Ordinanza cautelare 6 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 22482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22482 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22482/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11340/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11340 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Coccoli, Guerrino Petillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Radiotaxi 3570 Societá Cooperativa, Cooperativa Pronto Taxi 6645 – Societá Cooperativa, Samarcanda – Societá Cooperativa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l''annullamento
- del bando di concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 nuove licenze taxi, indetto da Roma Capitale ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 223/2006, convertito in l. n. 248/2006 e della determina dirigenziale del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti -OMISSIS- del 30 agosto 2024, di approvazione del medesimo bando;
- ove occorrer possa, della delibera di Assemblea Capitolina n. -OMISSIS-, recante l’approvazione del Regolamento del servizio pubblico non di linea, successivamente integrato e modificato con delibere di Assemblea Capitolina n. -OMISSIS-, anch’esse impugnate;
- sempre ove occorre possa, della determinazione dirigenziale-OMISSIS- del 18 ottobre 2024, avente ad oggetto “approvazione elenchi dei candidati ammessi e dei candidati ammessi con riserva” alla prova scritta di cui agli artt. 12 e 13 del bando;
- ancora ove occorre possa, della determinazione dirigenziale -OMISSIS- del 18 ottobre 2024, avente ad oggetto “approvazione elenco candidati esclusi” dalla medesima prova scritta;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, quand’anche ad oggi non conosciuto dai ricorrenti, ivi comprese le deliberazioni di Giunta Capitolina -OMISSIS-del 16 luglio 2024 e-OMISSIS- del 1° agosto 2024.
Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti:
- per quanto di ragione, del bando di concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 nuove licenze taxi, indetto da Roma Capitale ai sensi dell’art. 6, D.L. n. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006, e della determina dirigenziale del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti -OMISSIS- del 30.08.2024, di approvazione del medesimo bando;
- ove occorrer possa, della delibera di Assemblea Capitolina n. -OMISSIS-, recante l’approvazione del Regolamento del servizio pubblico non di linea, successivamente integrato e modificato con delibere di Assemblea Capitolina nn. 100/2023 e 2/2024, anch’esse impugnate;
- sempre ove occorre possa, della determinazione dirigenziale-OMISSIS- del 18.10.2024, avente ad oggetto “approvazione elenchi dei candidati ammessi e dei candidati ammessi con riserva” alla prova scritta di cui agli artt. 12 e 13 del Bando;
- ancora ove occorre possa, della determinazione dirigenziale -OMISSIS- del 18.10.2024, avente ad oggetto “approvazione elenco candidati esclusi” dalla medesima prova scritta;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, quand’anche ad oggi non conosciuto dai ricorrenti, ivi comprese le deliberazioni di Giunta Capitolina n-OMISSIS-del 16.07.2024 e-OMISSIS- del 1.08.2024;
nonché, tramite i presenti motivi aggiunti, per l’ulteriore annullamento
- per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti prot. n. -OMISSIS- del 26.11.2024, con cui Roma Capitale ha proceduto ad approvare le graduatorie di merito, non definitive, di cui all’art. 14 del bando di concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 nuove licenze taxi (allegati A e B alla suddetta d.d.) nonché l’elenco dei candidati che non hanno superato la prova concorsuale prevista dal medesimo bando (allegato C alla suddetta d.d.);
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, quand’anche ad oggi non conosciuto dai ricorrenti.
Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:
per quanto di ragione, della deliberazione di Giunta Capitolina-OMISSIS-del 25.02.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - Approvazione graduatorie idonei all'assegnazione delle licenze”, ivi compresi i relativi allegati A (graduatoria licenze di tipologia ordinaria) e B (graduatoria licenze destinate a veicoli appositamente allestiti per il trasporto dei disabili);
- sempre per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale prot. n.-OMISSIS- del 21.02.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - presa d'atto degli esiti dell'istruttoria svolta da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.”;
- ancora per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale prot. n. -OMISSIS- del 24.02.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - approvazione elenco dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale non in regola con i requisiti previsti dall'art. 2 del bando” ivi compreso il relativo allegato A (Elenco degli esclusi);
- ancora per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale prot. n. -OMISSIS- del 24.02.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - attestazione della regolarità della formazione delle graduatorie definitive e della chiusura del procedimento di selezione”;
- ancora, per quanto di ragione, della deliberazione di Giunta Capitolina -OMISSIS- del 03.04.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - Approvazione graduatorie idonei all'assegnazione delle licenze in modifica della deliberazione di Giunta Capitolina -OMISSIS-”;
- ancora, per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale rep. n. -OMISSIS- del 02.04.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi – Rettifica determinazione dirigenziale -OMISSIS- del 24 febbraio 2025 e approvazione nuovo elenco dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale non in regola con i requisiti previsti dall’art. 2 del bando”;
- ancora, per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale rep. n.-OMISSIS-del 02.04.2025, con la quale si è attestata la regolarità dell’ulteriore procedura istruttoria e della formazione delle nuove graduatorie;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, quand’anche ad oggi non conosciuto dai ricorrenti
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. OR LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a Roma Capitale ed alle società controinteressate a mezzo pec in data 31.10.2024 e depositato il 4.11.2024, i ricorrenti in epigrafe hanno adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- del bando di concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 nuove licenze taxi, indetto da Roma Capitale ai sensi dell’art. 6, D.L. n. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006;
- della determina dirigenziale del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti -OMISSIS- del 30.08.2024, di approvazione del medesimo bando;
- ove occorrer possa, della delibera di Assemblea Capitolina n. -OMISSIS-, recante l’approvazione del Regolamento del servizio pubblico non di linea, successivamente integrato e modificato con delibere di Assemblea Capitolina nn. 100/2023 e 2/2024, anch’esse impugnate;
- sempre ove occorre possa, della determinazione dirigenziale-OMISSIS- del 18.10.2024, avente ad oggetto “approvazione elenchi dei candidati ammessi e dei candidati ammessi con riserva” alla prova scritta di cui agli artt. 12 e 13 del Bando;
- della determinazione dirigenziale -OMISSIS- del 18.10.2024, avente ad oggetto “approvazione elenco candidati esclusi” dalla medesima prova scritta;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, quand’anche ad oggi non conosciuto dai ricorrenti, ivi comprese le deliberazioni di Giunta Capitolina n-OMISSIS-del 16.07.2024 e-OMISSIS- del 1.08.2024.
2. Con la presente iniziativa processuale, i ricorrenti avversano il bando straordinario che Roma capitale ha pubblicato per l’assegnazione di n.1000 licenze taxi, in attuazione della facoltà prevista, da ultimo, dall’articolo 3 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nonché dalla delibera giuntale n.287/2024.
I ricorrenti rivestono all’attualità la qualifica di “sostituti alla guida” operanti sul territorio di Roma
Capitale ai sensi dell’art. 10 L. n. 21/1992, ovvero soggetti che sostituiscono i titolari della licenza taxi che non possono svolgere il relativo servizio per motivi contingenti.
I medesimi non hanno potuto presentare domanda di partecipazione al bando in questione, pubblicato in data 2.9.2024, risultando ostativa alla partecipazione la clausola recata dall’art.2.6 del bando, avendo in precedenza trasferito la licenza taxi loro assegnata.
3. Il gravame veniva affidato alle doglianze di seguito rubricate, e come articolate nel relativo atto processuale:
3.1 VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9, COMMA 3, DELLA L. 21/1992. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 3, L.R. LAZIO 58/1993. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9, COMMA 1, LETT. F), DEL REGOLAMENTO CAPITOLINO PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA, APPROVATO CON DELIBERA DI ASSEMBLEA CAPITOLINA -OMISSIS-. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, MANIFESTE IRRAGIONEVOLEZZA E INGIUSTIZIA, SVIAMENTO. IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITÀ DERIVANTE DALL’ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 9, COMMA 3, DELLA LEGGE 21/1992 E DELL’ART. 8, COMMA 3, L.R. LAZIO 58/1993 PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 41 E 97 COST.
3.2 VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 4, L. 21/1992. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 4, L.R. LAZIO 58/1993. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, IMPARZIALITÀ,
TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST.. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E IN PARTICOLARE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA, CONFUSIONE E PERPLESSITÀ, SVIAMENTO DI POTERE E CONTRADDITTORIETÀ.
3.3 VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6, L. 248/2006. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST.. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E IN PARTICOLARE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA, CONFUSIONE E PERPLESSITÀ, SVIAMENTO DI POTERE E CONTRADDITTORIETÀ. ILLEGITTIMITÀ DERIVANTE DALL’ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 6, LETT. B), DELLA LEGGE 248/2006 PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 41, 97 E 117 COST.
3.4 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST.. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E IN PARTICOLARE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA, CONFUSIONE E PERPLESSITÀ, SVIAMENTO DI POTERE E CONTRADDITTORIETÀ.
4. In data 7.11.2024 si costituiva in giudizio Roma Capitale, per resistere al ricorso sulla base delle argomentazioni di cui alle memorie difensive successivamente versate in atti.
5. Con ordinanza n.5565/2024 del 6.12.2024 il Tribunale respingeva la domanda cautelare, per assenza del fumus.
6. Con successivi motivi aggiunti (primi motivi aggiunti), notificati a mezzo pec in data 24.1.2025 e tempestivamente depositati il giorno 29.1.2025, la parte ricorrente adiva nuovamente questo Tribunale, per l’annullamento:
- per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti prot. n. -OMISSIS- del 26.11.2024, con cui Roma Capitale ha proceduto ad approvare le graduatorie di merito, non definitive, di cui all’art. 14 del bando di concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 nuove licenze taxi (allegati A e B alla suddetta d.d.) nonché l’elenco dei candidati che non hanno superato la prova concorsuale prevista dal medesimo bando (allegato C alla suddetta d.d.) (cfr. doc. 12);
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, quand’anche ad oggi non conosciuto dai ricorrenti.
Venivano riproposti i motivi di gravame del ricorso introduttivo, censurando i nuovi atti impugnati in via derivata.
7. Con ulteriori motivi aggiunti (secondi motivi aggiunti), notificati a mezzo pec in data 28.4.2025 e tempestivamente depositati il giorno 29.4.2025, la parte ricorrente adiva nuovamente questo Tribunale, per l’annullamento:
- per quanto di ragione, della deliberazione di Giunta Capitolina-OMISSIS-del 25.02.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - Approvazione graduatorie idonei all'assegnazione delle licenze”, ivi compresi i relativi allegati A (graduatoria licenze di tipologia ordinaria) e B (graduatoria licenze destinate a veicoli appositamente allestiti per il trasporto dei disabili);
- sempre per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale prot. n.-OMISSIS- del 21.02.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - presa d'atto degli esiti dell'istruttoria svolta da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.”;
- ancora per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale prot. n. -OMISSIS- del 24.02.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - approvazione elenco dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale non in regola con i requisiti previsti dall'art. 2 del bando” ivi compreso il relativo allegato A (Elenco degli esclusi);
- ancora per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale prot. n. -OMISSIS- del 24.02.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - attestazione della regolarità della formazione delle graduatorie definitive e della chiusura del procedimento di selezione”;
- ancora, per quanto di ragione, della deliberazione di Giunta Capitolina -OMISSIS- del 03.04.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi - Approvazione graduatorie idonei all'assegnazione delle licenze in modifica della deliberazione di Giunta Capitolina -OMISSIS-”;
- ancora, per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale rep. n. -OMISSIS- del 02.04.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso di n. 1.000 (mille) nuove licenze taxi – Rettifica determinazione dirigenziale -OMISSIS- del 24 febbraio 2025 e approvazione nuovo elenco dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale non in regola con i requisiti previsti dall’art. 2 del bando”;
- ancora, per quanto di ragione, della determinazione dirigenziale rep. n.-OMISSIS-del 02.04.2025, con la quale si è attestata la regolarità dell’ulteriore procedura istruttoria e della formazione delle nuove graduatorie; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, quand’anche ad oggi non conosciuto dai ricorrenti.
Venivano riproposti i motivi di gravame del ricorso introduttivo, censurando i nuovi atti impugnati in via derivata.
8. Seguiva il deposito di ampia documentazione e articolate memorie a cura delle parti.
10. All’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione, previo rilievo d’ufficio del Collegio, ai sensi dell’art.73, co.3 cpa, del seguente profilo di rito:
- nell’ipotesi in cui il Collegio dovesse definitivamente accedere alla infondatezza dei motivi di gravame che contestano la clausola di lex specialis che preclude agli odierni ricorrenti la partecipazione al concorso in ragione della pregressa titolarità della licenza, inammissibilità di tutti i restanti motivi di gravame, per difetto di legittimazione attiva.
La difesa di parte ricorrente avanzava inoltre richiesta di rinvio della trattazione, ai fini della proposizione in data 10.10.2025, della nota prot.-OMISSIS- in pari data, nella quale, inter alias, veniva rappresentato che in data 2.10.2025 sull’albo pretorio on line del Comune era stata pubblica la determinazione dirigenziale prot.-OMISSIS- del 7.10.2025, di scorrimento delle graduatorie.
La difesa capitolina si opponeva al rinvio.
11 Il Collegio esamina dapprima l’istanza di rinvio della trattazione, avanzata dalla parte ricorrente, respingendola.
Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi dell’art.73, co.1 bis, secondo periodo cpa, il rinvio della trattazione è concedibile solo in casi eccezionali, che nella fattispecie non ricorrono, ove si consideri che:
- la nota prot.-OMISSIS- del 10.10.2025, in pari data prodotta in giudizio dalla difesa di Roma Capitale, costituisce nota non provvedimentale, informativa dell’attuale stato di attribuzione effettiva delle licenze, a seguito di rinunce man mano verificatesi;
- quanto alla determinazione dirigenziale del 7.10.2025 (prot.-OMISSIS-) di scorrimento della graduatoria, cui pure ivi si fa cenno, la stessa (nell’improbabile ipotesi in cui fosse ritenuta lesiva) potrà essere impugnata con autonomo ricorso. Peraltro, trattandosi di mero scorrimento delle graduatorie, a seguito delle rinunce, l’atto ragionevolmente è privo di autonoma valenza provvedimentale e, in ultima analisi, l’eventuale accoglimento del presente gravame comporterebbe l’automatica caducazione della succitata determinazione.
12. Il Collegio passa quindi ad esaminare il ricorso, iniziando dal primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la legittimità della clausola del bando di cui all’art.2.6, che stabilisce, quale requisito di ammissione ulteriore, “non essere stato titolare di licenza per l’esercizio del servizio Taxi o autorizzazione per l’esercizio del servizio di Noleggio Con Conducente con autovettura, rilasciata da un Comune d’Italia o Pubblica Amministrazione equipollente, acquisita mediante concorso ovvero acquisita mediante trasferimento da altro soggetto”.
Tale condizione, pacificamente non posseduta dagli odierni ricorrenti, ha precluso loro la possibilità di presentare domanda di partecipazione, in quanto già titolari di licenza, medio tempore trasferita.
Ora, la succitata clausola del bando risulta, (almeno) formalmente, collimante con la previsione, di analogo tenore, recata dall’art.9, co.3 della L.n.21/92 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”), secondo cui “Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima”. Alla disposizione in parola risultano allineate tanto l’art.8, co.3 della legge regionale Lazio n.58/93 che l’art.9 del Regolamento capitolino di cui alla delibera assembleare n.-OMISSIS-.
Secondo la ricostruzione patrocinata dalla parte ricorrente, la clausola del bando (avente portata escludente) sarebbe illegittima, in primo luogo, perché (in contrasto con la normativa primaria sopra richiamata) avrebbe esteso l’esclusione anche ai concorsi (come quelli in esame) in cui l’assegnazione delle licenze avvenga a titolo oneroso, e non già gratuito. In tale ottica, allora, la previsione di cui all’art.9, co.3 L.n.21/92, per converso, sarebbe applicabile soltanto in caso di rilascio della licenza a titolo gratuito, mirando in ultima analisi a prevenire fenomeni e approcci, da parte degli ex titolari, di tipo speculativo, come paventato da alcune pronunce del Consiglio di Stato in argomento (cfr., sentenze Cons. di Stato, sez. V, 12.01.2015, n. 40; 2.02.2012, n. 577; nonché 25.01.2012, n. 325), che si concretizzerebbero laddove gli stessi prima alienano il titolo lucrando il relativo corrispettivo e successivamente entrino nuovamente in possesso della licenza, senza tuttavia sopportare alcun costo Sempre ad avviso della parte ricorrente, l’intestata tesi troverebbe ulteriore conferma nel disposto di cui all’art.6 d.l .n.223/2006 (convertito dalla L.n.248/2006- cd. Legge Bersani), nella misura in cui la norma rinvia, per l’individuazione dei requisiti, unicamente a quelli previsti dall’art.6 della legge n.21/92, che non contempla affatto il requisito (negativo) disciplinato dall’art.2.6 del bando, di cui si discute.
In via subordinata, la parte ricorrente solleva eccezione di incostituzionalità dell’art.9, co.3 della L.n.21/92 e dell’art.8, co.3 l.r. Lazio n.58/93, in riferimento agli artt.3, 41 e 97 Cost.
La censura è manifestamente infondata.
L’art.9, co.3 della L.n.21/92, nel prevedere che “Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima” è chiaro, e perentorio, nel sancire il divieto di assegnazione per concorso a beneficio di coloro che, già titolari di licenza taxi, l’abbiano in precedenza trasferita.
La suddetta disposizione, come risulta evidente, non distingue a seconda che l’assegnazione, per concorso, avvenga a titolo oneroso piuttosto che gratuito. E, nondimeno, ben se ne comprende la logica, in armonia con la ratio legis. La norma in questione, come del resto evidenziato dalla stessa parte ricorrente, intende (essenzialmente) evitare approcci speculativi del titolare della licenza, ossia di lucrare intenzionalmente attraverso plurimi trasferimenti del titolo. L’approccio speculativo sarebbe possibile anche in caso di concorso con assegnazione a titolo oneroso, dal momento che le condizioni prefissate dai comuni potrebbero essere (anzi, ragionevolmente lo sono o lo dovrebbero comunque essere) più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato. La supposizione trova ampia conferma nella fattispecie in esame, atteso che il contributo richiesto da Roma Capitale per l’assegnazione della licenza (circa 75.000,00) è largamente inferiore, di oltre il 70%, a quello praticato sul mercato (prezzo medio di trasferimento della licenza taxi pari ad euro 129.000,00).
Vieppiù, la norma ha anche una seconda, collaterale finalità, ossia quella di favorire l’accesso alla professione a vantaggio di coloro che abbiano scelto la professione di taxista e intendano stabilmente esercitarla, in un assetto ordinamentale che non può definirsi del tutto liberalizzato.
Infatti, pur non essendo l’attività più soggetta a regime concessorio ma autorizzatorio (v. art.5, lett. d L.n.21/92), tuttavia spetta pur sempre ai comuni determinare il numero massimo di vetture adibite al servizio (art.5, lett. a- L.n.21/92), allo scopo evidente di salvaguardare interessi di natura generale (contrasto al congestionamento del traffico, all’inquinamento urbano, ecc.).
Ciò posto, appaiono manifestamente infondati anche i rilievi di incostituzionalità dell’art.9, co.3 L.n.21/92, posto che la citata previsione:
- non introduce un’irragionevole discriminazione, essendo finalizzata alla tutela di interessi generali, meritevoli di considerazione, quali il buon andamento e la regolarità del servizio pubblico;
- tiene conto di una scelta (la cessione del titolo) volontariamente assunta dal precedente licenziatario;
- non preclude comunque agli ex licenziatari la possibilità di esercitare nuovamente l’attività, attraverso un rituale acquisto ex novo del titolo (a condizioni di mercato, evidentemente, e non sfruttando le condizioni di maggior favore previste nei bandi dei concorsi comunali).
La reiezione del suddetto motivo di gravame implica, giocoforza, come rilevato ex art.73, co.3 cpa, il difetto di legittimazione dei ricorrenti a censurare specifiche previsioni del bando de quo, non avendo legittimo titolo per concorrervi.
Sussiste quindi una valida ragione, anche in applicazione del principio di economia processuale, per disporre l’assorbimento degli ulteriori motivi.
12. Per quanto precede, in conclusione, il ricorso, siccome integrato da motivi aggiunti, va in parte respinto e, per il resto, dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, ai sensi di cui in motivazione.
Stante l’infondatezza sostanziale dei ricorsi, le spese processuali seguono l’ordinario criterio della soccombenza della parte ricorrente nei confronti di Roma Capitale, per essere liquidate come indicato in dispositivo, mentre nulla è dovuto nei riguardi delle società controinteressate in epigrafe, non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e siccome integrato da motivi aggiunti, lo respinge in parte e lo dichiara inammissibile per il resto, ai sensi di cui in motivazione.
Condanna altresì la parte ricorrente al pagamento, a favore di Roma Capitale, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge. Nulla nei confronti delle controinteressate in epigrafe.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti ivi menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025, con l'intervento dei magistrati:
IE BI, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
OR LE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR LE | IE BI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.