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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 07/04/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 228/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 228/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTOLUCCI Parte_1 C.F._1
ALFREDO e dell'avv. MONACO DOMENICA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTOLUCCI Controparte_1 C.F._2
ALFREDO e dell'avv. MONACO DOMENICA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3 BARTOLUCCI ALFREDO e dell'avv. MONACO DOMENICA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTOLUCCI Controparte_2 C.F._4
ALFREDO e dell'avv. MONACO DOMENICA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTOLUCCI Parte_3 C.F._5
ALFREDO e dell'avv. MONACO DOMENICA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIARABINI PAOLO Controparte_3 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per Parte Opponente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Urbino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accertare e dichiarare che il contratto di fideiussione degli attori opponenti è stato redatto su modulo conforme allo schema prefissato e predisposto dall'ABI, le cui clausole sono state bocciate dalla Banca d'Italia in quanto illegittime per violazione delle norme sulla concorrenza, in particolare per violazione dell'art.2, comma 2, lett.a), della L. n.287/90; per l'effetto, dichiarare la nullità dello
pagina 1 di 7 stesso e, di conseguenza, dichiarare che i Sigg. , , , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
e nulla devono alla convenuta opposta in forza di tale illegittimo e Controparte_2 Parte_3
nullo contratto, con ogni consequenziale provvedimento;
2) nella denegata ipotesi di non accoglimento della superiore domanda, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto opposto per sua indeterminatezza, con
l'emanazione di ogni consequenziale provvedimento di legge;
3) in subordine, accertare e dichiarare che il tasso di interesse da applicare alla sorte capitale della convenuta opposta è quello legale ex art.1284 c.c. e che, pertanto, l'importo di cui a precetto opposto
va corrispondentemente ridotto;
pagina 2 di 7 4) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre Iva e CPA come per legge, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
A fini istruttori, si insiste nelle istanze ed eccezioni istruttorie già formulate, in particolare nella CTU così come richiesta a pag.11 dell'atto di citazione (v. anche le note difensive scritte per l'udienza del
20/01/2023) e, senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova, sul tasso degli interessi da applicare nel caso in esame e relativo conteggio.
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto della proposta istanza di sospensione, ogni contraria e
diversa istanza, eccezione e deduzione reietta e disattesa;
in via principale, respingersi le richieste tutte avanzate dall'opponente in quanto infondate in fatto e
diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione, i sigg.ri Controparte_1
e , e , ai quali rispettivamente in data Parte_2 Parte_3 Parte_1
29.03.2022, 05.04.2022 era stato notificato atto di precetto, hanno adito l'intestato Tribunale
per veder accogliere le conclusioni in epigrafe riportate.
Si è costituita ritualmente la la quale nel contestare l'opposizione rassegnava CP_4 CP_3
le proprie conclusioni.
All'udienza cautelare fissata alla data del 10.06.2022 a seguito di istanza per la sospensione dell'esecuzione, la stessa con ordinanza del 17.01.2023, veniva rigettata.
Alla prima udienza fissata per il 16/09/2022 le parti richiedevano i termini ex art. 183 co VI cpc che il giudice concedeva, fissando l'udienza del 20.01.2023 per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori tenutasi a trattazione scritta. A tale udienza il giudice, non ammetteva la richiesta di CTU apparendo la stessa ultronea ed esplorativa, non avendo parte opponente depositato una perizia di parte che comprovasse le sollevate contestazioni e pagina 3 di 7 anche alla luce che, in merito alla contestazione sull'indeterminatezza delle poste indicate nel precetto, la parte opposta aveva depositato i conteggi analitici.
Ritenuta pertanto, la causa matura per la decisione veniva fissata l'udienza del 06.10.2023
per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, si osserva che l'atto di precetto oggetto della presente opposizione è stato azionato a fronte del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso in data
07.04.2015, ritualmente notificato e non opposto e divenuto quindi esecutivo.
Gli opponenti hanno proposto opposizione lamentando vizi delle fideiussioni bancarie sottoscritte nel
1998, fideiussioni che sono state a fondamento del decreto ingiuntivo ottenuto dal Tribunale di Pesaro
in data 07.04.2015 contro i garanti.
Lamenta parte opponente la nullità del contratto fidejussorio sottoscritto dagli opponenti a garanzia di
CMU e a favore di in quanto redatto su modulo uniforme e conforme allo schema Controparte_5
contrattuale tipo prefissato e predisposto dall'ABI le cui clausole sono state ritenute illegittime per violazione delle norme sulla concorrenza.
Il divieto previsto dalla normativa antitrust non incide sul contenuto degli atti negoziali ma semmai su un comportamento che si pone a monte di questi e che richiede anche l'identità delle parti. La nullità prevede infatti un vincolo di dipendenza funzionale, un collegamento negoziale tra l'accordo anticoncorrenziale e il contratto di fidejussione stipulato dall'istituto di credito. “non vi è alcuna possibilità per i singoli utenti di avvalersi della sanzione della nullità prevista dall'art. 33 della l.
287/1990 norma che riguarda esclusivamente le intese restrittive tra imprese e non può applicarsi ai contratti che, sulla base di dette intese siano stati conclusi con terzi, specie in considerazione del fatto che i destinatari diretti delle norme antimonopolistiche sono solo gli imprenditori commerciali del pagina 4 di 7 settore di riferimento e non anche i singoli utenti. L'unica forma di tutela esperibile a fronte di intese anticoncorrenziali o di altre violazioni rilevanti ex art. 2 L. 287/1990 è pertanto quella risarcitoria”
(Trib. Milano sent. 186/2021).
Di converso peraltro, l'eventuale applicazione della regola di cui all'art. 1419 co.1 c.c. porterebbe alla validità comunque della garanzia prestata emendata semmai dalle clausole contestate. E ciò sul presupposto che i contratti tra le parti derivano dall'autonomia privata dei contraenti . La stessa
Cassazione con la sent. 24044/2019 ritiene che non può esservi una soluzione di nullità totale del contratto di fidejussione contenente le clausole dello schema ABI in quanto tali disposizioni non sarebbero contrarie a norme imperative.
Rispetto quindi, all'eccezione di nullità del contratto sollevata dagli opponenti “secondo cui in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287/1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazioni di intesa illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato (in tal senso, Cass. Civ. n. 29810 del 12/12/2017)” “…se da un lato il giudice non può – sic et simpliciter – escludere la fondatezza della domanda di nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione della disciplina in materia antitrust di cui all'art. 2 della l.
287/1990 per il solo fatto che la garanzia sia stata prestata anteriormente all'emissione della Banca
d'Italia, nondimeno laddove, come nel caso di specie, la prestazione della fideiussione sia anteriore non soltanto all'emissione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della Banca d'Italia, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale della garanzia dall'accertamento della prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non risulta aliunde dal citato provvedimento dell'autorità amministrativa” si osserva che risulta mancante la prova dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale, il cui onere spetta alla parte opponente. (Corte d'appello di Roma II Sez. Civile – Sezione Imprese, con la Sentenza n. 6285/2024
pubbl. il 07/10/2024)
Inoltre, le fideiussioni poste a fondamento del decreto ingiuntivo e contestate, sono state sottoscritte nel pagina 5 di 7 Vigilanza intercorrente tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005, con conseguente onere gravante sull'attore della prova della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e della applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali per mezzo di una prova, specifica e puntuale, della diffusione seriale del modello ABI dichiarato nullo (in tal senso, cfr. Trib. Milano, 14-20 luglio 2022; Trib. Milano, 19
gennaio 2022; Trib. Forlì, 16 maggio 2022, n. 486, ma anche App. Venezia, 13 settembre 2021, n.
2356; nonché sent. n. 547 28.03.2023 e n. 499 del 21.03.2023 di questa Corte). … In ogni caso come affermato dalla Suprema Corte con sentenza a Sezioni Unite n. 41994 del 30/12/2021 “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante, in relazione alle condizioni contrastanti con gli art. 2, comma 2, lett. a) l. n. 287/1990 e 101” tub, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma 3, l. n. 287/1990 e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quello dello schema unilaterale costituente intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti. (Corte di Appello di Ancona
Sentenza n. 875/2023 pubblicata in data 26/05/2023).
A fronte della granitica giurisprudenza che si è formata nel tempo e rapportandole al caso di specie,
emerge che le fideiussioni contestate non rientrano temporalmente tra quelle analizzate dal provvedimento della Banca d'Italia e che una eventuale nullità qualora accertata, sarebbe parziale e non integrale, ma aspetto più importante e dirimente per la decisione del presente giudizio è che parte opponente non ha adempiuto al conseguente onere probatorio a lei spettante.
In ordine all'eccepita erroneità e abnormità della somma precettata, si osserva come il precetto non deve contenere l'indicazione giustificativa, né con l'atto di opposizione ex art. 615 c.p.c. si possono far valere vizi relativi a fatti estintivi del credito anteriori al giudicato, ma solo successivi.
La presente opposizione svolta nel far valere fatti estintivi o impeditivi del sorgere del credito antecedenti alla pronuncia del decreto ingiuntivo, quest'ultimo non opposto, non può trovare accoglimento, in quanto le doglianze fatte valere con l'opposizione, avrebbero dovuto essere proposte nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
L'opposizione quindi, va rigettata.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi e prendendo in considerazione tutte le fasi, tranne quella di trattazione (non svolta) ( D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
- Rigetta l'opposizione.
- Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in
€ 5.810,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf. 15%, Cpa ed Iva come per legge.
Urbino, lì 7 aprile 2025
Il Giudice on.
dott.ssa Anna Mercuri
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1998 e non riconducibili all'arco temporale che ha riguardato l'istruttoria svolta dall'Organo di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 228/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTOLUCCI Parte_1 C.F._1
ALFREDO e dell'avv. MONACO DOMENICA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTOLUCCI Controparte_1 C.F._2
ALFREDO e dell'avv. MONACO DOMENICA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._3 BARTOLUCCI ALFREDO e dell'avv. MONACO DOMENICA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTOLUCCI Controparte_2 C.F._4
ALFREDO e dell'avv. MONACO DOMENICA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTOLUCCI Parte_3 C.F._5
ALFREDO e dell'avv. MONACO DOMENICA
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIARABINI PAOLO Controparte_3 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per Parte Opponente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Urbino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accertare e dichiarare che il contratto di fideiussione degli attori opponenti è stato redatto su modulo conforme allo schema prefissato e predisposto dall'ABI, le cui clausole sono state bocciate dalla Banca d'Italia in quanto illegittime per violazione delle norme sulla concorrenza, in particolare per violazione dell'art.2, comma 2, lett.a), della L. n.287/90; per l'effetto, dichiarare la nullità dello
pagina 1 di 7 stesso e, di conseguenza, dichiarare che i Sigg. , , , Parte_1 Controparte_1 Parte_2
e nulla devono alla convenuta opposta in forza di tale illegittimo e Controparte_2 Parte_3
nullo contratto, con ogni consequenziale provvedimento;
2) nella denegata ipotesi di non accoglimento della superiore domanda, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto opposto per sua indeterminatezza, con
l'emanazione di ogni consequenziale provvedimento di legge;
3) in subordine, accertare e dichiarare che il tasso di interesse da applicare alla sorte capitale della convenuta opposta è quello legale ex art.1284 c.c. e che, pertanto, l'importo di cui a precetto opposto
va corrispondentemente ridotto;
pagina 2 di 7 4) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre Iva e CPA come per legge, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
A fini istruttori, si insiste nelle istanze ed eccezioni istruttorie già formulate, in particolare nella CTU così come richiesta a pag.11 dell'atto di citazione (v. anche le note difensive scritte per l'udienza del
20/01/2023) e, senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova, sul tasso degli interessi da applicare nel caso in esame e relativo conteggio.
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto della proposta istanza di sospensione, ogni contraria e
diversa istanza, eccezione e deduzione reietta e disattesa;
in via principale, respingersi le richieste tutte avanzate dall'opponente in quanto infondate in fatto e
diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione, i sigg.ri Controparte_1
e , e , ai quali rispettivamente in data Parte_2 Parte_3 Parte_1
29.03.2022, 05.04.2022 era stato notificato atto di precetto, hanno adito l'intestato Tribunale
per veder accogliere le conclusioni in epigrafe riportate.
Si è costituita ritualmente la la quale nel contestare l'opposizione rassegnava CP_4 CP_3
le proprie conclusioni.
All'udienza cautelare fissata alla data del 10.06.2022 a seguito di istanza per la sospensione dell'esecuzione, la stessa con ordinanza del 17.01.2023, veniva rigettata.
Alla prima udienza fissata per il 16/09/2022 le parti richiedevano i termini ex art. 183 co VI cpc che il giudice concedeva, fissando l'udienza del 20.01.2023 per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori tenutasi a trattazione scritta. A tale udienza il giudice, non ammetteva la richiesta di CTU apparendo la stessa ultronea ed esplorativa, non avendo parte opponente depositato una perizia di parte che comprovasse le sollevate contestazioni e pagina 3 di 7 anche alla luce che, in merito alla contestazione sull'indeterminatezza delle poste indicate nel precetto, la parte opposta aveva depositato i conteggi analitici.
Ritenuta pertanto, la causa matura per la decisione veniva fissata l'udienza del 06.10.2023
per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, si osserva che l'atto di precetto oggetto della presente opposizione è stato azionato a fronte del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso in data
07.04.2015, ritualmente notificato e non opposto e divenuto quindi esecutivo.
Gli opponenti hanno proposto opposizione lamentando vizi delle fideiussioni bancarie sottoscritte nel
1998, fideiussioni che sono state a fondamento del decreto ingiuntivo ottenuto dal Tribunale di Pesaro
in data 07.04.2015 contro i garanti.
Lamenta parte opponente la nullità del contratto fidejussorio sottoscritto dagli opponenti a garanzia di
CMU e a favore di in quanto redatto su modulo uniforme e conforme allo schema Controparte_5
contrattuale tipo prefissato e predisposto dall'ABI le cui clausole sono state ritenute illegittime per violazione delle norme sulla concorrenza.
Il divieto previsto dalla normativa antitrust non incide sul contenuto degli atti negoziali ma semmai su un comportamento che si pone a monte di questi e che richiede anche l'identità delle parti. La nullità prevede infatti un vincolo di dipendenza funzionale, un collegamento negoziale tra l'accordo anticoncorrenziale e il contratto di fidejussione stipulato dall'istituto di credito. “non vi è alcuna possibilità per i singoli utenti di avvalersi della sanzione della nullità prevista dall'art. 33 della l.
287/1990 norma che riguarda esclusivamente le intese restrittive tra imprese e non può applicarsi ai contratti che, sulla base di dette intese siano stati conclusi con terzi, specie in considerazione del fatto che i destinatari diretti delle norme antimonopolistiche sono solo gli imprenditori commerciali del pagina 4 di 7 settore di riferimento e non anche i singoli utenti. L'unica forma di tutela esperibile a fronte di intese anticoncorrenziali o di altre violazioni rilevanti ex art. 2 L. 287/1990 è pertanto quella risarcitoria”
(Trib. Milano sent. 186/2021).
Di converso peraltro, l'eventuale applicazione della regola di cui all'art. 1419 co.1 c.c. porterebbe alla validità comunque della garanzia prestata emendata semmai dalle clausole contestate. E ciò sul presupposto che i contratti tra le parti derivano dall'autonomia privata dei contraenti . La stessa
Cassazione con la sent. 24044/2019 ritiene che non può esservi una soluzione di nullità totale del contratto di fidejussione contenente le clausole dello schema ABI in quanto tali disposizioni non sarebbero contrarie a norme imperative.
Rispetto quindi, all'eccezione di nullità del contratto sollevata dagli opponenti “secondo cui in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287/1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazioni di intesa illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato (in tal senso, Cass. Civ. n. 29810 del 12/12/2017)” “…se da un lato il giudice non può – sic et simpliciter – escludere la fondatezza della domanda di nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione della disciplina in materia antitrust di cui all'art. 2 della l.
287/1990 per il solo fatto che la garanzia sia stata prestata anteriormente all'emissione della Banca
d'Italia, nondimeno laddove, come nel caso di specie, la prestazione della fideiussione sia anteriore non soltanto all'emissione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della Banca d'Italia, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale della garanzia dall'accertamento della prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non risulta aliunde dal citato provvedimento dell'autorità amministrativa” si osserva che risulta mancante la prova dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale, il cui onere spetta alla parte opponente. (Corte d'appello di Roma II Sez. Civile – Sezione Imprese, con la Sentenza n. 6285/2024
pubbl. il 07/10/2024)
Inoltre, le fideiussioni poste a fondamento del decreto ingiuntivo e contestate, sono state sottoscritte nel pagina 5 di 7 Vigilanza intercorrente tra l'ottobre 2002 e il maggio 2005, con conseguente onere gravante sull'attore della prova della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e della applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali per mezzo di una prova, specifica e puntuale, della diffusione seriale del modello ABI dichiarato nullo (in tal senso, cfr. Trib. Milano, 14-20 luglio 2022; Trib. Milano, 19
gennaio 2022; Trib. Forlì, 16 maggio 2022, n. 486, ma anche App. Venezia, 13 settembre 2021, n.
2356; nonché sent. n. 547 28.03.2023 e n. 499 del 21.03.2023 di questa Corte). … In ogni caso come affermato dalla Suprema Corte con sentenza a Sezioni Unite n. 41994 del 30/12/2021 “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante, in relazione alle condizioni contrastanti con gli art. 2, comma 2, lett. a) l. n. 287/1990 e 101” tub, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma 3, l. n. 287/1990 e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quello dello schema unilaterale costituente intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti. (Corte di Appello di Ancona
Sentenza n. 875/2023 pubblicata in data 26/05/2023).
A fronte della granitica giurisprudenza che si è formata nel tempo e rapportandole al caso di specie,
emerge che le fideiussioni contestate non rientrano temporalmente tra quelle analizzate dal provvedimento della Banca d'Italia e che una eventuale nullità qualora accertata, sarebbe parziale e non integrale, ma aspetto più importante e dirimente per la decisione del presente giudizio è che parte opponente non ha adempiuto al conseguente onere probatorio a lei spettante.
In ordine all'eccepita erroneità e abnormità della somma precettata, si osserva come il precetto non deve contenere l'indicazione giustificativa, né con l'atto di opposizione ex art. 615 c.p.c. si possono far valere vizi relativi a fatti estintivi del credito anteriori al giudicato, ma solo successivi.
La presente opposizione svolta nel far valere fatti estintivi o impeditivi del sorgere del credito antecedenti alla pronuncia del decreto ingiuntivo, quest'ultimo non opposto, non può trovare accoglimento, in quanto le doglianze fatte valere con l'opposizione, avrebbero dovuto essere proposte nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
L'opposizione quindi, va rigettata.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi e prendendo in considerazione tutte le fasi, tranne quella di trattazione (non svolta) ( D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
- Rigetta l'opposizione.
- Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in
€ 5.810,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf. 15%, Cpa ed Iva come per legge.
Urbino, lì 7 aprile 2025
Il Giudice on.
dott.ssa Anna Mercuri
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1998 e non riconducibili all'arco temporale che ha riguardato l'istruttoria svolta dall'Organo di