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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/06/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2665/2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di VERONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2665/2021 con OGGETTO: Somministrazione promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA MEDURI
ATTORE OPPONENTE
Contro
CP_1 con il patrocinio dell'avv. MARIA CLEME BARTESAGHI e FRANCO ZUMERLE
CONVENUTO OPPOSTO
1 Conclusioni dell'attore opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
In via principale: accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e per l'effetto, dichiararsi la nullità,
l'annullabilità, la revoca e/o comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento del decreto ingiuntivo opposto o di accoglimento anche parziale delle istanze di controparte, accogliere le eccezioni mosse dall'opponente e per l'effetto ridursi l'importo richiesto alla somma ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa.
In ogni caso:
Condannarsi la al risarcimento danni in favore del condominio in persona CP_1 Pt_1 dell'amministratore p.t., per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di lite, maggiorate di spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge
In Via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie ritualmente formulate in atti da parte attrice opponente nelle memorie ex art 183 comma VI n. 2 e 3 c.p.c. e per il rigetto di quelle avversarie”.
Conclusioni del convenuto opposto:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie del caso
In via principale nel merito:
- rigettare l'opposizione di cui è causa, confermando il decreto ingiuntivo n. 612/2021 emesso in data 23/02/2021, e per l'effetto condannare il in persona Parte_1 dell'amministratore “ , a Controparte_2 corrispondere ad la somma di € 26.288,04 oltre interessi legali dalle singole scadenze CP_1
al saldo e le spese liquidate;
In via subordinata nel merito:
2 - Condannare il in persona dell'amministratore “ Parte_1 [...]
, a corrispondere ad la somma di € Controparte_2 CP_1
26.288,04 a titolo di corrispettivo contrattuale per i consumi rilevati nella somministrazione avente codice di servizio n. , ubicata in Torri del Benaco (VR) – Piazza Portici n. 30 P.IVA_1
nel periodo di fatturazione dal 16/02/2017 al 30/04/2019, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
- In ogni caso, con vittoria delle spese di lite e compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e oneri accessori come per legge ed oneri di CTU e CTP”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 612/2021 del 23.02.2021 con il quale il Tribunale di Verona gli aveva ingiunto di pagare in favore della società la somma di € 26.288,04 in linea CP_1
capitale, oltre agli interessi ed alle spese di procedura, a titolo di pagamento del corrispettivo dovuto per somministrazioni dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.
A sostegno dell'opposizione al decreto ingiuntivo l'opponente ha allegato che:
- in data 23.01.2018 la ditta effettuava la periodica manutenzione Controparte_3 dell'impianto idrico antincendio del tipo “sprinkler” posto a servizio dell'autorimessa del e constatava la perfetta efficienza dell'impianto, come pure una Parte_1 pressione in ingresso dell'acqua pari ad 8 bar;
- in data 14.03.2018 l'amministratore del si accorgeva della copiosa Parte_1 fuoriuscita d'acqua all'interno del pozzetto interrato in cui è collocato il gruppo motopompa allacciato alla rete idrica a servizio dell'impianto antincendio condominiale, provvedendo a richiedere l'immediato intervento del centro assistenza della CP_3
[...]
- il centro assistenza riscontrava l'apertura della valvola di sicurezza dell'impianto a seguito di una sovrappressione di oltre 16 bar sulla rete idrica, con conseguente rottura dell'attacco motopompa e copiosa perdita d'acqua, provvedeva quindi a bloccare la fuoriuscita d'acqua, mantenendo inalterato l'impianto ed indicando quali interventi necessari la sostituzione dell'attacco motopompa, l'installazione del disconnettore, la sostituzione del pressostato;
3 - l'amministratore del condominio procedeva contestualmente con la chiusura della Pt_1 mandata del contatore del consumo dell'acqua; al momento della chiusura della mandata del contatore in data 14.03.2018 il contatore riportava un consumo idrico, pari a 34.520 mc, che è rimasto invariato;
- l'anomalo consumo d'acqua addebitato dalla al condominio è CP_1 Pt_1 riconducibile ad un guasto occorso all'impianto antincendio a servizio dell'autorimessa CP_ condominiale per uno sbalzo di pressione sulla rete idrica gestita da rilevato dal manometro dell'impianto in circa 16 bar, con conseguente fuoriuscita d'acqua nel pozzetto condominiale dotato di scarico di fondo – all'interno del quale risulta installato il gruppo motopompa collegato all'impianto danneggiatosi in occasione del sinistro.
Poste tali premesse, l'attore ha chiesto dichiararsi la nullità, l'annullabilità, la revoca e/o comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della controparte per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c.
CP_ Si è costituita in giudizio la società (d'ora innanzi la quale ha chiesto il rigetto CP_1
delle domande attoree per infondatezza.
Parte convenuta ha allegato che:
- l'acquedotto che riguarda il quartiere in cui è collocata la fornitura idrica dell'odierno attore opponente è quello del Capoluogo, che alimenta con una pompa unica Torri del
Benaco centro e la zona superiore. Le pompe a servizio dell'acquedotto in questione non possono raggiungere i 16 bar di pressione: sono tecnicamente predisposte ad un massimo di pressione pari a 8/8,5 bar, conseguentemente non possono essere stati raggiunti i 16 bar a causa di un innalzamento della pressione dell'acquedotto e che non vi erano state segnalazioni da parte di altri utenti.
Ha aggiunto che:
- a seguito della segnalazione ricevuta, pur non essendo contrattualmente tenuta, ha provveduto ad effettuare un ricalcolo della fattura emessa con il documento n.
2018/0/0110417 del 26/03/2018, con il quale sono stati stornati 21.949,00 euro. Pertanto,
CP_ al netto del ricalcolo eseguito, l'importo richiesto da per il periodo dal 16/02/2017 al
21/03/2018 è di euro 17.593,00.
4 - La fattura n. 2019/0/0082526 del 04/04/2019 di euro 8.688,00 è un documento di conguaglio oltre acconto, nel quale sono stati fatturati i consumi registrati per il periodo dal 22/03/2018 al 04/02/2019 e stimati fino al 31/03/2019.
- Successivamente è stato emesso il documento di chiusura, n. 2020/0/0029014 del
10/02/2020, di euro 7,04, nella quale sono stati conteggiati i consumi per il periodo dal
05/02/2019 al 30/04/2019 (chiusura dell'utenza per passaggio ad altra Società di distribuzione).
Con ordinanza del 16.09.2021 il precedente giudice istruttore assegnatario della presente causa ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, assunzione di prove orali, espletamento di ctu e all'udienza del 27/02/2025, sostituita da note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
L'opposizione va accolta per le ragioni infra precisate.
Risulta documentalmente che in data 23.01.2018 veniva effettuata la periodica manutenzione dell'impianto idrico antincendio del tipo “sprinkler” posto a servizio dell'autorimessa del
(v. doc. 1 opponente). Parte_1
All'esito dell'istruttoria orale svolta è emerso che in data 14.03.2018 socio Persona_1
accomandatario dello del , scopriva una Controparte_2 Parte_1 fuoriuscita d'acqua all'interno del pozzetto interrato in cui è collocato il gruppo motopompa allacciato alla rete idrica a servizio dell'impianto antincendio condominiale. Nell'immediatezza dei fatti, chiudeva, assieme all'idraulico, la mandata del contatore del consumo dell'acqua per arrestare la perdita e contattava la società per la verifica e la riparazione del Controparte_3 guasto. Il tecnico intervenuto, sig. riscontrava l'attivazione della valvola di CP_4 sicurezza dell'impianto a seguito di una sovrappressione di oltre 16 bar sulla rete idrica, con conseguente rottura dell'attacco motopompa e copiosa perdita d'acqua ed accertava la necessità di sostituire l'attacco motopompa e del pressostato e di installare il disconnettore (v. doc. 2 opponente).
5 È emerso che al momento della chiusura della mandata del contatore il 14.03.2018 quest'ultimo attestava un consumo idrico pari a 34.520 mc ed il dato è rimasto invariato sino al novembre
2021 in quanto la valvola del gestore della rete idrica è rimasta chiusa pertanto non era presente acqua (v. escussione dei testi e all'udienza del 21.04.2023). Persona_1 CP_4
Sull'attendibilità dei testi escussi non vi è alcuna ragione di dubitare in quanto hanno riferito circostanze apprese in via diretta e senza incoerenze logiche.
Il ctu Ing. sulle cui conclusioni si aderisce in quanto fondate su approfondite Persona_2
indagini tecniche ed immuni da vizi logici, ha accertato, per quanto attiene alla descrizione del guasto, che: “si è trattato di una perdita, che si è registrata all'ingresso di un gruppo di collegamento fatto con valvole e raccordi (attacco motopompa). Che è un gruppo di tipo inerte
(cioè, non produce energia), e che, in situazione normale, costituisce solo un raccordo fra
l'impianto di distribuzione dell'acqua di spegnimento e l'alimentazione dell'acquedotto”. Ha precisato che: “sulla zona di ingresso dall'acquedotto, per norma deve essere presente una valvola di massima pressione tarata a 12 bar. Cioè, un organo che, quando la pressione supera i
12 bar, apre un circuito di scarico rispetto alla linea di flusso principale, per cui l'acqua che pure viene indirizzata verso l'impianto risulta in parte scaricata cosa che per conseguenza riduce la pressione.
La presenza del gruppo motopompa è normativamente richiesta nel progetto di prevenzione incendio del fabbricato”.
In relazione alle cause del guasto verificatosi, che ha causato la perdita d'acqua, ha accertato che
è: “da ricercarsi in una sovrapressione di rete manifestatasi in esercizio, lo provano i documenti presenti in atti, in particolare la registrazione del manometro di flusso e le informazioni contenute nella relazione di parte, almeno nella parte che registra l'evento.
La sovrapressione letta sul manometro a servizio della rete privata non può che provenire dalla rete, perché il sistema di valle, costituito dalla rete privata, non è in grado di produrre sovrapressioni sul manometro di ingresso” (v. pagg. 13-14 elaborato peritale).
La causa del guasto dell'impianto antincendio condominiale e della conseguente perdita è dunque CP_ costituita da un fenomeno di sovrappressione sulla rete idrica gestita da
6 Non può ritenersi, come sostiene la convenuta, che il consulente tecnico non abbia accertato il nesso causale tra la sovrapressione di rete ed il guasto con elevato grado di probabilità, secondo il criterio del “più probabile che non” in quanto, seppur sia vero che il consulente ha affermato che:
“sulle cause di questa sovrapressione però, e sulla possibilità di dimostrare che una rete con le caratteristiche di quella esistente possa produrre al recapito una sovrapressione dell'ordine di 9 bar, raddoppiando così la presunta pressione massima di esercizio, risulta molto più complesso” in quanto le difficoltà logistiche operative ed i costi di una tale operazione, la rendono di difficile attuazione, ha affermato che: “presumendo che le velocità di flusso siano simili a quelle di esercizio di tutti gli altri acquedotti, si riconosce già che sussistono tutte le condizioni affinché si possa verificare un colpo di ariete in condotta e che questi possa provocare sovrapressioni del valore di 8/9 bar;
in questo modo così raggiungendo il valore registrato durante l'evento di cui all'oggetto, dove sono stati raggiunti circa 16 bar al manometro di ingresso alla rete interna del fabbricato”.
In risposta alle osservazioni del consulente di parte della convenuta ha, inoltre, ribadito che sebbene sussista difficoltà nell'individuare univocamente la manovra sulla rete che ha determinato il fenomeno di sovraimpressione, “quello che però è sicuramente determinabile è che il guasto si è prodotto per un fenomeno di sovrapressione e che l'origine di questa sovrapressione , ancorché non definibile in uno stretto rapporto causa – effetto, è da ricercarsi in un evento di colpo d'ariete causato da una manovra sulla rete. A riguardo, il sottoscritto ha espresso in ctu come sussistano tutte le condizioni affinché tale fenomeno si possa produrre nel tratto di rete in questione” (v. pag. 18 elaborato peritale).
Il ctu, infatti, a fronte della contestazione avversaria in merito all'impossibilità per le pompe a servizio dell'acquedotto di raggiungimento dei 16 bar di pressione, ha reperito documenti che attestano che guasti legati a sovrapressioni di rete sono avvenute in altre zone della rete nel gennaio 2020, nell'autunno 2021, nel febbraio 2023 e nel marzo 2023.
Il ctu ha, inoltre, escluso l'esistenza di fattori alternativi e/o di concause imputabili al che possano aver determinato il guasto e la conseguente perdita atteso che il sistema Parte_1
di valle, costituito dalla rete privata, non è in grado di produrre sovrapressioni sul manometro di ingresso.
7 Va escluso un concorso causale colposo del nella produzione dell'evento atteso che Parte_1
sebbene il ctu abbia precisato che i rimedi per evitare sovrapressioni di esercizio in rete sono costituiti da dispositivi posti a valle del contatore, cioè all'ingresso della rete privata,
l'installazione di tali valvole non costituisce obbligo contrattuale secondo il regolamento di fornitura, né risulta che il fosse stato informato dalla convenuta della necessità di Parte_1
installare tali valvole.
Non è contestato e risulta documentalmente che i consumi idrici del negli anni Parte_1 antecedenti all'evento si attestavano sui cento euro annui (v. doc. 17 opponente) ed è emerso in sede istruttoria che il consumo idrico pari a 34.520 rilevato il 14.03.2018 è rimasto invariato sino al novembre 2021 ed è pacifico che in data antecedente, il 30/04/2019, è avvenuta la chiusura dell'utenza per passaggio ad altra Società di distribuzione.
Alla luce della riconducibilità della causa della rottura dell'impianto condominiale e della conseguente ingente perdita d'acqua alla convenuta, l'opposizione va accolta e va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Né può ritenersi che siano dovuti gli importi addebitati, nelle fatture azionate, a titolo diverso dal
“Servizio di acquedotto”, fino alla chiusura del contratto alla luce dell'esiguità di tali importi e dell'eccezione di compensazione sollevata dall'attrice che ha documentato danni causati dalla suddetta perdita per l'importo di € 2.682,61 (v. doc. 33 opponente) e risulta aver pagato la fattura n. fattura n. 315421 emessa in data 13/9/2018 di € 1.132,00 (acconto per il periodo dal
22/03/2018 al 08/09/2018 oggetto di conguaglio con la fattura azionata n. 82526 del
04/04/2019).
Si respinge la domanda formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. poiché non sono ravvisabili nella fattispecie gli estremi della lite temeraria, in quanto non può ritenersi che la questione manchi di quel minimum di controvertibilità sufficiente ad escludere nella convenuta il dolo e la colpa grave, per cui la pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti ex art. 96 c.p.c. va rigettata
Le spese di lite, comprese quelle sostenute dall'attore per la consulenza tecnica di parte (che ammontano ad € 1.173,64 come da preavviso di parcella allegato sub. doc. 35 attore), seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento dal DM 55/2014 con l'aumento del 10% ex art. 4, comma 1 bis.
8 Le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio vengono poste definitivamente a carico di CP_1
[...]
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n.
612/2021 del 23.02.2021 emesso dal Tribunale di Verona;
- condanna a rifondere al le spese di lite che si liquidano in € CP_1 Parte_1
8.377,60 per compensi, € 1.472,74 per esborsi (di cui € 1.173,64 per la consulenza tecnica di parte), oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di CP_1
Verona, 16 giugno 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
9
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di VERONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2665/2021 con OGGETTO: Somministrazione promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA MEDURI
ATTORE OPPONENTE
Contro
CP_1 con il patrocinio dell'avv. MARIA CLEME BARTESAGHI e FRANCO ZUMERLE
CONVENUTO OPPOSTO
1 Conclusioni dell'attore opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
In via principale: accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e per l'effetto, dichiararsi la nullità,
l'annullabilità, la revoca e/o comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento del decreto ingiuntivo opposto o di accoglimento anche parziale delle istanze di controparte, accogliere le eccezioni mosse dall'opponente e per l'effetto ridursi l'importo richiesto alla somma ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa.
In ogni caso:
Condannarsi la al risarcimento danni in favore del condominio in persona CP_1 Pt_1 dell'amministratore p.t., per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di lite, maggiorate di spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge
In Via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie ritualmente formulate in atti da parte attrice opponente nelle memorie ex art 183 comma VI n. 2 e 3 c.p.c. e per il rigetto di quelle avversarie”.
Conclusioni del convenuto opposto:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie del caso
In via principale nel merito:
- rigettare l'opposizione di cui è causa, confermando il decreto ingiuntivo n. 612/2021 emesso in data 23/02/2021, e per l'effetto condannare il in persona Parte_1 dell'amministratore “ , a Controparte_2 corrispondere ad la somma di € 26.288,04 oltre interessi legali dalle singole scadenze CP_1
al saldo e le spese liquidate;
In via subordinata nel merito:
2 - Condannare il in persona dell'amministratore “ Parte_1 [...]
, a corrispondere ad la somma di € Controparte_2 CP_1
26.288,04 a titolo di corrispettivo contrattuale per i consumi rilevati nella somministrazione avente codice di servizio n. , ubicata in Torri del Benaco (VR) – Piazza Portici n. 30 P.IVA_1
nel periodo di fatturazione dal 16/02/2017 al 30/04/2019, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
- In ogni caso, con vittoria delle spese di lite e compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e oneri accessori come per legge ed oneri di CTU e CTP”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 612/2021 del 23.02.2021 con il quale il Tribunale di Verona gli aveva ingiunto di pagare in favore della società la somma di € 26.288,04 in linea CP_1
capitale, oltre agli interessi ed alle spese di procedura, a titolo di pagamento del corrispettivo dovuto per somministrazioni dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.
A sostegno dell'opposizione al decreto ingiuntivo l'opponente ha allegato che:
- in data 23.01.2018 la ditta effettuava la periodica manutenzione Controparte_3 dell'impianto idrico antincendio del tipo “sprinkler” posto a servizio dell'autorimessa del e constatava la perfetta efficienza dell'impianto, come pure una Parte_1 pressione in ingresso dell'acqua pari ad 8 bar;
- in data 14.03.2018 l'amministratore del si accorgeva della copiosa Parte_1 fuoriuscita d'acqua all'interno del pozzetto interrato in cui è collocato il gruppo motopompa allacciato alla rete idrica a servizio dell'impianto antincendio condominiale, provvedendo a richiedere l'immediato intervento del centro assistenza della CP_3
[...]
- il centro assistenza riscontrava l'apertura della valvola di sicurezza dell'impianto a seguito di una sovrappressione di oltre 16 bar sulla rete idrica, con conseguente rottura dell'attacco motopompa e copiosa perdita d'acqua, provvedeva quindi a bloccare la fuoriuscita d'acqua, mantenendo inalterato l'impianto ed indicando quali interventi necessari la sostituzione dell'attacco motopompa, l'installazione del disconnettore, la sostituzione del pressostato;
3 - l'amministratore del condominio procedeva contestualmente con la chiusura della Pt_1 mandata del contatore del consumo dell'acqua; al momento della chiusura della mandata del contatore in data 14.03.2018 il contatore riportava un consumo idrico, pari a 34.520 mc, che è rimasto invariato;
- l'anomalo consumo d'acqua addebitato dalla al condominio è CP_1 Pt_1 riconducibile ad un guasto occorso all'impianto antincendio a servizio dell'autorimessa CP_ condominiale per uno sbalzo di pressione sulla rete idrica gestita da rilevato dal manometro dell'impianto in circa 16 bar, con conseguente fuoriuscita d'acqua nel pozzetto condominiale dotato di scarico di fondo – all'interno del quale risulta installato il gruppo motopompa collegato all'impianto danneggiatosi in occasione del sinistro.
Poste tali premesse, l'attore ha chiesto dichiararsi la nullità, l'annullabilità, la revoca e/o comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della controparte per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c.
CP_ Si è costituita in giudizio la società (d'ora innanzi la quale ha chiesto il rigetto CP_1
delle domande attoree per infondatezza.
Parte convenuta ha allegato che:
- l'acquedotto che riguarda il quartiere in cui è collocata la fornitura idrica dell'odierno attore opponente è quello del Capoluogo, che alimenta con una pompa unica Torri del
Benaco centro e la zona superiore. Le pompe a servizio dell'acquedotto in questione non possono raggiungere i 16 bar di pressione: sono tecnicamente predisposte ad un massimo di pressione pari a 8/8,5 bar, conseguentemente non possono essere stati raggiunti i 16 bar a causa di un innalzamento della pressione dell'acquedotto e che non vi erano state segnalazioni da parte di altri utenti.
Ha aggiunto che:
- a seguito della segnalazione ricevuta, pur non essendo contrattualmente tenuta, ha provveduto ad effettuare un ricalcolo della fattura emessa con il documento n.
2018/0/0110417 del 26/03/2018, con il quale sono stati stornati 21.949,00 euro. Pertanto,
CP_ al netto del ricalcolo eseguito, l'importo richiesto da per il periodo dal 16/02/2017 al
21/03/2018 è di euro 17.593,00.
4 - La fattura n. 2019/0/0082526 del 04/04/2019 di euro 8.688,00 è un documento di conguaglio oltre acconto, nel quale sono stati fatturati i consumi registrati per il periodo dal 22/03/2018 al 04/02/2019 e stimati fino al 31/03/2019.
- Successivamente è stato emesso il documento di chiusura, n. 2020/0/0029014 del
10/02/2020, di euro 7,04, nella quale sono stati conteggiati i consumi per il periodo dal
05/02/2019 al 30/04/2019 (chiusura dell'utenza per passaggio ad altra Società di distribuzione).
Con ordinanza del 16.09.2021 il precedente giudice istruttore assegnatario della presente causa ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, assunzione di prove orali, espletamento di ctu e all'udienza del 27/02/2025, sostituita da note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
L'opposizione va accolta per le ragioni infra precisate.
Risulta documentalmente che in data 23.01.2018 veniva effettuata la periodica manutenzione dell'impianto idrico antincendio del tipo “sprinkler” posto a servizio dell'autorimessa del
(v. doc. 1 opponente). Parte_1
All'esito dell'istruttoria orale svolta è emerso che in data 14.03.2018 socio Persona_1
accomandatario dello del , scopriva una Controparte_2 Parte_1 fuoriuscita d'acqua all'interno del pozzetto interrato in cui è collocato il gruppo motopompa allacciato alla rete idrica a servizio dell'impianto antincendio condominiale. Nell'immediatezza dei fatti, chiudeva, assieme all'idraulico, la mandata del contatore del consumo dell'acqua per arrestare la perdita e contattava la società per la verifica e la riparazione del Controparte_3 guasto. Il tecnico intervenuto, sig. riscontrava l'attivazione della valvola di CP_4 sicurezza dell'impianto a seguito di una sovrappressione di oltre 16 bar sulla rete idrica, con conseguente rottura dell'attacco motopompa e copiosa perdita d'acqua ed accertava la necessità di sostituire l'attacco motopompa e del pressostato e di installare il disconnettore (v. doc. 2 opponente).
5 È emerso che al momento della chiusura della mandata del contatore il 14.03.2018 quest'ultimo attestava un consumo idrico pari a 34.520 mc ed il dato è rimasto invariato sino al novembre
2021 in quanto la valvola del gestore della rete idrica è rimasta chiusa pertanto non era presente acqua (v. escussione dei testi e all'udienza del 21.04.2023). Persona_1 CP_4
Sull'attendibilità dei testi escussi non vi è alcuna ragione di dubitare in quanto hanno riferito circostanze apprese in via diretta e senza incoerenze logiche.
Il ctu Ing. sulle cui conclusioni si aderisce in quanto fondate su approfondite Persona_2
indagini tecniche ed immuni da vizi logici, ha accertato, per quanto attiene alla descrizione del guasto, che: “si è trattato di una perdita, che si è registrata all'ingresso di un gruppo di collegamento fatto con valvole e raccordi (attacco motopompa). Che è un gruppo di tipo inerte
(cioè, non produce energia), e che, in situazione normale, costituisce solo un raccordo fra
l'impianto di distribuzione dell'acqua di spegnimento e l'alimentazione dell'acquedotto”. Ha precisato che: “sulla zona di ingresso dall'acquedotto, per norma deve essere presente una valvola di massima pressione tarata a 12 bar. Cioè, un organo che, quando la pressione supera i
12 bar, apre un circuito di scarico rispetto alla linea di flusso principale, per cui l'acqua che pure viene indirizzata verso l'impianto risulta in parte scaricata cosa che per conseguenza riduce la pressione.
La presenza del gruppo motopompa è normativamente richiesta nel progetto di prevenzione incendio del fabbricato”.
In relazione alle cause del guasto verificatosi, che ha causato la perdita d'acqua, ha accertato che
è: “da ricercarsi in una sovrapressione di rete manifestatasi in esercizio, lo provano i documenti presenti in atti, in particolare la registrazione del manometro di flusso e le informazioni contenute nella relazione di parte, almeno nella parte che registra l'evento.
La sovrapressione letta sul manometro a servizio della rete privata non può che provenire dalla rete, perché il sistema di valle, costituito dalla rete privata, non è in grado di produrre sovrapressioni sul manometro di ingresso” (v. pagg. 13-14 elaborato peritale).
La causa del guasto dell'impianto antincendio condominiale e della conseguente perdita è dunque CP_ costituita da un fenomeno di sovrappressione sulla rete idrica gestita da
6 Non può ritenersi, come sostiene la convenuta, che il consulente tecnico non abbia accertato il nesso causale tra la sovrapressione di rete ed il guasto con elevato grado di probabilità, secondo il criterio del “più probabile che non” in quanto, seppur sia vero che il consulente ha affermato che:
“sulle cause di questa sovrapressione però, e sulla possibilità di dimostrare che una rete con le caratteristiche di quella esistente possa produrre al recapito una sovrapressione dell'ordine di 9 bar, raddoppiando così la presunta pressione massima di esercizio, risulta molto più complesso” in quanto le difficoltà logistiche operative ed i costi di una tale operazione, la rendono di difficile attuazione, ha affermato che: “presumendo che le velocità di flusso siano simili a quelle di esercizio di tutti gli altri acquedotti, si riconosce già che sussistono tutte le condizioni affinché si possa verificare un colpo di ariete in condotta e che questi possa provocare sovrapressioni del valore di 8/9 bar;
in questo modo così raggiungendo il valore registrato durante l'evento di cui all'oggetto, dove sono stati raggiunti circa 16 bar al manometro di ingresso alla rete interna del fabbricato”.
In risposta alle osservazioni del consulente di parte della convenuta ha, inoltre, ribadito che sebbene sussista difficoltà nell'individuare univocamente la manovra sulla rete che ha determinato il fenomeno di sovraimpressione, “quello che però è sicuramente determinabile è che il guasto si è prodotto per un fenomeno di sovrapressione e che l'origine di questa sovrapressione , ancorché non definibile in uno stretto rapporto causa – effetto, è da ricercarsi in un evento di colpo d'ariete causato da una manovra sulla rete. A riguardo, il sottoscritto ha espresso in ctu come sussistano tutte le condizioni affinché tale fenomeno si possa produrre nel tratto di rete in questione” (v. pag. 18 elaborato peritale).
Il ctu, infatti, a fronte della contestazione avversaria in merito all'impossibilità per le pompe a servizio dell'acquedotto di raggiungimento dei 16 bar di pressione, ha reperito documenti che attestano che guasti legati a sovrapressioni di rete sono avvenute in altre zone della rete nel gennaio 2020, nell'autunno 2021, nel febbraio 2023 e nel marzo 2023.
Il ctu ha, inoltre, escluso l'esistenza di fattori alternativi e/o di concause imputabili al che possano aver determinato il guasto e la conseguente perdita atteso che il sistema Parte_1
di valle, costituito dalla rete privata, non è in grado di produrre sovrapressioni sul manometro di ingresso.
7 Va escluso un concorso causale colposo del nella produzione dell'evento atteso che Parte_1
sebbene il ctu abbia precisato che i rimedi per evitare sovrapressioni di esercizio in rete sono costituiti da dispositivi posti a valle del contatore, cioè all'ingresso della rete privata,
l'installazione di tali valvole non costituisce obbligo contrattuale secondo il regolamento di fornitura, né risulta che il fosse stato informato dalla convenuta della necessità di Parte_1
installare tali valvole.
Non è contestato e risulta documentalmente che i consumi idrici del negli anni Parte_1 antecedenti all'evento si attestavano sui cento euro annui (v. doc. 17 opponente) ed è emerso in sede istruttoria che il consumo idrico pari a 34.520 rilevato il 14.03.2018 è rimasto invariato sino al novembre 2021 ed è pacifico che in data antecedente, il 30/04/2019, è avvenuta la chiusura dell'utenza per passaggio ad altra Società di distribuzione.
Alla luce della riconducibilità della causa della rottura dell'impianto condominiale e della conseguente ingente perdita d'acqua alla convenuta, l'opposizione va accolta e va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Né può ritenersi che siano dovuti gli importi addebitati, nelle fatture azionate, a titolo diverso dal
“Servizio di acquedotto”, fino alla chiusura del contratto alla luce dell'esiguità di tali importi e dell'eccezione di compensazione sollevata dall'attrice che ha documentato danni causati dalla suddetta perdita per l'importo di € 2.682,61 (v. doc. 33 opponente) e risulta aver pagato la fattura n. fattura n. 315421 emessa in data 13/9/2018 di € 1.132,00 (acconto per il periodo dal
22/03/2018 al 08/09/2018 oggetto di conguaglio con la fattura azionata n. 82526 del
04/04/2019).
Si respinge la domanda formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. poiché non sono ravvisabili nella fattispecie gli estremi della lite temeraria, in quanto non può ritenersi che la questione manchi di quel minimum di controvertibilità sufficiente ad escludere nella convenuta il dolo e la colpa grave, per cui la pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti ex art. 96 c.p.c. va rigettata
Le spese di lite, comprese quelle sostenute dall'attore per la consulenza tecnica di parte (che ammontano ad € 1.173,64 come da preavviso di parcella allegato sub. doc. 35 attore), seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento dal DM 55/2014 con l'aumento del 10% ex art. 4, comma 1 bis.
8 Le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio vengono poste definitivamente a carico di CP_1
[...]
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n.
612/2021 del 23.02.2021 emesso dal Tribunale di Verona;
- condanna a rifondere al le spese di lite che si liquidano in € CP_1 Parte_1
8.377,60 per compensi, € 1.472,74 per esborsi (di cui € 1.173,64 per la consulenza tecnica di parte), oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di CP_1
Verona, 16 giugno 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
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