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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 21/10/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. n. 1685/2025 VG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Delegato dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1685/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. COSTANTINO PAPAIOANNU, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(AL) il 02.5.1971, rappresentato e difeso dall'avv. PAOLA SULTANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
Visto
Il ricorso congiunto depositato in data 28/07/2025 da e Parte_1 Controparte_1
[...] [...]
al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi uniti in
[...]
matrimonio con rito concordatario in NO UR (AL) il 06/07/1997, con atto trascritto nel
Registro degli Atti dello Stato Civile Matrimonio del suddetto Comune al n. 37, parte II, Serie A, anno 1997, alle condizioni che seguono:
“1) La casa coniugale, sita in NO UR, Via Garibaldi n. 81 Scala A piano 3° interno 8, di
esclusiva proprietà della signora , viene a lei assegnata ed al momento del deposito Parte_1
in Cancelleria del presente ricorso il Sig. riconsegnerà alla Sig.ra le chiavi Controparte_1 Pt_1
dell'abitazione.
Il signor provvederà ad asportare dalla casa coniugale i beni di sua proprietà, Controparte_1
oltre agli effetti personali, come da elenco che le stesse parti hanno concordemente stilato e
sottoscritto.
Detti beni ed effetti personali saranno asportati dalla casa coniugale entro il 31.08.2025,
impegnandosi la sig.ra a non ostacolare l'accesso da parte del marito all'appartamento ed Pt_1
alla cantina di pertinenza, affinché il ritiro possa concludersi nei tempi più rapidi.
2) Il Sig. ha altresì già consegnato alla Sig.ra le chiavi dell'abitazione di LE Via CP_1 Pt_1
Guani 2, di proprietà esclusiva della sig.ra avendo già ritirato da quell'alloggio i propri Pt_1
beni ed effetti personali. Quanto all'abitazione sita in AD Via VII Gennaio n. 2, di proprietà
e concessa in locazione a terzi, il Sig. si impegna al ritiro dei propri beni ed oggetti Pt_1 CP_1
personali, prevalentemente custoditi nella cantina ed autorimessa, nello stesso termine del
31.08.2025, previo accordo con la Sig.ra ed informandone il conduttore dell'immobile, Pt_1
consegnando le chiavi in suo possesso al momento del deposito in Cancelleria del presente
ricorso.
3) Il Signor trasferirà la propria residenza entro la data del 31.08.2025 o comunque dopo la CP_1
stipula dell'atto notarile di compravendita dell'alloggio in NO UR del quale sta perfezionando
l'acquisto. 4) A definizione dei rapporti economici e patrimoniali derivanti dal matrimonio e/o di ogni altra
questione economica pendente tra le parti, la sig.ra corrisponderà al Sig. Parte_1 [...]
a mezzo bonifico bancario la somma omnicomprensiva di € 5.000,00 (cinquemila) al CP_1
momento del deposito telematico in Cancelleria del presente atto. Le parti si dichiarano
reciprocamente di avere con ciò regolato ogni questione e/o rapporto patrimoniale e di non avere
più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione.
5) I coniugi si concedono reciprocamente irrevocabile consenso al rilascio e/o rinnovo dei
rispettivi passaporti e/o documenti idonei per l'espatrio.
6) Le spese di assistenza e difesa si intendono integralmente compensate.”
la documentazione prodotta;
rilevato in particolare, che:
- i ricorrenti si sposarono in NO UR (AL) il 06/07/1997;
- dall'unione non sono nati figli e non vi sono altri figli legittimati o adottati;
- le parti erano già addivenute a separazione personale nell'anno 2019, stipulando convenzione di negoziazione assistita, con accordo depositato presso il Comune di NO UR (AL) il
24/12/2019 Prot. N. 38791 del 24/12/2019 e trascritto nei registri di matrimonio al n. 11, parte II, serie C, anno 2020;
- le parti riprendevano la convivenza, annullando gli effetti della separazione;
- con ricorso depositato in data 28/07/2025 le parti hanno dato atto essere nuovamente venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi, che hanno portato pertanto alla decisione di separarsi;
- Nelle more le parti hanno già dato completa esecuzione ai patti e alle condizioni di cui al ricorso e, in particolare,
· Il sig. ha asportato dalla casa coniugale tutti i beni di sua proprietà oltre agli effetti CP_1
personali, consegnando alla sig.ra le chiavi (condizione 1); Pt_1
· Lo stesso è accaduto per la casa di LE e l'abitazione sita in AD (entrambe di proprietà della sig.ra (condizione 2); Pt_1
· Il sig. ha trasferito la propria residenza anagrafica avendo perfezionato l'atto di CP_1 acquisto di un immobile ove ha stabilito la nuova residenza (condizione 3);
· La sig.ra ha versato con bonifico bancario al sig. la somma di € 5.000,00 a Pt_1 CP_1
definizione di tutti i rapporti economici e patrimoniali pendenti tra le parti, come stabilito dal punto 4) delle condizioni di separazione (condizione 4).
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione, come confermato nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
- la proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51
c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi , codice fiscale , nata a Parte_1 C.F._1
NO UR (AL) l'8/04/1965, e , codice fiscale Controparte_1
nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio con rito C.F._2
concordatario in NO UR (AL) il 06/07/1997, con atto trascritto nel Registro degli Atti dello
Stato Civile Matrimonio del suddetto Comune al n. 37, parte II, Serie A, anno 1997;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO UR (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 37, parte II, Serie A, anno 1997);
autorizza i coniugi e a vivere separati nel Parte_1 Controparte_1
reciproco rispetto;
omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti e a tal fine prende atto che
1) La casa coniugale, sita in NO UR, Via Garibaldi n. 81 Scala A piano 3° interno 8, di esclusiva proprietà della signora , rimarrà nella piena disponibilità della stessa. Parte_1
5) I coniugi si concedono reciprocamente irrevocabile consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti idonei per l'espatrio.
6) Le spese di assistenza e difesa si intendono integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 17 settembre 2025
Il Giudice Delegato
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Delegato dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1685/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. COSTANTINO PAPAIOANNU, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(AL) il 02.5.1971, rappresentato e difeso dall'avv. PAOLA SULTANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
Visto
Il ricorso congiunto depositato in data 28/07/2025 da e Parte_1 Controparte_1
[...] [...]
al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi uniti in
[...]
matrimonio con rito concordatario in NO UR (AL) il 06/07/1997, con atto trascritto nel
Registro degli Atti dello Stato Civile Matrimonio del suddetto Comune al n. 37, parte II, Serie A, anno 1997, alle condizioni che seguono:
“1) La casa coniugale, sita in NO UR, Via Garibaldi n. 81 Scala A piano 3° interno 8, di
esclusiva proprietà della signora , viene a lei assegnata ed al momento del deposito Parte_1
in Cancelleria del presente ricorso il Sig. riconsegnerà alla Sig.ra le chiavi Controparte_1 Pt_1
dell'abitazione.
Il signor provvederà ad asportare dalla casa coniugale i beni di sua proprietà, Controparte_1
oltre agli effetti personali, come da elenco che le stesse parti hanno concordemente stilato e
sottoscritto.
Detti beni ed effetti personali saranno asportati dalla casa coniugale entro il 31.08.2025,
impegnandosi la sig.ra a non ostacolare l'accesso da parte del marito all'appartamento ed Pt_1
alla cantina di pertinenza, affinché il ritiro possa concludersi nei tempi più rapidi.
2) Il Sig. ha altresì già consegnato alla Sig.ra le chiavi dell'abitazione di LE Via CP_1 Pt_1
Guani 2, di proprietà esclusiva della sig.ra avendo già ritirato da quell'alloggio i propri Pt_1
beni ed effetti personali. Quanto all'abitazione sita in AD Via VII Gennaio n. 2, di proprietà
e concessa in locazione a terzi, il Sig. si impegna al ritiro dei propri beni ed oggetti Pt_1 CP_1
personali, prevalentemente custoditi nella cantina ed autorimessa, nello stesso termine del
31.08.2025, previo accordo con la Sig.ra ed informandone il conduttore dell'immobile, Pt_1
consegnando le chiavi in suo possesso al momento del deposito in Cancelleria del presente
ricorso.
3) Il Signor trasferirà la propria residenza entro la data del 31.08.2025 o comunque dopo la CP_1
stipula dell'atto notarile di compravendita dell'alloggio in NO UR del quale sta perfezionando
l'acquisto. 4) A definizione dei rapporti economici e patrimoniali derivanti dal matrimonio e/o di ogni altra
questione economica pendente tra le parti, la sig.ra corrisponderà al Sig. Parte_1 [...]
a mezzo bonifico bancario la somma omnicomprensiva di € 5.000,00 (cinquemila) al CP_1
momento del deposito telematico in Cancelleria del presente atto. Le parti si dichiarano
reciprocamente di avere con ciò regolato ogni questione e/o rapporto patrimoniale e di non avere
più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione.
5) I coniugi si concedono reciprocamente irrevocabile consenso al rilascio e/o rinnovo dei
rispettivi passaporti e/o documenti idonei per l'espatrio.
6) Le spese di assistenza e difesa si intendono integralmente compensate.”
la documentazione prodotta;
rilevato in particolare, che:
- i ricorrenti si sposarono in NO UR (AL) il 06/07/1997;
- dall'unione non sono nati figli e non vi sono altri figli legittimati o adottati;
- le parti erano già addivenute a separazione personale nell'anno 2019, stipulando convenzione di negoziazione assistita, con accordo depositato presso il Comune di NO UR (AL) il
24/12/2019 Prot. N. 38791 del 24/12/2019 e trascritto nei registri di matrimonio al n. 11, parte II, serie C, anno 2020;
- le parti riprendevano la convivenza, annullando gli effetti della separazione;
- con ricorso depositato in data 28/07/2025 le parti hanno dato atto essere nuovamente venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi, che hanno portato pertanto alla decisione di separarsi;
- Nelle more le parti hanno già dato completa esecuzione ai patti e alle condizioni di cui al ricorso e, in particolare,
· Il sig. ha asportato dalla casa coniugale tutti i beni di sua proprietà oltre agli effetti CP_1
personali, consegnando alla sig.ra le chiavi (condizione 1); Pt_1
· Lo stesso è accaduto per la casa di LE e l'abitazione sita in AD (entrambe di proprietà della sig.ra (condizione 2); Pt_1
· Il sig. ha trasferito la propria residenza anagrafica avendo perfezionato l'atto di CP_1 acquisto di un immobile ove ha stabilito la nuova residenza (condizione 3);
· La sig.ra ha versato con bonifico bancario al sig. la somma di € 5.000,00 a Pt_1 CP_1
definizione di tutti i rapporti economici e patrimoniali pendenti tra le parti, come stabilito dal punto 4) delle condizioni di separazione (condizione 4).
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione, come confermato nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
- la proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51
c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi , codice fiscale , nata a Parte_1 C.F._1
NO UR (AL) l'8/04/1965, e , codice fiscale Controparte_1
nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio con rito C.F._2
concordatario in NO UR (AL) il 06/07/1997, con atto trascritto nel Registro degli Atti dello
Stato Civile Matrimonio del suddetto Comune al n. 37, parte II, Serie A, anno 1997;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO UR (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 37, parte II, Serie A, anno 1997);
autorizza i coniugi e a vivere separati nel Parte_1 Controparte_1
reciproco rispetto;
omologa le seguenti condizioni concordate tra le parti e a tal fine prende atto che
1) La casa coniugale, sita in NO UR, Via Garibaldi n. 81 Scala A piano 3° interno 8, di esclusiva proprietà della signora , rimarrà nella piena disponibilità della stessa. Parte_1
5) I coniugi si concedono reciprocamente irrevocabile consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti idonei per l'espatrio.
6) Le spese di assistenza e difesa si intendono integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 17 settembre 2025
Il Giudice Delegato
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini