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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2513 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 , vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. POLIGNANO ANNAGRAZIA per Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. RISOLINO ALESSANDRO per CP_1
procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 4892/2022 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Quanto alle domande accessorie, il a chiesto di: “….Revocare l'assegno di mantenimento Pt_1 convenuto in sede di separazione in favore della sig.ra e rigettare, poiché infondata in fatto e CP_1 diritto, l'avversa domanda riconvenzionale relativa al versamento in favore della resistente a titolo di assegno divorzile della “somma mensile di € 932,00 ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia …con decorrenza dalla domanda”, disponendo che ciascuna delle parti provveda al proprio mantenimento;
In subordine, nella denegata ipotesi di attribuzione di assegno divorzile in favore della resistente, disporre, previa revoca dell'assegno di mantenimento, che il ricorrente versi mensilmente alla sig.ra , a titolo di assegno divorzile, la somma di € 200,00 o quella maggiore CP_1
o minore somma che apparirà di giustizia, oltre ISTAT, come per Legge;
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'avversa richiesta volta ad ordinarsi “alla Conservatoria RRII di Roma ed agli altri Uffici competenti di apporre le opportune annotazioni di variazioni catastali” sulla casa coniugale, in quanto infondata in fatto e diritto, come da narrativa;
Rigettare l'avversa domanda relativa al pagamento in favore della sig.ra alla quota, pari al 40% o “quella somma maggiore CP_1
o minore ritenuta di giustizia”, sul trattamento di fine rapporto percepito anni addietro dal ricorrente, poichè anch'essa infondata in fatto e diritto, come da narrativa che precede;…”.
Parte resistente ha concluso “come da propria memoria ex art 183 co 6 n 1 cpc”, depositata il
12.12.2021 nel primo termine all'uopo concesso dal GI (sebbene l'atto sia erroneamente intestato “note di trattazione scritta”), sicchè non risulta aver concluso (come sostenuto nelle memorie di replica) secondo “note di precisazione delle conclusioni” depositate alle 23.59 del
16.10.2023, le quali non sono infatti richiamate nel verbale d'udienza del 17.10.2023 e nemmeno sarebbero state richiamabili, in quanto inutilizzabili, non essendone stato né disposto né autorizzato il deposito. Le conclusioni rassegnate dalla resistente sono pertanto le seguenti: “a) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per i motivi di cui sub A), ovvero disporre una nuova notifica, esente da vizi formali, con fissazione di una nuova udienza presidenziale di comparizione delle parti;
b) nel merito, in via principale, - pronunciare, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di provvedere alla relativa annotazione negli appositi registri;
- ritenuto e dichiarato infondato il ricorso sul punto, respingere integralmente le domande di revoca, così come proposte, relative all'assegno di mantenimento concordato tra le parti in sede di separazione, per i motivi esposti;
- previa revoca dell'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione, disporre che il ricorrente versi alla Parte_1
Sig.ra a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di Euro 932,00 ovvero quella CP_1 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre ISTAT come per Legge, con decorrenza dalla domanda, ordinando che tale somma sia direttamente trattenuta dall' sulla pensione spettante CP_2 al ricorrente;
c) in via del tutto gradata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, quantomeno confermare l'importo attuale di Euro 632,00 mensili, oltre aggiornamento automatico, già concordato e ritenuto equo dalle parti in sede di separazione, da versarsi a titolo di assegno divorzile con le modalità di cui al paragrafo precedente;
d) ordinare alla
Conservatoria dei RR.II. del Comune di Roma ed agli altri Uffici competenti di apporre le opportune annotazioni di variazione catastale, in ossequio alle intervenute disposizioni concordate in sede di separazione, in ordine alle variazioni dei diritti reali sulla casa coniugale in Roma – Via Pian Due
Torri n. 43 (rinuncia al 50% dell'usufrutto da parte dell'odierno ricorrente) e sulla relativa soffitta di pertinenza sita al civico n. 43 della stessa Via al piano 7 int. 8 (all. 06 e 07 nel fascicolo di parte resistente), come contenute nei verbali dell'udienza di separazione del 15.10.2002 e 23.09.2004
(ibidem all. 05 e 08). Con vittoria di spese e compensi di lite, comprensive di oneri accessori come per
Legge.”.
Quanto all'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso sollevata dalla resistente, peraltro non reiterata nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 2.11.2021, nelle quali ha chiesto “la rimessione della causa al Collegio per l'emissione di sentenza parziale sullo status senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; b. la concessione dei termini ex art. 183, co. 6 cpc”, va evidenziato che essa deve ritenersi senz'altro superata in quanto assorbita e coperta dal giudicato relativo alla pronuncia sullo status divorzile (di cui alla sentenza parziale non impugnata), ribadendosi comunque che, come rilevato nell'ordinanza presidenziale, “la notifica del ricorso priva dell'allegata attestazione di conformità non costituisce motivo di improcedibilità/inammissibilità della domanda, non essendovi contestazione in merito alla conformità dell'atto notificato ed essendo comunque l'attestazione stata depositata”. Quanto alla domanda di assegno divorzile formulata dalla , va evidenziato che le CP_1
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018), rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita. In particolare, con la citata sentenza è stato attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del
“reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa-perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio comune e di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione). Per quanto attiene alla funzione compensativa-perequativa, l'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire
l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20). In concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni patrimoniali delle parti (comprensive delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, in particolare alla luce del criterio della durata del matrimonio, atteso che più lungo è stato e maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare. Precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 è la sussistenza di una situazione di squilibrio economico-patrimoniale tra le parti (vedi Cass. civ. 29920/22).
Ciò posto, il ha dichiarato redditi annui netti da pensione pari a circa 21.500,00 euro Pt_1 negli anni di imposta 2019, 2020 e 2021, non è proprietario di beni immobili e si è impegnato a rinunciare, in sede di separazione consensuale, alla propria quota di usufrutto sulla ex casa familiare sita in Roma, via Pian due Torri, di cui è nuda proprietaria la figlia e Per_1
usufruttuaria per la quota del 50% la ex moglie, che vi abita. Il predetto non sostiene oneri locativi per la casa di abitazione, abitando in un immobile di proprietà della figlia Pt_2 in AR. Non v'è prova certa che, come sostenuto, il abbia provveduto all'integrale Pt_1
pagamento del mutuo, contratto nel 2002 dalla figlia per l'acquisto dell'immobile in Pt_2
AR (di cui il padre è mero fideiussore), rinegoziato e scadente nel febbraio 2025, atteso che dagli estratti del conto MPS, cointestato con la figlia, risultano, oltre agli accrediti della pensione del Conti, anche versamenti in contanti: nel 2020 praticamente coincidenti con gli esborsi effettuati per il mutuo;
sino al terzo trimestre del 2021 (non è stato prodotto il quarto trimestre) pari a circa 2/3 degli esborsi per il mutuo effettuati nell'anno sino a quel momento;
nel 2022 praticamente coincidenti (considerato anche il bonifico della figlia per l'importo di 600 euro) con gli esborsi effettuati per detto mutuo. Tali versamenti sono da ritenersi verosimilmente effettuati con provvista fornita dalla intestataria del mutuo addebitato su tale conto cointestato alla stessa, non essendo presumibile che il oggi Pt_1 ottantacinquenne, potesse nei suddetti anni (e possa) percepire redditi non dichiarati da attività lavorativa. Va, peraltro, evidenziato che gli esborsi sostenuti in proprio dal ricorrente per il mutuo intestato in via esclusiva alla figlia integrerebbero comunque elargizioni liberali non valutabili al fine di accertare il diritto della resistente all'assegno divorzile, al pari dei finanziamenti (ormai restituiti), di incerta causale, contratti successivamente alla separazione, in quanto liberamente assunti previa positiva valutazione della loro sostenibilità.
La , invalida al 100% e non deambulante (la circostanza è incontestata), ha invece CP_1 dichiarato negli anni di imposta 2019, 2020 e 2021 redditi netti da pensione pari a circa 1.370 euro mensili, di cui circa 522,00 euro quale “prestazione a favore di invalido civile” e circa
856,00 euro a titolo di pensione netta (vedi attestazione in data 10.9.2021, allegata sub CP_2
39 dalla resistente, CU ed estratti conto in atti), oltre all'assegno di mantenimento di circa 630,00 euro mensili corrispostole direttamente dall' e trattenuto dal rateo di pensione CP_2
spettante al Conti. Dagli estratti conto della risultano inoltre investimenti in titoli, CP_1
per un valore al giugno 2021 di 70.000 euro (vedi accredito del 30.6.2021), importo fuoriuscito dal conto mediante emissione di un assegno in data 16.7.2021, che, in assenza di qualsiasi allegazione in merito all'utilizzo di tale somma, deve ritenersi rimasto nella disponibilità della resistente, tanto più che quest'ultima ha omesso il deposito della dichiarazione sostitutiva e delle dichiarazioni dei redditi aggiornate nonchè degli estratti conto aggiornati, ordinato dal G.I. in data 17.5.2022. Va, a tal proposito, rilevato che nei procedimenti di separazione o divorzio, il legislatore, obbligando i coniugi a presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi” ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione, derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.), nonchè di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarre argomenti probanti, ex art. 116 cpc, contro la parte che tale obbligo abbia violato. Peraltro la stessa resistente in comparsa conclusionale ha ammesso di disporre di risparmi a cui poter attingere, laddove ha evidenziato che non avrebbe potuto soddisfare le proprie esigenze ed in particolare sostenere i costi per la badante, per la quale ha documentato di corrispondere circa 300 euro per i soli contributi trimestrali nel 2020 (vedi allegato 28), “se non avesse accantonato la propria quota di spettanza acquisita dalla vendita dell'appartamento al mare di
Pomezia”.
Orbene, escluso - alla luce delle complessive entrate da pensione e delle disponibilità finanziarie della , cui poter attingere per far fronte agli esborsi per una badante, CP_1
nonchè dell'assenza di oneri locativi in capo alla stessa - che l'assegno divorzile richiesto possa esserle riconosciuto in funzione assistenziale, nemmeno esso potrebbe esserle riconosciuto in funzione perequativo-compensativa o risarcitoria, in difetto di allegazione e di prova da parte della stessa di aver dovuto sacrificare, durante la convivenza matrimoniale, ambizioni professionali, rinunciando ai correlati guadagni, per dedicarsi in via prevalente alla cura della famiglia, nonché in difetto di allegazione e prova di eventuali ragioni risarcitorie (tanto più che le parti si sono separate consensualmente). Pertanto, la domanda di assegno divorzile va rigettata, ferma restando la debenza dell'assegno di mantenimento sino al passaggio in giudicato della sentenza parziale sullo status divorzile, non ravvisandosi sopravvenienze tali da giustificare la revoca dell'assegno di mantenimento antecedentemente a tale data, considerati lo stato di invalidità della e CP_1
la correlata necessità di assistenza, con i relativi costi, nonchè la diversa natura e funzione dell'assegno di mantenimento rispetto a quello divorzile.
Infine, a prescindere da ogni valutazione in merito alla sua fondatezza, va dichiarata la inammissibilità della domanda volta ad “ordinare alla Conservatoria dei RR.II. del Comune di
Roma ed agli altri Uffici competenti di apporre le opportune annotazioni di variazione catastale, in ossequio alle intervenute disposizioni concordate in sede di separazione, in ordine alle variazioni dei diritti reali sulla casa coniugale in Roma – Via Pian Due Torri n. 43 (rinuncia al 50% dell'usufrutto da parte dell'odierno ricorrente) e sulla relativa soffitta di pertinenza sita al civico n. 43 della stessa
Via al piano 7 int. 8 (all. 06 e 07 nel fascicolo di parte resistente), come contenute nei verbali dell'udienza di separazione del 15.10.2002 e 23.09.2004 (ibidem all. 05 e 08)”, trattandosi di dimanda esulante dal thema decidendum del divorzio, in cui è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi, non rientranti tra le ipotesi di
“connessione qualificata”, soltanto per le quali l'art 40 cpc consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi (vedi sul punto, tra le altre, Cass. civ. 6660/2001, 11828/2009,
18870/14).
Stante la soccombenza della resistente sulle domande accessorie, la stessa va condannata al pagamento delle spese di lite nella misura di 1/2, compensandole per il resto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa e/o inammissibile:
rigetta la domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente, ferma restando la debenza dell'assegno di mantenimento sino al passaggio in giudicato della sentenza parziale sullo status divorzile;
condanna al pagamento, in favore di delle spese del giudizio CP_1 Parte_1
nella misura di 1/2, che liquida in 1.693,25 euro per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CAP, compensandole per il resto.
Roma, 13.2.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2513 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 , vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. POLIGNANO ANNAGRAZIA per Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. RISOLINO ALESSANDRO per CP_1
procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 4892/2022 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Quanto alle domande accessorie, il a chiesto di: “….Revocare l'assegno di mantenimento Pt_1 convenuto in sede di separazione in favore della sig.ra e rigettare, poiché infondata in fatto e CP_1 diritto, l'avversa domanda riconvenzionale relativa al versamento in favore della resistente a titolo di assegno divorzile della “somma mensile di € 932,00 ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia …con decorrenza dalla domanda”, disponendo che ciascuna delle parti provveda al proprio mantenimento;
In subordine, nella denegata ipotesi di attribuzione di assegno divorzile in favore della resistente, disporre, previa revoca dell'assegno di mantenimento, che il ricorrente versi mensilmente alla sig.ra , a titolo di assegno divorzile, la somma di € 200,00 o quella maggiore CP_1
o minore somma che apparirà di giustizia, oltre ISTAT, come per Legge;
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'avversa richiesta volta ad ordinarsi “alla Conservatoria RRII di Roma ed agli altri Uffici competenti di apporre le opportune annotazioni di variazioni catastali” sulla casa coniugale, in quanto infondata in fatto e diritto, come da narrativa;
Rigettare l'avversa domanda relativa al pagamento in favore della sig.ra alla quota, pari al 40% o “quella somma maggiore CP_1
o minore ritenuta di giustizia”, sul trattamento di fine rapporto percepito anni addietro dal ricorrente, poichè anch'essa infondata in fatto e diritto, come da narrativa che precede;…”.
Parte resistente ha concluso “come da propria memoria ex art 183 co 6 n 1 cpc”, depositata il
12.12.2021 nel primo termine all'uopo concesso dal GI (sebbene l'atto sia erroneamente intestato “note di trattazione scritta”), sicchè non risulta aver concluso (come sostenuto nelle memorie di replica) secondo “note di precisazione delle conclusioni” depositate alle 23.59 del
16.10.2023, le quali non sono infatti richiamate nel verbale d'udienza del 17.10.2023 e nemmeno sarebbero state richiamabili, in quanto inutilizzabili, non essendone stato né disposto né autorizzato il deposito. Le conclusioni rassegnate dalla resistente sono pertanto le seguenti: “a) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per i motivi di cui sub A), ovvero disporre una nuova notifica, esente da vizi formali, con fissazione di una nuova udienza presidenziale di comparizione delle parti;
b) nel merito, in via principale, - pronunciare, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di provvedere alla relativa annotazione negli appositi registri;
- ritenuto e dichiarato infondato il ricorso sul punto, respingere integralmente le domande di revoca, così come proposte, relative all'assegno di mantenimento concordato tra le parti in sede di separazione, per i motivi esposti;
- previa revoca dell'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione, disporre che il ricorrente versi alla Parte_1
Sig.ra a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di Euro 932,00 ovvero quella CP_1 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre ISTAT come per Legge, con decorrenza dalla domanda, ordinando che tale somma sia direttamente trattenuta dall' sulla pensione spettante CP_2 al ricorrente;
c) in via del tutto gradata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, quantomeno confermare l'importo attuale di Euro 632,00 mensili, oltre aggiornamento automatico, già concordato e ritenuto equo dalle parti in sede di separazione, da versarsi a titolo di assegno divorzile con le modalità di cui al paragrafo precedente;
d) ordinare alla
Conservatoria dei RR.II. del Comune di Roma ed agli altri Uffici competenti di apporre le opportune annotazioni di variazione catastale, in ossequio alle intervenute disposizioni concordate in sede di separazione, in ordine alle variazioni dei diritti reali sulla casa coniugale in Roma – Via Pian Due
Torri n. 43 (rinuncia al 50% dell'usufrutto da parte dell'odierno ricorrente) e sulla relativa soffitta di pertinenza sita al civico n. 43 della stessa Via al piano 7 int. 8 (all. 06 e 07 nel fascicolo di parte resistente), come contenute nei verbali dell'udienza di separazione del 15.10.2002 e 23.09.2004
(ibidem all. 05 e 08). Con vittoria di spese e compensi di lite, comprensive di oneri accessori come per
Legge.”.
Quanto all'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso sollevata dalla resistente, peraltro non reiterata nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 2.11.2021, nelle quali ha chiesto “la rimessione della causa al Collegio per l'emissione di sentenza parziale sullo status senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; b. la concessione dei termini ex art. 183, co. 6 cpc”, va evidenziato che essa deve ritenersi senz'altro superata in quanto assorbita e coperta dal giudicato relativo alla pronuncia sullo status divorzile (di cui alla sentenza parziale non impugnata), ribadendosi comunque che, come rilevato nell'ordinanza presidenziale, “la notifica del ricorso priva dell'allegata attestazione di conformità non costituisce motivo di improcedibilità/inammissibilità della domanda, non essendovi contestazione in merito alla conformità dell'atto notificato ed essendo comunque l'attestazione stata depositata”. Quanto alla domanda di assegno divorzile formulata dalla , va evidenziato che le CP_1
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018), rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita. In particolare, con la citata sentenza è stato attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del
“reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa-perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio comune e di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione). Per quanto attiene alla funzione compensativa-perequativa, l'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire
l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20). In concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni patrimoniali delle parti (comprensive delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, in particolare alla luce del criterio della durata del matrimonio, atteso che più lungo è stato e maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare. Precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 è la sussistenza di una situazione di squilibrio economico-patrimoniale tra le parti (vedi Cass. civ. 29920/22).
Ciò posto, il ha dichiarato redditi annui netti da pensione pari a circa 21.500,00 euro Pt_1 negli anni di imposta 2019, 2020 e 2021, non è proprietario di beni immobili e si è impegnato a rinunciare, in sede di separazione consensuale, alla propria quota di usufrutto sulla ex casa familiare sita in Roma, via Pian due Torri, di cui è nuda proprietaria la figlia e Per_1
usufruttuaria per la quota del 50% la ex moglie, che vi abita. Il predetto non sostiene oneri locativi per la casa di abitazione, abitando in un immobile di proprietà della figlia Pt_2 in AR. Non v'è prova certa che, come sostenuto, il abbia provveduto all'integrale Pt_1
pagamento del mutuo, contratto nel 2002 dalla figlia per l'acquisto dell'immobile in Pt_2
AR (di cui il padre è mero fideiussore), rinegoziato e scadente nel febbraio 2025, atteso che dagli estratti del conto MPS, cointestato con la figlia, risultano, oltre agli accrediti della pensione del Conti, anche versamenti in contanti: nel 2020 praticamente coincidenti con gli esborsi effettuati per il mutuo;
sino al terzo trimestre del 2021 (non è stato prodotto il quarto trimestre) pari a circa 2/3 degli esborsi per il mutuo effettuati nell'anno sino a quel momento;
nel 2022 praticamente coincidenti (considerato anche il bonifico della figlia per l'importo di 600 euro) con gli esborsi effettuati per detto mutuo. Tali versamenti sono da ritenersi verosimilmente effettuati con provvista fornita dalla intestataria del mutuo addebitato su tale conto cointestato alla stessa, non essendo presumibile che il oggi Pt_1 ottantacinquenne, potesse nei suddetti anni (e possa) percepire redditi non dichiarati da attività lavorativa. Va, peraltro, evidenziato che gli esborsi sostenuti in proprio dal ricorrente per il mutuo intestato in via esclusiva alla figlia integrerebbero comunque elargizioni liberali non valutabili al fine di accertare il diritto della resistente all'assegno divorzile, al pari dei finanziamenti (ormai restituiti), di incerta causale, contratti successivamente alla separazione, in quanto liberamente assunti previa positiva valutazione della loro sostenibilità.
La , invalida al 100% e non deambulante (la circostanza è incontestata), ha invece CP_1 dichiarato negli anni di imposta 2019, 2020 e 2021 redditi netti da pensione pari a circa 1.370 euro mensili, di cui circa 522,00 euro quale “prestazione a favore di invalido civile” e circa
856,00 euro a titolo di pensione netta (vedi attestazione in data 10.9.2021, allegata sub CP_2
39 dalla resistente, CU ed estratti conto in atti), oltre all'assegno di mantenimento di circa 630,00 euro mensili corrispostole direttamente dall' e trattenuto dal rateo di pensione CP_2
spettante al Conti. Dagli estratti conto della risultano inoltre investimenti in titoli, CP_1
per un valore al giugno 2021 di 70.000 euro (vedi accredito del 30.6.2021), importo fuoriuscito dal conto mediante emissione di un assegno in data 16.7.2021, che, in assenza di qualsiasi allegazione in merito all'utilizzo di tale somma, deve ritenersi rimasto nella disponibilità della resistente, tanto più che quest'ultima ha omesso il deposito della dichiarazione sostitutiva e delle dichiarazioni dei redditi aggiornate nonchè degli estratti conto aggiornati, ordinato dal G.I. in data 17.5.2022. Va, a tal proposito, rilevato che nei procedimenti di separazione o divorzio, il legislatore, obbligando i coniugi a presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi” ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione, derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.), nonchè di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarre argomenti probanti, ex art. 116 cpc, contro la parte che tale obbligo abbia violato. Peraltro la stessa resistente in comparsa conclusionale ha ammesso di disporre di risparmi a cui poter attingere, laddove ha evidenziato che non avrebbe potuto soddisfare le proprie esigenze ed in particolare sostenere i costi per la badante, per la quale ha documentato di corrispondere circa 300 euro per i soli contributi trimestrali nel 2020 (vedi allegato 28), “se non avesse accantonato la propria quota di spettanza acquisita dalla vendita dell'appartamento al mare di
Pomezia”.
Orbene, escluso - alla luce delle complessive entrate da pensione e delle disponibilità finanziarie della , cui poter attingere per far fronte agli esborsi per una badante, CP_1
nonchè dell'assenza di oneri locativi in capo alla stessa - che l'assegno divorzile richiesto possa esserle riconosciuto in funzione assistenziale, nemmeno esso potrebbe esserle riconosciuto in funzione perequativo-compensativa o risarcitoria, in difetto di allegazione e di prova da parte della stessa di aver dovuto sacrificare, durante la convivenza matrimoniale, ambizioni professionali, rinunciando ai correlati guadagni, per dedicarsi in via prevalente alla cura della famiglia, nonché in difetto di allegazione e prova di eventuali ragioni risarcitorie (tanto più che le parti si sono separate consensualmente). Pertanto, la domanda di assegno divorzile va rigettata, ferma restando la debenza dell'assegno di mantenimento sino al passaggio in giudicato della sentenza parziale sullo status divorzile, non ravvisandosi sopravvenienze tali da giustificare la revoca dell'assegno di mantenimento antecedentemente a tale data, considerati lo stato di invalidità della e CP_1
la correlata necessità di assistenza, con i relativi costi, nonchè la diversa natura e funzione dell'assegno di mantenimento rispetto a quello divorzile.
Infine, a prescindere da ogni valutazione in merito alla sua fondatezza, va dichiarata la inammissibilità della domanda volta ad “ordinare alla Conservatoria dei RR.II. del Comune di
Roma ed agli altri Uffici competenti di apporre le opportune annotazioni di variazione catastale, in ossequio alle intervenute disposizioni concordate in sede di separazione, in ordine alle variazioni dei diritti reali sulla casa coniugale in Roma – Via Pian Due Torri n. 43 (rinuncia al 50% dell'usufrutto da parte dell'odierno ricorrente) e sulla relativa soffitta di pertinenza sita al civico n. 43 della stessa
Via al piano 7 int. 8 (all. 06 e 07 nel fascicolo di parte resistente), come contenute nei verbali dell'udienza di separazione del 15.10.2002 e 23.09.2004 (ibidem all. 05 e 08)”, trattandosi di dimanda esulante dal thema decidendum del divorzio, in cui è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi, non rientranti tra le ipotesi di
“connessione qualificata”, soltanto per le quali l'art 40 cpc consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi (vedi sul punto, tra le altre, Cass. civ. 6660/2001, 11828/2009,
18870/14).
Stante la soccombenza della resistente sulle domande accessorie, la stessa va condannata al pagamento delle spese di lite nella misura di 1/2, compensandole per il resto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa e/o inammissibile:
rigetta la domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente, ferma restando la debenza dell'assegno di mantenimento sino al passaggio in giudicato della sentenza parziale sullo status divorzile;
condanna al pagamento, in favore di delle spese del giudizio CP_1 Parte_1
nella misura di 1/2, che liquida in 1.693,25 euro per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CAP, compensandole per il resto.
Roma, 13.2.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi