Art. 16. Requisiti del lodo 1. Nell' articolo 823 del codice di procedura civile , al secondo comma, il numero 5 ) e' sostituito dal seguente:
"5) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui e' stato deliberato;".
2. L' articolo 824 del codice di procedura civile e' abrogato.
Note all'art. 16:
- Il testo dell' art. 823 del codice di procedura civile , come modificato dalla legge 9 febbraio 1983, n. 28 , ed ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 823 (Deliberazione e requisiti del lodo). - Il lodo e' deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale ed e' quindi redatto per iscritto.
Esso deve contenere:
1) l'indicazione delle parti;
2) l'indicazione dell'atto di compromesso o della clausola compromissoria e dei quesiti relativi;
3) l'esposizione sommaria dei motivi;
4) il dispositivo;
5) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui e' stato deliberato;
6) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' apposta; la sottoscrizione puo' avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono piu' di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessita' di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi.
Tuttavia e' valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purche' si dia atto che esso e' stato deliberato in conferenza personale di tutti, con l'espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo.
Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione".
- L' art. 824 del codice di procedura civile , abrogato dalla presente legge, era cosi' formulato:
"Art. 824 (Luogo della pronuncia). - Il lodo deve essere pronunciato nella Repubblica".
"5) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui e' stato deliberato;".
2. L' articolo 824 del codice di procedura civile e' abrogato.
Note all'art. 16:
- Il testo dell' art. 823 del codice di procedura civile , come modificato dalla legge 9 febbraio 1983, n. 28 , ed ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 823 (Deliberazione e requisiti del lodo). - Il lodo e' deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale ed e' quindi redatto per iscritto.
Esso deve contenere:
1) l'indicazione delle parti;
2) l'indicazione dell'atto di compromesso o della clausola compromissoria e dei quesiti relativi;
3) l'esposizione sommaria dei motivi;
4) il dispositivo;
5) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui e' stato deliberato;
6) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' apposta; la sottoscrizione puo' avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono piu' di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessita' di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi.
Tuttavia e' valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purche' si dia atto che esso e' stato deliberato in conferenza personale di tutti, con l'espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo.
Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione".
- L' art. 824 del codice di procedura civile , abrogato dalla presente legge, era cosi' formulato:
"Art. 824 (Luogo della pronuncia). - Il lodo deve essere pronunciato nella Repubblica".