1 danni asseritamente derivati da due copiosi allagamenti verificatisi nell'anno 2015 (in data 12 e 18
pagina1 di 6 febbraio 2015) a causa della rottura delle tubazioni di acque bianche appartenenti all'impianto idrico del bagno della che avrebbero determinato la inutilizzabilità del piano seminterrato. CP_1
Con comparsa del 09.12.2015 si costituiva la quale, contestando tutto quanto CP_1 ex adverso assunto e preteso, chiedeva il rigetto delle domande attrici, stante l'evidente mancanza di nesso di causalità tra le infiltrazioni e i danni lamentati dai proprietari e la rottura accidentale della tubazione del bagno dell'appartamento della stessa. Contestualmente chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa l' , in persona del legale rapp.te pro tempore, compagnia Controparte_3 assicurativa del condominio, al fine di essere manlevata da ogni pretesa avanzata dagli attori. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva, altresì la eccependo l'infondatezza dell'azione intentata dagli CP_3 odierni attori in quanto gli stessi lamenterebbero danni già ampiamente risarciti e sottolineando la natura puramente speculativa delle richieste formulate in quanto assolutamente spropositate e al di fuori di qualsiasi logica. Deducevano a fondamento di quanto eccepito che dopo il verificarsi dell'evento dannoso per cui è causa, avvenuto il 12.2.2015, la conferiva ad un tecnico di CP_2 propria fiducia, ossia al perito assicurativo il compito di effettuare il necessario Persona_1 sopralluogo sui luoghi del sinistri al fine di verificare la natura e le cause dei danni lamentati dai signori e quantificarne il relativo ammontare. Affermavano, altresì, che il perito Pt_1 Per_1 dopo avere sottolineato l'operatività della garanzia assicurativa, rilevava di non potere concordare il danno con i signori stante la sostanziale differenza intercorrente fra le richieste avversarie pari, Pt_1 ad € 18.000,00 e l'effettivo ammontare dei danni riconducibili all'evento dannoso de quo indennizzabili a termini di polizza, pari ad € 2.100,00.
L alla luce delle valutazioni tecniche espresse dal proprio fiduciario, ha poi CP_2 provveduto ad inviare agli odierni ricorrenti la complessiva somma di € 2.100,00 che però è stata trattenuta a mero titolo di acconto sul maggior danno subito e per la presunta differenza, quantificata in € 15.900,00.
In corso di causa veniva disposta CTU al fine di a) descrivere lo stato attuale dei luoghi oggetto di causa con allegazione di apposita documentazione fotografica;
b) accertare la sussistenza delle infiltrazioni e dei danni come lamentati nell'atto introduttivo;
c) stabilire, tenendo conto delle difese delle parti e della documentazione allegata, se le infiltrazioni di cui al superiore punto b) siano ricollegabili causalmente a fenomeni di allagamento provenienti dall'immobile della convenuta o se siano riconducibili ad altre cause (come dedotte dalla parte convenuta a dalla terza chiamata); d) indicare gli interventi necessari per l'eliminazione dei danni accertati all'interno dell'appartamento attoreo che siano riconducibili causalmente a fenomeni di allagamento provenienti dall'immobile della convenuta stimandone i costi (per capitoli specifici e separati); e) chiarire se le somme già
pagina2 di 6 corrisposte dalla terza chiamata alla parte attrice siano sufficienti alla eliminazione dei danni de quibus.
Il CTU, espletando il mandato ha accertato che: “l'immobile oggetto di controversia è rappresentato da un grande locale destinato a deposito, ubicato al piano seminterrato di un fabbricato a quattro elevazioni f.t. - oltre piano attico e piano seminterrato - sito nel Comune di Messina via
Chiesa dei Marinai nn. 27, 29A e 29B isolato 44 realizzato, verosimilmente, negli anni sessanta del novecento. Tutte le pareti dell'unità immobiliare sono interessate da vistose macchie di umidità, che hanno cagionato l'esfoliazione dello strato superficiale di pittura ed in qualche caso lo scrostamento di quello sottostante di tonachina. Le infiltrazioni sono localizzate lungo i perimetri su tutte le pareti, ivi comprese quelle più interne, a partire dal pavimento fino ad un'altezza variabile - a seconda della zona, come meglio si dirà più avanti - di circa due metri. Sulle pareti perimetrali esterne del locale, ed in particolare su quelle adiacenti alle tre strade pubbliche che lo delimitano, le infiltrazioni risultano decisamente di maggiore intensità e di conseguenza anche i degradi agli strati che compongono la muratura (strato di pittura e strato di tonachina)”.
Parte attrice lamenta sostanzialmente che in un'area del locale, e precisamente nella porzione ad angolo confinante con l'androne e con la via La Legname - proprio sotto il locale bagno CP_4 di proprietà della convenuta, ove la quota del soffitto risulta ribassata - tali infiltrazioni siano da ricondurre a due distinti e ravvicinati episodi di fuoriuscita di acque bianche conseguenti alla rottura delle tubazioni del bagno della CP_1
Il Consulente d'Ufficio ha riferito di aver certamente potuto constatare il cattivo stato di manutenzione di tutte le superfici parietali del locale, ed in particolare di quella fascia che parte dal livello della pavimentazione e che interessa il perimetro dell'intero locale fino ad un'altezza massima di circa due metri. Analogamente ha potuto riscontrare che le infiltrazioni di umidità interessano anche vastissime porzioni di pavimentazione, localizzate sia sotto il bagno della - dove sono CP_1 visibili i sali lasciati dall'acqua evaporata - che in altre zone molto lontane da questa.
Anche in tali ultime aree- afferma- sono visibili le efflorescenze saline, così come le macchie scure sulle piastrelle in cemento e graniglia che denunciano una massiccia presenza di acqua che risale per capillarità dagli strati sottostanti.
Chiarisce l'Ing. Gentiluomo che “Tale condizione certamente è dovuta ad infiltrazione di acque, che risultano ad oggi ancora attive come inequivocabilmente testimoniato dal pungente odore di muffa che è chiaramente riscontrabile all'interno dell'unità immobiliare. Questa situazione di degrado certamente oggi costituisce un grave pregiudizio per il locale attoreo, che non può agevolmente essere sfruttato nonostante le sue caratteristiche peculiari - ed in particolare la grande superficie, i larghi pagina3 di 6 accessi e la sua ubicazione al piano di strada - lo rendano appetibile per usi artigianali e forse anche commerciali”.
Nell'accertare la sussistenza del nesso causale tra le infiltrazione e i danni lamentati e l'evento descritto in atti il CTU ritiene, tuttavia, con ragionevole certezza che tutte le infiltrazioni riscontrate all'interno dell'unità immobiliare de qua siano da ricondurre unicamente all'umidità trasmessa dai terrapieni sottostanti le strade pubbliche, ed a quella di risalita che proviene dal terreno sotto il pavimento. Tale convincimento si fonda sulla considerazione che le macchie di umidità riscontrate non sono localizzate soltanto in corrispondenza del soprastante locale bagno di parte resistente e nemmeno soltanto sulle aree limitrofe, bensì su tutte le pareti perimetrali confinanti con l'esterno ed in misura minore su quelle interne più lontane dalle strade.
Se i degradi presenti sulle murature in prossimità del bagno soprastante avessero costituito anche soltanto una concausa, sarebbe stato evidente un effetto di entità nettamente superiore in corrispondenza di tali pareti rispetto alle altre, condizione che invece non è rappresentata dallo stato attuale dei luoghi. Al contrario le infiltrazioni più consistenti si registrano sulle murature perimetrali, che risultano essere più vicine all'esterno e per tale ragione più esposte alle infiltrazioni di umidità alimentate dalla normale presenza di acqua nei terrapieni, ed ancor più dalle acque meteoriche che ovviamente si infiltrano dalle strade e dai marciapiedi in modo ben più pronunciato rispetto alle aree di sedime dei fabbricato”.
Il Consulente esclude, quindi, categoricamente che l'evento descritto in atti possa costituire anche solo una concausa dei lamentati danni riscontrati nell'immobile.
L'Ing. pur riconoscendo che un effetto tali allagamenti devono averlo avuto, anche CP_5 se durati soltanto alcune ore ed anche soltanto su una porzione vicina al soprastante locale bagno della resistente chiarisce che tuttavia tale apporto di degrado derivato da quegli sgradevoli episodi non è chiaramente rilevabile, in quanto il locale de quo presenta degradi ed infiltrazioni di umidità di entità ben maggiore, che non dipendono assolutamente dagli eventi denunciati da parte attrice per le considerazioni analiticamente ed esaustivamente espresse in precedenza.
Evidenzia a tal punto che “Nonostante ciò una delle parti, e precisamente l'Assicurazione
dopo avere eseguito un sopralluogo per il tramite di un suo rappresentante perito CP_2 Per_1
(presente a tutti i sopralluoghi che lo scrivente ha fissato per cercare di comporre
[...] bonariamente la controversia tra le parti) ha ritenuto di dovere liquidare un risarcimento alla parte che ha subito l'allagamento, quantificato forfetariamente in € 2.100,00 (duemilacento/00)”.
Le conclusioni cui perviene il consulente in questa parte della relazioneappaiono chiare e condivisibili e sulle stesse può basarsi l'odierna decisione.
pagina4 di 6 Deve, infatti, ritenersi che l'individuazione delle cause che hanno determinato i diffusi degradi
(tra cui non rientra l'allagamento proveniente dall'immobile sia idonea ad escludere che possa CP_1 procedersi ad una ulteriore liquidazione oltre quella già effettuata pro bono pacis (ante causam) dalla
Controparte_3
Appare, invero, evidente che la risposta al quesito di cui al punto d) “indicare gli interventi necessari per l'eliminazione dei danni accertati all'interno dell'appartamento attoreo che siano riconducibili causalmente a fenomeni di allagamento provenienti dall'immobile della convenuta stimandone i costi (per capitoli specifici e separati)” fosse subordinato all'accertamento positivo della sussistenza del nesso causale tra il degrado accertato e i fatti di causa.
Nesso causale, come detto, escluso dal CTU con condivisibili argomentazioni analitiche e motivate, supportate dalla documentazione fotografica allegata riproducente lo stato dei luoghi.
Il consulente a pag. 9, dopo aver ribadito di non nutrire dubbi sulle cause che hanno determinato i diffusi degradi che oggi arrecano pregiudizio all'immobile attoreo, evidenzia che risulta più complicato rispondere al quesito del Giudice nella parte in cui richiede l'individuazione delle opere necessarie per l'eliminazione di tali danni, senza tuttavia considerare che la risposta al quesito d) era subordinata, coma detto, all'accertamento positivo della sussistenza del nesso causale Cont tra i danni lamentati e l'evento descritto nell'atto di citazione (allagamento proveniente dal bagno
.
[...]
Stante quanto sopra, ha cercato di dare comunque risposta al quesito facendo riferimento ad un imprecisato ed inquantificabile apporto di umidità alle murature derivato dai due allagamenti, facendo un calcolo eventuale e ipotetico certamente non recepibile ai fini del decidere atteso anche il disposto di cui all'art 2697 c.c..
A quanto sopra si aggiunga che nella risposta ai rilievi di parte attrice l'Ing. CP_5 chiarisce ulteriormente che “Per quel che concerne i lavori proposti dal consulente di parte, prima nella relazione allegata all'atto di citazione e poi - parecchio scremati - durante la lunga fase transattiva che lo scrivente ha avviato per tentare di comporre bonariamente la lite, si rappresenta che in entrambi i casi si tratta di interventi certamente validi sotto il profilo tecnico ma ad eliminare le infiltrazioni di umidità risalente dal terreno sottostante la pavimentazione e non certo per far asciugare la quantità d'acqua che il consulente sostiene si sia depositata sulla platea di fondazione
e da cinque anni non riesca a smaltirsi. Tali interventi - come esaustivamente chiarito nella bozza di ctu – non possono essere accolti da questo consulente, in quanto non sono direttamente connessi al danno cagionato dagli allagamenti per cui è causa.”.
Accertato che gli interventi indicati nella relazione di parte posta a fondamento dell'odierna azione non sono in alcun modo correlabili all'allagamento proveniente dal bagno della convenuta,
pagina5 di 6 non può che disporsi il rigetto delle domande attoree volte ad ottenere il pagamento della ulteriore somma di Euro 15.900,00 (oltre quella di 2.100 già corrisposta transattivamente dalla Controparte_3
.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022.
Si specifica che in applicazione del principio di causalità che ha reso necessaria la chiamata del terzo e della soccombenza dell'attrice nei confronti della parte convenuta, devono porsi a carico dell'attrice anche gli oneri della difesa sostenuti dalla terza chiamata (Cassazione civile n. 6144/2024,
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 21 marzo 2008, n. 7674, Cass. Civ. 18205/07).
Essendo la convenuta ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve disporsi che le spese liquidate siano corrisposte in favore dell'RI.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Rigetta le domande attoree
Condanna la parte attrice alla refusione delle spese processuali in favore dell'RI (in relazione alla soccombenza nei confronti della convenuta ammessa al patrocinio a spese dello Stato) che liquida in Euro 2540,00 oltre IVA, cassa previdenza e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali in favore della terza chiamata che liquida in Euro 2540,00 per compensi oltre IVA., cassa previdenza e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Pone definitivamente a carico della parte attrice, soccombente, le spese di CTU.
Così deciso in Messina il 22/12/2025
Il G.O.
(OL La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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