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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/11/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'08.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2539/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] Volontari della Libertà n. 70, C.F. , in proprio e nella qualità di legale C.F._1 rappresentante della con sede Vittoria (RG), Via Cavour 463 (P.I. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Morando del Foro di Ragusa, giusta procura P.IVA_1 in atti;
OPPONENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_2 P.IVA_2 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.05.2022 agendo in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante della ha proposto tempestiva opposizione avverso le Controparte_1 ordinanze-ingiunzione nn. OI-000332784 e OI-000332100 notificategli il 03.5.2022 e il 30.4.2022, a mezzo delle quali l' aveva ingiunto ad entrambi, nelle rispettive qualità di trasgressore e di CP_3 obbligata in solido ex art. 6 L. n. 689/1981, il pagamento dell'importo sanzionatorio di complessivi
€ 20.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, commessa mercé l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2012 di cui ai verbali di accertamento prot. n. 0135313 del 17.10.2017 e prot. n. 0135312 del 18.10.2017. A sostegno dell'invocato annullamento degli impugnati provvedimenti sanzionatori l'opponente ha eccepito tra l'altro l'estinzione della pretesa sanzionatoria per decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, attesa CP_3 l'inapplicabilità dell'art. 14 L. n. 689/1981 alla fattispecie sub iudice, la decorrenza del termine di decadenza non coincidendo peraltro con la generica percezione della violazione, ma dovendo essere
“individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito”; ha quindi rappresentato di avere riesaminato la posizione sub iudice, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, rideterminando la sanzione irrogata nella complessiva misura di € 1.559,95 e rappresentandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà dei riliquidati importi, oltre alle spese di notifica dei provvedimenti opposti, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni degli opponenti e ultimata la trattazione in difetto di pagamento del riliquidato importo, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare dell'08.10.2025.
***
L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta. L'art. 8, comma 1, del richiamato D.Lvo n. 8/2016, entrato in vigore il 06.02.2016, ha stabilito che “le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”; a mente dell'art. 9, quindi, “nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data” e “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”. Non avendo l' allegato la definizione del procedimento penale sollecitato con l'allegata CP_3 denuncia dell'opponente alla Procura della Repubblica, né allegato o documentato la data di trasmissione, da parte di quest'ultima, degli atti del procedimento relativo al depenalizzato illecito - al quale la disposizione ancora la decorrenza del termine di giorni novanta per la notifica degli estremi della violazione -, deve riconoscersi fondatezza alla formulata eccezione di decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, richiamato dall'art. 9 D.Lvo n. 8/2016, a mente dei cui commi secondo e sesto “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” e “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”; l'accertamento della violazione (non bisognoso di attività istruttoria alcuna, il mancato pagamento delle ritenute essendo già stato accertato dall' CP_2 nel dovuto importo, inferiore ad € 10.000,00, con gli AVA n. 59720120001088082000 e n. 59720130001929315000, notificati alla società il 28.09.2012 e il 050.2.2014) sono stati infatti notificati agli opponenti il 17.10.2017 e il 18.10.2017, ad oltre un anno e mezzo dall'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, e perciò ben oltre lo spirare del termine di giorni novanta in commento, anche laddove decorrente dallo spirare del termine di giorni 90 assegnato alla Procura per la trasmissione degli atti del procedimento penale. Nessun valore di contestazione ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 689/1981 può infine riconoscersi alle diffide ad adempiere notificate dall' il 26.06.2012 ed il 26.05.2014, prima dell'entrata in vigore della legge attributiva CP_2 della potestà sanzionatoria per cui è causa. Attesane dunque la tardiva notificazione e la conseguente estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, le OO.II. opposte vanno annullate, con conseguente condanna dell' , giusta CP_2 soccombenza, al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite, all'intervenuta riliquidazione della sanzione, all'attività difensiva svolta e alla serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2539/2022 R.G.; annulla le ordinanze-ingiunzione nn. OI-000332784 e OI-000332100 notificate a e alla l 03.5.2022 e il 30.4.2022; Parte_1 Controparte_1 condanna l' al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese di lite, che liquida in CP_3 complessivi € 2.543,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Irene Morando. Così deciso in Ragusa l'11.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'08.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2539/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] Volontari della Libertà n. 70, C.F. , in proprio e nella qualità di legale C.F._1 rappresentante della con sede Vittoria (RG), Via Cavour 463 (P.I. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Morando del Foro di Ragusa, giusta procura P.IVA_1 in atti;
OPPONENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_2 P.IVA_2 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.05.2022 agendo in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante della ha proposto tempestiva opposizione avverso le Controparte_1 ordinanze-ingiunzione nn. OI-000332784 e OI-000332100 notificategli il 03.5.2022 e il 30.4.2022, a mezzo delle quali l' aveva ingiunto ad entrambi, nelle rispettive qualità di trasgressore e di CP_3 obbligata in solido ex art. 6 L. n. 689/1981, il pagamento dell'importo sanzionatorio di complessivi
€ 20.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, commessa mercé l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2012 di cui ai verbali di accertamento prot. n. 0135313 del 17.10.2017 e prot. n. 0135312 del 18.10.2017. A sostegno dell'invocato annullamento degli impugnati provvedimenti sanzionatori l'opponente ha eccepito tra l'altro l'estinzione della pretesa sanzionatoria per decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, attesa CP_3 l'inapplicabilità dell'art. 14 L. n. 689/1981 alla fattispecie sub iudice, la decorrenza del termine di decadenza non coincidendo peraltro con la generica percezione della violazione, ma dovendo essere
“individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito”; ha quindi rappresentato di avere riesaminato la posizione sub iudice, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, rideterminando la sanzione irrogata nella complessiva misura di € 1.559,95 e rappresentandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà dei riliquidati importi, oltre alle spese di notifica dei provvedimenti opposti, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni degli opponenti e ultimata la trattazione in difetto di pagamento del riliquidato importo, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare dell'08.10.2025.
***
L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta. L'art. 8, comma 1, del richiamato D.Lvo n. 8/2016, entrato in vigore il 06.02.2016, ha stabilito che “le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”; a mente dell'art. 9, quindi, “nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data” e “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”. Non avendo l' allegato la definizione del procedimento penale sollecitato con l'allegata CP_3 denuncia dell'opponente alla Procura della Repubblica, né allegato o documentato la data di trasmissione, da parte di quest'ultima, degli atti del procedimento relativo al depenalizzato illecito - al quale la disposizione ancora la decorrenza del termine di giorni novanta per la notifica degli estremi della violazione -, deve riconoscersi fondatezza alla formulata eccezione di decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, richiamato dall'art. 9 D.Lvo n. 8/2016, a mente dei cui commi secondo e sesto “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” e “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”; l'accertamento della violazione (non bisognoso di attività istruttoria alcuna, il mancato pagamento delle ritenute essendo già stato accertato dall' CP_2 nel dovuto importo, inferiore ad € 10.000,00, con gli AVA n. 59720120001088082000 e n. 59720130001929315000, notificati alla società il 28.09.2012 e il 050.2.2014) sono stati infatti notificati agli opponenti il 17.10.2017 e il 18.10.2017, ad oltre un anno e mezzo dall'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, e perciò ben oltre lo spirare del termine di giorni novanta in commento, anche laddove decorrente dallo spirare del termine di giorni 90 assegnato alla Procura per la trasmissione degli atti del procedimento penale. Nessun valore di contestazione ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 689/1981 può infine riconoscersi alle diffide ad adempiere notificate dall' il 26.06.2012 ed il 26.05.2014, prima dell'entrata in vigore della legge attributiva CP_2 della potestà sanzionatoria per cui è causa. Attesane dunque la tardiva notificazione e la conseguente estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, le OO.II. opposte vanno annullate, con conseguente condanna dell' , giusta CP_2 soccombenza, al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite, all'intervenuta riliquidazione della sanzione, all'attività difensiva svolta e alla serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2539/2022 R.G.; annulla le ordinanze-ingiunzione nn. OI-000332784 e OI-000332100 notificate a e alla l 03.5.2022 e il 30.4.2022; Parte_1 Controparte_1 condanna l' al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese di lite, che liquida in CP_3 complessivi € 2.543,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Irene Morando. Così deciso in Ragusa l'11.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella