CA
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/12/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere dottor Corrado Croci - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 22/2025 e promosso da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Andrea Brini presso i cui recapiti è elettivamente domiciliata - come da procura in atti
- appellante -
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli CP_1 avv.ti Luca Giuliano Carulli ed Alessandro Lesca, elettivamente domiciliata presso il primo - come da procura in atti
- appellata –
Conclusioni delle parti
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in totale riforma della sentenza n. 6378/2024 del 16/12/2024 del Tribunale di Torino, notificata in data 17/12/2024, resa nel giudizio iscritto al N.R.G. 10527/2024 dello stesso Tribunale di Torino: - dichiarare la cessazione della materia del contendere sull'opposizione all'esecuzione ex art. 615 I comma c.p.c. e disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del giudizio di primo grado, ovvero in ipotesi condannare la società
a rimborsare in favore di le spese di detto giudizio, liquidandole Parte_1 CP_1 secondo il D.M. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, sulla base del valore minimo di liquidazione con riguardo alle sole fasi di studio e introduttiva, e quindi in
€ 2.090,00 per compensi (di cui € 1.276,00 per la fase di studio ed € 814,00 per la fase introduttiva) ed € 195,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
- conseguentemente, condannare la società a restituire alla società CP_1 Parte_1 quanto da quest'ultima corrisposto a titolo di rimborso delle spese di lite per effetto della
[...] provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, in eccesso rispetto al dovuto. Con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ill.ma CORTE DI APPELLO DI TORINO, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e reietta, riservato ogni altro diritto. Respingere, per i motivi di cui in atti, l'appello proposto dalla e per l'effetto confermare integralmente la Parte_1 sentenza del TRIBUNALE DI TORINO n. 6378/2024 pubblicata il 17.12.2024 e notificata in pari data. Con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.”
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 615 e 617 c.p.c. del 12.06.2024, la società CP_1 proponeva opposizione al precetto notificatole in data 10.06.2024 da recante Parte_1
l'importo complessivo di euro 200.634,41, oltre interessi di mora dal 7.07.2021, in forza ed esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 1682/2024 emesso dal Tribunale di Firenze in data
7/6/2024.
Con l'opposizione, parte opponente eccepiva in sintesi: i) che il D.I. n. 1682/2024 non fosse provvisoriamente esecutivo e, pertanto, non legittimasse l'azione esecutiva preannunciata con l'atto di precetto opposto (sul punto, rilevava che l'epigrafe del DI non riportava la dicitura CP_1
"provvisoriamente esecutivo" e che il testo del decreto conteneva un avvertimento che il decreto
"diverrà esecutivo e definitivo" solo in difetto di opposizione nel termine di quaranta giorni); ii)
l'assenza di una valida procura alle liti che legittimasse l'Avv. Andrea Brini a redigere e notificare l'atto di precetto opposto, ritenendo la procura limitata alla sola procedura monitoria;
iii) sul quantum, la non debenza dell'IVA sulle indicate spese legali.
In via cautelare chiedeva, inoltre, la sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto CP_1
o, in subordine, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare Controparte_2
e dell'opposizione in quanto inammissibile ed infondata. In particolare, nel merito e con riguardo al primo motivo di opposizione, sosteneva che l'ingiunzione a pagare Parte_1
"immediatamente" confermasse la provvisoria esecutorietà. Ad ulteriore riprova di ciò, l'opposta rilevava che il D.I. era stato repertoriato e tassato per l'imposta di registro (di euro 433,00) dall'Agenzia delle Entrate. Parte opposta contestava anche il secondo motivo di opposizione, richiamando la giurisprudenza di Cassazione che estende la procura rilasciata per il giudizio di cognizione anche all'esecuzione forzata.
1.3 A seguito dell'istanza cautelare proposta da , veniva aperto il sub-procedimento CP_1 cautelare e, nel frattempo, costituitasi nel medesimo, provvedeva a Parte_1 richiedere chiarimenti sul provvedimento monitorio al Tribunale di Firenze, in persona del Dr.
il quale, con provvedimento del 16/7/2024, chiariva che il DI n. 1682/2024 era da Per_1 intendersi non esecutivo1.
Con ordinanza 17//2024 il Tribunale di Torino accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in quanto il D.I. “risultava contraddittorio con riguardo alla sua emissione ex art. 641 c.p.c. ovvero 642 c.p.c.”.
che in data 17/7/2024 aveva depositato il provvedimento 16.7.24 del Parte_1
Tribunale di Firenze nel fascicolo del sub procedimento cautelare, con la memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc dichiarava di rinunciare all'atto di precetto;
dichiarava altresì di aver notificato atto di rinuncia al pignoramento presso terzi già svolto nei confronti di Controparte_3
e e concludeva chiedendo la declaratoria di cessazione Controparte_4 Controparte_5 della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite, visti i dubbi interpretativi sul provvedimento monitorio.
1.4. Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 6378/2024 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. il
16/12/2024 e notificata il 17/12/2024, dichiarava la cessazione della materia del contendere sull'opposizione, ma condannava a rimborsare in favore di le Parte_1 CP_1 spese dei due giudizi (cautelare e di merito), liquidate complessivamente in euro 13.739,10 per compensi ed euro 195,00 per esborsi, oltre oneri e accessori. Il Tribunale motivava la condanna sulla base principio della soccombenza virtuale, ritenendo l'opposizione di CP_1
"verosimilmente fondata", poiché al momento della notificazione del precetto, Parte_1 non possedeva, né avrebbe potuto notificare, un titolo legittimante l'azione esecutiva. Il
Tribunale osservava che il DI risultava contraddittorio laddove: i) dall'intestazione non vi era indicazione che fosse provvisoriamente esecutivo;
ii) nella parte che precede l'ingiunzione non veniva fatto alcun riferimento alla sussistenza dei presupposti per autorizzare la provvisoria esecuzione;
iii) nell'ingiunzione non era riportata la dicitura espressamente prevista dall'art. 642
c.p.c. che autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione. Il Tribunale sottolineava che a fronte della contraddittorietà, avrebbe dovuto chiedere Parte_1 chiarimenti al Tribunale di Firenze prima di notificare il precetto. Sulle spese, il Giudice escludeva la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che legittimassero la compensazione delle stesse e le liquidava, per la fase di merito, secondo lo scaglione di riferimento, al valore medio con riguardo alle fasi di studio e introduttiva e con riduzione del 30% quanto alle successive fasi, in euro 11.126,10 e, per la fase cautelare, in euro 2.613,00 riconoscendo la massima riduzione alla luce delle medesime difese svolte in entrambi i giudizi.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Torino, con citazione notificata in data 7.01.2025, ha interposto appello affidandolo ai quattro motivi di censura di seguito Parte_1 richiamati.
(a)Sulla soccombenza virtuale e provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo. L'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto l'opposizione a precetto proposta da CP_1 verosimilmente fondata poiché non possedeva, al momento della notificazione Parte_1 del precetto, un titolo legittimante l'azione esecutiva e sostiene, al contrario, che il Decreto
Ingiuntivo n. 1682/2024 del Tribunale di Firenze dovesse intendersi provvisoriamente esecutivo in quanto l'indicazione di pagare alla "immediatamente" inserita nella parte CP_1 principale del provvedimento rappresenta un ordine formale e vincolante, mentre l'avvertimento in calce sarebbe una mera comunicazione. Sarebbe quindi errato considerare (come affermato dal Giudice di Firenze e richiamato dal Tribunale di Torino) l'avvertimento “il decreto diventerà esecutivo in difetto di opposizione entro 40 giorni” prevalente rispetto alla vera e propria ingiunzione di pagamento. Inoltre, tra i requisiti formali dell'art. 642 c.p.c., non è prevista una forma per il decreto o per la sua l'intestazione. Rileva ancora l'appellante che un altro elemento per cui il Decreto Ingiuntivo andava considerato come provvisoriamente esecutivo è la sua avvenuta tassazione e registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate in quanto, ai sensi dell'art. 37 D.P.R. n. 131/1986 solo i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti all'imposta di registro, costituendo ciò una "riprova chiara ed inequivocabile" della provvisoria esecutorietà del titolo.
(b)Sulla mancata di richiesta preventiva di chiarimenti. L'appellante si duole della ricostruzione in fatto del Tribunale laddove ha ritenuto che “avrebbe potuto immediatamente Parte_1 chiedere al Tribunale di Firenze chiarimenti sul decreto" prima di notificarlo, in quanto non sussisterebbe alcun obbligo giuridico in tal senso e non era in dubbio che il D.I. fosse immediatamente esecutivo, vista l'ingiunzione di “pagare immediatamente” e l'avvenuta tassazione del decreto. L'istanza di chiarimenti al Tribunale di Firenze era stata presentata solo dopo la notifica dell'opposizione e, la produzione immediata del provvedimento di Firenze prima ancora della pronuncia cautelare del Giudice di Torino, dimostrerebbe l'assoluta buona fede di
Parte_1
(c)Sulla compensazione delle spese di lite. L'appellante censura il rigetto della richiesta di integrale compensazione delle spese di lite, ribadendo che, data la fondatezza (virtuale) delle Co sue ragioni circa l'esecutorietà del la condanna alle spese è ingiusta. Inoltre, Parte_1 invoca l'applicazione dell'art. 92 II comma c.p.c., sostenendo che la discrepanza tra
[...] l'ingiunzione di pagamento immediato e l'avvertimento in calce costituisce una "assoluta novità della questione trattata", priva di precedenti giurisprudenziali, che avrebbe dovuto giustificare la compensazione integrale delle spese.
(d)Sul quantum della liquidazione delle spese. contesta l'eccessività Parte_1 dell'importo liquidato in sentenza (complessivi euro 13.739,10 per le due fasi) e la metodologia utilizzata dal Tribunale, in violazione dell'Art. 4 del D.M. 10/3/2014 n. 55. e in particolare: i) quanto alla fase cautelare, è errata la liquidazione della stessa che, essendo stata accessoria all'introduzione del giudizio di opposizione e comunque consistita unicamente nella discussione di un'istanza, non andava considerata come fase autonoma;
ii) quanto alle fasi successive, non andavano liquidati i compensi per le fasi istruttoria e decisionale, poiché tali fasi non erano state effettivamente svolte o erano state comunque superflue con attività "estremamente esigua"; anche i parametri della liquidazione sarebbero iniqui in quanto basati sul valore medio per le fasi di studio e introduttiva, essendo più corretta una eventuale liquidazione sui valori minimi vista l'esiguità e la limitata attività svolta, non essendo stata trattata altra questione al di fuori della provvisoria esecutorietà del DI.
Per i motivi sopra brevemente richiamati, l'appellante conclude per la riforma totale della sentenza impugnata con declaratoria di cessazione della materia del contendere sull'opposizione all'esecuzione nonché per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del giudizio di primo grado o, in via subordinata, per l'eventuale condanna di al rimborso Parte_1 delle spese calcolate secondo i valori minimi e con riguardo alle sole fasi di studio e introduttiva
(per un totale di euro 2.090,00 per compensi, oltre oneri e accessori) e condanna di CP_1
a restituire a l'importo già ricevuto in eccesso.
[...] Parte_1
3. Si è costituita nel presente grado di giudizio resistendo al gravame e instando, CP_1 in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello e nel merito per il suo rigetto con conferma integrale della sentenza del Tribunale di Torino n. 6378/2024. Preliminarmente l'appellata ritiene l'appello inammissibile per giudicato interno in quanto, la decisione del Tribunale di Torino di condannare alle spese di lite in ragione della soccombenza virtuale, è Parte_1 riconducibile all'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, I comma, c.p.c. Tale statuizione, relativa all'omessa notificazione del titolo esecutivo prima dell'atto di precetto, costituirebbe un capo autonomo della sentenza che, non essendo stato impugnato tramite ricorso in Cassazione (ai sensi dell'Art. 618 c.p.c.), sarebbe passato in giudicato.
L'Appellata insiste anche sull'inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza, ritenendo che l'appellante si sia limitata a riproporre le medesime difese del primo grado.
Quanto ai motivi di appello, rileva: CP_1
• Sulla natura non esecutiva del Decreto Ingiuntivo, il Tribunale di Torino ha correttamente motivato la non esecutorietà provvisoria del DI n. 1682/2024 in quanto vi era una contraddittorietà tra l'ordine di pagamento "immediatamente" e l'avvertimento, ed ha altresì Co giustamente rilevato che il non indicava nell'epigrafe la provvisoria esecutorietà mancando anche i riferimenti ai presupposti ex art. 642 c.p.c. L'invio del provvedimento all'Agenzia delle
Entrate per la registrazione sarebbe irrilevante, in quanto l'attività dei funzionari di cancelleria non può sostituirsi o prevalere rispetto alle pronunce del Giudice.
• Sulla mancata richiesta preventiva di chiarimenti e asserita buona fede di parte appellante, ritiene, al contrario, che essa abbia agito in mala fede in quanto la CP_1 contraddittorietà del DI imponeva alla parte di svolgere opportune verifiche presso il Tribunale di Firenze prima di notificare il precetto e l'omessa preventiva richiesta di chiarimenti costituisce una colpevole omissione o negligenza che giustifica ex se la condanna. Inoltre, censura CP_1 anche la condotta processuale di la quale, pur avendo richiesto un Parte_1 chiarimento al Tribunale di Firenze (in data 16.06.2024), ha taciuto tale circostanza sia nella propria comparsa di costituzione di merito (depositata in data 21.06.2024) che all'udienza cautelare (del 15.07.2024), notificando, nel frattempo, atto di pignoramento presso terzi (in data 25.06.2024). Tale condotta escluderebbe la presunta buona fede.
• Sulla Compensazione delle Spese di Lite l'appellata ritiene corretto l'operato del Tribunale e osserva che non si è in presenza di una "assoluta novità della questione trattata" ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
• Sulla quantificazione della liquidazione delle spese, l'operato del Tribunale sarebbe parimenti corretto: per la fase cautelare il primo giudice ha correttamente liquidato i compensi in quanto si è trattato di un vero e proprio sub-procedimento distinto e la liquidazione di euro 2.613,00
è addirittura inferiore ai minimi di legge (euro 4.031,00) previsti per il valore della causa;
per la fase successiva, non è corretta l'eccezione avversaria per cui l'attività istruttoria e decisionale non sarebbe stata svolta in quanto, lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., rientra a pieno titolo nella fase istruttoria/trattazione e l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. col deposito di note conclusive, rientra nella fase decisionale.
4. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in data 20 maggio 2025, la Corte ha rinviato all'udienza di rimessione a decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. ed ha poi rimesso la causa al
Collegio per la sentenza.
5. In via preliminare, la Corte deve verificare l'ammissibilità dell'appello proposto da Parte_1 attese le questioni sollevate da parte appellata sia sotto il profilo dell'art.
[...] CP_1
342 cpc, sia perché la statuizione sulla soccombenza virtuale si fonderebbe sull'accoglimento dell'opposizione ex art. 617 cpc (omessa notifica del titolo esecutivo) mentre tale capo, non impugnato con ricorso per Cassazione nei termini di legge, sarebbe coperto da giudicato.
Entrambe le questioni sono infondate
Sotto il primo profilo, eccepisce che l'appello ripropone tout court le doglianze fatte CP_1 valere in primo grado formulandole come mera negazione e non condivisione delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità ex art. 342 c.p.c. L'eccezione è infondata: in relazione al disposto dell'art. 342 c.p.c. la parte che impugna la sentenza non deve per forza di cose introdurre nuovi argomenti difensivi, ma può limitarsi ad invocare una nuova valutazione delle difese già svolte in primo grado, pur se disattese in maniera motivata dal primo giudice, purchè nell'atto introduttivo della fase di gravame alle argomentazioni del giudice di primo grado vengano contrapposte quelle dell'appellante, il cui contenuto possa confutarne il fondamento logico-giuridico. Nel caso in esame, parte appellante, pur rinnovando gli argomenti di primo grado, propone comunque gli argomenti in chiave critica onde permettere a questa Corte di rivedere la decisione sottoposta al suo esame.
Sotto il secondo profilo, seppure l'opposizione di cumulava motivi ex art. 615 c.p.c. CP_1
(inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione per carenza di titolo esecutivo) ed ex art. 617
c.p.c. (nullità dell'atto di precetto, anche per omessa notificazione del titolo esecutivo non provvisoriamente esecutivo), va osservato che la sentenza di primo grado, applicando il principio della soccombenza virtuale sulla natura non provvisoriamente esecutiva del DI ha, di fatto, esaminato sia l'inesistenza del titolo ex art. 615 c.p.c. sia l'illegittimità degli atti esecutivi successivi. L'appello, tuttavia, non mira a riformare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere né la statuizione implicita di illegittimità del precetto, bensì unicamente la condanna alle spese. L'accertamento della soccombenza virtuale e la conseguente regolazione delle spese non costituiscono in sé un capo autonomo della decisione che risolve definitivamente il merito dell'opposizione, ma piuttosto la logica conseguenza della declaratoria di cessazione della materia del contendere e la motivazione per la condanna alle spese: pertanto, anche sotto questo profilo, l'appello deve ritenersi ammissibile.
6. Passando al merito, osserva la Corte che controversia si concentra sostanzialmente sull'asserita illegittimità della condanna alle spese operata dal Tribunale di Torino, che - secondo l'appellante - avrebbe errato nel ritenere la parte virtualmente soccombente Parte_1 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte è dunque chiamata a valutare se, come ritenuto da parte appellante, il decreto ingiuntivo fosse da considerare effettivamente provvisoriamente esecutivo e se, data la novità e la singolarità della questione giuridica affrontata, le spese di primo grado avrebbero dovuto essere integralmente compensate tra le parti o, eventualmente, liquidate in misura inferiore escludendo alcune fasi processuali in considerazione della rinuncia all'atto di precetto in una fase iniziale del giudizio.
6.1. Quanto al primo e secondo motivo di appello, che possono essere trattati unitariamente,
l'appellante censura la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto l'opposizione Parte_1 di verosimilmente fondata, contestando l'interpretazione del DI effettuata dal CP_1
Tribunale di Firenze: al contrario, l'ordine di pagare "immediatamente" e l'avvenuta tassazione del DI da parte dell'Agenzia delle Entrate ex art. 37 T.U.R. proverebbero l'esecutività del provvedimento monitorio opposto. In proposito, la Corte considera che la oggettiva contraddittorietà del titolo (ingiunzione immediata vs. avvertimento che il decreto diverrà esecutivo solo dopo 40 giorni), unita alla tassatività delle ipotesi di provvisoria esecuzione previste dall'art. 642 c.p.c., cui il DI non faceva cenno, certamente giustificava la riconduzione del provvedimento alla previsione generale di cui all'art. 641 c.p.c. Lo stesso Giudice che aveva emesso il decreto (Dr. del Tribunale Per_1 di Firenze) aveva chiarito che il DI era da intendersi non esecutivo, ritenendo prevalente l'avvertimento rivolto alla parte ingiunta.
Quanto alla rilevanza della tassazione ex art. 37 T.U.R., pur essendo vero che solo i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti all'imposta di registro, la Corte concorda con il Tribunale laddove ritiene che l'atto amministrativo di repertoriazione e tassazione non può prevalere sull'interpretazione del provvedimento giurisdizionale, peraltro nel caso fornita dallo stesso
Giudice dell'ingiunzione.
Si deve dunque concludere che il primo giudice ha correttamente ritenuto l'opposizione verosimilmente fondata.
Relativamente alla condotta di parte opposta e alla buona fede della stessa, pur essendo apprezzabile che abbia depositato spontaneamente il provvedimento del Parte_1
Giudice di Firenze, la Corte condivide l'ulteriore rilievo del Tribunale di Torino per cui Parte_1 avrebbe potuto e dovuto usare maggiore diligenza nell'accertare la natura del titolo
[...] prima di avviare l'esecuzione: il fatto che abbia notificato un atto di Parte_1 Parte_1 pignoramento presso terzi in data 25/6/2024, dopo aver ricevuto l'opposizione e dopo aver richiesto i chiarimenti al Tribunale di Firenze, contestualmente mantenendo una linea difensiva ferma sull'esecutorietà del decreto, costituisce elemento che concorre a giustificare la condanna alle spese per il principio di causalità.
6.2. Anche il terzo motivo di appello relativo alla mancata compensazione delle spese di primo grado è infondato. invoca la compensazione delle spese ex art. 92, II comma, Parte_1
c.p.c., per la sussistenza di "gravi ed eccezionali ragioni" o "assoluta novità della questione trattata"- è infondato.
La Corte, proprio perché la discrasia testuale all'interno del DI poteva generare incertezza, rileva che l'odierna appellante è stata negligente o avventata, sottolinea che ha Parte_1 posto in essere un comportamento gravemente imprudente e osserva che, comunque, per escludere la soccombenza virtuale e per disporre la compensazione, non basta una mera ambiguità, ma è richiesto un grado di novità o di difficoltà interpretativa tale da non consentire una valutazione prima facie sulla fondatezza. In questo caso, considerato che il Tribunale ha correttamente ritenuto l'opposizione verosimilmente fondata e che la condotta di Parte_1
(che ha intrapreso l'esecuzione nonostante i dubbi e dopo aver ricevuto l'opposizione) non
[...]
è immune da censure (cfr., fra l'altro il disposto dell'art. 96 cpc) non sussistono le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92, II comma, c.p.c., per derogare al principio della soccombenza virtuale. 6.3. I primi tre motivi di appello, pertanto, devono essere respinti e la condanna di Parte_1 al rimborso delle spese deve essere confermata.
[...]
6.4. Anche il quarto motivo di appello relativo al quantum delle spese di lite è infondato.
L'appellante censura il quantum della liquidazione (€ 13.739,10 + € 195,00), Parte_1 contestando l'inclusione della fase cautelare come fase autonoma e la liquidazione per le fasi successive (istruttoria e decisionale), ritenute superflue data la rinuncia al precetto.
Sulla Fase Cautelare: Il Tribunale di Torino ha liquidato € 2.613,00 per la fase cautelare. Sebbene
l'istanza fosse contenuta nell'atto di citazione, l'apertura di un sub-procedimento cautelare separato (N.R.G. 10527/2024-1) e l'attività svolta, inclusa l'udienza di discussione del 15/7/2024
e il deposito di memoria, giustificano la liquidazione di un compenso autonomo, peraltro, nel caso di specie, inferiore ai minimi tabellari applicabili. Il compenso per la fase cautelare deve pertanto essere confermato.
Sulle Fasi di Merito: Il Tribunale ha liquidato € 11.126,10 per le fasi di merito (studio, introduttiva e successive), applicando il valore medio per le prime due e una riduzione del 30% per le successive e obietta che la rinuncia all'atto di precetto, depositata il 4/9/2024 Parte_1 con la memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., avrebbe dovuto limitare la liquidazione alle sole fasi di studio e introduttiva.
La Corte non condivide tale prospettazione atteso che - nonostante la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere/dichiarazione di rinuncia a precetto e pignoramento
- le fasi successive alla fase introduttiva, inclusa l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del
16/12/2024 e le note conclusive, non possono essere qualificate superflue o eccessive se non altro perché si discuteva, come anche in questa sede si discute, dell'ambiguità del titolo e dell'agire di ai fini della richiesta di compensazione delle spese. Parte_1
Pertanto anche questo motivo è infondato.
7. La Sentenza del Tribunale di Torino n. 6378/2024 deve dunque essere integralmente compensata.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate con applicazione del d.m. 2014
n. 55 e smi, secondo il valore della domanda e l'attività svolta (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, parametri medi, esclusione della fase istruttoria non svoltasi), oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%, come verrà indicato in dispositivo.
9. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Torino n. 6378/2024 del 16/12/2024 e notificata il 17/12/2024 nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni contraria istanza CP_1 disattesa:
- Rigetta l'appello:
- Condanna l'appellante a rimborsa re a le spese del grado, liquidate in complessivi CP_1
€ 3.966,00 oltre rimborso spese generali 15%, Iva e C.p.a.;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data 15.12.25.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Col provvedimento del 16.07.2024, il giudice del Tribunale di Firenze così pronunciava: “Letta l'istanza depositata il 13/06/2024 dall'Avv. BRINI ANDREA, per conto di nel procedimento sovrarubricato Parte_1 relativamente al DI n. 1682/2024;
ritenuto che
deve considerarsi prevalente l'avvertimento rivolto alla parte ingiunta, dove espressamente si prevede il diritto di proporre opposizione contro il decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo;
che pertanto il decreto è stato concesso in forma NON esecutiva”.