Art. 2.
Il diritto esclusivo degli autori di fare o di autorizzare la traduzione delle loro opere restera' regolato, anziche' dall'articolo 8 della Convenzione allegata, dall'articolo 5 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, modificata dall'articolo 1°, III, dell'atto addizionale di Parigi.
Il diritto esclusivo di autorizzare la rappresentazione pubblica di opere tradotte restera' regolato, anziche' dall'articolo 11, comma 2°, della Convenzione allegata, dall'articolo 9 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886.
((1))
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 ottobre 1914.
VITTORIO EMANUELE.
Di San Giuliano - Cavasola.
Visto, Il guardasigilli: Dari.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 giugno 1931, n. 774 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le riserve di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 ottobre 1911, n. 1114 , che approva la Convenzione firmata a Berlino il 13 novembre 1908 fra l'Italia ed altri Stati per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, cesseranno di avere effetto dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione di cui al precedente articolo".
Il diritto esclusivo degli autori di fare o di autorizzare la traduzione delle loro opere restera' regolato, anziche' dall'articolo 8 della Convenzione allegata, dall'articolo 5 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, modificata dall'articolo 1°, III, dell'atto addizionale di Parigi.
Il diritto esclusivo di autorizzare la rappresentazione pubblica di opere tradotte restera' regolato, anziche' dall'articolo 11, comma 2°, della Convenzione allegata, dall'articolo 9 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886.
((1))
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 ottobre 1914.
VITTORIO EMANUELE.
Di San Giuliano - Cavasola.
Visto, Il guardasigilli: Dari.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 giugno 1931, n. 774 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le riserve di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 ottobre 1911, n. 1114 , che approva la Convenzione firmata a Berlino il 13 novembre 1908 fra l'Italia ed altri Stati per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, cesseranno di avere effetto dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione di cui al precedente articolo".