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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MALATO ALFONSO, Giudice monocratico in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1543/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porto Empedocle - Via Marconi 2 92014 Porto Empedocle AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1211 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1615/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente, la ricorrente Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 1211 del 12/6/2023, notificato in data 25/172024, relativa a IMU, anno di imposta 2018, con la quale si intimava il pagamento della complessiva somma di € 372,00. La ricorrente, in buona sostanza, lamentava l'intervenuta prescrizione.
La ricorrente, pertanto, chiedeva volersi dichiarare la nullità della ingiunzione di pagamento impugnata con condanna alle spese.
Il convenuto comune di Porto Empedocle (AG) non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 23/8/2022, la Commissione Tributaria adita rigettava la chiesta sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
All'odierna pubblica udienza, sentito il relatore, il ricorso veniva deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ed invero, l'imposta IMU è sottoposta a prescrizione quinquennale e, pertanto, la stessa, relativa all'anno di imposta 2018, avrebbe dovuto essere stata notificata alla contribuente entro il 31/12/2023 e non, invece, come accaduto in data 25/1/2024.
Deve, pertanto, affermarsi che si è effettivamente maturata l'invocata prescrizione.
Inoltre, deve osservarsi che nessuna necessaria e documentata argomentazione di segno opposto è stata rassegnata dall'ente locale non costituitosi in giudizio.
Ciò premesso, preso atto della regolare convocazione in giudizio, non può non evidenziarsi la mancata costituzione del comune di Porto Empedocle (AG) nei termini di legge e la conseguente mancata formale contestazione in giudizio delle argomentazioni poste dalla parte ricorrente a sostegno del proprio ricorso nonché della mancata produzione di prova contraria.
Ebbene, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (cfr., per tutte, CC. n. 1540/2007; CC. n.
12636/2005; CC. n. 3245/2003), ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e prova, l'altra parte ha l'onere di confutare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio;
c.d. principio generale di non contestazione applicabile anche al processo tributario (cfr. CC. n. 2393/2009).
Ne discende, pertanto, che il ricorso – in assenza di tempestiva costituzione in giudizio di parte convenuta e, quindi, di alcun argomento difensivo e probatorio a confutazione delle ragioni avanzate dalla ricorrente – deve essere accolto e, per l'effetto, deve annullarsi l'atto impugnato.
Infatti, è opportuno a tal'uopo ribadire che la mancata interlocuzione relativamente alle doglianze espresse in ricorso impedisce di verificare la correttezza dell'operato dell'Ente impositore e la conseguenza di ciò, tenuto conto della natura impugnatoria del processo tributario, non può che essere, per l'appunto,
l'accoglimento del ricorso (cfr. CC. Civile, Sez. Trib,, n. 21509 del 20/10/2020).
Parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 100,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 100,00 oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Giudice
LF TO
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MALATO ALFONSO, Giudice monocratico in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1543/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porto Empedocle - Via Marconi 2 92014 Porto Empedocle AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1211 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1615/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente, la ricorrente Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 1211 del 12/6/2023, notificato in data 25/172024, relativa a IMU, anno di imposta 2018, con la quale si intimava il pagamento della complessiva somma di € 372,00. La ricorrente, in buona sostanza, lamentava l'intervenuta prescrizione.
La ricorrente, pertanto, chiedeva volersi dichiarare la nullità della ingiunzione di pagamento impugnata con condanna alle spese.
Il convenuto comune di Porto Empedocle (AG) non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 23/8/2022, la Commissione Tributaria adita rigettava la chiesta sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
All'odierna pubblica udienza, sentito il relatore, il ricorso veniva deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ed invero, l'imposta IMU è sottoposta a prescrizione quinquennale e, pertanto, la stessa, relativa all'anno di imposta 2018, avrebbe dovuto essere stata notificata alla contribuente entro il 31/12/2023 e non, invece, come accaduto in data 25/1/2024.
Deve, pertanto, affermarsi che si è effettivamente maturata l'invocata prescrizione.
Inoltre, deve osservarsi che nessuna necessaria e documentata argomentazione di segno opposto è stata rassegnata dall'ente locale non costituitosi in giudizio.
Ciò premesso, preso atto della regolare convocazione in giudizio, non può non evidenziarsi la mancata costituzione del comune di Porto Empedocle (AG) nei termini di legge e la conseguente mancata formale contestazione in giudizio delle argomentazioni poste dalla parte ricorrente a sostegno del proprio ricorso nonché della mancata produzione di prova contraria.
Ebbene, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (cfr., per tutte, CC. n. 1540/2007; CC. n.
12636/2005; CC. n. 3245/2003), ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e prova, l'altra parte ha l'onere di confutare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio;
c.d. principio generale di non contestazione applicabile anche al processo tributario (cfr. CC. n. 2393/2009).
Ne discende, pertanto, che il ricorso – in assenza di tempestiva costituzione in giudizio di parte convenuta e, quindi, di alcun argomento difensivo e probatorio a confutazione delle ragioni avanzate dalla ricorrente – deve essere accolto e, per l'effetto, deve annullarsi l'atto impugnato.
Infatti, è opportuno a tal'uopo ribadire che la mancata interlocuzione relativamente alle doglianze espresse in ricorso impedisce di verificare la correttezza dell'operato dell'Ente impositore e la conseguenza di ciò, tenuto conto della natura impugnatoria del processo tributario, non può che essere, per l'appunto,
l'accoglimento del ricorso (cfr. CC. Civile, Sez. Trib,, n. 21509 del 20/10/2020).
Parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 100,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 100,00 oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Giudice
LF TO