Art. 1.
E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire un miliardo.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' fronteggiato, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64 , con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1958-59.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire un miliardo.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' fronteggiato, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64 , con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1958-59.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.