Ordinanza presidenziale 28 giugno 2022
Ordinanza presidenziale 2 agosto 2023
Sentenza 29 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00092/2026REG.PROV.COLL.
N. 08926/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8926 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saulle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 08422/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il Cons. ST OR IT e udito per la parte appellante l’avvocato Francesco Saulle;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 22 marzo 2000 il Sig. -OMISSIS-, Ispettore Superiore S.U.P.S., è stato iscritto nel registro degli indagati nell’indagine R.G. n. 15113/1998 della Procura di Roma, riguardante presunte associazioni a delinquere finalizzate al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina con il coinvolgimento di personale appartenente alla Polizia di Stato.
L’odierno ricorrente, a seguito della sottoposizione alla misura restrittiva degli arresti domiciliari, è stato sospeso in via cautelativa dal servizio con decorrenza 11 luglio 2000 e fino al 10 luglio 2005.
Il procedimento penale si è concluso, per il capo d’imputazione relativo al reato di cui agli artt. 81 e 319 c.p., con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione (sent. n. 3453/2007 del Tribunale di Roma) e, per i restanti capi di imputazione, con sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. (sent. n. 12769/2016 del Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 25 ottobre 2016).
A seguito della sentenza assolutoria, l’Amministrazione ha riavviato il procedimento disciplinare – in precedenza sospeso in esito alla pubblicazione della sentenza n. 3453/2007 cit. - nei confronti dell’odierno ricorrente.
In data 28 marzo 2017, all’Ispettore è stata notificata la contestazione degli addebiti.
All’esito del procedimento disciplinare, sulla base delle conclusioni della delibera del 31 agosto 2017 del Consiglio provinciale di Disciplina, l’Amministrazione, con decreto del Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 29 settembre 2017, notificato in data 11 ottobre 2017, ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione del servizio per mesi uno a decorrere dall’11 luglio 2000, in revoca del periodo di sospensione del servizio intercorrente tra l’11 agosto 2000 e l’11 luglio 2005, ai sensi dell’art. 6, n. 1, del D.P.R. n. 737/1981, per “avere l’inquisito posto in essere un grave comportamento non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, consistito nell’aver agevolato, in contrasto con i suoi doveri d’ufficio, il rilascio di permessi di soggiorno a stranieri privi dei requisiti stabiliti dalla legge per l’ottenimento degli stessi”.
Con ricorso numero di registro generale 12839 del 2017, il Sig. -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al T.A.R. Lazio, chiedendone l’annullamento, il predetto decreto di irrogazione della sanzione disciplinare, unitamente alla delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina.
Con note del 18 dicembre 2017 e del 24 luglio 2018, il Sig. -OMISSIS- ha ricevuto comunicazione dell’esclusione dagli scrutini per il conferimento della qualifica di Sostituto Commissario con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2017 e dal 1° gennaio 2018.
Con motivi aggiunti, depositati il 18 aprile 2018 e il 14 novembre 2018, il ricorrente ha impugnato, dinanzi al T.A.R. Lazio, chiedendone l’annullamento, le predette note.
A sostegno del ricorso di primo grado, il ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi:
- violazione di legge e dei regolamenti della Polizia di Stato, violazione dell’art. 9 del D.P.R. 737/1981;
- violazione dell’art. 653, comma 1, c.p.p.;
- illogicità e contraddittorietà manifesta dei provvedimenti impugnati, travisamento dei fatti;
- violazione dell’art. 61, comma 1, del D.P.R. n. 335/1982.
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio in data 21 luglio 2022.
Con ordinanza interlocutoria del 28 giugno 2022, il T.A.R. Lazio ha ordinato all’Amministrazione resistente il deposito di una relazione particolareggiata circa i fatti di causa, ricevendo riscontro in data 30 ottobre 2023.
All’esito del relativo giudizio, l’adito T.A.R., con la sentenza ora appellata, ha respinto il ricorso come integrato da motivi aggiunti.
In particolare, quanto al primo motivo, il T.A.R. ha evidenziato che “il dies a quo, ai fini del computo dei termini per l’avvio del procedimento disciplinare che venga instaurato all'esito della sentenza penale, deve coincidere con la comunicazione e/o notificazione formali agli uffici del giudicato penale”; pertanto ne consegue che “l'applicazione dei termini previsti dall'articolo 9, comma 6, DPR 737/1981 da parte dell'amministrazione può aversi solo a seguito della irrevocabilità della sentenza penale e della sua comunicazione in via ufficiale all'organo disciplinare competente”.
In virtù del fatto che l'Amministrazione ha avuto conoscenza dell’irrevocabilità della sentenza in data 29 dicembre 2016, l'inchiesta disciplinare è stata avviata in data 20 marzo 2017 con la nomina del funzionario istruttore e la contestazione degli addebiti è avvenuta in data 28 marzo 2017, è conseguita la tempestività del procedimento disciplinare e l’infondatezza del primo motivo.
In merito al secondo motivo, il T.A.R. ha osservato che l’Amministrazione ha “il potere di valutare, con giudizio autonomo e rinnovato, le risultanze del procedimento penale, anche in caso di pronuncia assolutoria ai sensi dell'articolo 129, comma 2, c.p.p.” e che “dagli atti sottesi all'ordinanza di custodia cautelare e dalle conversazioni intercettate, è emersa comunque una condotta del dipendente gravemente lesiva del decoro dell’amministrazione”.
Infine, il primo giudice ha concluso affermando che “le note impugnate sono delle mere comunicazioni dell’atto sanzionatorio (già formato ed esistente) e dunque non sono soggette al regime del provvedimento amministrativo in senso proprio; il che consente di rigettare le censura di nullità per mancanza di sottoscrizione” e che non sussiste la violazione dell’art. 61, comma 1, del D.P.R. n. 335/1982, “ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del DPR 3/1957, l'impiegato sospeso cautelarmente è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che quando l'impiegato è stato deferito al giudizio della commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può, sentito il consiglio di amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio. (..) l'articolo 95 del TU ammette l'impiegato agli scrutini solo quando è prosciolto dagli addebiti disciplinari o quando il procedimento disciplinare si è concluso con irrogazione della censura”, derivandone la correttezza dell’azione amministrativa, coerente con la disciplina speciale inerente allo status di poliziotto.
Con ricorso notificato il 21 novembre 2024 e depositato il 29 novembre 2024, il Sig. -OMISSIS- ha impugnato la suddetta sentenza chiedendone l’annullamento e/o la riforma, affidando il gravame a quattro motivi che di seguito si esaminano.
Il Ministero si è costituito con atto di stile.
La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 13 novembre 2025.
DIRITTO
Con il primo motivo, l’appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 9 D.P.R. n. 737/1981, considerando i termini di avvio del procedimento, iniziato con la contestazione degli addebiti notificata in data 28 marzo 2017, inutilmente decorsi.
Il motivo è infondato.
L’art. 9, comma 6, del DP.R. n. 737/1981 prevede che “ [q]uando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione ”.
La corretta interpretazione del sopracitato articolo, che coincide con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, sostiene che “ quella che rileva, ai fini della conoscenza dell’Amministrazione, non è la sentenza di primo grado ma solo la sentenza passata in giudicato … .Peraltro, la regola al riguardo è quella per cui il termine ‘pubblicazione’ contenuto nella lettera del citato articolo debba farsi coincidere con quello di ‘conoscenza qualificata’ (..). In riferimento alla decorrenza del termine, tale norma deve necessariamente essere interpretata in modo tale da garantire che l’azione amministrativa si svolga secondo i canoni del giusto procedimento e del buon andamento, che suggeriscono di individuare il dies a quo del termine in questione dalla data di conoscenza della pronunzia penale. Diversamente opinando, si perverrebbe alla conclusione, illogica e contraddittoria, di sottoporre l’esercizio del potere disciplinare al termine decadenziale in questione senza che l’Amministrazione competente abbia alcuna conoscenza degli elementi fattuali emersi in sede penale e suscettibili di legittimare il procedimento sanzionatorio. (…) Detti approdi appaiono coerenti con le affermazioni contenute nella decisione della Corte Costituzionale n. 186 del 2004, che ha ritenuto ‘irragionevole e contraria al buon andamento’ la disposizione transitoria dell’art. 10, comma 3, l. 27 marzo 2001 n. 97, nella parte in cui fa decorrere il termine per l’instaurazione del procedimento disciplinare dal momento della conclusione del giudizio penale, anziché dalla comunicazione della relativa sentenza all’amministrazione; pertanto il dies a quo per il computo dei termini che decorrono dalla sentenza penale, da qualunque norma siano previsti, non può che coincidere con la comunicazione della stessa alla amministrazione, essendo una diversa interpretazione del tutto irragionevole e contraria al buon andamento ” (Cons. Stato, Sez. II, 3 luglio 2023, n. 6455; in senso analogo si vedano anche Cons. Stato, Sez. II, 13 giugno 2024, n. 5307; Cons. Stato, Sez. VI, 21 novembre 2025, n. 9081).
Siffatta interpretazione, di carattere costituzionalmente orientato, tutela la effettiva conoscenza da parte dell’Amministrazione, in funzione del bilanciamento dei vari interessi costituzionalmente protetti che vengono in rilievo nel procedimento, tra cui l’esigenza, posta a base delle varie norme relative ai termini dei procedimenti disciplinari, di non lasciare il dipendente in una situazione di incertezza in ordine alla pendenza di un procedimento disciplinare.
In tal senso, si veda anche Corte cost. 21 marzo 2014, n. 51 che, nel pronunciarsi in ordine alla costituzionalità di una norma (art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 449/1992, secondo la quale, «quando da un procedimento penale comunque definito emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione») avente tenore analogo a quella che viene in rilievo nel caso di specie, ha rigettato la questione di costituzionalità sollevata ritenendo possibile intrepretare la disposizione in senso costituzionalmente orientato. Al riguardo, la Corte costituzionale ha affermato che “ il buon andamento dell'azione amministrativa sollecita un'interpretazione che valorizzi l'intervenuta conoscenza da parte dell'amministrazione della sentenza di non doversi procedere. Solo in tal modo, infatti, è possibile assicurare un corretto bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti che vengono in rilievo nel procedimento ”.
Nel caso di specie, il procedimento penale si è concluso con sentenza del 18 luglio 2016, divenuta irrevocabile dal 25 ottobre 2016.
Risulta dagli atti che la piena conoscenza, da parte dell’Amministrazione, della sentenza penale irrevocabile è avvenuta con la comunicazione del 29 dicembre 2016 e, pertanto, la contestazione degli addebiti effettuata in data 28 marzo 2017 è tempestiva in quanto rispettosa del termine di cui all’art. 9, comma 6, D.P.R. n. 737/1981.
Non rileva la conoscenza della sentenza penale acquisita dall’Amministrazione prima della sua definitività, posto che, come si è detto, il termine per l’avvio del procedimento penale decorre dal momento in cui l’amministrazione acquisisce la conoscenza della sentenza penale definitiva (Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2008 n. 3151). Del resto, anche l’art. 11 del D.P.R. n. 737/1981, prevede, in caso di contemporanea pendenza del procedimento disciplinare e di quello penale, che il primo deve essere sospeso “fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato”.
Né rileva, come vorrebbe parte appellante, il lasso di tempo intercorso tra la precedente sentenza di non luogo a procedere per prescrizione e il provvedimento con cui l’Amministrazione ha sospeso il procedimento disciplinare in attesa della definizione dell’ulteriore procedimento penale pendente. Una volta che l’Amministrazione abbia sospeso il procedimento disciplinare, il termine per la ripresa di detto procedimento è fissato dall’art. 9, comma 6, cit., da interpretarsi nei sensi sopra esposti, senza che sia prevista alcuna riduzione di tale termine (di 120 giorni) in ragione dei tempi impiegati dall’amministrazione per adottare il precedente provvedimento di sospensione del procedimento.
Il primo mezzo, pertanto, è infondato.
Con il secondo motivo, l’appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 653, comma 1, c.p.p. da parte dell’Amministrazione per avere contestato al ricorrente gli stessi fatti oggetto del procedimento penale e per i quali è stato assolto per non avere commesso il fatto.
Il motivo è infondato.
In merito alla rilevanza del giudicato penale deve rammentarsi che l’efficacia vincolante del giudicato penale è configurabile solo allorché la sussistenza dei reati contestati sia stata esclusa ai sensi dell’art. 530, comma 1, c.p.p., vale a dire quando all’esito del dibattimento sia stata raggiunta la prova positiva della insussistenza dei fatti o della loro non attribuibilità all’imputato.
Sotto il profilo oggettivo, il vincolo copre solo l’accertamento dei ‘fatti materiali’ e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che rimane circoscritta al processo penale e non può condizionare l’autonoma valutazione da parte del giudice amministrativo o civile (Cons. Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2021, n. 1350; Cons. Stato, Sez. VI, 1° ottobre 2021, n. 6583; Cons. Stato, Sez. II 29 settembre 2025, n. 7588).
Anche l’art. 653, comma 1, c.p.p. fa discendere il vincolo penale solo in relazione all’«accertamento» del fatto, per cui nessuna efficacia vincolante può essere automaticamente attribuita alle sentenze assolutorie laddove manchi detto accertamento e si basino sulla regola di giudizio dell’art. 530, comma 2, c.p.p.
Tali sentenze, infatti, in quanto fondate sul dubbio, e cioè sulla mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove, non fanno che dichiarare l’impossibilità di accertare pienamente la realizzazione della fattispecie incriminatrice e, dunque, non integrano la condizione che l’art. 653 c.p.p. richiede per la produzione del vincolo: la presenza di un giudizio processualmente pieno, dunque, di un “accertamento”.
Il dato normativo è infatti inequivoco nel dimostrare la volontà del legislatore di collegare l’efficacia preclusiva della pronuncia penale a un accertamento pieno. Posto che la equiparazione ai fini penali tra la prova dell’inesistenza dell’addebito e il dubbio sullo stesso risponde alle specifiche esigenze di certezza (oltre ogni ragionevole dubbio) del giudizio penale di colpevolezza, non è possibile estendere la regola di giudizio da cui discende tale equiparazione a casi diversi da quelli per cui è stata appositamente stabilita, sì che deve escludersi la possibilità di attribuire efficacia vincolante in sede disciplinare all’assoluzione dubbiosa (Cons. Stato, Sez. II, 14 luglio 2025, n. 6130).
Difatti, se in sede penale è possibile pervenire alla sentenza di condanna solamente laddove gli elementi costitutivi della fattispecie siano accertati sulla base dello standard probatorio dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio”, lo standard probatorio proprio dei procedimenti disciplinari è differente. Pertanto, è possibile che, pur a fronte di un’assoluzione pronunciata in sede penale ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., in sede disciplinare possa giungersi ad un accertamento di responsabilità sulla base dello standard probatorio meno rigoroso proprio di tale procedimento.
Nel caso di specie, per un capo di imputazione il procedimento penale si è concluso per prescrizione; per gli altri capi, si è concluso con assoluzione per insufficienza di prove ex art. 530, comma 2, c.p.p. Entrambe dette pronunce, pertanto, non rappresentano un giudicato vincolante nel procedimento disciplinare.
Altresì, nemmeno costituisce un giudicato vincolante la sentenza della Corte di appello che ha accolto la domanda dell’odierno appellante di equa riparazione per ingiusta detenzione, posto che l’oggetto di quel giudizio è differente dall’oggetto del procedimento disciplinare.
Il secondo motivo, pertanto, è infondato.
Con il terzo motivo, l’appellante rileva la illogicità e contraddittorietà manifesta dei provvedimenti impugnati e travisamento dei fatti della sanzione disciplinare comminata.
Il motivo è infondato.
Orbene, la sentenza penale di assoluzione ha ritenuto che le risultanze “non sono sufficienti a ritenere la colpevolezza degli imputati al di là di ogni ragionevole dubbio”. In particolare, quanto all’odierno appellante, la sentenza ha evidenziato come le prove di colpevolezza consistano unicamente in intercettazioni di conversazioni di terzi che forniscono riferimenti indiritti ai funzionari “compiacenti” e tali riferimenti non consentirebbero di essere ricondotti in maniera univoca all’imputato essendovi una coincidenza di nomi di battesimo con altri colleghi rinviati a giudizio. Anche la consulenza grafologica disposta in sede penale ha ritenuto che alcuni dei permessi di soggiorno siano riconducibili all’odierno appellante solo in via probabilistica.
La sentenza, pertanto, ha assolto l’imputato ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p.
Come si è sopra esposto, in assenza di un giudicato penale vincolante nel procedimento disciplinare, l’amministrazione deve autonomamente valutare i fatti per stabilire, sulla base dello standard probatorio proprio di tale procedimento, l’eventuale sussistenza di una responsabilità disciplinare.
Nel caso di specie, il Consiglio provinciale di disciplina ha posto a fondamento della sanzione disciplinare alcuni elementi, tra cui in particolare le dichiarazioni rese da -OMISSIS- nell’ambito del medesimo procedimento penale e presenti agli atti dell’odierno giudizio (doc. 5 depositato unitamente al ricorso di primo grado).
In proposito, nella deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina si legge che -OMISSIS- ≪ indicava un Ispettore in servizio presso il Commissariato di P.S. “-OMISSIS-” di nome “-OMISSIS-” o “-OMISSIS-”, dell’età di circa 37/38 anni ed aveva la moglie di nome -OMISSIS-, appartenente anch’essa alla P.S. ed in servizio presso il Commissariato “Esposizione” in contatto con alcuni sodali dell’organizzazione criminosa con il compito di agevolare le pratiche di sanatoria di che, in particolare, la -OMISSIS- riferiva che tale -OMISSIS-, facente parte dell’organizzazione “de qua”, l’aveva incaricata di acquistare un telefono cellulare … la sera stessa dell’acquisto, essa assistette alla consegna del cellulare all’inquisito aggiungendo che, allorquando il -OMISSIS- contrattava il prezzo dei permessi di soggiorno con gli stranieri spiegava loro che l’Ispettore del Commissariato di P.S. “-OMISSIS-” pretendeva per sé la somma di lire 1.000.000. … inoltre, la stessa aggiungeva che, avendo accompagnato al Commissariato di P.S. “-OMISSIS-”, ove si era presentata come datore di lavoro, una decina di persone fornite di documentazione falsa, il suddetto “-OMISSIS-” o “-OMISSIS-” l’aveva attesa all’ingresso per controllare i documenti dandoli per validi≫ .
A fronte di tali puntuali e specifiche indicazioni, che associano l’odierno appellante a fatti rilevanti sul piano disciplinare - individuandolo sulla base del nome di battesimo (oltre che di caratteristiche fisiche, come meglio si legge nel verbale della deposizione), dell’età, del nome e della professione della coniuge - l’appellante non ha formulato alcuna specifica contestazione, limitandosi ad affermare che tale prova è stata disattesa in sede di dibattimento penale e che i testimoni posti a confronto con la fotografia dell’odierno appellante non lo riconoscevano. Tuttavia, la motivazione della sentenza di assoluzione non contiene elementi specifici in grado di smentire le dichiarazioni rese dalla sig.ra -OMISSIS-, essendosi la sentenza limitata, come si è detto, a ritenere le prove non sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità “oltre ogni ragionevole dubbio”. Altresì, dagli atti di causa non emerge che sia stato chiesto alla sig.ra -OMISSIS- di effettuare un riconoscimento fotografico dell’odierno appellante.
Senza necessità di analizzare gli ulteriori elementi che l’Amministrazione ha valorizzato per giungere al giudizio di colpevolezza dell’odierno appellante, deve ritenersi come le anzidette dichiarazioni della sig.ra -OMISSIS- siano di per sé sole idonee a provare la commissione dell’illecito disciplinare.
A fronte di tali puntuali dichiarazioni, non smentite dall’odierno appellante, il fatto che nelle vicende delittuose fosse coinvolto (anche) altro soggetto (-OMISSIS-), avente il medesimo nome di battesimo dell’odierno appellante, non esclude il raggiungimento della prova circa la commissione dell’illecito disciplinare a carico di quest’ultimo.
Il terzo motivo, pertanto, è infondato.
Con il quarto motivo l’appellante lamenta che le note, con le quali l’Amministrazione comunicava l’esclusione dagli scrutini per il conferimento della qualifica di sostituto commissario, appaiono intrinsecamente viziate poiché adottate in violazione dell’art. 61, primo comma, D.P.R. n. 335/1982.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 61, comma 1, cit. “[n]on è ammesso a scrutinio il personale di cui al presente decreto legislativo che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione”.
In base al tenore letterale della disposizione, la preclusione a partecipare agli scrutini deve farsi decorrere dalla data di irrogazione della sanzione disciplinare e non già da quella da cui tale sanzione viene fatta decorrere (Cons. St., sez. VI, 24 maggio 2006, n. 3090).
L’appellante, pertanto, ai fini della partecipazione ai detti scrutini, non può beneficiare della circostanza per cui l’amministrazione abbia fatto decorrere la sanzione disciplinare in via retroattiva dall’11 luglio 2000.
Alla luce di quanto esposto, l’appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante a rifondere al Ministero appellato le spese di lite del presente grado quantificate in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante e gli altri soggetti coinvolti nei procedimenti penali richiamati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA ON, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
OR Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
ST OR IT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST OR IT | CA ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.